CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

PARERE APPROVATO

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425);
considerata la nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 marzo 2012;
rilevato che:
l'articolo 1-bis, contenuto nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del legge 5 maggio 2009, n. 42, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ma non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali costi rilevano solo ai fini della loro esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
le disposizioni dell'articolo 1-ter contenuto nella medesima proposta di parere rivestono un rilievo essenzialmente ordinamentale e non producono effetti diretti di carattere finanziario;
è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, al fine di precisare univocamente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto debba altresì assicurare l' attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione;
al fine di garantire la neutralità finanziaria del conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, occorre modificare la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 10 comma 1, al fine di fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica;
i commi 4 e 5 dell'articolo 11 di cui alla nuova formulazione della proposta di parere paiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
è opportuno introdurre una disciplina dell'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, individuando le modalità di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in linea con quelle previste, in via transitoria, dall'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
al fine di garantire che il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 12 devono essere riformulate specificando in particolare che all'atto del trasferimento le amministrazioni interessate procedano alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie afferenti alle funzioni conferite;
segnalata l'esigenza che sia rispettato l'oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,

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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis. - (Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica) - 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.
2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Art. 1-ter. - (Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale) - 1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dal commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.
4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.
5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.;

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: sono definite le modalità di aggiungere le seguenti: attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione, e;.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;

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all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11 - (Organizzazione e personale). - 1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.
3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.
4. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione e, in ogni caso, senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi per l'attività prestata.;

dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis - (Disposizioni finanziarie). - 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni e all'attuazione degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto.
3. La legge di stabilità provvede alla previa individuazione delle risorse eventualmente necessarie alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto.
4. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.;

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all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: trasferimento delle risorse umane aggiungere le seguenti:, strumentali»;

e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, anche a fini di semplificazione, prevedano, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato».

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ALLEGATO 2

5-06512 Misiani ed altri: Sulle conseguenze delle nuove disposizioni in materia di tesoreria unica per l'autonomia degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Misiani ed altri pongono quesiti in ordine alle disposizioni relative alla Tesoreria unica.
Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 35, commi 8-13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, non stabilisce un mero ritorno al regime di tesoreria unica cosiddetta tradizionale, ma solo una temporanea sospensione del regime di tesoreria unica mista per un periodo determinato, fino al 31 dicembre 2014.
Non si tratta, quindi, di un arretramento rispetto alla filosofia che ha ispirato il processo federalista in atto, ma solo una temporanea misura per far fronte a esigenze contingenti di liquidità del settore statale.
Per quanto riguarda, poi, i rapporti degli Enti con i loro tesorieri, la riduzione della giacenza media detenuta presso gli stessi (solo le risorse rivenienti da operazioni di mutuo non sorrette da contributo pubblico continuano a essere depositate presso il tesoriere) può comportare al massimo una riconsiderazione del rapporto contrattuale. Non si ritiene a questo proposito che si possa invocare un inadempimento del rapporto e d'altra parte, come già evidenziato, la temporaneità della misura consente di limitare la questione entro un perimetro temporale definito che si ritiene non pregiudichi i reciproci rapporti di collaborazione.
Con riferimento alla posizione espressa dall'ANCI, fermo il diritto degli enti di impugnare i provvedimenti dai quali discende l'assoggettamento al regime di tesoreria unica tradizionale, si fa presente che la mera sospensione dei relativi adempimenti si configura come una violazione di legge.
Per quanto concerne, infine, il lamentato pregiudizio all'autonomia degli enti locali, si fa presente che le norme in esame non incidono sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancita dall'articolo 119 della Costituzione, in quanto tutte le risorse degli enti, anche quelle derivanti dalle entrate proprie, permangono nella loro piena disponibilità. Conseguentemente, non può ritenersi pregiudicato il percorso di attuazione del predetto articolo 119, come delineato dalla legge n. 42 del 2009 e dai successivi decreti attuativi, non venendo meno la coincidenza dei centri di spesa e di entrata necessaria al fine di responsabilizzare gli amministratori pubblici.

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ALLEGATO 3

5-06513 Commercio ed altri: Sulle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Commercio ed altri - premesso che l'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riduce il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo perequativo di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) recata dai commi 1 e 14 dell'articolo 13 e che, per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, prevede che esse assicurino, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito relativo ai comuni ricadenti nel proprio territorio - chiedono quale sia la quota, relativa alla somma complessiva pari a 1.627 milioni di euro, che per l'anno 2012 la provincia autonoma di Bolzano dovrà assicurare al bilancio dello Stato e, qualora tale quota non fosse stata ancora definita, secondo quali parametri concreti ed entro quanto tempo tale quota potrà essere quantificata.
Al riguardo, nel segnalare che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27 della legge n. 42 del 2009, il recupero nei confronti dei comuni ricadenti nei territori delle Autonomie speciali con competenza in materia di finanza locale delle variazioni di gettito dell'IMU ad aliquota base, rispetto alla preesistente ICI seconda casa, è effettuato operando un accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle predette Autonomie speciali - si comunica che la quota parte dell'importo di 1.627 milioni di euro relativa ai comuni della Provincia di Bolzano ammonta a circa 16 milioni di euro.
Tale somma è il risultato delle elaborazioni effettuate dal Dipartimento delle finanze per la stima delle maggiori entrate comunali derivanti a livello nazionale dall'introduzione della nuova imposta municipale sugli immobili, in considerazione anche della metodologia di ripartizione del medesimo importo su base comunale concordata con l'ANCI in sede di lavori del «Tavolo tecnico-politico permanente in materia di finanza locale» operante presso la Direzione finanza locale del Ministero dell'interno.

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ALLEGATO 4

5-06514 Bitonci ed altri: Sui limiti di indebitamento degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Bitonci e Montagnoli - nel segnalare che le modifiche introdotte dal comma 1, dell'articolo 8 della legge n. 183 del 2011 all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, riducendo ulteriormente il limite di indebitamento degli enti locali (8 per cento nell'anno 2012, 6 per cento nell'anno 2013 e 4 per cento a decorrere dall'anno 2014), hanno di fatto imposto alle amministrazioni comunali di deliberare già dal 2012 il ricorso a nuovo indebitamento nel rispetto delle percentuali relative a ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 e non già del solo anno di riferimento - chiedono se il Governo ritenga opportuno intervenire sull'attuale dispositivo, al fine di precisare che il limite di indebitamento da considerare per poter deliberare nuovi mutui è solo quello dell'anno di riferimento.
Al riguardo, premesso che anche l'ANCI ha chiesto se gli enti locali, nel deliberare il ricorso a nuovo debito nell'anno 2012, debbano rispettare esclusivamente il limite dell'8 per cento (calcolato come incidenza dell'importo annuale degli oneri per interessi sulle entrate correnti) ovvero tenere conto anche dei limiti previsti per il periodo successivo (6 per cento per il 2013 e 4 per cento a decorrere dal 2014), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha espresso l'avviso che il limite che i comuni sono tenuti a rispettare per accedere a nuovi mutui o a diverse forme di finanziamento possa essere solo quello previsto con riferimento all'anno di assunzione degli stessi.
Tale orientamento, trova fondamento nella necessità di non frenare gli investimenti effettuati dagli enti locali, tenuto anche conto che, laddove non sussistono le condizioni sopra richiamate, la norma inibisce il ricorso al nuovo indebitamento, senza impone alcun obbligo di riduzione del debito nei limiti citati.
Infatti, il comma 3, del citato articolo 8 della legge n. 183 del 2011 reca l'obbligo per gli enti territoriali di ridurre progressivamente, a decorrere dall'anno 2013, il proprio stock di debito, secondo modalità attuative che dovranno essere stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
Si precisa, inoltre, che nel «Tavolo tecnico finanza locale, autonomia e flessibilità organizzativa dei comuni» sono allo studio possibili soluzioni per favorire le spese per investimento e tale orientamento potrebbe inserirsi tra le predette possibili soluzioni.
Giova, tuttavia, segnalare che la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, con la recente deliberazione n. 521/20/11/PAR del 20 dicembre 2011, ha manifestato un diverso orientamento, secondo il quale, considerato che l'assunzione di un nuovo mutuo in un esercizio finanziario comporta un incremento dell'indebitamento anche negli esercizi successivi, per il principio di correttezza e di prudenza, l'ente procedente deve tener conto dei riflessi dell'operazione sui futuri equilibri di bilancio. Inoltre, per via del carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale, l'Ente non potrebbe contrarre un nuovo mutuo che violi a priori il parametro di indebitamento in uno o più esercizi del triennio considerato.