CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (Atto n. 438).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (Atto n. 438);
visto il parere del Consiglio di Stato;
vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);
visti e condivisi i rilievi espressi dalla II Commissione (Giustizia);
considerato, in particolare, che:
lo schema di regolamento attua una riorganizzazione del Ministero della giustizia al fine di razionalizzarne l'assetto e di adeguarne la struttura alle disposizioni di cui alla legge finanziaria del 2007 e al decreto-legge n. 112 del 2008, che prescrivono il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, nonché di attuare il decentramento dei servizi della giustizia di cui al decreto legislativo n. 240 del 2006,
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che le amministrazione pubbliche, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi, devono provvedere ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009,
lo schema in esame incide, in particolare, in maniera rilevante sull'assetto organizzativo della giustizia minorile: la riorganizzazione del dipartimento per la giustizia minorile comporta, infatti, la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al centro servizi unitario presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed a quello presso l'organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il dipartimento perde due direzioni generali previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001 (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) aggiungendone, peraltro, una (direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell'affidamento di minori, di sottrazione internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia,
le modifiche a tal fine previste, pur rispondendo alla condivisibile esigenza di

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razionalizzazione dell'apparato amministrativo del Ministero della giustizia, non appaiono idonee a garantire la piena funzionalità del settore della giustizia minorile,
in materia di giustizia minorile la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la protezione dell'infanzia è interesse costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 31. In particolare, nella sentenza n. 222 del 1983 la Corte ha affermato che «il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli «istituti» dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla «protezione della gioventù». A conferma di tale configurazione vi sono la particolare struttura del collegio giudicante (composto oltre che da magistrati togati anche da esperti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'iter processuale davanti all'organo specializzato». Tra gli altri organi «che ne preparano o fiancheggiano l'operato» possono essere annoverati quelli che organizzano i servizi per i minorenni in funzione di indispensabile ausilio all'attività giudiziaria, compresi personale, risorse, mezzi e formazione,
l'autonomo assetto della giustizia minorile è altresì necessario alla luce della sua designazione quale Autorità centrale per le convenzioni internazionali rese esecutive in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Si tratta, in particolare, della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aja 25 ottobre 1980), della Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980) e della Convenzione in materia di protezione dei minori (L'Aja 5 ottobre 1961). Il Dipartimento per la giustizia minorile è stato altresì designato Autorità centrale anche dal regolamento n. 2201/2003,
la riorganizzazione prevista dallo schema in esame investe il decentramento del dipartimento della giustizia minorile, in quanto i compiti della giustizia minorile sono attribuiti alla istituenda direzione regionale quale organo di decentramento (articolo 17);
con uno o più decreti ministeriali è stabilita «la razionalizzazione e l'utilizzo delle strutture esistenti, ivi compresi (....) i Centri per la giustizia minorile». Potrebbe verificarsi in tal modo la sostanziale soppressione per incorporamento degli stessi Centri, benché le strutture decentrate della giustizia minorile (prime in Italia a livello di decentramento ministeriale) siano state istituite con atti aventi valore e forza di legge, già prima col decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e poi specificamente denominate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che reca norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, ed ancor più specificamente con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Quest'ultimo, all'articolo 7 istituisce i Centri per la giustizia minorile ed all'articolo 8 prevede i servizi che ne fanno parte, ovvero gli uffici di servizio sociale per i minorenni, gli istituti penali per i minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità. Si tratta, dunque, di istituti che sono essenziali per l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e senza i quali le disposizioni della magistratura minorile non potrebbero essere eseguite,
la riduzione delle direzioni generali del dipartimento della giustizia minorile appare coerente rispetto ai precetti dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale riduzione, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare il mantenimento dell'allocazione della gestione delle risorse, del personale e della formazione presso il dipartimento della

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giustizia minorile. La funzione delle attività internazionali, per la specificità e la consistenza dell'impegno che richiede, può essere attribuita sia al Capo del dipartimento per la giustizia minorile sia, con riferimento agli aspetti istruttori e di natura esecutiva, alla direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari. La seconda direzione generale, invece, può assumere tutte le funzioni inerenti al personale, la formazione, i beni ed i servizi, allo scopo di mantenere al suddetto dipartimento una sufficiente autonomia delle funzioni organizzative relative alla giustizia minorile nonché il controllo e la gestione degli strumenti necessari per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, che diversamente sarebbe pregiudicata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, dopo le parole «in essa compresi,» siano inserite le seguenti: «i Centri per la giustizia minorile»;
2) all'articolo 7 sia soppresso il comma 4;
3) all'articolo 8, comma 2, lettera a), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «adempimenti di natura istruttoria ed esecutiva connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64 e 23 dicembre 1992, n. 524, ad ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali e ai rapporti con le autorità giudiziarie estere»;
4) all'articolo 8, comma 2, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «Direzione generale per il personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi»;
5) all'articolo 8, al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: c) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, ed ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le autorità giudiziarie estere;
6) all'articolo 9, sia soppresso il comma 1;
7) l'articolo 17 sia soppresso;
8) all'articolo 18, al comma 2, siano soppresse le parole da: «ivi compreso» fino alla fine del comma.