CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05629 Braga: Decadenza dal diritto di integrazione salariale per ritardate comunicazioni all'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Braga - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulla vicenda dei lavoratori della zona del comasco che - durante il periodo di integrazione salariale - hanno svolto attività lavorativa senza darne preventiva comunicazione all'INPS.
Al riguardo, ricordo che - ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 160 del 1988 - il lavoratore che svolge attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate; il medesimo articolo, al successivo comma 6, dispone che tale lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa alla competente sede provinciale INPS.
La Corte Costituzionale - nell'Ordinanza n. 190/1996 - ha precisato che la predetta disposizione normativa «si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati»; la Consulta ha altresì precisato che «la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la possibilità di una graduazione secondo un criterio di proporzione il quale non potrebbe essere attuato se non limitando contraddittoriamente la decadenza alle giornate effettuate, cioè sopprimendo in realtà la sanzione ed equiparando i cassaintegrati che svolgono un lavoro retribuito senza informarne l'INPS e quelli che correttamente assolvono l'obbligo di comunicazione».
Uniformandosi a tale orientamento, la Corte di Cassazione - nella sentenza n. 11679 del 2005 - ha ribadito che «l'eventuale decadenza, limitata al periodo concomitante all'attività lavorativa svolta, condurrebbe alla sostanziale ed irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l'obbligo di comunicazione al lavoratore inadempiente».
Inoltre, nella previsione dell'attuale testo normativo, la sussistenza della buona fede (o l'assenza di un comportamento omissivo intenzionale) del lavoratore non assume alcun rilievo ai fini dell'applicazione della sanzione. Né a tal fine rileva che il datore di lavoro abbia comunicato all'Istituto l'inizio della nuova attività lavorativa del lavoratore, in quanto la norma impone l'obbligo della comunicazione esclusivamente a carico del lavoratore stesso, sanzionandone l'eventuale omissione.
Conseguentemente, l'INPS ha provveduto - in conformità al vigente quadro normativo e giurisprudenziale - a comminare, in tutti i casi di accertata omissione della comunicazione preventiva, la sanzione della decadenza commisurata all'intero periodo di fruizione dell'integrazione salariale.
Occorre, infine, rilevare che la declaratoria di decadenza non costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'Istituto, bensì una mera comunicazione dell'avvenuta violazione di una disposizione di legge, cui consegue l'applicazione della relativa sanzione.

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ALLEGATO 2

5-05797 Madia: Sull'adeguatezza dell'indennità per i collaboratori a progetto in disoccupazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'erogazione del beneficio a sostegno del reddito, denominato una tantum, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, cosiddetti co.co.pro., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS.
La misura, prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009, era nata come intervento a carattere sperimentale per il triennio 2009-2011.
Con il recente decreto-legge n. 216 del 2011, convertito con modifiche nella legge n. 14 del 2012, l'istituto è stato prorogato anche per l'anno 2012, nel limite di spesa di 13 milioni di euro. Il cosiddetto decreto di proroga termini, infatti, ha esteso anche all'anno 2012 la possibilità di liquidare una somma in un'unica soluzione, nei soli casi di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, nella misura del 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque per un importo non superiore a 4.000 euro.
In proposito vorrei fornire all'onorevole interrogante i dati aggiornati forniti dall'INPS relativi all'indennità una tantum, distinti per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011:

Anno 2009
Domande acquisite: 16.903.
Domande respinte: 13.576.
Domande liquidate: 3.177.
Importo indennità erogate: 5.232.186,72.

Anno 2010
Domande acquisite: 11.846.
Domande respinte: 10.942.
Domande liquidate: 6.730.
Importo indennità erogate: 19.841.198,07.

Anno 2011
Domande acquisite: 10.224.
Domande respinte: 5.306.
Domande liquidate: 4.686.
Importo indennità erogate: 13.555.752,41.

In conclusione, è possibile ritenere che ogni ulteriore valutazione in ordine alle questioni poste dall'interrogante potrà trovare spazio nell'ambito del processo di riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali che, come è noto, è attualmente all'esame del Governo.

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ALLEGATO 3

5-05718 Bobba: Proroga di ammortizzatori sociali per un'azienda del settore tessile nel vercellese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare l'onorevole Bobba richiama l'attenzione sulla situazione occupazione della ditta Gariglio Confezioni s.r.l., operante nel settore della confezione di capi spalla di qualità medio-alta.
Secondo quanto appreso dalla competente Direzione Territoriale del Ministero che rappresento, la proprietà ha stabilito di cessare l'attività aziendale, stante la progressiva ed irreversibile contrazione degli ordini - dovuta all'impossibilità di competere con i produttori orientali, alla generale recessione e al calo di richieste di prodotti di media qualità privi di brand - che non consentiva all'azienda di raggiungere i volumi minimi necessari per renderne sostenibile il funzionamento.
Giunta alla determinazione di cessare l'attività aziendale, l'azienda ha presentato istanza di concessione della CIGS, per il periodo dal 14 novembre 2011 al 13 novembre 2012 per tutto il personale occupato.
In data 14 novembre 2011, in occasione dell'incontro tenutosi presso la Regione Piemonte tra organizzazioni sindacali e azienda al fine di esperire l'esame congiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, le parti non hanno raggiunto alcun accordo, in quanto la Società, temendo di non poter ricollocare il proprio personale in esubero, non ha accolto le sollecitazioni di parte sindacale volte a richiedere la CIGS per 24 mesi.
Le OO.SS. ritenevano infatti che il ricorso ad un periodo di 24 mesi sarebbe stato più funzionale alle esigenze dei dipendenti, vista l'anzianità lavorativa molto elevata di una parte di questi, soprattutto donne.
Non avendo raggiunto tale intesa, la parte sindacale non ha sottoscritto il verbale di esame congiunto per la richiesta dei 12 mesi di CIGS, la cui decorrenza è stata comunque stabilita al 14 novembre 2011. In data 13 dicembre 2011, l'assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società Gariglio Confezioni s.r.l. e di metterla in liquidazione.
Al 20 gennaio 2012, data in cui è stato effettuato l'accesso ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro, tutto il personale risultava in CIGS, ad eccezione di n. 6 dipendenti dei quali:
un'operaia e un'impiegata in maternità;
due impiegati in ferie;
un'operaia sospesa dall'11 gennaio 2012 al 22 aprile 2012 in quanto temporaneamente in forza presso altra ditta;
un impiegato al lavoro per svolgere gli ultimi adempimenti contabili.

La Società ha precisato che, trattandosi di cessazione di attività, gli esuberi riguardano tutto il personale e, per quanto riguarda la gestione degli stessi, non ha dimostrato di aver predisposto alcun programma, al di là della raccolta di generiche dichiarazioni di aziende disponibili a valutare la ricollocazione di alcuni lavoratori.

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Da ultimo, faccio presente che con decreto direttoriale n. 64454 del 27 febbraio scorso è stato approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla cessazione di attività, relativamente al periodo dal 14 novembre 2011 al 13 novembre 2012. Conseguentemente è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Gariglio Confezioni s.r.l., con sede ed unità operativa in Borgo D'Ale (Vercelli), per un massimo di 29 lavoratori.

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ALLEGATO 4

DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (C. 4940 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
preso atto dell'importanza del provvedimento, che reca un'ampia serie di misure di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico, nella prospettiva di riportare il Paese su buoni livelli di competitività e ricondurlo lungo un percorso di progressivo rilancio economico;
apprezzata la finalità di «tagliare» i costi della burocrazia per le imprese e di «disboscare» la giungla delle procedure, in funzione di un rilancio della crescita, anche al fine di liberare risorse per la ripresa economica e favorire l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;
valutate favorevolmente le norme di semplificazione di diretto interesse della Commissione, in materia di flussi informativi inerenti ad interventi e servizi sociali, partecipazione a concorsi e prove selettive, competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, assunzione dei lavoratori «extra UE», collocamento obbligatorio nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, personale dedito alle attività di ricerca;
preso atto, peraltro, dell'esigenza di introdurre talune precisazioni all'interno del testo e di suggerire alle Commissioni riunite I e X sue opportune modifiche e integrazioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 14, si raccomanda di non ridurre i controlli sulla sicurezza del lavoro, valutando i potenziali rischi per i diritti dei lavoratori che potrebbero derivare dal tentativo di semplificare la normativa su questo specifico versante - o su quello, più generale, del rispetto degli oneri contributivi e fiscali - apportando modifiche al testo che rafforzino le verifiche relative all'assolvimento dei più importanti obblighi di sicurezza da parte delle imprese, che non possono limitarsi, in tale ambito, al rilascio di talune limitate certificazioni di qualità;
b) ai fini della semplificazione delle procedure di reinserimento nel mercato del lavoro e di arricchimento delle opportunità di collocamento lavorativo da parte dei centri per l'impiego, si ritiene appropriato inserire - all'articolo 17 - un'ulteriore disposizione in tema di assunzione di lavoratori «extra UE», che preveda che il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perda il posto di lavoro, sia prontamente iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso e, comunque, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;
c) all'articolo 18, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le comunicazioni di assunzione

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dei lavoratori debbano avvenire il giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività lavorativa;
d) all'articolo 20, che introduce modifiche e integrazioni alla legislazione in materia di appalti, si inserisca nel testo l'ulteriore previsione - già introdotta in un precedente intervento d'urgenza del Governo e successivamente abrogata con il decreto-legge n. 201 del 2011 - dello scorporo del costo del lavoro nelle gare al massimo ribasso, calcolato avendo a riferimento le tabelle salariali dei contratti nazionali di lavoro, ai fini di una più equa determinazione dei prezzi dei bandi, che consenta di promuovere un più efficace contrasto al lavoro nero ed una adeguata prevenzione rispetto alla concorrenza sleale tra le imprese;
e) all'articolo 21, valutata positivamente la disposizione di cui al comma 1, che chiarisce la corretta interpretazione da attribuire alle norme del decreto legislativo n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale tra appaltatore, committente ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una ulteriore disposizione che consenta di evitare che il creditore procedente finisca per scegliere sempre e comunque, per la soddisfazione della sua pretesa creditoria, la strada del recupero giudiziale nei confronti del solo committente, che dovrebbe essere chiamato a rispondere, al contrario, solo in caso di incapienza dell'effettivo debitore;
f) si segnala l'esigenza di inserire, all'interno del provvedimento, una apposita disposizione che - con il fine di sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese - preveda il sostegno allo specifico comitato - istituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072 (approvata in data 8 giugno 2010) - incaricato di svolgere compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali interessati in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, anche in modo da rafforzarne la struttura e la missione;
g) valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una apposita modifica all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che includa i rendimenti dei patrimoni previdenziali nell'ambito dei parametri per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle casse privatizzate, da realizzare nell'arco dei prossimi cinquanta anni;
h) si raccomanda, infine, ai fini della semplificazione delle procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all'interno del INPS, di prevedere che i commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cessino di trovare applicazione per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione delle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che ricongiungono la contribuzione versata con una posizione precedente presso l'INPS, per le quali le predette disposizioni restano in vigore sino alla definitiva equiparazione dei requisiti anagrafici rispetto alle lavoratrici del settore privato, la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima.