CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 151

ALLEGATO 1

5-05301 Ghizzoni: Sull'esclusione dei diplomati ISEF dal concorso per dirigenti scolastici del luglio 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede se, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 136 del 2002, il Ministero non ritenga opportuno considerare il diploma ISEF quale valido titolo di accesso al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011 e attualmente in fase di svolgimento.
Al riguardo occorre premettere che ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato una certa anzianità di servizio (precisamente sette anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo) e che sia in possesso di laurea nei rispettivi settori formativi.
Con la riforma dei titoli e dei corsi di studio universitari (decreto ministeriale n. 509 del 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270 del 2004) la laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale n. 509 del 1999 è stata sostituita dalla laurea specialistica (ora laurea magistrale) che viene conseguita al termine di un percorso di durata biennale dopo il primo triennio di studi, ad esito del quale l'università rilascia la laurea di primo livello.
Conformemente a quanto stabilito dalle citate disposizioni, il bando del concorso in questione ha previsto l'ammissione alle prove selettive del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
Per quanto riguarda gli aspiranti in possesso del diploma ISEF, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008, ha chiarito come la legge n. 136 del 2002, nel prevedere l'equiparazione del suddetto diploma alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, ne abbia sancito l'equiparazione alla laurea di primo livello in scienze motorie e non già alla laurea magistrale.
Pertanto il Ministero, ritenendo di dover condividere l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che il diploma ISEF, in quanto equiparato alla laurea triennale, non è titolo sufficiente per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
In tal senso giova ricordare come l'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, nel dettare i principi direttivi sulla delega per la disciplina della formazione iniziale dei docenti, ha ritenuto insufficiente, ai fini di tale accesso, il possesso di una laurea triennale, e ha invece richiesto un titolo specifico con valore abilitante (la laurea specialistica); a maggior ragione è dunque corretto ritenere che tale titolo sia richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici.
Per quanto riguarda la circostanza, riferita nell'atto di sindacato ispettivo, che l'esclusione dei docenti in possesso del diploma ISEF si porrebbe in contraddizione con quanto previsto dal bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici del

Pag. 152

2004 e da quello per il reclutamento del personale ispettivo, nei quali non sarebbe disposta alcuna norma restrittiva nei confronti dei docenti in questione, si osserva quanto segue.
Con riguardo a tale ultimo concorso (trattasi del reclutamento di 145 dirigenti tecnici, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008), la lamentata differenza di trattamento non sussiste in quanto sono state adottate regole analoghe a quelle previste per il concorso a dirigente scolastico: l'articolo 2 del bando ha prescritto infatti per l'ammissione i medesimi titoli di studio necessari per il concorso a dirigente scolastico, vale a dire il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e la laurea specialistica.
Per quanto riguarda l'ammissione dei diplomati ISEF al precedente concorso per dirigente scolastico, si è trattato di una decisione fondata su una diversa interpretazione della citata legge n. 136 del 2002, successivamente superata dalle menzionate pronunce del Consiglio di Stato.

Pag. 153

ALLEGATO 2

5-05692 De Pasquale: Questioni connesse alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante, tenuto conto di quanto emerge dall'ultimo rapporto di Legambiente «Ecosistema scuola» e da un recente studio della KRLS, chiede quali iniziative i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e finanze ritengano di assumere per avviare un piano straordinario per la manutenzione, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'edilizia di nuove scuole. In tal senso sottolinea anche l'opportunità di intervenire sulla norma concernente la ripartizione dell'otto per mille per permettere di destinarne una quota alla scuola pubblica e sui vincoli imposti dal patto di stabilità, allentandoli nei confronti dei comuni che intendono intraprendere le iniziative in esame.
In proposito si rappresenta che la realizzazione di interventi per costruzione di nuovi edifici e per mettere in sicurezza edifici che mancano dei requisiti minimi costituisce uno degli ambiti prioritari di azione del Ministero.
In tal senso, con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», in corso di conversione, sono state previste, all'articolo 53, puntuali iniziative dirette alla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico.
Secondo quanto stabilito dalla citata disposizione, il CIPE, su proposta dei ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un «Piano nazionale di edilizia scolastica» avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento dei nuovi edifici scolastici, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati (la norma prevede che la proposta del Piano sia trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e che la relativa approvazione intervenga entro i successivi 60 giorni).
Più in particolare, i previsti interventi consistono: nella ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico (aree ed edifici non più utilizzati) che può essere destinato alla realizzazione delle suddette finalità; nella eventuale costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, potendosi promuovere strumenti finanziari immobiliari innovativi per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica; nella messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole.
Il citato articolo 53 prevede anche che nelle more dell'adozione del suddetto Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica, il Cipe approvi un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Pag. 154

dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.
Viene inoltre estesa al periodo 2012-2014 e alle scuole primarie e dell'infanzia l'adozione, da parte dell'INAIL, dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento delle strutture scolastiche alle disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.
Per quanto riguarda l'auspicato intervento sui vincoli imposti dal patto di stabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato sul punto, ha fatto presente che possono essere escluse dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno soltanto le voci di spesa espressamente previste dalla normativa in materia, tra le quali non figurano quelle riguardanti l'edilizia scolastica. Si tratta infatti, per l'anno 2011, delle voci di spesa di cui ai commi 94 e 104 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 e per gli anni 2012 e successivi quelle di cui ai commi da 7 a 17 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. L'esclusione di tipologie di spese diverse da quelle previste dalle norme richiamate, oltre a richiedere uno specifico intervento legislativo, comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, con la conseguente necessità di rinvenire le adeguate risorse compensative.
Con riferimento all'auspicata destinazione di una quota dell'otto per mille all'edilizia scolastica, si rende necessaria una modifica della norma in materia in merito alla quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è favorevole, ma che necessita del parere altrettanto favorevole degli altri dicasteri più direttamente coinvolti.

Pag. 155

ALLEGATO 3

5-06130 Giulietti: Sul fondo per l'editoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla nota di codesto Dipartimento del 14 febbraio 2012, protocollo n. 1741, si forniscono di seguito gli elementi di competenza.
Lo stanziamento destinato all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, presente sul pertinente capitolo di spesa 466 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, ammonta ad euro 47.121.727. A tale importo sono state aggiunte, già nel corso del mese di febbraio, risorse provenienti dagli avanzi di gestione del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e dalla riassegnazione di residui relativi agli esercizi precedenti, elevando in tal modo l'ammontare complessivo a circa 70 milioni di euro.
A tale importo sono state aggiunte in data odierna risorse destinate all'editoria provenienti dal fondo di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per un ammontare di ulteriori 50 milioni di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione è in corso di perfezionamento.
Lo stanziamento complessivo così definito ammonta al momento a circa 120 milioni di euro.
Per quanto riguarda la proposta di riforma del sistema di contributi vigente, il Governo ha in corso di elaborazione ipotesi di intervento finalizzate all'individuazione di criteri di accesso più rigorosi, e alla definizione di modalità di calcolo del contributo commisurate a parametri più cogenti, oggettivi e controllabili. Saranno inoltre indicati criteri di risparmio e selettività industriali, favorendo l'adozione di tecnologie digitali e modalità di diffusione on line. Sarà mia cura raccogliere quanto prima le valutazioni delle competenti commissioni parlamentari.

Pag. 156

ALLEGATO 4

5-06319 Palagiano: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione degli onorevoli Palagiano, Di Pietro e Zazzera, volta a conoscere se il Ministero, in occasione della compravendita del complesso immobiliare denominato Villa Tritone (o Villa Astor), sito nel Comune di Sorrento (Napoli) alla Via Marina Grande, intenda acquistare in via di prelazione, ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in tutto o in parte, l'immobile e se e quali iniziative intenda adottare in occasione della compravendita dei terreni e del fabbricato denominati complessivamente «Vallone dei Mulini».
Voglio subito dire che questo Ministero è ben consapevole dell'importanza dei complessi immobiliari descritti dagli onorevoli interroganti. Il sito, su cui sorge la Villa Tritone, o Villa Astor, ha una storia costruttiva antichissima e molto articolata. Vi sorgeva, infatti, la dimora di Agrippa Postumo (nipote di Augusto), sulle cui rovine sorse poi un convento. Questo complesso marittimo è tra i più importanti e meglio conservati della Campania antica e offre spunti di notevole interesse per lo studio dell'architettura romana e delle ville che dall'età di Augusto sorsero numerose lungo tutto il Golfo di Napoli, da Capo Miseno a Punta della Campanella.
A ciò si aggiunga la possibilità di immediata fruizione pubblica attraverso un percorso archeologico tra i più suggestivi, che valorizzerebbe tutto il litorale sorrentino.
La Villa in parola, dopo la soppressione del Monastero divenne ospedale civile, per poi passare alla gestione dei Gesuiti. Trasferita ai privati già a metà Ottocento, fu acquistata da Lord William Waldorf Astor, magnate dell'editoria, nel 1888, che vi creò, tra l'altro, un parco di piante esotiche di grande valore botanico. La proprietà passò poi all'olandese Gerani Hero Ornko Geertsema e la villa fu anche utilizzata, durante i bombardamenti su Napoli, dal filosofo Benedetto Croce che, come è noto, e come correttamente ricordato dall'onorevole Palagiano, vi incontrò personaggi, fra cui Umberto di Savoia, Palmiro Togliatti, Enrico De Nicola e tanti altri personaggi illustri.
L'intero complesso immobiliare risulta sottoposto alla disposizioni di tutela archeologica ai sensi della legge n. 1089 del 1939, giusta decreto ministeriale in data 19 marzo 1993. Con decreto ministeriale in pari data sono state altresì dettate prescrizioni di tutela indiretta.
L'atto di alienazione di Villa Tritone è stato regolarmente notificato alla competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia in data 24 gennaio 2012; oggetto di trasferimento è l'intero complesso immobiliare a destinazione residenziale, composto da un fabbricato principale, da un villino, da un locale deposito, da un appezzamento di terreno circostante adibito a giardino, da un locale interrato, da due discese a mare, nonché da grotte (peschiere) ubicate nelle rocce di tufo, per una superficie complessiva (coperta e scoperta) di circa metri quadrati 12.000. Sono comprese nel trasferimento di proprietà anche le due collezioni conservate nel complesso immobiliare.
La prima delle collezioni, collocata nel giardino, è costituita da 15 opere scultoree

Pag. 157

databili tra la metà del XIII e la fine del XIV secolo ed è stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico con decreto ministeriale del 26 luglio 1999. La seconda, il cui eccezionale interesse storico e archeologico fu dichiarato con decreto ministeriale del 22 agosto 2000, è costituita da 145 reperti archeologici. Di questi, 110 elementi sono di marmo, tra i quali una trentina di colonne, quaranta capitelli, trapezofori, sette elementi architettonici, puteali, sarcofagi, vasi decorati. Tra le undici sculture sono presenti busti, erme, una statua di Afrodite, una di Apollo. Tra i reperti spicca per importanza un rilievo con la raffigurazione del Tritone, che dà anche il nome alla Villa, proveniente dalla Basilica di Massenzio a Roma.
Per quanto riguarda la prima collezione, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, competente per materia, comunicava in data 2 febbraio 2012, la denuncia dell'atto di alienazione agli Enti territoriali preposti, per l'esercizio delle prerogative previste dall'articolo 62 del Codice dei beni culturali.
Sotto un profilo tecnico, la stessa Soprintendenza ritiene che la peculiarità della collezione, composta dalle 15 opere scultoree, derivi, come esplicitato nella relazione allegata al decreto di vincolo, non tanto dai singoli pezzi, ma dal suo insieme, che documenta il gusto eclettico dei diversi proprietari nella scelta dell'arredo della Villa, un preciso orientamento di gusto che ben si armonizza con l'ambiente in cui le opere sono allocate.
La Soprintendenza ritenendo, inoltre, che la collezione risulta conservata e valorizzata dai proprietari in maniera adeguata nell'ambito del contesto immobiliare nel quale si trova, non reputa opportuno procedere al suo acquisto per la successiva decontestualizzazione.
Ad analogie considerazioni si può addivenire per la raccolta archeologica, valutata un milione di euro nell'atto di denuncia di trasferimento di proprietà, che rappresenta una rara testimonianza della storia del collezionismo europeo della fine dell'Ottocento e nello stesso tempo può contribuire a ritrovare tracce degli apparati decorativi degli edifici della Roma imperiale e forse anche della villa sorrentina di Agrippa Postumo.
Giova rilevare che i suddetti beni archeologici sono allo stato legittimamente in proprietà privata in quanto già appartenenti a privati proprietari in epoca anteriore al 1909, anno di prima introduzione della riserva statale demaniale sui reperti archeologici.
Tuttavia si sottolinea come l'intero complesso è ampiamente garantito sotto il profilo della tutela in considerazione del sopra citato vincolo archeologico del 19 marzo 1993, nonché di un vincolo «indiretto» in pari data che garantisce al complesso il mantenimento delle sue condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro. A tali provvedimenti si aggiungono, sotto il profilo paesaggistico, il decreto ministeriale 28 settembre 1974, per la non comune bellezza della villa e del suo parco; i decreti ministeriali del 28 agosto 1959 e 26 gennaio 1962 di tutela dell'intero territorio comunale nell'ambito del quale il complesso ricade; la classificazione dello stesso cespite nell'ambito del piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina (legge regionale 35/87) come zona territoriale 8 «Parchi speciali», salvaguardata da misure di tutela integrale.
Alle misure di tutela sopra enumerate vanno aggiunti i vincoli, già menzionati, sulla collezione di statue e sulla collezione archeologica, rispettivamente in data 26 luglio 1999 e 22 agosto 2000.
Un ulteriore provvedimento unitario di dichiarazione dell'interesse storico, architettonico ed archeologico riferito all'intero complesso è allo studio del Ministero per perfezionare il quadro delle garanzie di tutela sopra illustrato.
La prelazione congiunta dell'intero complesso, unitamente alla collezione di sculture e alla collezione archeologica, troverebbe la sua ragione d'essere nell'acquisizione del bene nella sua interezza e non nel suo smembramento in più porzioni

Pag. 158

dal contesto originario. La valutazione in merito all'acquisizione al demanio pubblico della Villa non è pertanto condizionata dal valore culturale del prestigioso complesso, ma dalla disponibilità delle risorse pubbliche da destinare all'operazione e che, come sottolineato anche dall'onorevole interrogante, ammontano a oltre 35 milioni di euro. Cifra che va ben al di là delle disponibilità finanziarie di questa Amministrazione. Allo stato, le autonomie territoriali non hanno manifestato la volontà di procedere esse all'acquisizione. A tale argomentazione occorre anche aggiungere l'attuale assenza di un valido progetto di utilizzo pubblico, che è ovviamente imprescindibile per una gestione utile del bene; ferma restando la disponibilità ad esercitare tale diritto a favore degli altri enti territoriali che ne facessero richiesta.
Deve infine rilevarsi che, sinora, la proprietà privata del compendio non ha dato luogo a particolari problemi di tutela. Certamente, il prefigurato passaggio di proprietà deve rendere ancor più intensa la vigilanza dell'amministrazione. Ma, allo stato, non potendosi certo fare processi alle intenzioni, non si rinvengono elementi certi di minaccia concreta e attuale alla conservazione del suddetto patrimonio. Per quanto riguarda la questione della dubbia provenienza delle ingenti somme di danaro che saranno impiegate dagli acquirenti, devo dire che non rientra nei compiti e nei poteri del Ministero svolgere siffatti accertamenti, che potranno, se del caso e al ricorrere dei presupposti, essere effettuati dalle autorità competenti.
Per quanto riguarda il Vallone dei Mulini, si precisa che esso fa parte di un sistema di articolati valloni o forre che incidono in profondità il pianoro tufaceo sorrentino, determinando quella configurazione di alto valore paesaggistico, così peculiare della penisola sorrentina. Il vallone, che circonda il lato sud-est del banco tufaceo su cui sorge la città di Sorrento, è originato da due rivoli: Caserlano-Cesarano ad est e S. Antonino a sud. L'apporto d'acqua ha prodotto delle gole strettissime che solo nel punto di confluenza tra i due corsi d'acqua si allargano vistosamente, dando origine a quell'area ai piedi di «Villa La Rupe», oggi nota col nome di Vallone dei Mulini.
Questo nome si deve alla presenza di un antico mulino posto nel suo fondo, di cui attualmente sono visibili i ruderi mal conservati per la presenza di vegetazione spontanea che lo copre quasi totalmente. Sulla storia di questo mulino non è possibile sapere molto. È certo però che è stato in funzione fino ai primi anni di questo secolo, la macinazione di tutti i tipi di grano necessario alla popolazione e ad esso era strettamente connessa una segheria alimentata ad acqua corrente, che forniva segati di qualsiasi spessore e di qualsiasi legno. Un lavatoio pubblico per le donne completava la presenza architettonica in questa area. Pubblicizzato come «ravins de Sorrento» da dipinti e incisioni, l'immagine del vallone ha spesso accompagnato la letteratura turistica del '700 e dell'800, ponendosi tra i temi più ricercati del repertorio figurativo. Ma accanto ai valori più strettamente pittorici documentati da cascate spumeggianti con vegetazione spontanea lussureggiante e piccoli ponti lanciati tra le opposte sponde, sono da evidenziare i risvolti sociali legati alla vita di questi luoghi: infatti, reso accessibile attraverso strette e ripide gradonate ricavate nella parete di tufo, il fondo del vallone ha conosciuto per lungo tempo l'operosità della gente locale: abili cavatori hanno per secoli recuperato, come testimoniano le diverse cave in grotta, il prezioso tufo da costruzione che caratterizza ancora i muri di cinta dei giardini e delle case di tutta la penisola. È ancora presente una serie di grotte nelle quali sono stati ricavati dei pozzi che fornivano l'acqua sorgiva ai sorrentini e servivano ad «aggrottare» gli agrumi Nel '500 i valloni di Sorrento appartenevano alla famiglia Tasso. Più tardi durante il XVI secolo furono venduti con i mulini e gli orti alla famiglia Correale e all'inizio del XVII secolo Onofrio Correale fece costruire sulla parte terminale del vallone dei mulini un tempo chiamato Capo Cavo, il porto di Marina piccola. Il vallone fu

Pag. 159

abbandonato in poco tempo per un evento determinante: la costruzione di piazza Tasso nel 1866. Ciò comportò l'incanalamento delle acque e il riempimento della parte terminale del vallone causando condizioni invivibili sia per l'uomo che per le piante, infatti il tasso di umidità si aggira intorno all'80 per cento costantemente durante tutto l'anno.
Per quanto attiene il contratto preliminare di vendita del «Vallone dei Mulini» con annesso fabbricato adibito a mulino e pertinenze, composto da otto particelle del catasto terreni, per un'area complessiva di 4.550 metri quadri, si rappresenta che lo stesso risulta dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 8 novembre 1927, ai sensi della legge n. 778 del 1922, decreto tuttora efficace in base a quanto disposto dall'articolo 157, comma 1, lettera a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Si precisa, in proposito, che diversamente da quanto il Codice prevede per i beni culturali, disciplinati dalla parte seconda del Codice stesso, la norma non prevede la possibilità di esercitare il diritto di prelazione per i beni paesaggistici, disciplinati dalla parte terza.
E tuttavia in itinere, da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, l'attivazione della procedura finalizzata all'emanazione di un specifico provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale del mulino, in quanto tipico esempio di architettura rurale con valenza storico-etnoantropologica e testimonianza dell'economia rurale tradizionale. L'emanazione del suddetto provvedimento consentirà a questa Amministrazione di esercitare eventualmente il diritto di prelazione su questa area, al fine di annoverare tra le aree del demanio culturale uno degli ultimi siti naturalistici caratterizzanti l'antica conformazione geomorfologica del costone tufaceo sul quale è stata edificata la città di Sorrento.