CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Atto n. 440).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Atto n. 440);
sottolineato come l'applicazione, anche in questo campo, del principio del cosiddetto «passaporto comunitario», sebbene risponda ad alcuni dei principi fondanti dell'ordinamento dell'Unione europea, rappresentati dalla libertà di stabilimento, di circolazione dei capitali e di prestazione dei servizi, possa determinare seri problemi applicativi sotto il profilo della tutela dei diritti degli investitori e dei risparmiatori e dell'adeguatezza della vigilanza, in particolare per quanto riguarda la difficoltà, per le autorità di vigilanza competenti dello Stato membro d'accoglienza, di adottare misure interdittive rispetto all'operatività delle società di gestione degli OICVM autorizzati in un altro Stato membro, nonché la difficoltà, per le autorità di vigilanza competenti dello Stato membro di origine, ad esercitare un'effettiva vigilanza sugli OICVM operanti in altro Stato membro;
rilevato positivamente come le modifiche previste dalla direttiva circa il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori, in particolare attraverso l'introduzione del key investor informations document («KIID»: «informazioni chiave per gli investitori»), il quale deve fornire, in termini brevi e chiari, le informazioni essenziali ai potenziali investitori prima della sottoscrizione di un OICVM, consentirà di migliorare la trasparenza e la consapevolezza nelle decisioni di investimento dei risparmiatori, in particolare di quelli a più basso tasso di educazione finanziaria, consentendo un agevole confronto tra i prodotti finanziari, soprattutto per quanto riguarda costi e profili di rischio;
evidenziata altresì positivamente l'introduzione dell'obbligo, per le società di investimento e le società di gestione, di pubblicare un prospetto, una relazione semestrale e una relazione annuale per ciascuno dei fondi comuni di investimento da esse gestiti;
rilevata l'esigenza di operare quanto prima il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/65/CE, il cui termine è scaduto il 30 giugno 2011, anche in considerazione del fatto che il 18 luglio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia per tale ritardo;
ribadita, in linea generale, l'esigenza che il Governo e gli organi parlamentari dedichino ancora maggiori attenzioni alla fase di formazione della normativa europea, che ha ormai sostituito in molti ambiti la legislazione nazionale, al fine di

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assicurare una migliore tutela degli interessi fondamentali del Paese ed evitare che altri Stati membri, più attenti a tale problematica e più efficaci nell'attività di lobbying, possano orientare a proprio vantaggio le scelte del legislatore comunitario;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo, il quale integra l'articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), inserendo tra le attività di gestione collettiva del risparmio la commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se tale precisazione sia volta ad escludere la possibilità, per le società di gestione armonizzata, di istituire in Italia fondi non armonizzati, mantenendo invece ferma la possibilità, per le società di gestione armonizzate, di svolgere l'attività di gestione (e, alla luce delle modifiche apportate dallo schema di decreto, anche di commercializzazione di fondi propri) tanto di fondi armonizzati quanto di fondi non armonizzati;
b) con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 42 del TUF, recata dall'articolo 1, comma 10, dello schema di decreto, il quale prevede che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati sia preceduta da una comunicazione, notificata alla CONSOB, da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine del fondo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, che la predetta notifica sia il più dettagliata possibile, al fine di assicurare la maggiore tutela dei risparmiatori e la massima trasparenza dei meccanismi di vigilanza;
c) con riferimento al nuovo articolo 50-ter del TUF, in materia di fusione e scissione di Oicr, introdotto dall'articolo 1, comma 14, dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che l'attestazione della banca depositaria o del revisore è indispensabile per l'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, dell'operazione di fusione o di scissione di Oicr, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, conformemente al dettato degli articoli 41 e 42 della direttiva 2009/65/CE, due distinte attestazioni, una relativa al progetto di fusione, da allegarsi alla richiesta di autorizzazione all'operazione di fusione o di scissione, e l'altra concernente i criteri contabili, il concambio e l'eventuale regolamento cash dei differenziali, rilasciata dal revisore o da una delle banche depositarie, la quale deve essere rilasciata in data successiva alla predetta autorizzazione;
d) con riferimento al comma 6-bis dell'articolo 57 del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 17, lettera b), dello schema di decreto, il quale disciplina le ipotesi di incapacità del fondo comune di investimento a soddisfare le proprie obbligazioni, prevedendo in tal caso che i creditori o la società di gestione del fondo possano chiedere la liquidazione del fondo stesso, gestita da liquidatori nominati dalla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la nuova disposizione nel senso di circoscriverne l'applicazione ai fondi quotati, prevedendo invece, per i fondi non quotati, che, in caso di rischio di mancata soddisfazione dei creditori, la società di gestione del risparmio sia tenuta a convocare l'assemblea dei quotisti per approvare un piano di risanamento, stabilendosi, in caso di mancata approvazione del predetto piano, la liquidazione del fondo a cura della stessa SGR, nonché prevedendosi che in nessun caso il risultato della liquidazione possa essere distribuito ai portatori di quote del fondo finché non siano stati integralmente soddisfatti i creditori del fondo stesso, salvo che non siano state presentate idonee garanzie;

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e) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni tributarie di cui agli articoli da 2 a 6 dello schema di decreto, chiarendo se risulti confermato il regime di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per quanto riguarda le commissioni percepite dalle banche per l'effettuazione dei servizi di banca depositaria prestati a favore di fondi comuni di investimento;
f) valuti il Governo l'opportunità di fissare esplicitamente la data di entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al TUF previste dallo schema di decreto legislativo.

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ALLEGATO 2

5-06335 Fluvi e Mosca: Applicazione della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli Onorevoli Fluvi e Mosca chiedono notizie in ordine allo stato di attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 120, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e non in mercati regolamentati.
Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, per gli aspetti di propria competenza, ha comunicato che, in attuazione dei nuovi commi 1-ter dell'articolo 147-ter e 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) introdotti dalla citata legge n. 120 del 12 luglio 2011, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2012 ed entrata in vigore il 18 febbraio 2012, ha proceduto ad emendare il Regolamento Emittenti mediante l'inserimento di un apposito articolo (l'articolo 144-undecies) volto a garantire il rispetto di un equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.
Nello specifico, le disposizioni in materia di «quote rosa» adottate dalla Consob, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di riparto tra generi, demandano ad apposite previsioni statutarie delle società quotate la disciplina delle modalità di formazione delle liste per l'elezione dei componenti degli organi sociali, la prescrizione del criterio di arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso il riparto non dia luogo a un numero intero e indica i termini e le modalità per l'applicazione, in caso di inottemperanza, delle sanzioni da parte della Consob.
Con particolare riguardo alla nomina, la citata delibera prevede che gli statuti delle società quotate definiscano le modalità con cui il rispetto delle quote di genere si coordini con le quote di lista, con l'unico limite di non poter imporre il rispetto di criteri di riparto tra generi a liste che contengano meno di tre candidati; ciò al fine di non rendere eccessivamente onerosa per i soci la selezione dei candidati al ruolo di amministratori di minoranza.
Per quanto concerne, infine, l'emanazione del Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 120 del 2011, per le società non quotate, la cui disciplina di attuazione è demandata ad un Regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha effettuato la relativa istruttoria, con il coinvolgimento anche degli Uffici del Dipartimento per le Pari Opportunità, competente per materia.
È stato, pertanto, predisposto uno schema di Regolamento, che prevede, in coerenza con il disposto normativo, un sistema di monitoraggio sull'attuazione della normativa presso le società a controllo pubblico, oltre ad un meccanismo sanzionatorio, in caso di inosservanza, al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per garantire la coerenza di tale disciplina attuativa con quella prevista per le società quotate, sottoporrà in via preventiva il suddetto Regolamento anche alla Consob, per acquisire un ulteriore parere.
Per quanto concerne, infine, i termini di attuazione della disciplina in questione, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 120 del 2011, l'applicazione avrà luogo con i rinnovi degli Organi successivi a luglio 2012.

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ALLEGATO 3

5-06336 Barbato e Messina: Attuazione delle modifiche alla disciplina delle concessioni dei giochi pubblici recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato abbia avviato l'iter di attuazione delle disposizioni introdotte, in materia di concessioni di giochi pubblici, dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», che modificano, tra l'altro, l'articolo 24, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato riferisce quanto segue.
L'Amministrazione ha dato puntuale ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 in sede di predisposizione dei documenti relativi alla procedura di selezione aperta per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito tramite gli apparecchi da divertimento e intrattenimento - procedura che è stata indetta nell'immediatezza dell'entrata in vigore della richiamata normativa con bando di gara dell'8 agosto 2011.
Conseguentemente, nel capitolato d'oneri della procedura selettiva in questione sono stati, da un lato, imposti ai candidati gli obblighi dichiarativi previsti dal legislatore in merito agli assetti societari e, dall'altro, sono state riprodotte le specifiche cause di esclusione riguardanti le concessioni di giochi pubblici, in aggiunta alle generiche cause di esclusione dalle gare già previste dalla normativa antimafia.
In coerenza a tali previsioni, dopo l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di selezione in favore dei tredici soggetti che hanno partecipato alla gara (dieci società di capitali, già titolari di concessione, e tre raggruppamenti temporanei di impresa), una volta acquisita dalla Commissione la disponibilità della documentazione da questi ultimi presentata, sono state avviate le attività di verifica dell'eventuale assenza delle condizioni ostative al rilascio delle concessioni, individuando, in tale contesto, le persone fisiche nei confronti delle quali svolgere le verifiche e sono state contattate le Istituzioni competenti a fornire le informazioni necessarie.
In esito alle nuove disposizioni introdotte dal citato articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, pertanto, nel proseguire le attività già avviate in relazione all'affidamento delle concessioni in parola e prima di stipulare i relativi atti, provvederà ad estendere le verifiche di competenza sia nei confronti degli ulteriori soggetti individuati nel predetto decreto legge, sia per quanto concernente le ulteriori specifiche fattispecie di reato cui il medesimo decreto ha attribuito rilevanza.