CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1° marzo 2012
615.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 MARZO 2012

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ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

Subemendamento all'emendamento 11.71 dei Relatori

Al comma 6-bis, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: e di un corso di formazione periodica ogni 10 anni.
0. 11. 71. 1.Desiderati, Fava, Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi.
(Respinto)

ART. 14.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
14. 54.I Relatori.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
21. 19.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 23.14 (nuova formulazione) dei Relatori

Al comma 2-bis sostituire le parole da: Al fine fino a: di energia elettrica con le seguenti: La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
0. 23. 14. 1.(Nuova formulazione) Vanalli, Meroni, Volpi, Pastore, Bragantini, Fava.

Subemendamento all'emendamento 23.14 (nuova formulazione) dei Relatori

Dopo le parole: veicoli elettrici aggiungere le seguenti: o di metano liquido.
0. 23. 14. 2.(Nuova formulazione) Mantini, Pezzotta.

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ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
23. 14.(Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI aggiungere le seguenti: e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, e dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
23. 15.I Relatori.

ART. 46.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, fino al 31 dicembre 2012, agli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2-ter. Sugli enti di cui al comma precedente, così come sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, la vigilanza di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella forma dell'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.
46. 3.I Relatori.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsto da disposizioni legislative ed interventi urgenti, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, n. 10).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter, lettera a), le parole: «entro 6 mesi» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 marzo 2012»;
b) al comma 5-ter, lettera b), le parole: «entro 9 mesi» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno 2012»;
c) il comma 5-quater è soppresso;
d) il comma 5-quinquies è soppresso;
46. 0. 78. I Relatori.
(Inammissibile)

ART. 48.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a

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quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.
1-ter. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 come integrato dall'articolo 1-quater della legge 24 novembre 2009, n. 167, è utilizzata, oltre, che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, all'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».
48. 4. I Relatori.

ART. 49.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, è soppressa la parola: «anche».
49. 31.I Relatori.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza dopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:
a) abbiano la scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal programma didattico dei corsi di studio concernenti il patrimonio letterario, giuridico, storico, artistico, monumentale o archeologico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;
b) impartiscano soltanto insegnamenti attinenti alle discipline di cui alla lettera a) in favore di studenti immatricolati o iscritti all'anno di corso, nel quale è previsto l'insegnamento della corrispondente disciplina, nei dodici mesi precedenti lo svolgimento degli studi in Italia»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. l'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le attività di insegnamento le filiazioni autorizzate ai sensi del comma 3 possono avvalersi di esperti attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile».
49. 29.I Relatori.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 1183 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
49. 30.I Relatori.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con riferimento all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.
49. 32.I Relatori.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Orientamento e ammissione agli studi universitari).

1. Al fine di favorire scelte consapevoli in materia di accesso agli studi universitari e di rafforzare la dimensione internazionale del sistema universitario, le istituzioni scolastiche organizzano, in collaborazione con gli atenei, sulla base di linee-guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, le attività di orientamento, con specifico riferimento all'ultimo triennio dell'istruzione superiore di secondo grado.
2. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'iscrizione ai corsi di laurea è disposta dagli atenei previo svolgimento di prove finalizzate all'accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, relative a materie attinenti a dette discipline, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, nonché al ragionamento logico e comprensione di testi. Il relativo bando è pubblicato almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle prove. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto da adottare entro il mese di dicembre dell'anno precedente, le modalità di svolgimento delle suddette prove, anche comuni a più atenei, e i contenuti delle stesse distintamente per i corsi in lingua italiana e stranieri.
1-bis. Per i corsi di laurea cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), l'ammissione avviene previo superamento delle prove di cui al precedente comma 1. A tal fine il bando stabilisce il numero dei posti disponibili, distintamente per i corsi in lingua italiana o in altre lingue, e determina, per ciascun ambito linguistico, i posti per gli studenti comunitari ed extracomunitari soggiornanti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché per i cittadini extracomunitari provenienti dall'estero, cui è riservato uno specifico contingente. Il bando specifica altresì un punteggio minimo per il superamento della prova, anche differenziato in relazione alle predette distinzioni. I posti eventualmente non coperti in una delle graduatorie sono messi a disposizione di coloro che hanno superato le prove di ammissione al medesimo corso nella medesima lingua. In prima applicazione, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il decreto di cui al comma 1 può essere emanato entro il mese di marzo precedente allo svolgimento delle prove. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Le istituzioni scolastiche e le università provvedono all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
49. 01.I Relatori.
(Inammissibile)

ART. 50.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rendere compatibile l'efficacia dei contratti integrativi, sottoscritti a livello regionale, con i tempi del ciclo finanziario e dell'anno scolastico,

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all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I contratti integrativi riguardanti il personale del comparto scuola, ivi compresi quelli concernenti il personale appartenente all'Area V del medesimo comparto, sottoscritti a livello regionale dai competenti organi dell'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui limiti di spesa definiti nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale sono già stati certificati, sono sottoposti al solo controllo degli uffici territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
2-ter. I contratti collettivi integrativi nazionali riguardanti la mobilità e le utilizzazioni del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario del Comparto Scuola, sono trasmessi, ai fini del controllo di cui al precedente comma 2, esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e sono efficaci immediatamente dopo la stipula».
50. 13.I Relatori.
(Inammissibile)

ART. 52.

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: politiche sociali e inserire le seguenti: con il Ministro dello sviluppo economico e;
b) dopo le parole: i seguenti obiettivi inserire le seguenti parole: a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani;

Conseguentemente, al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «di concerto con», inserire le parole: «il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e;
b) alla lettera a), dopo le parole: «per la medesima area tecnologica», inserire le seguenti: «e relativi ambiti»;
c) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del Consiglio di indirizzo degli ITS possono essere adottate con voti di diverso peso ponderale o con diversi quorum funzionali e strutturali».
52. 5. I Relatori.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, copo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, il Ministro dello sviluppo economico»;
b) al comma 1, dopo le parole: «seguenti obiettivi» sono inserite le seguenti: «a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani;
c) al comma 2, dopo le parole: «di concerto con», sono inserite le seguenti: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e»;
d) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del Consiglio di indirizzo degli ITS possono essere adottate con voti di diverso peso ponderale e di quorum funzionali e strutturali».
52. 6. I Relatori.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c) le parole: «anche per il rientro in formazione dei giovani» sono sostituite dalle seguenti: «di

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cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, per il rientro in formazione dei giovani»;
b) al comma 2, alinea, dopo le parole: «di concerto» sono inserite le seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e».
52. 7. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 56. 17.

Alla lettera b) dopo le parole: di preferenza alle cooperative aggiungere le seguenti: o consorzi di cooperative.
0. 56. 17. 1. Formisano.

ART. 56.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: a titolo oneroso, con le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) sostituire le parole: a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, con le seguenti: alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni;
c) sopprimere le parole: Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande.
56. 17.I Relatori.

ART. 57.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuato dalle norme citate, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia.
57. 23.I Relatori.
(Inammissibile)

ART. 62.

Nella Tabella A, dopo il numero 12, aggiungere il seguente:

12-bis L. 225 24/02/1992 Istituzione del servizio
nazionale della protezione civile
comma 5-quinquies dell'articolo 5

62. 14.I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 11.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come attuate nel decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare, e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del citato decreto 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività al 4 dicembre 2011 ed autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e del trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2

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dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Euro 3» sono sostituite dalle seguenti «Euro 5».
11. 71.I Relatori.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis.
All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiungere al termine il seguente comma:
«L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».
11. 32.Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il regolamento recante la disciplina sull'accesso all'attività di trasportatore su strada di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate».
*11. 39.Velo, Meta, Mereu, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Zampa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il regolamento recante la disciplina sull'accesso all'attività di trasportatore su strada di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate».
*11. 50.Vignali.

Al comma 8, sostituire le parole: dei dispositivi di combustione e scarico con le seguenti: delle emissioni dei gas di scarico.
**11. 34.I Relatori.

Al comma 8, sostituire le parole: dei dispositivi di combustione e scarico con le seguenti: delle emissioni dei gas di scarico.
**11. 65.Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Pag. 33

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
*11. 019.Velo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
*11. 031.Valducci.

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ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle economia e finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
12. 04.(nuova formulazione) Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 17.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono soppresse le parole:, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono soppresse le parole:, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a far data dal 1o gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di documentazione amministrativa per gli immigrati.
17. 11.(Nuova formulazione) Bressa, Zaccaria.

ART. 18.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio

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e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.».
18. 7.Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro."».
18. 8.Gatti, Mattesini, Damiano, Bellanova, Boccuzzi, Gnecchi, Rampi, Codurelli.

Al comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
«a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa»;
«b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente»;
«c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa»».
18. 5.Borghesi, Cimadoro, Favia.

ART. 20.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: ferme restando la natura e le condizioni essenziali con le seguenti: restando immutate la natura e le condizioni.
20. 11.Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

ART. 25.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con esse inserire le seguenti: anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
*25. 12.Beccalossi, Santelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con esse inserire le seguenti: anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
*25. 14.Paolo Russo.

ART. 26.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: come pascoli, prati o pascoli arborati inserire le seguenti: o come tartufaie coltivate.
26. 5.Trappolino, Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio.

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ART. 33.

Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali con le seguenti: in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione comunitarie o internazionali;
sostituire le parole: per il periodo massimo di durata del grant con le seguenti: per il periodo massimo di durata della borsa di studio, dell'assegno o di altra forma similare di sovvenzione.
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant con le seguenti: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente la borsa di studio, l'assegno o altra forma similare di sovvenzione;
al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant con le seguenti: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente la borsa di studio, l'assegno o altra forma similare di sovvenzione;
al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: rimane a carico del grant comunitario o internazionale con le seguenti: rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similari di sovvenzione comunitaria o internazionale.
sostituire le parole: in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali con le seguenti: in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione comunitarie o internazionali.
33. 1.(nuova formulazione) Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Nella rubrica, sostituire le parole: Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca con le seguenti: Aspettativa per attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione comunitarie o internazionali e semplificazioni per la ricerca.
33. 2.(nuova formulazione) Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.