CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 marzo 2012
622.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Decreto-legge 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» (C. 5025 Governo, approvato dal Senato);
premesso che:
il provvedimento in esame interviene con numerose positive disposizioni destinate ad avere un rilevante impatto sulla disciplina dei lavori pubblici in considerazione delle misure volte a favorire l'apporto di capitale privato alla realizzazione di opere pubbliche;
di rilevante importanza sono altresì le misure che intervengono sulla materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (di seguito servizi pubblici locali) apportando modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, il cui impianto non viene sostanzialmente modificato, nel senso di limitare ulteriormente il ricorso agli affidamenti diretti;
rilevato che, per quanto riguarda i servizi pubblici locali, occorre garantire che, nella verifica della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, si compia una valutazione degli effettivi benefici per la comunità locali derivanti dalle diverse opzioni al fine di prevedere il ricorso a modalità di affidamento a società a capitale interamente pubblico, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», quando tale modalità risulti la più idonea a garantire un servizio idoneo ai bisogni, avuto riguardo non solo all'efficienza e alla redditività, ma anche agli effetti positivi che si produrrebbero sulla qualità del servizio;
considerato che:
l'articolo 57, che assoggetta all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali, si applica anche ai canoni di edilizia convenzionata, un segmento d'offerta abitativa destinato a categorie di utenti in condizioni reddituali basse, talvolta anche ai limiti della sussistenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
valutino le Commissioni di merito la necessità di consentire, in deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, l'affidamento di servizi pubblici locali a società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», nel caso in cui dall'analisi svolta, ai fini dell'adozione della delibera quadro da parte dell'ente locale, emerga che il processo di liberalizzazione non garantisca un servizio idoneo ai bisogni della comunità servita e si evidenzino elementi positivi che facciano ritenere tale gestione preferibile a quella con gara

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in quanto maggiormente idonea a soddisfare i bisogni delle collettività locali, considerando, tra gli elementi di valutazione, gli obiettivi del servizio in termini di efficienza e qualità, il livello degli investimenti, il prezzo medio per utente e la redditività;
e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 48, concernente i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi nei siti di interesse nazionale (SIN), ai materiali derivanti dalla messa in sicurezza degli alvei fluviali;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il nuovo trattamento fiscale introdotto per l'edilizia convenzionata.