CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 2. Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 3. Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede in via di somma urgenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti le Province e gli enti locali interessati, ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. A tali fini, nel rispetto delle vigenti norme ambientali, è valutata la utilizzabilità delle aree di cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Presidente della regione procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, il Presidente della Regione Campania esercita le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta,

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pertinenti all'individuazione delle aree di cui alle presenti disposizioni sono ridotti alla metà».

2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti il Presidente della regione Campania provvede, in via di somma urgenza, d'intesa con i Comuni ove ricadono gli impianti, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. Le procedure di attuazione degli interventi sono regolate mediante accordi di scopo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti».

3. Gli atti posti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le finalità di cui al comma 2-bis conservano efficacia ove confermati dal Presidente della Regione e dagli accordi di scopo fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti.
4. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.
1. 4. Bonavitacola, Mariani, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Graziano.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: acquisite dal commissario straordinario fino alla fine del capoverso.
1. 5. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, al capoverso 1-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: I rifiuti giacenti o stoccati presso gli STIR (provenienti dalla raccolta urbana) sono a tutti gli effetti rifiuti urbani e la rimozione e lo smaltimento degli stessi vengono effettuati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti urbani. Eventuali trattamenti non modificano la natura e la classificazione del rifiuto per quanto concerne l'origine urbana del medesimo.
1. 6. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento

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entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2010, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2011 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2012».
1. 7. Paolo Russo.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 8. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1.
1. 9. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4.
*1. 10. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4.
*1. 11. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
e) al comma 7, sostituire le parole: «il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.» con le seguenti: «lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti può avvenire, esclusivamente, previa intesa con la singola Regione interessata.».
1. 12. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, esercitano le finzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti dei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).
2-ter. È in facoltà dei comuni esercitare le funzioni a essi attribuite ai sensi del comma che precede singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovra comunale.
1. 13. Iannuzzi, Mariani, Bonavitacola, Realacci, Bratti, Margiotta, Braga, Bocci, Benamati, Ginoble, Esposito, Marantelli, Viola, Motta, Graziano.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.
1. 14. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: una relazione recante l'indicazione dei dati

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relativi alla gestione dei rifiuti aggiungere le seguenti: con indicazione per ogni Regione della produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno) e della produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitante/anno) e, per quanto riguarda la quantità totale di materia (in tonnellate anno) raccolta in maniera differenziata: la percentuale di raccolta differenziata totale; la percentuale di raccolta differenziata da secco; la percentuale di raccolta differenziata da umido; la quantità di secco convertita in materie prime seconde; le quantità di umido convertita in compost; le quantità di secco e di umido conferite in discarica; la quantità di secco e di umido termovalorizzate; le quantità di secco e di umido smaltite in altri modi.
1. 15. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 3-ter, dopo le parole: dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale aggiungere le seguenti: con indicazione per ogni Regione delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata; gli impianti di selezione del multi materiale; gli impianti di recupero (CARTA: cartiere e aziende di commercio carta da macero; PLASTICA: aziende di produzione granuli, scaglie o prodotti in plastica, recuperatori di energia; VERDE: compostatori, pannellifici, lavorazione del legno; ORGANICO: compostatori; VETRO: vetrerie e aziende lavorazione sabbie di vetro; METALLI: fonderie e aziende di commercio materiali di recupero); gli impianti di trattamento meccanico biologico; gli impianti di compostaggio; ogni ulteriore tipo di impiantistica atta al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati. Per i termovalorizzatori ed i gassificatori sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, capacità presente o autorizzata (t/a); totale input impianto (t/a) diviso per provenienza; produttività energetica, quantità di scorie prodotte. Infine per ogni Regione sono resi pubblici annualmente il numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a) quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (t/a). Rispetto al materiale ricevuto annualmente, questo è suddiviso per: indifferenziato (tal quale); FOS (frazione organica stabilizzata), residui di incenerimento/gassificazione (scorie), CDR di bassa qualità, scarti da raccolta differenziata ed altro.
1. 16. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del «Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania», di cui all'Accordo di Programma del 18 luglio 2008, ed in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni interessati sono individuati quali soggetti direttamente responsabili dell'attuazione degli interventi. Agli stessi vanno trasferite le risorse finanziarie già stanziate dalla legge n. 1 del 2011, come ripartite in virtù degli Accordi Operativi già sottoscritti e successivamente rimodulati. I soggetti attuatori provvedono a realizzare gli interventi di compensazione programmati nel rispetto del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e salvo l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cui compete un potere sostitutivo in caso di mancato avvio degli interventi stessi entro un anno dal trasferimento delle risorse.
1. 17. Bonavitacola, Mariani, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Graziano.
(Inammissibile)

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 e sue successive modificazioni, è abrogato.
*1. 18. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 e sue successive modificazioni, è abrogato.
*1. 19. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, è soppresso.
*1. 20. Bonavitacola, Mariani, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Graziano.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, le parole: «ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta».
1. 21. Paolo Russo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Dalla data di cessazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio del ministri del 14 dicembre 2005 n. 3479 e del 17 giugno 2009 n. 3783 e fino all'entrata in vigore del Regolamento per l'assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) i soggetti affidatari del servizio integrato per la gestione dei rifiuti in regione Campania continuano ad erogare il contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 3, comma 4 dell'Ordinanza del 14 dicembre 2005, n. 3479, e dall'articolo 16 dell'Ordinanza del 17 giugno 2009, n. 3783, e successive disposizioni, nella stessa misura colà fissata.
1. 22. Paolo Russo.
(Inammissibile)

ART. 1-bis.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) all'articolo 74 comma 1 dopo la lettera v) è inserita la seguente:
«v-bis) digestato: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano

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le condizioni di cui all'articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro;»;
a-bis) al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole «effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574,» sono aggiunte le seguenti «delle sostanze naturali di origine vegetale utilizzate in agricoltura, del digestato, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro,»;
a-ter) la lettera qq) del comma 1 dell'articolo 183 è sostituita dalla seguente:
«qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, commi 1 e 2-bis o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.»;
a-quater) dopo il comma 2 dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. È comunque considerato un sottoprodotto il digestato, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale nel caso rispettino le condizioni di cui al comma 1, da soli o in miscela tra loro, e può essere utilizzato, a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112».
1-bis. 1. Servodio, Bratti, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:
«v-bis) digestato: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano, le condizioni di cui all'articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro;»;
a-bis) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole «effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574,» sono aggiunte le seguenti: «delle sostanze naturali di origine vegetale utilizzate in agricoltura, del digestato, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro,».
1-bis. 2. Santori.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) all'articolo 183, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:
«qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui ai commi 1 o 2-bis dell'articolo 184-bis, o che rispetta i criteri stabiliti al comma 2, dell'articolo 184-bis.»;
a-ter) all'articolo 184-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. È comunque considerato un sottoprodotto il digestato, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata, anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale, nel caso rispettino le

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condizioni di cui al comma 1, da soli o in miscela tra loro, e può essere utilizzato a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite, dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112 del presente decreto legislativo.».
1-bis. 3. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-bis. 4. Mondello.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole «lettera f)», aggiungere le parole: «dopo le parole "paglia, sfalci e potature," inserire le seguenti: "digestato da non rifiuto,", e inoltre».
*1-bis. 5. Piffari.

Al comma 1, lettera b, dopo le parole «lettera f)», aggiungere: «dopo le parole "paglia, sfalci e potature," sono inserite le seguenti: "digestato da non rifiuto,", e inoltre».
*1-bis. 6. Dionisi, Mondello, Bonciani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio», sono inserite le seguenti: «rientrano comunque nella lettera f) del comma 1 gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio a biogas da digestione anaerobica di aziende agricole, singole o associate quando il digestato o li compost prodotti siano destinati alla utilizzazione agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di energia».
1-bis. 7. Santori.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio», è inserita la seguente frase: «rientrano comunque nella lettera f) di cui al comma 1 gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio, a biogas da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate quando il digestato o il compost prodotti siano destinati alla utilizzazione agronomica».
1-bis. 8. Servodio, Bratti, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 185, comma 2, lettera b) dopo le parole «o all'utilizzo» inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 184-bis».
*1-bis. 9. Dionisi, Mondello, Bonciani.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 185, comma 2, lettera b) dopo le parole «o all'utilizzo» inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 184-bis».
*1-bis. 10. Piffari.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «comma 2, lettera b)», inserire le seguenti: dopo le parole: «o all'utilizzo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 184-bis,» e.
1-bis. 11. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) all'articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;

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b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
*1-bis. 12. Santori.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) all'articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2014»;
b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
* 1-bis. 13. Dionisi.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi annualmente presenti in media è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali;

Categoria animale e tipologia di allevamento (N. capi):
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo): meno di 300;
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo): meno di 450;
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine): meno di 450;
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo): meno di 450;
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo): meno di 500;
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento: meno di 600;
Suini: accrescimento/ingrasso: meno di 500;
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo): meno di 3.000;
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo): meno di 35.000;
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo): meno di 40.000;
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo): meno di 40.000;
Altro pollame: meno di 40.000;
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo): meno di 10.000;
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo): meno di 20.000;
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo): meno di 40.000;
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo): meno di 40.000;
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo): meno di 40.000;
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo): meno di 300;
Struzzi: meno di 700»;
b) alla parte II, numero 1, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:
«nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi annualmente presenti in media è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il

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cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento (N. capi):
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo): da 300 a 500;
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo): da 450 a 600;
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine): da 450 a 600;
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo): da 450 a 600;
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo): da 1.500 a 2.500;
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento: da 600 a 750;
Suini: accrescimento/ingrasso: da 1.500 a 2.000;
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo): da 3.000 a 4.000;
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo): da 35.000 a 40.000;
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo): da 40.000 a 50.000;
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo): da 40.000 a 50.000;
Altro pollame: da 40.000 a 50.000;
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo): da 10.000 a 40.000;
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo): da 20.000 a 40.000;
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo): da 40.000 a 50.000;
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo): da 40.000 a 80.000;
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo): da 24.000 a 80.000;
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo): da 300 a 500;
Struzzi: da 700 a 1.500».
1-bis. 14. Santori.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
"v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.";
b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:
"v-bis) impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato"».
*1-bis. 15. Santori.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
"v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.";
b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:
"v-bis) impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato"».
*1-bis. 16. Dionisi.
(Inammissibile)

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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) alla parte quinta, allegato IV, parte I, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) molitura di cereali con produzione annuale massima non superiore a 50t;».
**1-bis. 17. Santori.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) alla parte quinta, allegato IV, parte I, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) molitura di cereali con produzione annuale massima non superiore a 50 t;».
**1-bis. 18. Dionisi.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
e) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserita la lettera seguente:
h) pollina e digestato;
f) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserito il seguente capoverso:
1-ter. Le ceneri derivanti dalla produzione di energia da impianti di combustione che utilizzano biomasse di cui alle lettere a, f ed h dei punto 1, possono essere utilizzate a fini agronomici.
1-bis. 19. Santori.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutticoli, utilizzato come terra di copertura giornaliera delle discariche, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni. A tal fine, le regioni disciplinano, con propri atti, le modalità di gestione del terriccio in applicazione del citato articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
1-bis. 20. Paolo Russo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutticoli, utilizzato come terra di copertura giornaliera delle discariche, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni. Le regioni disciplinano, con propri atti, le modalità di gestione del terriccio in applicazione dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
*1-bis. 21. Dionisi.
(Inammissibile)

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
c) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i circuiti e le piattaforme di

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cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
1-bis. 22. Servodio, Bratti, Oliviero, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 3, dopo le parole: Nelle isole aggiungere le seguenti: e nei comuni classificati montani.
*1-bis. 23. Rosso.

Al comma 3, dopo le parole: Nelle isole aggiungere le seguenti: e nei comuni classificati montani.
*1-bis. 24. Tortoli, Stradella, Ghiglia.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Le biomasse vegetali di origine marina o lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto di specifiche linee guida adottate dalle Regioni inerenti le modalità e le localizzazioni sostenibili delle attività di pulizia delle spiagge e di gestione del materiale organico spiaggiato, nonché delle norme tecniche di settore, e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. 4-bis. Nel caso in cui il litorale di cui al precedente comma, sia interessato dalla presenza di habitat di dune sabbiose e di siti Natura 2000, oppure ricada all'interno dei parchi naturali, riserve, nonché all'interno o in prossimità di aree sensibili (quali ad es. SIC e ZPS) le istanze di rimozione, dovranno essere trasmesse anche all'Ente gestore, per il parere di competenza, e va comunque verificata la necessità di espletare la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997.
1-bis. 25. Piffari.

Aggiungere, infine il seguente comma:
4-bis. Per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, le tariffe di cui alla Tabella 3, primo semestre 2012, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, si applicano anche per i periodi successivi e fino al 31 dicembre 2016.
1-bis. 26. Santori.
(Inammissibile)

Aggiungere, infine il seguente comma:
4-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee», sono inserite le seguenti: «del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
*1-bis. 27. Santori.
(Inammissibile)

Aggiungere, infine il seguente comma:
4-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee», sono inserite le seguenti: «del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
*1-bis. 28. Dionisi.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la con le seguenti:

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la gestione degli impianti di cui al presente comma è affidata alla.
1-ter. 1. Di Biagio.

Al comma 2 sostituire le parole: denuncia di inizio attività (DIA) con le seguenti: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
1-ter. 2. Di Biagio.

Sopprimerlo.
1-quater. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 3.
1-quater. 2. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire dalle parole: sono sostituite fino alla fine del comma, con le parole sono soppresse.
1-quater. 3. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Norme sui reati connessi alla gestione dei rifiuti e altri delitti ambientali).

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale, è inserito il seguente:
«Titolo VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE
Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-ter. - (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva una compromissione rilevante ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione della compromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-quater. - (Disastro ambientale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni.

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La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità, ovvero se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

Art. 452-quinquies. - (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica). - Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:
1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;
2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene sono aumentate se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.
Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 452-sexies. - (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:
1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-septies. - (Traffico di rifiuti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.
Se la condotta di cui al primo concima ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.
Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.
Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) per la flora o per la fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o incolumità delle persone.

Art. 452-octies. - (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e

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con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di rilevante deterioramento:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della milita da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-novies. - (Delitti ambientali in forma organizzata). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate da un terzo alla metà.
Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate della metà. Si applica quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-decies. - (Frode in materia ambientale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 75.000.
Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 75.000.

Art. 452-undecies. - (Impedimento al controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

Art. 452-duodecies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

Art. 452-terdecies. - (Pene accessorie. Confisca). - La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-septies e 452-octies comporta, la pubblicazione della sentenza di condanna nonché:
1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2) l'interdizione perpetua dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3) l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

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Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.
Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-quaterdecies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.
Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 452-quinquiesdecies. - (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). - In relazione ai reati previsti dal presente titolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, è equiparata alla mancanza di autorizzazione.

2. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:
Art. 498-bis. - (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».
1-quater. 01. Piffari.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Disposizioni in materia di danno ambientale e responsabilità delle persone giuridiche).

1. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 316-bis. - (Richiesta di sequestro conservativo per il risarcimento del danno ambientale). - 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316, ai fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui al titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis. - (Obbligatorietà del sequestro preventivo in caso di reati ambientali). - 1. In caso di flagranza dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni

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serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione dello schema di contratto da concordare con le imprese, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede d'intesa con le regioni, acquisendo altresì il parere degli enti locali interessati dal suddetto danno ambientale»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle quali si deve tenere conto ai fini degli esiti della conferenza, sia nella fase di quantificazione, sia nella fase di transazione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «Avvocatura generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «e della Corte dei conti»;
d) al comma 5, le parole: «nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti oggetto della transazione come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione»;
e) al comma 6, le parole: «può dichiarare» sono sostituite con le seguenti: «dichiara» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non si verificano le preclusioni di cui al comma 5»;
f) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con finalizzazione prioritaria per la bonifica e il ripristino dei siti di cui al comma 1 e d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti».

4. L'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
Art. 25-undecies. - (Reati ambientali). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote. Per i delitti colposi le sanzioni pecuniarie sono diminuite di un terzo. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione di reati previsti da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
1-quater. 02. Piffari.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Detrazione fiscale delle spese finalizzate al risparmio energetico).

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, lettera h), sopprimere il secondo periodo;
b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «31 dicembre 2012» con le parole «a decorrere dall'anno 2012»;
c) al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

2. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al successivo comma 3.

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3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1-quater. 03. Piffari.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Monitoraggio sulla gestione e l'organizzazione degli impianti di depurazione delle acque).

1. Al fine di monitorare lo stato di funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, con particolare riguardo alle regioni che presentano le situazioni di maggiore difficoltà, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei depuratori, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti, in materia di depurazione delle acque reflue, dalla direttiva europea 91/271/CEE per la cui violazione l'Italia è sotto procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, così da consentire l'individuazione delle situazioni di maggiore criticità criticità e delle misure atte a fronteggiarle.
2. La Relazione di cui al comma precedente, che deve contenere gli obiettivi in materia elaborati dalle regioni, è propedeutica alla formulazione di un programma nazionale sull'efficienza e l'efficacia della depurazione delle acque reflue.
1-quater. 04. Cosenza.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Disposizioni per garantire la sicurezza e la corretta gestione degli impianti di depurazione delle acque nella regione Campania).

1. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione delle attività di depurazione delle acque e di tutelare la salute pubblica e al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti soprattutto con riferimento ai territori regionali che presentano le situazioni di maggiore emergenza ambientale, i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Campania sono dichiarati aree di interesse strategico nazionale per le quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurarne l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
2. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Campania sono sottoposti ai vincoli e ai

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limiti, di natura penale e amministrativa, in vigore per le aree di interesse strategico nazionale.
3. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale individuate ai sensi del comma 1 ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito ai sensi dell'articolo 682 del codice penale.
4. Le autorità competenti si avvalgono del supporto dell'Esercito ai fine di assicurare la vigilanza e la protezione degli impianti di depurazione delle acque nella regione Campania.
1-quater. 05. Cosenza.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Avvio di un programma nazionale per la chiusura delle discariche di rifiuti oggetto di procedura d'infrazione da parte della Commissione europea).

1. Al fine di favorire il pieno rispetto della direttiva europea 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo 13 gennaio 2003 ma non completamente attuata come certificato dalla procedura d'infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia annunciata dalla Commissione europea il 27 febbraio 2012, è avviato un programma nazionale sulle sistema delle discariche di rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite:
a) le modalità e la tempistica di chiusura delle 102 discariche di rifiuti che violano la direttiva europea 1999/31/CE e in relazione alle quali è stata avviata la procedura d'infrazione verso l'Italia;
b) le modalità di integrazione del programma nazionale suddetto all'interno dei piani di gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 28 della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita con decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 105;
c) le modalità e la tempistica di un percorso che progressivamente porti l'Italia a chiudere tutte le discariche in favore di una completa ed integrata gestione basata sulla raccolta differenziata, sulla gestione e sul riciclo dei rifiuti.
1-quater. 06. Cosenza.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Interventi per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 179 e 182, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, circa i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti in considerazione del permanere di una situazione di criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti della regione Campania e della necessità di completare le attività previste dal decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito dalla legge 24 gennaio 2011 n. 1, con particolare riguardo alle attività da portare a termine negli stabilimenti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR), i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani praticato presso gli impianti STIR della regione Campania possono essere avviati a recupero o a smaltimento presso idonei impianti autorizzati ubicati nel territorio nazionale fino e non oltre il 31 dicembre 2012 anche senza l'accordo interregionale di cui all'art, articolo 1 comma 7 del decreto-legge n. 196 del 2010.
1-quater. 07. Di Cagno Abbrescia.

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ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Al fine di promuovere la tutela dell'ambiente nel rispetto della Direttiva 94/62/CE, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, sono abrogate.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotterà un apposito decreto ministeriale volto ad assicurare la libertà di circolazione e di commercializzazione di cui all'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE dei sacchi per l'asporto merci conformi allo standard UNI EN 8055:2011 mediante il pagamento di una eco-tassa all'uopo annualmente definita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 dovrà prevedere l'esclusione dal pagamento dell'eco-tassa di cui al comma medesimo dei sacchi conformi allo standard UNI EN 8055:2011 e realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o, in alternativa, con l'impiego di materiali da riciclo in percentuale non inferiore ai 10 per cento e con spessore di 80 micron e dotati di idonea certificazione.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo dei massimo se la violazione del divieto riguarda merce di valore superiore al 20 per cento dei fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
5. in via transitoria nelle more di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo è consentita la commercializzazione di sacchi aventi le caratteristiche alternative di cui al comma 3.
2. 1. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci conformi allo standard UNI EN 8055:2011 di qualunque spessore ove realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata

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UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati e di quelli aventi spessore pari ad 80 micron ove realizzati con altri polimeri diversi da quelli conformi alla richiamata norma.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, quale ad esempio l'impiego nella produzione di materiali di riciclo in una determinata percentuale minima, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui ai comma 2, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda merce il cui valore è superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
2. 2. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrete da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (shopper) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24

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novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.
*2. 3. Mario Pepe (Misto-R-A).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (shopper) o per la spesa nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrete da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (shopper) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

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3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.
* 2. 4. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (shopper) o per la spesa nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrete da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (shopper) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento

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della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.
* 2. 5. Dionisi, Mondello, Bonciani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (shopper) o per la spesa nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrete da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (shopper) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.
* 2. 6. Di Biagio, Galli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. A decorrere dal 31 luglio 2012 è vietata la commercializzazione di sacchi

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d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (shopper) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati per il confezionamento di prodotti sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione
3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 oppure al di sotto delle soglie dimensionali richiamate al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.
2. 7. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi ai «requisiti essenziali» della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 (nella versione di cui alla Comunicazione della Commissione CE 2005/C 44/13 pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti - quali le norme ISO 15270 o 14855 - per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti e imballaggi in genere, quale che sia l'uso a cui sono destinati.
2. Con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente

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periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.
3. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato dai produttori di imballaggi in generale mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
2. 8. Paolo Russo.

Al comma l, sostituire le parole da limitatamente alla commercializzazione fino alla fine del comma, con le seguenti:. A decorrere da tale data è consentita la commercializzazione sul territorio italiano dei cacchi monouso per l'asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore a 40 micron per i sacchi per l'asporto, di qualunque materiale purché riutilizzabili e riciclabili, destinati all'uso alimentare e agli altri usi. Tale divieto di commercializzazione non si applica ai sacchi impiegati per il confezionamento di prodotti sfusi con il fine di garantire la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.
2. 9. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1 sostituire le parole: alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati con le seguenti: conformi ai «requisiti essenziali» della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 (nella versione di cui alla Comunicazione della Commissione CE 2005/C 44/13 pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti - quali le norme ISO 14855 o 15270 - per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti e imballaggi in genere, quale che sia l'uso a cui sono destinati.
2. 10. Paolo Russo.

Al comma 1 sostituire le parole: alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati con le seguenti: alla norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 ovvero di norme equivalenti - quali le norme ISO 14855 o 15270, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
2. 11. Paolo Russo.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori

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al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
* 2. 12. Di Caterina.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
* 2. 13. Motta, Marchi, Braga, Bratti.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
* 2. 14. Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
* 2. 15. Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
* 2. 16. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
* 2. 17. Ghiglia.

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Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
* 2. 18. Piffari.

Al comma 1, dopo le parole: norma armonizzata UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1.
2. 19. Tortoli, Stradella, Ghiglia

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
** 2. 20. Di Caterina.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
** 2. 21. Di Biagio.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
** 2. 22. Ghiglia.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
** 2. 23. Scilipoti.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
** 2. 24. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi con le seguenti: di quelli riutilizzabili, anche realizzati con altri polimeri, purché certificati da enti accreditati come biodegradabili in conformità ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva 94/62/CE, che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 30 micron se destinati all'uso alimentare e 40 micron se destinati ad altri usi.
2. 25. Paolo Russo.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore concorrenza e offerta nel settore della produzione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, fino al 31 dicembre 2014 è consentita la commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.
2. 26. Piffari.

Al comma 2, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare con le seguenti: Con decreto di natura regolamentare.....
2. 27. Paolo Russo.

Al comma 2, sostituire le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. 28. Piffari.

Al comma 2, sostituire le parole da: le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche con le seguenti: eventuali ulteriori tipologie di sacchi per l'asporto merci.
2. 29. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: loro commercializzazione nonché, aggiungere le seguenti: le modalità e le iniziative volte alla promozione della concorrenza nella produzione di sacchi monouso da asporto conformi e,
2. 30. Piffari.

Sopprimere il comma 3.
2. 31. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.
* 2. 32. Scilipoti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,
* 2. 33. Di Caterina.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,
* 2. 34. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,
* 2. 35. Di Biagio.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, inserire le seguenti: o che raggiungano livelli di bio

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degradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,
* 2. 36. Ghiglia.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: plastica riciclata inserire le seguenti: o prodotto biologico rinnovabile
2. 37. Tommaso Foti.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il rispetto di tali percentuali, certificato da organismi accreditati, è equivalente al rispetto della norma armonizzata di cui al primo comma agli effetti di cui al presente articolo.
2. 38. Paolo Russo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può essere annualmente con le parole: viene annualmente.
2. 39. Piffari.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato dai produttori di imballaggi in generale mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
2. 40. Paolo Russo.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la commercializzazione inserire le seguenti: sul territorio nazionale.
2. 41. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dei sacchi inserire le seguenti: realizzati con polimeri.
2. 42. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure con le seguenti: è reiterata oppure riguarda.
2. 43. Piffari.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al Codice ambientale e avvio di un programma sperimentale sugli imballaggi monomateriale e biodegradabili).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 218, è aggiunta le seguente lettera:
«a-bis) imballaggio monomateriale: imballaggio composto di un solo materiale che consente, nella fase dello smaltimento, una semplificazione nelle operazioni raccolta differenziata dei rifiuti e di riciclaggio dei rifiuti»;
b) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 219 sono aggiunte infine le seguenti parole: «e attraverso il ricorso agli imballaggi monomateriali»;
c) dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 219 è aggiunta la seguente: «e) incentivazione dell'utilizzo di imballaggi uniformi e del ricorso, nella composizione del materiale utilizzato per essi, della plastica biodegradabile realizzata con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002»;
d) al primo periodo del secondo comma dell'articolo 220, tra le parole: «per tipo di imballaggio immesso sul mercato»

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e le parole: «, nonché, per ciascun materiale,», sono inserite le seguenti: «con una specifica indicazione a parte della quota costituita dagli imballaggi monomateriale»;
e) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 225 è inserita la seguente: «c-bis) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi monomateriale rispetto alla quantità di imballaggi non monomateriale».

2. Al fine di ridurre il conferimento in discarica della quota di rifiuti di imballaggi composti di plastica non sottoposti a trattamento differenziato e di prevenire i danni causati all'ambiente e alla salute umana dalla dispersione nel suolo e nelle acque dei medesimi rifiuti, a decorrere dall'anno 2011 è adottato un programma sperimentale nazionale per:
a) la progressiva riduzione della commercializzazione di imballaggi composti di plastica non biodegradabile;
b) la diffusione degli imballaggi uniformi, definiti ai sensi della lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1 della presente legge.

3. Il programma sperimentale di cui al comma precedente, definito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è altresì finalizzato a individuare le misure adeguate per assicurare l'eliminazione definitiva degli imballaggi composti di plastica non biodegradabile, nonché la diffusione dell'uso degli imballaggi monomateriale per una quota pari almeno al 30 per cento del totale degli imballaggi utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2015.
2. 01. Cosenza.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al Codice ambientale per favorire gli imballaggi monomateriale e biodegradabili).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 218, è aggiunta le seguente lettera:
«a-bis) imballaggio monomateriale: imballaggio composto di un solo materiale che consente, nella fase dello smaltimento, una semplificazione nelle operazioni raccolta differenziata dei rifiuti e di riciclaggio dei rifiuti»;
b) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 219 sono aggiunte infine le seguenti parole: «e attraverso il ricorso agli imballaggi monomateriali»;
c) dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 219 è aggiunta la seguente: «e) incentivazione dell'utilizzo di imballaggi uniformi e del ricorso, nella composizione del materiale utilizzato per essi, della plastica biodegradabile realizzata con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002»;
d) al primo periodo del secondo comma dell'articolo 220, tra le parole: «per tipo di imballaggio immesso sul mercato» e le parole: «, nonché, per ciascun materiale,», sono inserite le seguenti: «con una specifica indicazione a parte della quota costituita dagli imballaggi monomateriale»;
e) dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 225 è inserita la seguente: «c-bis) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi monomateriale rispetto alla quantità di imballaggi non monomateriale».
2. 02. Cosenza.
(Inammissibile)

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ART. 3.

Sopprimere i commi da 1 a 4.
3. 1. Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui al successivo comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, in quantità non superiore al 20 per cento in massa. Qualora i materiali di riporto rappresentino una percentuale in massa superiore al 20 per cento e pertanto non siano assimilabili dal punto di vista della caratterizzazione a suolo/sottosuolo, la formazione del campione per la successiva caratterizzazione avviene prelevando tutte le frazioni granulometriche presenti, senza scartare la frazione granulometrica maggiore di 2 cm, seguendo le procedure previste dalla norma UNI 10802.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti.
3. 2. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere b) e c), con le seguenti: lettera c).
3. 3. Piffari.

Sopprimere il comma 3.
3. 4. Piffari.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la destinazione d'uso prevista o comunque inferiori ai valori di fondo naturale accertati dagli enti di controllo.
3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste, per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Arpa competente per territorio.
3. 5. Fadda, Melis, Pes, Parisi, Schirru, Marrocu, Soro, Calvisi, Bratti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

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successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.
3. 6. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.
(Inammissibile)

Al comma 8, capoverso 3-bis, dopo le parole; senza fine di lucro inserire le seguenti: e le cooperative sociali di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381,.
3. 7. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9 aggiungere il seguente periodo:
Limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione sarà comunque sempre possibile, al fine di migliorare la percentuale di resa e la tipologia nonché la qualità dei vari prodotti recuperati, effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimico/fisiche analoghe e compatibili.
3. 8. Di Biagio.

Dopo il comma 9 inserire la seguente:
9-bis. Il comma 5 dell'articolo 230 è sostituito con il seguente:
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva luogo ove in tal caso si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 Legge 6 giugno 1974 n. 298.
3. 9. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. Al primo periodo dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 25

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luglio 2003, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013», sono soppresse.
3. 10. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.
(Inammissibile)

Al comma 17 sopprimere la lettera b).
3. 11. Osvaldo Napoli.

Al comma 17, lettera b) sostituire le parole: e non superiori ad euro 0,01 e le parole: e non superiore ad euro 0,02582 con le seguenti e non superiore ad euro 0,015 ed e non superiore ad euro 0,035.
3. 12. Osvaldo Napoli.

Al comma 17 dopo la lettera b) inserire la seguente:
c) Al comma 27 dopo le parole: «apposito fondo» è inserita la parola «Vincolato» e dopo le parole: «alternativi alle discariche» è inserito il periodo «prioritariamente alle infrastrutture per la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36».
3. 13. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 19.
3. 14. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposto, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Aggiungere infine il seguente comma:
20. All'articolo 221, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 inserire la seguente lettera:
«aa) i soggetti di cui alla lettera precedente assicurano il raccordo con le attività di raccolta differenziata organizzate dalle pubbliche amministrazioni e a tal fine possono stipulare un accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 224, comma 5; in caso di mancata stipula dell'accordo si applicano le previsioni di cui all'articolo 224, comma 12.».
* 3. 15. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente comma:
20. All'articolo 221, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 inserire la seguente lettera:
«aa) i soggetti di cui alla lettera precedente assicurano il raccordo con le attività di raccolta differenziata organizzate dalle pubbliche amministrazioni e a tal fine possono stipulare un accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 224, comma 5; in caso di mancata stipula dell'accordo si applicano le previsioni di cui all'articolo 224, comma 12.».
* 3. 16. Piffari.
(Inammissibile)

Aggiungere in fine, il seguente comma:
20. All'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma, 1, lettera d), la parola: «complessivi» è soppressa.
3. 17. Piffari.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-bis. Al comma 2, dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: a)

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separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; b) diffusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili».
3. 18. Piffari.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
20. All'articolo 3, comma 1 del Decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, così come modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210, sostituire le parole: «ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni» con le parole: «ovvero in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta».
3. 19. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Al comma 2, capoverso 4-bis, dopo le parole: al comma 2, lettera c), inserire le seguenti: relativamente al compost,.
3-bis. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tali misure non possono comunque avere carattere meramente economico con le seguenti: tali misure devono essere prevedere obbligatoriamente una componente monetaria e una componente ambientale finalizzata a ripristinare lo status quo.
3-quinquies. 1. Cosenza.

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
2. All'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:
«2. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività economiche legate agli usi delle acque e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, tenendo conto dei costi ambientali e prevedendo altresì riduzioni dei canoni nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative e nelle stesse quantità di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e canoni di concessione.
3-quinquies. 2. Ghiglia.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Sovracanone idroelettrico riperimetrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media,

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le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
* 3-sexies. 01. Rosso.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Sovracanone idroelettrico riperimetrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 01 gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
* 3-sexies. 02. Tortoli, Stradella, Ghiglia.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Sovracanone idroelettrico definizione grande derivazione).

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione «grande derivazione» si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 925 del 1980.
** 3-sexies. 03. Rosso.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Sovracanone idroelettrico definizione grande derivazione).

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione «grande derivazione» si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 925 del 1980.
** 3-sexies. 04. Tortoli, Stradella, Ghiglia.
(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Disposizioni per la protezione della qualità dell'aria sui centri urbani).

1. Per attenuare i tassi di inquinamento dell'aria nelle aree urbane e rispettare gli obiettivi sul contrasto alle polveri sottili di cui alla direttiva europea 2008/50/CE, recepita con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, a partire dal 1o gennaio 2015 è fatto divieto di circolare, sull'intero territorio nazionale, ai veicoli pesanti e ai mezzi commerciali, sia privati che pubblici, privi di filtri antiparticolato. I veicoli pesanti e i mezzi commerciali che, privi di filtri antiparticolato, successivamente se ne dotino possono tornare a circolare.
2. In via transitoria e per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1o gennaio 2015, in ogni caso i veicoli pesanti e i furgoni privi di filtri antiparticolato non possono circolare, nelle zone di cui all'articolo 2 della Decisione della Commissione europea C(2009)7390 e di cui all'articolo 2

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della Decisione della Commissione europea C(2010)490, durante le ore diurne.
3-sexies. 05. Cosenza.
(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Disposizioni per la protezione della qualità dell'aria sui centri urbani).

1. Per attenuare i tassi di inquinamento dell'aria nelle aree urbane e rispettare gli obiettivi sul contrasto alle polveri sottili di cui alla direttiva europea 2008/50/CE, recepita con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, a partire dai 1o gennaio 2015 è fatto divieto di circolare, sull'intero territorio nazionale, ai veicoli pesanti e ai mezzi commerciali, sia privati che pubblici, privi di filtri antiparticolato. I veicoli pesanti e i mezzi commerciali che, privi di filtri antiparticolato, successivamente se ne dotino possono tornare a circolare.
2. In via transitoria e per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1o gennaio 2015, in ogni caso i veicoli pesanti e i furgoni privi di filtri antiparticolato non possono circolare, nelle zone di cui all'articolo 2 della Decisione della Commissione europea C(2009)7390 e di cui all'articolo 2 della Decisione della Commissione europea C(2010)490, durante le ore diurne.
3. Per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1o gennaio 2014, al fine di incentivare la rottamazione dei veicoli pesanti privi di sistema antiparticolato o l'installazione su di essi dei filtri antiparticolato è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Fondo per la concessione di contributi ai privati e ai soggetti pubblici.
4. Le modalità di funzionamento del Fondo, nonché la quota parte del costo unitario dei filtri antiparticolato coperto dai contributi in esso raccolti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La dotazione del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro annui per gli anni 2011, 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-sexies. 06. Cosenza.
(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Disposizioni per prevenire e contrastare i danni all'ambiente causati dalla dispersione di mozziconi di prodotti da fumo).

1. All'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera m), è inserita la seguente lettera:
«n) i mozziconi dei prodotti da fumo».

2. Le modalità tecniche per il trattamento dei mozziconi dei prodotti da fumo sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata di mozziconi dei prodotti da fumo. A tal fine, entro il 31 dicembre 2014, i Comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta differenziata di mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo così raccolti sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

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4. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal precedente comma, anche in base alle indicazioni tecniche fomite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito un fondo finalizzato a fornire contributi ai Comuni per l'installazione degli appositi raccoglitori di mozziconi dei prodotti da fumo.
6. La dotazione del fondo di cui al precedente comma è stabilita in 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti verifica i livelli di qualità da parte dei Comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da filmo. In base a queste verifiche il Ministero dell'ambiente può indirizzare ai Comuni linee guida per migliorare il servizio.
8. Entro il 31 dicembre 2014 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, che indichi il divieto di buttare i mozziconi nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
9. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:
a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche sprigionate dai mozziconi;
b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
c) i sistemi di raccolta, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi;
d) il significato del simbolo di cui ai primo comma.

10. I distributori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.
11. Chiunque disperda nei suolo o nelle acque mozziconi di prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa tra euro 100 ed euro 500.
3-sexies. 07. Cosenza.
(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Istituzione di un comitato ministeriale e disposizioni per aumentare la presenza di spazi verdi nelle città).

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro

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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
5. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
6. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite massimo del 25 per cento del totale annuo.
7. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e

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culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
8. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
9. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 5 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione del prelievo fiscale.
3-sexies. 08. Cosenza.
(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Avvio di un programma nazionale per la progressiva introduzione della fiscalità ambientale).

1. Al fine di favorire lo sviluppo della «green economy» e di incentivare la tutela dell'ambiente mettendone in evidenza anche il ruolo ai fini dello sviluppo economico nazionale, è avviato un programma nazionale che ha lo scopo, attraverso la concertazione con le regioni, di studiare sistemi in grado di introdurre la fiscalità ambientale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare sono stabilite le modalità e la tempistica del programma d fine di formulare al Parlamento proposte che hanno lo scopo di introdurre gradualmente la fiscalità ambientale intesa in particolare come strumento utile a:
a) razionalizzare la produzione e la gestione dei rifiuti;
b) diffondere l'utilizzo di imballaggi monomateriale ed ecosostenibili;
c) incentivare il rinnovo del parco veicoli;
d) modernizzare il patrimonio edilizio;
e) approfondire la ricerca di tecnologie pulite in campo scientifico e universitario;
f) sviluppare gli investimenti del settore industriale per la prevenzione dell'inquinamento causato dai processi produttivi;
g) consentire la sostenibilità finanziaria della fiscalità ambientale mediante la piena attuazione dei principio del «chi inquina paga» di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, grazie alla previsione di misure che penalizzino i soggetti, anche aventi natura di personalità giuridica, che causano inquinamento dell'aria, del territorio e del mare.
3-sexies. 09. Cosenza.
(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Avvio di un programma nazionale per la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti per la produzione di energia eolica).

1. Al fine di favorire la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti per la produzione di energia eolica, è avviato un programma nazionale che ha lo scopo, attraverso la concertazione con le regioni, di studiare sistemi in grado di

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regolare il settore coniugando rispetto per l'ambiente e tutela delle attività economiche legate al settore.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concreto con il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e la tempistica del programma nel rispetto delle seguenti finalità:
a) assumere tutte le iniziative necessarie - a partire dagli opportuni aggiornamenti da applicare al decreto ministeriale 10 settembre 2010 («Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili») - per far sì che la produzione di energia eolica non abbia impatti negativi sul paesaggio;
b) rivedere in senso più restrittivo le modalità di applicazione agli impianti eolici della disciplina, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 («Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»), relativa alla semplificazione delle procedure autorizzative;
c) introdurre elementi di valutazione riguardo ai possibili danni derivanti alle attività turistiche - che rappresentano una voce fondamentale per l'economia di tutto il Paese e in particolare del Mezzogiorno dove particolarmente forte è la presenza di parchi eolici di dimensioni invasive - dall'installazione di impianti e ad elaborare un piano che preveda compensazioni ambientali in favore dei territori più penalizzati;
d) finalizzare le politiche di sostegno e incentivazione all'eolico al raggiungimento di capacità di produzione energetica sì elevate, ma al tempo stesso frutto di processi sviluppati da impianti che occupino superfici di terra di dimensioni limitate, ponendo così un freno a quell'invasività che oggi, in molte parti d'Italia, arreca danni a livello paesaggistico, ambientale e turistico;
e) dare all'Italia un ruolo di avanguardia in ambito comunitario per la promozione di normative e linee guida europee che vincolino gli Stati membri ad applicare i nuovi orientamenti resi noti dalla Commissione europea lo scorso ottobre sulla programmazione e sulla valutazione ambientale e paesaggistica degli impianti eolici.
3-sexies. 010. Cosenza.
(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Disposizioni per lo sviluppo dell'energia geotermica nel Mezzogiorno).

12-bis. Al fine di favorire l'utilizzo dell'energia dalle fonti geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, è avviato un programma di ricerca e sviluppo della geotermia nelle regioni del Mezzogiorno. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, dei trasporti e delle infrastrutture, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite:
a) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di diversificazione e sviluppo tecnologico nel settore energetico di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 23 agosto 2004, n. 239;
b) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di semplificazione amministrativa già previsti, nel comma 12 del presente articolo, per la metanizzazione delle regioni meridionali.
3-sexies. 011. Cosenza.
(Inammissibile)

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Aggiungere infine il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Piano nazionale per lo sviluppo e la compatibilità paesaggistico-ambientale delle energie rinnovabili).

1. È istituito un Piano nazionale che, in collaborazione con le regioni, ha l'obiettivo di individuare i territori più vocati, nel senso di coniugarne lo sviluppo con la tutela paesaggistico-ambientale, alla presenza di impianti per la produzione di energie rinnovabili da fonte solare e da fonte eolica.
2. Con specifico riguardo all'energia rinnovabile da fonte solare, il Piano nazionale ha anche lo scopo individuare le modalità più opportune per favorire lo sviluppo degli impianti fotovoltaici integrati e pienamente integrati su edifici, scuole, ospedali, fabbricati rurali e serre.
3. L'elaborazione del Piano nazionale non genera nuovi oneri e viene svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, in accordo con le regioni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3-sexies. 012. Cosenza.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani).

1. Nelle more della definizione degli ambiti o bacini di gara e fino alla piena operatività degli enti di governo degli stessi, determinata dall'indizione della procedura di affidamento d'ambito o di bacino dei servizi di gestione integrata dei rifiuti effettuata ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i Comuni possono affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio, applicando le disposizioni di cui ai commi 8, 12, 13 e 32 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
3-sexies. 013. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Disposizioni io materia di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile ed accumulatori industriali e per veicoli).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 sono infine inserite le seguenti parole: «riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati».
2. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 sono infine inserite le seguenti parole: «riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati, oltre ad una percentuale minima dei 20 per cento che comprende una percentuale non inferiore al 25 per cento della quotazione ufficiale del piombo».
3-sexies. 014. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Valorizzazione delle gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani).

1. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011,

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n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «in house providing» qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:
a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse ai computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore; quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Per le società di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione:
a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;
c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.
* 3-sexies. 015. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Valorizzazione gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani).

1. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, dei mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «in house providing» qualora siano e restino verificate le condizioni di seguito riportate:
a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della

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decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
d) il raggiungimento anticipato, nei territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Per le società di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione:
a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;
c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.
* 3-sexies. 016. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-septies.
(Istruttorie e controlli per aziende a rischio di incidenti rilevanti).

1. All'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono inserite le parole «da adottarsi entro il 30 giugno 2012».
3-sexies. 017. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1-bis

Sopprimerlo.
1-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 1-ter

Sopprimerlo.
1-ter. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.
3. 100. Il Relatore.

Sopprimere i commi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
3. 101. Il Relatore.

ART. 3-bis

Sopprimerlo.
3-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3-ter

Sopprimerlo.
3-ter. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3-quater

Sopprimerlo.
3-quater. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3-quinquies

Sopprimerlo.
3-quinquies. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3-sexies

Sopprimerlo.
3-sexies. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 217

ALLEGATO 3

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (Nuovo testo C. 4940 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (C. 4940 Governo);
valutato positivamente il decreto legge in esame teso ad affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, stante che la semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese rappresenta un intervento che non costa, libera risorse per la ripresa economica e favorisce l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;
rilevato come l'esigenza di semplificazione amministrativa debba essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero degli soggetti coinvolti nei procedimenti;
sottolineata la necessità che l'esigenza di semplificazione nella giusta prospettiva di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese si coniughi con la tutela di interessi e valori costituzionalmente tutelati quale quello della tutela dell'ambiente;
rilevato pertanto che l'obiettivo strategico della semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative non può e non deve essere disgiunto da un obiettivo di importanza altrettanto strategica, quale quello del rafforzamento e del consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli, da intendersi quali pilastri di un moderno sistema capace di garantire, in concreto, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
osservato che il provvedimento reca molteplici disposizioni incidenti su ambiti di competenza della VIII Commissione, le quali, per numero e per portata, si traducono in significative correzioni delle politiche ambientali e infrastrutturali;
valutato negativamente il fatto che l'indicato effetto correttivo delle politiche ambientali e infrastrutturali, sia pure all'interno di un condivisibile progetto di semplificazione e snellimento dell'azione delle pubbliche amministrazioni, sia conseguente all'emanazione di un provvedimento «omnibus:» e non ad uno specifico provvedimento che avrebbe garantito un coinvolgimento in sede primaria della VIII Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 14, comma 4, si sopprima la lettera f) che individua nella soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità, uno dei criteri direttivi da seguire nell'emanazione del regolamenti volti a razionalizzare i controlli sulle imprese, stante la mancata

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corrispondenza dei parametri e dell'oggetto della certificazione volontaria con i criteri e l'oggetto del controllo ambientale;
2) all'articolo 24, comma 1, lettera g), si sopprima la novella all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ripristinando pertanto la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le piattaforme off shore;
e con le seguenti osservazioni:
a)
all'articolo 10, relativo ai parcheggi pertinenziali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità - al fine di massimizzare l'obiettivo perseguito dalla norma e rispettandone i principi e gli indirizzi - di estendere la disciplina ivi prevista anche ai parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e destinati a pertinenza di immobili privati;
b) all'articolo 20, comma 1, lettera a), che introduce l'articolo 6-bis al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo alla verifica dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare le modifiche introdotte alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, cosiddetta «decertificazione», con le previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nella disciplina speciale di settore, onde evitare sovrapposizioni e difficoltà nei controlli dei certificati attestanti i requisiti da parte delle stazioni appaltanti, difficoltà che potrebbero di fatto determinare l'impossibilità di procedere con le aggiudicazioni ; in tale prospettiva valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere tra la documentazione acquisita alla Banca dati espressamente anche il certificato antimafia;
c) all'articolo 23 relativo all'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che restano comunque ferme, oltre alle disposizioni del Titolo III-bis in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche quelle del Titolo II e Titolo III in materia, rispettivamente, di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1;
d) all'articolo 24, al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale di impianti, opere e progetti, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la valutazione di impatto ambientale assorbe tutte le autorizzazioni ambientali, comprese in particolare l'autorizzazione agli scarichi e quella all'immissione in mare di materiali di cui agli articoli 104 e 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) all'articolo 24, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di delimitare temporalmente la proroga dell'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, alla prospezione e alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010;
f) all'articolo 28, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la movimentazione di rifiuti ivi prevista che viene esclusa dalla disciplina prevista per le operazioni di trasporto di rifiuti deve avere ad oggetto esclusivamente i rifiuti prodotti dall'azienda agricola;
g) all'articolo 57, comma 7, relativo agli accordi di programma volti alla realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e alla realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che gli accordi di programma devono coinvolgere anche gli enti locali territorialmente competenti e di estendere la disciplina ivi prevista anche alla bonifica dei siti non interessati da attività industriali in essi allocate;

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h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 242 del codice dell'ambiente che nell'ambito dell'articolazione temporale in cui può essere realizzato il progetto di bonifica può essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.
i) all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità della disposizione di cui alla lettera h) a norma della quale le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria sono adottate con decreto interministeriale in luogo del regolamento di delegificazione previsto dalla disciplina vigente.

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ALLEGATO 4

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Nuovo testo C. 4940 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (C. 4940 Governo);
valutato positivamente il decreto legge in esame teso ad affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, stante che la semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese rappresenta un intervento che non costa, libera risorse per la ripresa economica e favorisce l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;
rilevato come l'esigenza di semplificazione amministrativa debba essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero degli soggetti coinvolti nei procedimenti;
sottolineata la necessità che l'esigenza di semplificazione nella giusta prospettiva di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese si coniughi con la tutela di interessi e valori costituzionalmente tutelati quale quello della tutela dell'ambiente;
rilevato pertanto che l'obiettivo strategico della semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative non può e non deve essere disgiunto da un obiettivo di importanza altrettanto strategica, quale quello del rafforzamento e del consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli, da intendersi quali pilastri di un moderno sistema capace di garantire, in concreto, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché una competizione economica in grado di far emergere le imprese più avanzate ed innovative;
osservato che il provvedimento reca molteplici disposizioni incidenti su ambiti di competenza della VIII Commissione, le quali, per numero e per portata, si traducono in significative correzioni delle politiche ambientali e infrastrutturali;
valutato negativamente il fatto che l'indicato effetto correttivo delle politiche ambientali e infrastrutturali, sia pure all'interno di un condivisibile progetto di semplificazione e snellimento dell'azione delle pubbliche amministrazioni, sia conseguente all'emanazione di un provvedimento «omnibus:» e non ad uno specifico provvedimento che avrebbe garantito un coinvolgimento in sede primaria della VIII Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
3) all'articolo 14, comma 4, si sopprima la lettera f) che individua nella soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità, uno dei criteri direttivi da seguire nell'emanazione

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del regolamenti volti a razionalizzare i controlli sulle imprese, stante la mancata corrispondenza dei parametri e dell'oggetto della certificazione volontaria con i criteri e l'oggetto del controllo ambientale;
4) all'articolo 24, comma 1, lettera g), si sopprima la novella all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ripristinando pertanto la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le piattaforme off shore;

e con le seguenti osservazioni:
j) all'articolo 10, relativo ai parcheggi pertinenziali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità - al fine di massimizzare l'obiettivo perseguito dalla norma e rispettandone i principi e gli indirizzi - di estendere la disciplina ivi prevista anche ai parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e destinati a pertinenza di immobili privati;
k) all'articolo 20, comma 1, lettera a), che introduce l'articolo 6-bis al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo alla verifica dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare le modifiche introdotte alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, cosiddetta «decertificazione», con le previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nella disciplina speciale di settore, onde evitare sovrapposizioni e difficoltà nei controlli dei certificati attestanti i requisiti da parte delle stazioni appaltanti, difficoltà che potrebbero di fatto determinare l'impossibilità di procedere con le aggiudicazioni ; in tale prospettiva valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere tra la documentazione acquisita alla Banca dati espressamente anche il certificato antimafia;
l) all'articolo 23 relativo all'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che restano comunque ferme, oltre alle disposizioni del Titolo III-bis in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche quelle del Titolo II e Titolo III in materia, rispettivamente, di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1;
m) all'articolo 24, al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale di impianti, opere e progetti, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la valutazione di impatto ambientale assorbe tutte le autorizzazioni ambientali, comprese in particolare l'autorizzazione agli scarichi e quella all'immissione in mare di materiali di cui agli articoli 104 e 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
n) all'articolo 24, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di delimitare temporalmente la proroga dell'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, alla prospezione e alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010;
o) all'articolo 28, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che la movimentazione di rifiuti ivi prevista che viene esclusa dalla disciplina prevista per le operazioni di trasporto di rifiuti deve avere ad oggetto esclusivamente i rifiuti prodotti dall'azienda agricola;
p) all'articolo 57, comma 7, relativo agli accordi di programma volti alla realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e alla realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che gli accordi di programma devono coinvolgere anche gli enti

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locali territorialmente competenti e di estendere la disciplina ivi prevista anche alla bonifica dei siti non interessati da attività industriali in essi allocate;
q) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 242 del codice dell'ambiente che nell'ambito dell'articolazione temporale in cui può essere realizzato il progetto di bonifica può essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.
r) all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità della disposizione di cui alla lettera h) a norma della quale le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria sono adottate con decreto interministeriale in luogo del regolamento di delegificazione previsto dalla disciplina vigente.