CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 marzo 2012
627.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

Art. 1.
(Modifica alla durata delle cambiali finanziarie).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».

Art. 2.
(Modifica alla legittimazione soggettiva all'emissione di cambiali finanziarie).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;
b) lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2).
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali.

2-ter. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita da garanzie, prestate da una banca o da un'impresa di investimento, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione.
2-quater. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita da garanzie, prestate

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da una banca o da un'impresa di investimento, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi».

Art. 3.
(Cambiale finanziaria dematerializzata).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari
3. Nella richiesta sono specificati altresì:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ogni singola cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».