CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 marzo 2012
625.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

Sostituire il testo dello schema di decreto legislativo con il seguente:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

Art. 1-bis.
(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica).

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.
2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 1-ter.
(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale).

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale

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della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dal commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.
4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.
5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Raccordi istituzionali).

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.
2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.
3. Al comma nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, dopo le parole «i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano,» sono inserite le seguenti: «il Sindaco di Roma capitale,»

Capo II
BENI STORICI, ARTISTICI, AMBIENTALI E FLUVIALI

Art. 2-bis.
(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e

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degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio».
2. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.
3. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:
a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;
c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

4. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovraintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.
5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 3.
(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali).

1. Sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali, specificate dal presente decreto, con le modalità e le forme di raccordo interistituzionale ivi indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Art. 4.
(Funzioni in materia di beni culturali).

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

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2. In materia di beni culturali sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 2-bis, le funzioni e i compiti amministrative concernenti:
a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, comma 1, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;
d) la definizione di modalità procedimentali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:
a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;
d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

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Art. 5.
(Teatro dell'Opera di Roma).

1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione, e le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.
3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

Art. 6.
(Funzioni in materia di beni paesaggistici).

Soppresso.

Art. 7.
(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali).

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.
2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:
a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;
d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Capo III
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO

Art. 8.
(Funzioni in materia di fiere).

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

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Art. 9.
(Funzioni in materia di turismo).

1. Ai fini della promozione turistica all'estero, Roma capitale può avvalersi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».
3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.»

Capo IV
PROTEZIONE CIVILE

Art. 10.
(Funzioni in materia di protezione civile).

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Art. 11.
(Organizzazione e personale).

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.
3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.
4. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina che esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le

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norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Roma capitale, nelle controversie nelle quali le norme vigenti consentono la rappresentanza in giudizio per il tramite dei propri funzionari amministrativi, può farsi rappresentare dagli stessi. Roma capitale può avvalersi, altresì, dell'assistenza di avvocati del libero foro nei soli casi e secondo le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
5. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 11-bis
(Disposizioni finanziarie).

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo.
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate, ove sia individuata la necessaria compensazione finanziaria, le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto.
3. I finanziamenti per i servizi pubblici locali a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono attribuiti direttamente a Roma capitale.

Art. 11-ter
(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.»
2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 12.
(Disposizioni finali).

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

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interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.
2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.
4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.