CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 marzo 2012
622.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato),
premesso che il presente provvedimento reca norme di competenza della IX Commissione agli articoli 1, 25, 31, 32, 34, 34-bis, 36, 37, 38, 53, 59-bis, 59-ter, 60, 60-bis, 61, 61-bis, nonché agli articoli da 71 a 82 e agli articoli 84 e 86;
considerato che alcune delle richiamate norme intervengono su materie complesse che sono state oggetto di approfondimenti da parte della IX Commissione fin dall'inizio della legislatura;
rilevato che, in questo quadro, assumono particolare rilievo i seguenti articoli:
l'articolo 25, comma 1, che interviene su alcuni profili della nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali di cui al decreto-legge n. 138 del 2011, con l'obiettivo di limitare ulteriormente la possibilità di ricorrere alle gestioni dirette, incentivando le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto, disponendo altresì l'estensione della normativa sui servizi pubblici locali anche al trasporto ferroviario regionale;
l'articolo 36, che istituisce, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481 del 1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti, attribuendo ad essa competenze nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, ivi comprese quelle concernenti la vigilanza in materia di diritti aeroportuali, che saranno esercitate a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all'organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo della medesima Autorità;
l'articolo 37, comma 1, che, tra l'altro, reca disposizioni in materia di separazione fra impresa che gestisce l'infrastruttura ferroviaria ed impresa che fornisce il servizio ferroviario, prevedendo che l'Autorità di regolazione dei trasporti, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizzi l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea, e predisponga, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione al Governo e al Parlamento;
l'articolo 71 che, nello stabilire che la nuova disciplina introdotta dal presente provvedimento in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE, si applica agli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, istituisce l'Autorità nazionale di vigilanza, ai fini

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dello svolgimento dei compiti di regolazione economica e di vigilanza in relazione all'applicazione dei princìpi per la determinazione della misura dei medesimi diritti aeroportuali;
l'articolo 73, comma 1, che, in attesa della costituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, stabilisce che le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali siano svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
rilevato altresì che i citati interventi normativi erano stati sollecitati dalla IX Commissione, sia in sede di espressione del proprio parere su recenti provvedimenti legislativi di iniziativa governativa, sia all'atto dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci, avvenuta il 24 gennaio scorso;
evidenziato, per altro, che il provvedimento in oggetto presenta ancora alcune criticità, in merito alle quali il Governo ha chiarito che:
l'articolo 36, comma 3, è finalizzato a precisare ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, da un lato, e quelle dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, dall'altro, in modo da evitare interferenze nel funzionamento dei due organismi, ferma restando, per altro, la possibilità di introdurre, ove lo si ritenesse opportuno, ulteriori specificazioni nello statuto dell'Agenzia che risulta ancora in corso di predisposizione;
il termine del 30 giugno 2013 di cui all'articolo 37, comma 1, previsto per la presentazione al Governo e al Parlamento di una relazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti che analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, può considerarsi congruo, dal momento che la medesima Autorità sarà operativa dal giugno 2012 e che per svolgere un'attività di valutazione così complessa, come quella richiesta, non può prevedersi un termine inferiore all'anno;
l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente le prescrizioni da rispettare ai fini della progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità, in via di fatto, non dovrebbe comportare problemi, ferma restando comunque la disponibilità del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, ad accogliere un eventuale ordine del giorno di carattere interpretativo per chiarire ulteriormente la portata della disposizione;
l'articolo 37, comma 2, va interpretato nel senso di rinviare alla contrattazione collettiva aziendale la definizione della disciplina applicabile ai lavoratori del trasporto ferroviario, intendendosi il «livello nazionale» riferito non già alla contrattazione, ma alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
rilevato, in merito a quest'ultimo aspetto, che:
andrebbe valutata l'opportunità di introdurre al citato articolo 37, comma 2, un espresso rinvio alla contrattazione collettiva aziendale, in modo da escludere dubbi interpretativi al riguardo, salvaguardando la posizione dei lavoratori dipendenti del settore ed escludendo, al tempo stesso, fenomeni di appiattimento di tutti i contratti di lavoro su quello facente capo al gruppo Ferrovie dello Stato, fermo restando l'auspicio che le organizzazioni sindacali possano pervenire, nel prossimo futuro, alla definizione a livello nazionale di una disciplina quadro applicabile all'intero comparto della mobilità;
le condizioni di lavoro del citato personale appaiono comunque salvaguardate dall'espresso richiamo delle prescrizioni in materia di sicurezza applicabili al personale stesso nonché di salute, sicurezza e diritti dei lavoratori di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del testo vigente dell'articolo 36, comma 1, del decreto

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legislativo n. 188 del 2003, e dalla lettera b-bis) del medesimo comma 1 del citato articolo 36, come modificata nel corso dell'esame al Senato, che fa riferimento, in senso ampio, alla «regolazione dei trattamenti di lavoro del personale» definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 37, comma 2, lettera b), alinea b-bis), di aggiungere dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» la seguente: «aziendale».