CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
dopo le parole: adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti;
al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previo parere delle commissioni parlamentari competenti;
al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.
1. 21. I Relatori.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: effettiva;
al comma 2 sopprimere la parola: effettiva;
al comma 3, alinea, sopprimere la parola: effettiva.
1. 22. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole lo scioglimento della società, aggiungere le seguenti: la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 472,;
al comma 5 sostituire le parole: Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), notifica l'acquisizione con le seguenti: Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, notifica l'acquisizione e sostituire il settimo periodo con il seguente: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono

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sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulle. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
1. 23. I Relatori.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo;
1. 24. I Relatori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiornati almeno ogni tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.
2. 34. I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: il trasferimento all'estero della sede sociale aggiungere le seguenti: «il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 472;
al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Si tiene conto, nel computo della partecipazione rilevante, della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile;
al comma 6, sostituire il quinto periodo con il seguente: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di impegni, in caso di eventuale inadempimento agli impegni assunti dall'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento, i diritti di voto o comunque aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulle. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio

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del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
2. 35. I Relatori.

Al comma 3, dopo la parola: eccezionale aggiungere le seguenti:, non disciplinata dalla normativa di settore, e dopo la parola: minaccia sopprimere la seguente: effettiva.
2. 36. I Relatori.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è notificato aggiungere le seguenti: dall'acquirente.
2. 37. I Relatori.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: effettiva.
2. 38. I Relatori.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. 39. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Conseguentemente:
al medesimo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.;
al secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.
2. 40. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole:, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), con le seguenti:, quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo.
3. 18. I Relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.
3. 19. I Relatori.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.
3. 20. I Relatori.

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al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997 n. 70, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1999 n. 225, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2006 n. 79, e nei decreti del Ministro del Tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997 n. 70, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonché nei decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1999 n. 237, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2004 n. 234;
al comma 5, lettera a), sostituire le parole e delle comunicazioni con le seguenti: delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi e alla lettera b), dopo le parole: dell'energia aggiungere le seguenti: e degli altri pubblici servizi.
3. 21. I Relatori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Relazione annuale al Parlamento). - 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.
3. 04. I Relatori.