CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 marzo 2012
618.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06307 Ciccanti: sul funzionamento del meccanismo di reintegrazione del Fondo per le spese impreviste con corrispondente aumento dell'accisa sui carburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Ciccanti, con riferimento ai meccanismi di reintegro del fondo spese impreviste, di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, chiede in quali occasioni sia stato previsto il reintegro del fondo medesimo, con utilizzo delle maggiori entrate derivanti da corrispondenti aumenti dell'aliquota dell'accisa sui carburanti, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Al riguardo, si fa presente che il meccanismo in questione è stato utilizzato nel corso dell'anno 2011, a partire dall'emanazione delle ordinanze sull'immigrazione, che hanno fatto seguito all'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra Governo e Regioni italiane, con il quale sono stati affidati alla Protezione civile nazionale i compiti per la dislocazione nelle singole regioni dei cittadini extracomunitari in conseguenza dell'emergenza derivante dalla crisi del nord Africa.
In ordine alla relativa copertura finanziaria, va precisato che, in base alla novella legislativa di cui al suddetto articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992 (come modificata dal decreto-legge n. 225 del 2010, convertito nella legge n. 10 del 2011), trattandosi di eventi di rilevanza nazionale ed attesa l'insufficienza delle risorse disponibili a legislazione vigente sul fondo nazionale di protezione civile, si è provveduto al suddetto reintegro del fondo di riserva, con maggiori entrate derivanti da corrispondenti aumenti dell'aliquota dell'accisa sui carburanti, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disposti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 28 giugno 2011, ai sensi della legge n. 225 del 1992.
Le relative entrate sono state complessivamente quantificate dall'Agenzia medesima, al netto dei rimborsi agli autotrasportatori in complessivi 908.147.000 euro. Detratto l'importo di 142 milioni di euro destinato alla copertura dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 102 del 2011 in materia di missioni di pace, l'ammontare astrattamente utilizzabile per i reintegri da destinare alle citate emergenze sarebbe risultato pari a 766 milioni di euro.
In tale contesto, si è provveduto, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3951 e n. 3965 del 2011, con corrispondenti prelevamenti di complessivi 430 milioni di euro dal Fondi di riserva per le spese impreviste, alimentato secondo il citato meccanismo di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.
Infine, un'ulteriore integrazione del fondo spese impreviste, alimentata con il richiamato meccanismo, ha riguardato le emergenze di protezione civile per le calamità alluvionali nei territori di Liguria e Toscana (65 milioni di euro), ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3973 e n. 3974 del 2011, che, pertanto, ha portato i suddetti reintegri complessivi del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2011 a 495 milioni di euro.

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ALLEGATO 2

5-06306 Vannucci: sulla mancata utilizzazione del Fondo centrale di garanzia in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche il 1o marzo 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Vannucci chiede quali siano le ragioni che hanno impedito di utilizzare il Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 976 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1142 del 1966 per la Regione Marche, che nel marzo 2011 è stata colpita da eccezionali eventi alluvionali.
Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che non risulta che sia stata adottata alcuna ordinanza di protezione civile in relazione al citato stato emergenziale. Il fabbisogno rappresentato dalla Regione Marche è pari, secondo gli ultimi dati forniti, a circa 611 milioni di euro, per cui a fronte di una limitata disponibilità della stessa Regione a finanziare gli interventi, è stato richiesto il finanziamento secondo il meccanismo previsto dall'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.
Con riferimento all'attivazione del citato Fondo di garanzia, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante le disposizioni attuative, risulta in corso di predisposizione. Il Fondo potrà essere attivato, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti delle disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
Ai fini della piena operatività del Fondo, si è nel frattempo provveduto a:
conferirvi le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261 (così come previsto dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10);
assicurare la necessaria continuità degli interventi già in essere a favore delle imprese colpite da calamità naturali e, nel contempo, la immediata attivabilità del nuovo strumento di garanzia, in virtù della previsione legislativa, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede la proroga delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

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ALLEGATO 3

5-06348 Gioacchino Alfano e altri: Assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Gioacchino Alfano e altri pongono quesiti in ordine alla messa in sicurezza degli edifici scolastici del Mezzogiorno.
Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che il comma 21 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 prevede l'inserimento nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, di un Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.
L'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge n. 169 del 2008, ha previsto, al comma 1, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso».
In adempimento a tali disposizioni il CIPE, adottando la delibera 18 dicembre 2008, n. 114, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2009, ha destinato al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualità 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dall'annualità 2010. Ai tassi di interesse all'epoca vigenti detti contributi avrebbero sviluppato un capitale disponibile per investimenti stimabile in circa 115 milioni di euro. Detti fondi sono stati contabilmente impegnati sul capitolo 7060 con il decreto ministeriale 13847 del 22 dicembre 2010 regolarmente registrato in data 24 dicembre 2010 dall'Ufficio centrale di bilancio.
Successivamente, il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 191 del 2009 ha previsto che «al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 169 del 2008.
In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo di legge, è stata approvata, in seduta congiunta, dalle Commissioni V e VII della Camera dei deputati la risoluzione Gioacchino Alfano ed altri n. 8-00099 recante «Interventi in materia di edilizia scolastica». In data 2 agosto 2011 le medesime Commissioni V e VII, in seduta congiunta, hanno approvato una nuova risoluzione 8-00143 con la quale è stata

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modificata la precedente risoluzione 8-00099 attraverso la quasi totale sostituzione degli interventi localizzati nelle regioni meridionali con altri ricadenti nelle regioni centro settentrionali e prevedendo, tra l'altro, che a seguito dell'approvazione della presente risoluzione, gli interventi in materia di edilizia scolastica in essa previsti debbano ricevere attuazione, previa adozione di apposito decreto interministeriale, senza necessità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, di sottoporre i medesimi interventi all'approvazione del CIPE, posto che tale organo, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2, comma 239, non potrebbe che confermare gli interventi individuati in ambito parlamentare.
«Inoltre, il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge 214 del 2011, al comma 5-bis dell'articolo 30, ha previsto che al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011 e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma».
Il CIPE, nella riunione tenutasi il 20 gennaio 2012, ha definito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnando 259 milioni a favore di uno stralcio del secondo programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici la cui proposta originaria per un valore di 397.871.000 euro destinati esclusivamente alle regioni meridionali è stata formulata dal Ministero delle infrastrutture ed è già agli atti del CIPE a partire dal luglio 2011. Preso atto del fatto che la delibera del 20 gennaio 2012 non ha destinato alcun importo al predetto programma e tenuto conto della disponibilità dei fondi già impegnati sul capitolo 7060 con il decreto ministeriale 13847 del 22 dicembre 2010, allo scopo di dare «attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011» il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota del 13 febbraio 2012 ha trasmesso al CIPE il «Programma stralcio di attuazione della risoluzione n. 8-00143 (risoluzione Alfano)» per la sua valutazione e per il seguito di competenza. I tempi di erogazione delle risorse saranno determinati da quelli occorrenti per l'adozione della delibera CIPE e dalla capacità dei beneficiari di predispone una idonea progettazione; mentre le relative modalità di erogazione risultano essere quelle previste per il «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», che sono state concordate con tutti i soggetti istituzionalmente interessati attraverso l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata intervenuta in data 13 ottobre 2005.
Pertanto, il CIPE, con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012, in corso di formalizzazione, ha disposto l'assegnazione delle seguenti risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione:
196,33 milioni per la prosecuzione del primo programma stralcio sul patrimonio scolastico, già adottato dal CIPE con delibera n. 32/2010, dell'importo complessivo aggiornato di 357,62 milioni di euro;
259 milioni per interventi di messa in sicurezza delle scuole;
100 milioni per interventi per la costruzione di nuovi edifici scolastici.

Sulla questione, il Ministro per la coesione territoriale ha precisato che, con delibera n. 3/2009, il CIPE aveva destinato 1.000 milioni di euro del Fondo per lo

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sviluppo e la coesione al Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.
Successivamente, con la delibera n. 32/2010, il CIPE aveva assegnato al primo programma straordinario 358,4 milioni di euro a carico dei predetti 1.000 milioni di euro, di cui 143,1 milioni di euro per interventi nel Mezzogiorno (circa il 40 per cento).
Nel luglio 2011, in seno al tavolo tecnico presso la Conferenza unificata, è stata predisposta una seconda assegnazione per interventi urgenti nelle scuole, relativa al solo Mezzogiorno, per complessivi 397,8 milioni di euro.
Nella recente seduta del 20 gennaio 2012, il CIPE ha assegnato circa 259 milioni di euro al secondo programma straordinario per interventi urgenti nel Sud. Sulla base di tale nuovo ridotto importo, le somme a disposizione delle singole Regioni sono così rideterminate:

REGIONI MACRO AREA II STRALCIO
% ripartizione nazionale Importi programma
AbruzzoSUD 6,27% € 16.279.000,00
MoliseSUD 1,50% €3.902.300,00
CampaniaSUD 26,90% € 69.839.900,00
PugliaSUD 17,35% € 45.051.000,00
BasilicataSUD 2,97% €7.711.700,00
CalabriaSUD 13,35% € 34.669.400,00
SiciliaSUD 23,21% € 60.281.200,00
SardegnaSUD 8,45% € 21.935.500,00
TOTALE € 259.670.000,00

Nell'ambito dei rispettivi ridotti importi, le Regioni finanziano quota parte degli interventi oggetto della proposta concordata in seno alla Conferenza unificata nel luglio 2011 e, in particolare, oggetto dell'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del comma 5-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011.