CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 marzo 2012
621.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 5025 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, già approvato dal Senato,
premesso che:
l'articolo 39, ai commi 2 e 3, liberalizza l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, attualmente gestiti dal Nuovo IMAIE,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si chiarisca in che modo si coordini la previsione di gestione accentrata delle risorse dei dipartimenti universitari, recata dall'articolo 35, comma 12, con la previsione di autonomia gestionale degli stessi dipartimenti, recata dal decreto legislativo n. 18 del 2012;
2) si riconsideri l'intera materia del diritto d'autore e dei diritti connessi armonizzandola alla prevista normativa europea, e si espungano dal testo del provvedimento in esame i commi 2 e 3 dell'articolo 39, onde evitare normative che non hanno corrispondenza nella legislazione di nessun paese dell'Unione europea;
3) il Governo proceda, in accordo con il Parlamento, a predisporre una soluzione legislativa relativa al ripristino delle funzioni del Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE), considerando anche l'opportunità di una norma transitoria;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo alle norme in materia di liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali effettuata presso le edicole, si valuti l'opportunità di assicurare il principio della parità di trattamento nella vendita dei suddetti prodotti;
b) valuti il Governo l'opportunità di presentare al più presto un disegno di legge di riforma organica del settore dell'editoria;
c) con riguardo all'articolo 39, si valuti l'opportunità di specificare se per «merce venduta» si intendano solo i prodotti diversi dalla stampa quotidiana e periodica che l'edicolante, ai sensi della lettera e), può vendere, ovvero anche la stampa quotidiana e periodica. In tale seconda ipotesi, infatti, occorre coordinare la disposizione con l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 170 del 2001, in base al quale, come ante evidenziato, il prezzo stabilito dal produttore non può subire variazioni;
d) con riguardo all'articolo 39, si valuti l'opportunità di chiarire se con l'utilizzo della locuzione «edicolanti» si sia inteso fare riferimento solo ai punti vendita esclusivi.

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ALLEGATO 2

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 5025 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, già approvato dal Senato,
premesso che:
l'articolo 39, ai commi 2 e 3, liberalizza l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, attualmente gestiti dal Nuovo IMAIE,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si chiarisca in che modo si coordini la previsione di gestione accentrata delle risorse dei dipartimenti universitari, recata dall'articolo 35, comma 12, con la previsione di autonomia gestionale degli stessi dipartimenti, recata dal decreto legislativo n. 18 del 2012;
2) si riconsideri l'intera materia del diritto d'autore e dei diritti connessi armonizzandola alla prevista normativa europea, e si espungano dal testo del provvedimento in esame i commi 2 e 3 dell'articolo 39, onde evitare normative che non hanno corrispondenza nella legislazione di nessun paese dell'Unione europea;
3) il Governo proceda a sottoporre in tempi brevi al Parlamento una soluzione legislativa relativa al ripristino delle funzioni del Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE), considerando anche l'opportunità di una norma transitoria;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo alle norme in materia di liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali effettuata presso le edicole, si valuti l'opportunità di assicurare il principio della parità di trattamento nella vendita dei suddetti prodotti;
b) valuti il Governo l'opportunità di presentare al più presto un disegno di legge di riforma organica del settore dell'editoria;
c) con riguardo all'articolo 39, si valuti l'opportunità di specificare se per «merce venduta» si intendano solo i prodotti diversi dalla stampa quotidiana e periodica che l'edicolante, ai sensi della lettera e), può vendere, ovvero anche la stampa quotidiana e periodica. In tale seconda ipotesi, infatti, occorre coordinare la disposizione con l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 170 del 2001, in base al quale, come ante evidenziato, il prezzo stabilito dal produttore non può subire variazioni;
d) con riguardo all'articolo 39, si valuti l'opportunità di chiarire se con l'utilizzo della locuzione «edicolanti» si sia inteso fare riferimento solo ai punti vendita esclusivi.