CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2012
613.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo unificato in oggetto,
ritenuta meritevole e pienamente condivisibile la ratio del provvedimento,
rilevato che:
il provvedimento configura un atto unilaterale a titolo gratuito con il quale il disponente autorizza l'utilizzo del proprio corpo post mortem per scopi scientifici;
la qualificazione del predetto atto in termini di donazione può apparire sotto vari profili problematica, ritenendosi quindi preferibile eliminare dal testo il riferimento alla «donazione» e ricorrere al concetto di «utilizzo» nonché al termine «disponente» per indicare l'autore della dichiarazione;
appare opportuno sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 3, nel quale si stabilisce che «la volontà scritta del donatore non può essere disattesa», poiché tale espressione potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi;
osservato che:
la dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem può in linea teorica essere contenuta in qualsiasi forma di testamento (non solo in quello olografo), ma i tempi necessari per la pubblicazione ed esecuzione del testamento appaiono difficilmente compatibili con le esigenze di celerità sottese alla dichiarazione de qua;
la disciplina di cui all'articolo 3 sembra voler ovviare a tale inconveniente, prevedendo che «copia del testamento» debba essere consegnata al centro di riferimento o all'azienda sanitaria di appartenenza» e che «il contenuto del testamento» debba poi essere comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione del disponente nell'elenco speciale;
tuttavia, ragioni di ordine normativo e sistematico nonché considerazioni relative ai delicati profili di riservatezza che possono essere connessi al contenuto complesso del testamento, inducono ad esprimere perplessità sulla disciplina prevista dall'articolo 3, che sembra configurare una sorta di pubblicazione anticipata del contenuto integrale del testamento;
la ratio del provvedimento sembra piuttosto poter trovare compiuta attuazione nella configurazione di un'autonoma dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem, distinta dal testamento, resa all'ufficiale dello stato civile ovvero contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata: dichiarazione alla quale potrà essere immediatamente ed agevolmente applicata la disciplina dell'articolo 3, evitandosi in tal modo di interferire con la disciplina della pubblicazione e dell'esecuzione del testamento,

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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 3, sia soppresso il riferimento al testamento e sia configurata un'autonoma dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem, resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile ovvero redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorrano, la parola «donazione» con la seguente: «utilizzo», e la parola «donatore» con la seguente: «disponente»;

b) all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo.