CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4999, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento al comma 12 dell'articolo 3, il quale modifica il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che i comuni possano prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dal predetto articolo 14, anche nel caso in cui i comuni stessi abbiano realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, provveda la Commissione di merito a coordinare le modifiche apportate al citato comma 29 con le previsioni del comma 30 del medesimo articolo 14, al fine di confermare che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con il regolamento previsto dal comma 12 dello stesso articolo 14.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. (Atto n. 441).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (Atto n. 441);
sottolineato con favore l'orientamento del legislatore comunitario di rivedere la disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL), in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento, eliminando ostacoli impropri per l'avvio e l'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica, nonché introducendo a tal fine una definizione di moneta elettronica tecnicamente neutra;
rilevata comunque, in tale contesto, l'esigenza di evitare che l'applicazione del principio del cosiddetto «passaporto comunitario» possa determinare, anche in tale settore, fenomeni di sostanziale elusione dei requisiti e dei meccanismi di vigilanza previsti per gli istituti di moneta elettronica, scongiurando pratiche distorte che incentivino gli operatori ad acquisire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in Stati membri nei quali la vigilanza risulti meno rigorosa, e realizzando, al contrario, un'effettiva armonizzazione delle prassi applicative della normativa comunitaria vigente in materia;
valutato positivamente l'obiettivo, insito nella direttiva 2009/110/CE, di rivedere il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, adeguandolo ai rischi propri di tali istituti e armonizzandolo al regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento;
condivisa altresì l'esigenza di separare chiaramente l'attività di emissione di moneta elettronica dall'attività, svolta dagli enti creditizi, di raccolta di depositi e concessione di crediti;
sottolineata l'esigenza, già più volte ribadita, di favorire la tracciabilità dei flussi finanziari e di ridurre l'utilizzo del contante, nonché i costi ad esso connessi;
considerato che la scelta, operata dal nuovo articolo 114-quinquies.3, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), introdotto dallo schema di decreto legislativo, di disciplinare la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IMEL non esercenti altre attività imprenditoriali, rinviando alle norme che regolano la fuoriuscita dal mercato degli intermediari finanziari ed eliminando il richiamo alle procedure di gestione delle crisi previste per le banche, risulta giustificata dal fatto che, alla luce della nuova impostazione della direttiva, gli IMEL non sono più qualificati come enti creditizi e che, comunque, la previsione di strumenti quali la segregazione patrimoniale tra i conti propri ed i conti dei clienti permette di assicurare una tutela adeguata dei detentori di moneta elettronica, anche all'interno di tali procedure semplificate di gestione delle crisi;
rilevata la necessità di operare quanto prima il recepimento nell'ordinamento

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nazionale della direttiva 2009/110/CE, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2011, anche in considerazione del fatto che il 18 maggio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia per tale ritardo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
con riferimento al nuovo articolo 114-quinquies del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il regime autorizzatorio e operativo degli IMEL a livello transfrontaliero, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, lettera c), che il livello minimo di capitale di tali soggetti sia determinato dalla Banca d'Italia, verifichi il Governo se tale previsione risulti del tutto congruente con il dettato della direttiva, la quale, all'articolo 4, fissa direttamente l'ammontare minimo del capitale versato in 350.000 euro;
b) sempre con riferimento al nuovo articolo 114-quinquies del TUB, il quale, al comma 4 prevede che la Banca d'Italia possa autorizzare all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitano anche altre attività imprenditoriali, verifichi il Governo se tale previsione risulti del tutto congruente con il dettato della direttiva, la quale, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), consente agli IMEL di esercitare anche attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento;
c) con riferimento al nuovo articolo 126-novies del TUB, inserito dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto, il quale disciplina gli unici casi in cui, se previsto dal contratto, gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica, prevedendo, al comma 5, l'applicazione, in taluni casi esplicitamente indicati, di una commissione «adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti», valuti il Governo se tale formulazione non possa più opportunamente essere sostituita con quella dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva, che fa riferimento ad una commissione «proporzionata e commisurata ai costi», a maggiore tutela dei consumatori.