CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

D.L. 5/2012: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (C. 4940 Governo)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4940, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
preso atto della mozione approvata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 21 aprile 2011, con cui si chiede al Ministro «di autorizzare le università a concludere con l'assunzione le procedure concorsuali bandite nei casi in cui il rapporto tra spese fisse e il fondo di finanziamento ordinario avesse rispettato i limiti di legge al momento dell'emanazione del bando»;
considerato che, al momento, non è ancora stata emanata una disciplina organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, come prevista dalla legge di delegazione legislativa n. 240 del 2010, essendovi, inoltre, l'esigenza sostanziale di evitare incostituzionali disparità di trattamento tra idonei di uno stesso concorso, soltanto in ragione della diversa sede universitaria che procederebbe alla chiamata;
rilevata la necessità e urgenza di consentire alle singole università di utilizzare le proprie risorse finanziarie - senza quindi alcun onere finanziario per l'erario - per completare le assunzioni degli idonei negli ultimi concorsi, senza che ciò sia impedito dal superamento della soglia del 90 per cento nel rapporto tra spese di personale e risorse del fondo di finanziamento ordinario, previsto dal comma 4 dell'articolo 51 della legge n. 447 del 1997, considerando che il suddetto limite non era stato superato nel momento in cui le università hanno avviato le procedure concorsuali e, pertanto, la disposizione della legge n. 447 del 1997, novellata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, non dovrebbe ritenersi applicabile, come ricordato anche dal CUN nella citata mozione approvata nell'adunanza del 21 aprile 2011;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riguardo all'articolo 31, venga prevista un'apposita quota di finanziamento destinata a sviluppare progetti di ricerca e sperimentazione nella scuola dell'obbligo;
2) con riguardo all'articolo 32, venga ripristinata quella parte della legge istitutiva del FIRST, che salvaguardava l'impegno statale a favore della libera ricerca di curiosità in tutte le discipline;
3) con riguardo all'articolo 48, si indichi la decorrenza anche con riferimento all'obbligo di iscrizione telematica di cui al comma 1;
4) con riguardo all'articolo 49, in attesa dell'entrata in vigore di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università si preveda, per gli anni 2011 e 2012, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27

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dicembre 1997, n. 449, di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo, ricomprendendo inoltre, per gli anni 2010, 2011 e 2012, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
5) con riguardo sempre all'articolo 49, si abroghi la quota riservata del 10 per cento delle borse di studio agli studenti residenti nella regione, di cui alla lettera o) dell'articolo 4, comma 3, della legge 240 del 2010; si reintroduca il vincolo di finanziare con borsa di studio almeno il 50 per cento dei posti di dottorato di ricerca attraverso l'abrogazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 240 del 2010; si elimini l'intervento in ordine alla mobilità dei professori e ricercatori; si precisino gli interventi sui professori a contratto e sui collaboratori alle ricerche, per evitare il ripresentarsi di situazioni di precariato sotto retribuito; non si estenda il piano straordinario associati ad altre fattispecie di chiamate dirette; le norme di selezione dei ricercatori a tempo determinato siano rese più adatte alle necessità delle università che competono a livello internazionale;
6) con riguardo specifico all'articolo 49, comma 1, lettera e), si chiarisca se l'intenzione sia quella di ammettere ai contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 solo le università telematiche già esistenti che mantengono i requisiti previsti dalla disposizione in commento. Inoltre, si espliciti se il mantenimento dei requisiti ivi indicati sostituisca la previa valutazione positiva al termine del V anno di attività prevista dal DM n. 262/2004, ovvero se anche tale requisito permanga per la maturazione del diritto a ricevere i contributi. Si chiarisca, poi, perché si fa riferimento solo al mantenimento dei requisiti «previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)», e non anche a quelli di cui alle lettere c) e d), considerato che l'insieme degli stessi è stato declinato con l'Atto n. 396, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2011;
7) con riferimento all'articolo 50, si preveda un fondo di finanziamento unico per ciascuna istituzione scolastica comprensivo del fondo per il funzionamento e gli investimenti e del fondo per il personale; si introduca nell'articolato una norma che precisi che l'organico da definire per l'anno scolastico 2012/2013 sia almeno quello già in vigore nell'anno scolastico in corso, 2011/2012, sia con riferimento a quello di diritto che a quello di fatto nonché comprensivo dei posti degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti tecnico-pratici; si individuino le modalità e le risorse con cui realizzare quanto previsto al comma 1 lettere a), b), c) e d);
8) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera a), si tenga conto, nell'erogazione dei finanziamenti, dei risultati ottenuti;
9) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera d), si aggiunga il riferimento anche ai fenomeni di cosiddetto «bullismo»;
10) con riguardo all'articolo 53, in materia di edilizia scolastica, si preveda la possibilità di stipulare convenzioni con i privati al fine di favorire l'efficienza energetica degli edifici scolastici, anche mediante accordi di coproduzione di energia fotovoltaica;
11) con riferimento all'articolo 53, venga poi previsto un monitoraggio ed un eventuale recupero dei fondi per l'edilizia scolastica ad oggi stanziati ma non spesi, compreso il miliardo di euro proveniente dai fondi FAS; si deroghi al patto di stabilità a favore delle regioni, province e comuni che intendano mettere in sicurezza gli edifici scolastici o che decidano di edificare nuove istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro precipua funzione di

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programmazione; si preveda per l'anno 2012 un piano di rifinanziamento, per almeno 150 milioni di euro, della legge n. 23 del 1996, con le modalità già previste dall'articolo 1 comma 626 della legge 296 del 2006, previsione da garantirsi anche per il triennio 2012/2014;
12) con riguardo all'articolo 54, si preveda che i bandi debbano essere pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale, al pari di ciò che è previsto dall'articolo 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;
13) con riguardo all'articolo 54, si chiarisca inoltre che la sua utilizzazione è limitata ai progetti di ricerca europei o comunque finalizzati da enti esterni agli atenei, per evitare che si consolidi un'ulteriore sacca di lavoratori precari nella ricerca universitaria;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 8, comma 3, si valuti l'opportunità di sancire l'equiparazione dei titoli accademici e di servizio rilevanti per l'ammissione ai concorsi ai titoli epistemologici, conseguiti con l'esperienza sul campo, e gnoseologici, acquisiti attraverso la logica, mediante ad esempio redazione di papers;
b) con riguardo all'articolo 8, comma 4, per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, si valuti l'opportunità di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010, che, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 e articolo 29, comma 1). Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, considerato che il decreto-legge conferma il riferimento agli «istituti superiori», riferimento arcaico in quanto risalente al TU dell'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), il cui articolo 1 dispone che l'istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi, si valuti la possibilità di sostituire a tale espressione quella di «Università statali» e «Università non statali legalmente riconosciute»;
c) con riguardo all'articolo 31, si valuti l'opportunità, a seguito delle abrogazioni disposte, di sopprimere anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che ha disposto una novella al comma 313 dell'articolo 2 della n. 244 del 2007;
d) con riguardo all'articolo 32, si valuti l'opportunità di mantenere il riferimento normativo relativo al PNR «di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n, 204, e successive modificazioni»;
e) con riguardo all'articolo 32, in riferimento alle procedure per l'emanazione dei provvedimenti previsti ai commi 872 e 873, per cui non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, si valuti l'opportunità, considerato che le relazioni allegate al decreto non commentano la disposizione in esame, di chiarire su quali effetti potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
f) con riguardo all'articolo 42, si valuti l'opportunità, dal punto di vista della formulazione del testo, di sostituire le parole «decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» con le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
g) con riguardo all'articolo 43, si valuti l'opportunità di chiarire testualmente se la semplificazione procedurale che sarà disposta riguarderà esclusivamente la verifica dell'interesse culturale relativa alle dismissioni degli immobili pubblici (come si evince dalla rubrica - che utilizza la locuzione «nell'ambito - e dalla relazione illustrativa), oppure avrà valenza generale, consentendo, tra l'altro, di accelerare le procedure di dismissione

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di immobili pubblici (come si evince dal testo dell'articolo). Inoltre, relativamente al termine fissato per l'emanazione del decreto interministeriale, si valuti l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in considerazione del fatto che durante l'esame parlamentare potrebbero intervenire modifiche delle relative disposizioni;
h) con riguardo all'articolo 49, comma 1, lettera h), si valuti l'opportunità di stabilire l'equipollenza tra il possesso dell'abilitazione e la comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali;

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ALLEGATO 2

D.L. 5/2012: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (C. 4940 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4940, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
preso atto della mozione approvata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 21 aprile 2011, con cui si chiede al Ministro «di autorizzare le università a concludere con l'assunzione le procedure concorsuali bandite nei casi in cui il rapporto tra spese fisse e il fondo di finanziamento ordinario avesse rispettato i limiti di legge al momento dell'emanazione del bando»;
considerato che, al momento, non è ancora stata emanata una disciplina organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, come prevista dalla legge di delegazione legislativa n. 240 del 2010, essendovi, inoltre, l'esigenza sostanziale di evitare incostituzionali disparità di trattamento tra idonei di uno stesso concorso, soltanto in ragione della diversa sede universitaria che procederebbe alla chiamata;
rilevata la necessità e urgenza di consentire alle singole università di utilizzare le proprie risorse finanziarie - senza quindi alcun onere finanziario per l'erario - per completare le assunzioni degli idonei negli ultimi concorsi, senza che ciò sia impedito dal superamento della soglia del 90 per cento nel rapporto tra spese di personale e risorse del fondo di finanziamento ordinario, previsto dal comma 4 dell'articolo 51 della legge n. 447 del 1997, considerando che il suddetto limite non era stato superato nel momento in cui le università hanno avviato le procedure concorsuali e, pertanto, la disposizione della legge n. 447 del 1997, novellata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, non dovrebbe ritenersi applicabile, come ricordato anche dal CUN nella citata mozione approvata nell'adunanza del 21 aprile 2011;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riguardo all'articolo 31, venga prevista un'apposita quota di finanziamento destinata a sviluppare progetti di ricerca e sperimentazione nella scuola dell'obbligo;
2) con riguardo all'articolo 32, venga ripristinata quella parte della legge istitutiva del FIRST, che salvaguardava l'impegno statale a favore della libera ricerca di curiosità in tutte le discipline;
3) con riguardo all'articolo 48, si indichi la decorrenza anche con riferimento all'obbligo di iscrizione telematica di cui al comma 1;
4) con riguardo all'articolo 49, in attesa dell'entrata in vigore di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università si preveda, per gli anni 2011 e 2012, ai fini della valutazione del limite previsto

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dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo, ricomprendendo inoltre, per gli anni 2010, 2011 e 2012, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
5) con riguardo sempre all'articolo 49, si abroghi la quota riservata del 10 per cento delle borse di studio agli studenti residenti nella regione, di cui alla lettera o) dell'articolo 4, comma 3, della legge 240 del 2010; si reintroduca il vincolo di finanziare con borsa di studio almeno il 50 per cento dei posti di dottorato di ricerca attraverso l'abrogazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 240 del 2010; si elimini l'intervento in ordine alla mobilità dei professori e ricercatori; si precisino gli interventi sui professori a contratto e sui collaboratori alle ricerche, per evitare il ripresentarsi di situazioni di precariato sotto retribuito; non si estenda il piano straordinario associati ad altre fattispecie di chiamate dirette; le norme di selezione dei ricercatori a tempo determinato siano rese più adatte alle necessità delle università che competono a livello internazionale;
6) con riguardo specifico all'articolo 49, comma 1, lettera e), si chiarisca se l'intenzione sia quella di ammettere ai contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 solo le università telematiche già esistenti che mantengono i requisiti previsti dalla disposizione in commento. Inoltre, si espliciti se il mantenimento dei requisiti ivi indicati sostituisca la previa valutazione positiva al termine del V anno di attività prevista dal DM n. 262/2004, ovvero se anche tale requisito permanga per la maturazione del diritto a ricevere i contributi. Si chiarisca, poi, perché si fa riferimento solo al mantenimento dei requisiti «previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)», e non anche a quelli di cui alle lettere c) e d), considerato che l'insieme degli stessi è stato declinato con l'Atto n. 396, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2011;
7) con riferimento all'articolo 50, si preveda un fondo di finanziamento unico per ciascuna istituzione scolastica comprensivo del fondo per il funzionamento e gli investimenti e del fondo per il personale; si introduca nell'articolato una norma che precisi che l'organico da definire per l'anno scolastico 2012/2013 sia almeno quello già in vigore nell'anno scolastico in corso, 2011/2012, sia con riferimento a quello di diritto che a quello di fatto nonché comprensivo dei posti degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti tecnico-pratici; si individuino le modalità e le risorse con cui realizzare quanto previsto al comma 1 lettere a), b), c) e d);
8) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera a), si tenga conto, nell'erogazione dei finanziamenti, dei risultati ottenuti;
9) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera d), si aggiunga il riferimento anche ai fenomeni di cosiddetto «bullismo»;
10) con riguardo all'articolo 53, in materia di edilizia scolastica, si preveda la possibilità di stipulare convenzioni con i privati al fine di favorire l'efficienza energetica degli edifici scolastici, anche mediante accordi di coproduzione di energia fotovoltaica;
11) con riferimento all'articolo 53, venga poi previsto un monitoraggio ed un eventuale recupero dei fondi per l'edilizia scolastica ad oggi stanziati ma non spesi, compreso il miliardo di euro proveniente dai fondi FAS; si allentino i vincoli finanziari del patto di stabilità in materia di spesa a favore delle regioni, province e comuni che intendano mettere in sicurezza gli edifici scolastici o che decidano

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di edificare nuove istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro precipua funzione di programmazione, secondo l'impegno assunto da diversi Governi con l'accoglimento di ordini del giorno; si preveda per l'anno 2012 un piano di rifinanziamento, per almeno 150 milioni di euro, della legge n. 23 del 1996, con le modalità già previste dall'articolo 1 comma 626 della legge 296 del 2006, previsione da garantirsi anche per il triennio 2012/2014;
12) con riguardo all'articolo 54, si preveda che i bandi debbano essere pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale, al pari di ciò che è previsto dall'articolo 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;
13) con riguardo all'articolo 54, si chiarisca inoltre che la sua utilizzazione è limitata ai progetti di ricerca europei o comunque finalizzati da enti esterni agli atenei, per evitare che si consolidi un'ulteriore sacca di lavoratori precari nella ricerca universitaria;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 8, comma 4, per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, si valuti l'opportunità di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010, che, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 e articolo 29, comma 1). Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, considerato che il decreto-legge conferma il riferimento agli «istituti superiori», riferimento arcaico in quanto risalente al TU dell'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), il cui articolo 1 dispone che l'istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi, si valuti la possibilità di sostituire a tale espressione quella di «Università statali» e «Università non statali legalmente riconosciute»;
b) con riguardo all'articolo 31, si valuti l'opportunità, a seguito delle abrogazioni disposte, di sopprimere anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che ha disposto una novella al comma 313 dell'articolo 2 della n. 244 del 2007;
c) con riguardo all'articolo 32, si valuti l'opportunità di mantenere il riferimento normativo relativo al PNR «di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n, 204, e successive modificazioni»;
d) con riguardo all'articolo 32, in riferimento alle procedure per l'emanazione dei provvedimenti previsti ai commi 872 e 873, per cui non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, si valuti l'opportunità, considerato che le relazioni allegate al decreto non commentano la disposizione in esame, di chiarire su quali effetti potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
e) con riguardo all'articolo 42, si valuti l'opportunità, dal punto di vista della formulazione del testo, di sostituire le parole «decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» con le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
f) con riguardo all'articolo 43, si valuti l'opportunità di chiarire testualmente se la semplificazione procedurale che sarà disposta riguarderà esclusivamente la verifica dell'interesse culturale relativa alle dismissioni degli immobili pubblici (come si evince dalla rubrica - che utilizza la locuzione «nell'ambito - e dalla relazione illustrativa), oppure avrà valenza generale, consentendo, tra l'altro, di accelerare le procedure di dismissione di immobili pubblici (come si evince dal testo dell'articolo). Inoltre, relativamente al termine fissato per l'emanazione del

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decreto interministeriale, si valuti l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in considerazione del fatto che durante l'esame parlamentare potrebbero intervenire modifiche delle relative disposizioni;
g) con riguardo all'articolo 44, che reca semplificazioni in materia di interventi di lieve entità, si valuti l'opportunità di richiamare le relative norme di tutela contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
h) con riguardo all'articolo 48, recante dematerializzazione di procedure in materia di università, si valuti l'opportunità di precisare che le relative spese siano effettuate a valere su fondi diversi e ulteriori rispetto al fondo di finanziamento ordinario.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (C. 4805 Esposito).

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: residue fino a: e quelle con le seguenti: iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: sino al termine fino a: manutenzione con le seguenti: al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere in capo alla gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria; al comma 2 dopo le parole: stazione appaltante aggiungere le seguenti: sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico; dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1.Il Relatore.
(approvato)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: ai commi 272, 273 e 274 ovunque ricorrano le parole «Associazione Ciclismo di Marca» sostituirle con le seguenti «Federazione ciclistica italiana»; al comma 273 sostituire la parola «80» con «95» e sostituire le parole da «con il ministro» a «interessati» con le parole «con il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri».
1. 01.Il Relatore.
(approvato)

ORDINE DEL GIORNO

La VII Commissione,
premessa l'esigenza di utilizzare fondi residui dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», in misura adeguata;

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse finanziarie residue assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici «Torino 2006», predisponendo un adeguato piano industriale per il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi nei siti olimpici di proprietà dei comuni montani.
0/4805/VII/1.Di Centa.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (Testo unificato C. 746 Grassi e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 746 Grassi e abbinate recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola «consegna» con la seguente: «affidamento» e, al medesimo articolo, nel titolo e nel comma 2, sostituire la parola «riconsegna» con la seguente: «restituzione»;
2) all'articolo 6, comma 2, dopo la parola «donazioni», aggiungere le seguenti: «di risorse finanziarie»;
3) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire la parola «riconsegna» con la seguente: «restituzione».