CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 ed abbinate, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
evidenziato come la norma dell'articolo 14, comma 6, prevedendo l'istituzione di una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, introduca un nuovo prelievo, finalizzato a finanziare alcune attività indicate dalla norma;
sottolineato inoltre come il predetto comma 6 dell'articolo 14 faccia uso, alternativamente, del termine «tariffa» e di quello di «imposta», laddove sarebbe, invece, più corretto utilizzare il termine «tassa»;
rilevato come le previsioni di cui gli articoli 17 e 18 del testo unificato introducano una serie di obblighi piuttosto pervasivi per lo svolgimento delle attività economiche con animali d'affezione, che sembrano porsi in contraddizione con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, perseguiti, da ultimo, dal decreto - legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, nonché dal decreto - legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo economico delle infrastrutture e la competitività,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento all'articolo 14, comma 6, il quale consente ai comuni di deliberare l'istituzione di una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale, configurando una vera e propria tassa di scopo, introduce una nuova forma di prelievo nell'ordinamento tributario italiano che comporterebbe un ulteriore innalzamento della pressione fiscale in un momento critico per l'economia nazionale;

e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 21, commi 1 e 2, i quali consentono a soggetti pubblici o privati di realizzare cimiteri per animali di affezione, stabilendo che essi, se realizzati da soggetti pubblici, non abbiano carattere di demanialità, e prescrivono che i predetti cimiteri siano ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, nonché con riferimento all'articolo 14, comma 2, ai sensi

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del quale i comuni possono concedere, alle associazioni riconosciute, terreni in comodato, destinati anche alla realizzazione di cimiteri per animali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il termine «cimiteri» con altra definizione, al fine di evitare dubbi o equivoci circa la qualificazione giuridica di tali aree, nonché ai fini della pianificazione urbanistica dei singoli comuni.