CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 marzo 2012
621.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 28

ALLEGATO

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5025 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
considerato che, per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il provvedimento investe numerose materie - quali le professioni, il commercio, le grandi reti di trasporto, l'energia - che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni e che, nel complesso, appare riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;
osservato che l'articolo 1, commi da 1 a 3, prevede l'abrogazione delle norme che pongono limiti all'esercizio delle attività economiche, sulla base di una specifica procedura di delegificazione, senza tuttavia indicare espressamente le disposizioni oggetto di abrogazione, diversamente da quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
evidenziata altresì l'opportunità, all'articolo 1, di prevedere meccanismi di coinvolgimento delle regioni nella fase attuativa, con particolare riguardo all'individuazione delle restrizioni vietate o consentite, negli ambiti in cui la competenza esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» interseca ambiti di materie di competenza regionale;
richiamato il comma 2 dell'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione;
evidenziata l'opportunità di coordinare tale previsione con quella, di analogo tenore, prevista al punto 4.2, capoverso g-bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25, mediante novella del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011;
ricordato che il capoverso 5 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 stabilisce che le società in house sono soggette al patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112 e che la norma affida la vigilanza sul rispetto del patto all'ente locale o all'ente di governo locale dell'ambito o del bacino;
rilevata, tuttavia, l'opportunità di prevedere un coordinamento tra tale previsione e quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, dal quale la disposizione in esame si differenzia per il requisito, che in questo caso non è previsto, del concerto del

Pag. 29

Ministro per le riforme per il federalismo per l'adozione del decreto di attuazione;
evidenziato che il capoverso 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, a sua volta, sottopone le società in house alle regole del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi;
ricordato che l'articolo 4, comma 15, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 presenta identico contenuto alla prima parte del suddetto capoverso 6; inoltre, il rispetto dei principi pubblicistici in materia di rapporto di lavoro è già sancito dall'articolo 4, comma 17, del citato decreto-legge,
rilevato che, rispetto a quanto già stabilito dal sopra richiamato comma 17 dell'articolo 4, peraltro, la disposizione in esame appare rafforzare l'estensione della disciplina pubblicistica, dovendosi applicare in via automatica alle società in house anche le disposizioni che prevedono per gli enti locali blocchi o limitazioni del turn over, ovvero misure di natura retributiva o indennitaria, anche in relazione alle consulenze;
segnalata, al riguardo, l'opportunità di specificare la decorrenza degli effetti di tale disposizione;
richiamato l'articolo 25, comma 1, che, ferme restando le scadenze del regime transitorio, stabilisce il principio di continuità nell'erogazione dei servizi, introducendo, a tal fine, un nuovo comma 32-ter all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale i gestori assicurano la prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze ed assicurano in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi alle condizioni dei contratti e degli altri atti che regolano il rapporto fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza, in ogni caso senza indennizzo o compenso aggiuntivo;
rilevato che tale nuova disposizione sembra rappresentare una deroga alla clausola, prevista dal comma 32, che prevede che alla scadenza le cessazioni delle gestioni siano improrogabili ed automatiche, non necessitando di delibere da parte dell'ente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 1, si segnala la necessità di indicare espressamente, nel momento in cui si dispone una delegificazione, le disposizioni di legge che si intendono abrogare, anche al fine di circoscrivere la materia oggetto di delegificazione, e di definire in modo più preciso le norme generali regolatrici della materia;
b) con riferimento all'articolo 4, si rileva l'opportunità di definire meglio i presupposti e le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato ivi previsto, anche alla luce del fatto che la tutela della concorrenza è comunque materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
c) valutino le Commissioni di merito l'esigenza di coordinare il comma 2 dell'articolo 25, che qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione, con quella, di analogo tenore, prevista al punto 4.2, capoverso g-bis), lettera b) del comma 1 dell'articolo 25, mediante novella del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011;
d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le previsioni del capoverso 5 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 e quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, dal quale il suddetto capoverso 5 si

Pag. 30

differenzia per il requisito, che in questo caso non è previsto, del concerto del Ministro per le riforme per il federalismo per l'adozione del decreto di attuazione;
e) valutino, altresì, le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le previsioni dell'articolo 4, comma 15, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 ed il capoverso 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, considerato che il primo ha contenuto identico alla prima parte del citato capoverso 6.