CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2012
613.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, trasmesso ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (atto n. 425);
verificato che il richiamo ad entrambi i citati articoli della legge n. 42 del 2009 comporta che lo schema in esame sia sottoposto: sia al procedimento e ai principi e criteri delineati in generale dall'articolo 2, ai cui fini sono richieste l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e la piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, sia a quanto stabilito in particolare dall'articolo 24 che, a fini procedurali, richiede che i decreti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 siano adottati sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma;
considerato che, in attuazione di tali disposizioni di delega, è stato già emanato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale transitorio di Roma capitale, che definisce il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni attribuite dalla legge delega e specificate nello schema di decreto legislativo in titolo;
premesso che:
ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, «Roma è la capitale della Repubblica» e il provvedimento in esame dovrebbe concorrere ad una prima attuazione, a distanza di undici anni dall'emanazione della legge costituzionale citata, della richiamata previsione costituzionale che riconosce la specialità dell'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica;
le disposizioni recate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 hanno carattere transitorio in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa legge n. 42 del 2009, sarà determinata con apposito decreto legislativo, con la cui entrata in vigore l'assetto delineato dall'articolo 24 e dalle disposizioni delegate non perderà efficacia, ma assumerà carattere di assetto a regime, da intendere riferito alla città metropolitana di Roma capitale;
il richiamato articolo 114, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legge dello Stato il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma capitale e, in conformità a tale previsione, l'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009 ha previsto l'attribuzione a Roma capitale, con lo strumento del decreto legislativo, oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di ulteriori funzioni amministrative;

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tuttavia, l'articolo 1 dello schema in esame delinea un duplice concorso di fonti normative, statale e regionale, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, restando invece «i compiti» oggetto di conferimento da parte della sola fonte statale, con l'effetto che:
con l'atto in esame, è conferita solo una parte delle funzioni previste dall'articolo 24, cioè, concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico, protezione civile in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;
mentre il conferimento delle altre funzioni previste dall'articolo 24 - sviluppo urbano e pianificazione territoriale (lettera c)), edilizia pubblica e privata (lettera d)), organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità (lettera e)) -, nonché la definizione delle modalità per il trasferimento all'ente delle risorse umane e dei mezzi necessari (lettera a)) sono demandati a legge della regione Lazio da adottarsi nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, in conformità a quanto concordato, con il Protocollo d'intesa concluso il 20 ottobre 2011, tra la Regione Lazio e il Comune di Roma;
rilevato che:
risulta invece del tutto non attuata la delega stabilita dall'articolo 24, comma 5, lettera b) della legge n. 42 del 2009, relativa all'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti proprio dal ruolo di capitale della Repubblica, né quella stabilita dal comma 7 del medesimo articolo 24, relativa all'attribuzione di un proprio patrimonio a Roma capitale e al trasferimento a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale;
il testo in esame non reca una quantificazione degli oneri che potranno derivare dalle funzioni e dai compiti peculiari di capitale, ai cui fini appare opportuna una stima trasparente ed imparziale;
constatato che:
in conformità all'articolo 24, comma 6, della legge n. 42 del 2009, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo istituisce come sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti ordinamentali un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, il cui scopo è quello di assicurare il «raccordo istituzionale» tra Roma Capitale, Stato, regione Lazio e provincia di Roma, alle cui sedute, in tutti i casi in cui questa debba esprimersi su materie e compiti di interessi di Roma Capitale, partecipa il sindaco di Roma Capitale in qualità di componente;
l'articolo 2 prevede un ulteriore raccordo istituzionale costituito dalla Conferenza delle Soprintendenze, la cui finalità è indicata, dall'incipit del comma 3, nel concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici: tuttavia, mentre tale finalità è conforme alle previsioni di delega contenute nell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, il medesimo comma si riferisce alle funzioni di coordinamento della Conferenza richiamando l'intera categoria dei beni culturali, ben più ampia, ai sensi della legislazione vigente, come più avanti specificato, dei beni storici e artistici;
non è peraltro prevista la partecipazione del sindaco di Roma capitale alle sedute di altri organismi come il CIPE, sede in cui si definiscono la politica nazionale per le infrastrutture, in primo luogo quelle di trasporto, e le relative risorse, ove l'intervento del Sindaco di Roma permetterebbe di evidenziare le specifiche esigenze infrastrutturali di Roma capitale;

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nello schema in esame gli articoli 3 e 4 utilizzano una variegata terminologia che si riferisce a beni culturali, storici e artistici per riferirsi, il primo, a funzioni di valorizzazione e, il secondo, a funzioni di concorso alla valorizzazione, invece l'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge di delega prevede che sia attribuita a Roma capitale la sola funzione di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, oltreché di quelli ambientali e fluviali comportando che:
da un lato, i beni storici, artistici e paesaggistici sono una parte dei beni culturali come definiti dalla legislazione vigente;
dall'altro, in sede di attuazione della delega, sono da conferire le funzioni di concorso alla valorizzazione e non di valorizzazione tout court dei soli beni espressamente indicati dal citato articolo 24;
l'articolo 5 dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite;
il medesimo articolo 5 - che per il finanziamento delle funzioni conferite a Roma capitale relative al Teatro dell'Opera di Roma, stabilisce una specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti, prevedendo che sia «concordata» senza peraltro indicare le modalità attraverso le quali il relativo accordo deve essere raggiunto - appare meritevole di valutazione alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentenza n. 255 del 2004) secondo la quale, «nell'attuale sistema costituzionale l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, contempla la materia della «promozione ed organizzazione di attività culturali» senza esclusione alcuna» e questo riparto di materie «evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore»; ne discende, secondo il citato orientamento che «le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 118 della Costituzione; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» e «dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni»;
l'articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma senza alcun riferimento alla collaborazione tra istituzioni prevista dalla specifica disposizione di delega;
l'articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale, da attuare, dopo l'emanazione dello Statuto e in conformità ad esso, con regolamenti di Roma capitale, anche in materia di ordinamento del personale delle polizie locali e relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI:

all'articolo 1, qualora si confermi la previsione del concorso di fonti, statale e regionale, per il trasferimento delle funzioni

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amministrative, si consideri l'opportunità di un termine molto più ampio di quello stabilito nel testo;
all'articolo 2 si valuti l'opportunità di introdurre, a titolo di ulteriori raccordi istituzionali, la previsione della partecipazione del sindaco di Roma capitale alle sedute di altri organismi come il CIPE, ove l'intervento del Sindaco di Roma permetterebbe di evidenziare specifiche esigenze infrastrutturali di Roma capitale;
all'articolo 2, comma 4, si valuti l'opportunità di semplificare, per renderne più efficace il ruolo di coordinamento, la composizione della Conferenza delle Soprintendenze;
agli articoli 3 e 4 appare opportuna una verifica della terminologia usata, sia quanto alle categorie dei beni oggetti di disciplina, sia quanto alle funzioni conferite, alla luce delle relative disposizioni di delega;
all'articolo 4, comma 4, ove si escludono dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse alla tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC) - con l'effetto che, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose sembra restare ferma la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice dei beni culturali - si valuti l'opportunità di chiarire la motivazione del riferimento ad attività di tutela, non contemplate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009;
all'articolo 5, comma 2, quanto alla specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti per il finanziamento del Teatro dell'Opera di Roma, il riferimento alla determinazione «concordata» della quota delle risorse a valere sul FUS da attribuire al Teatro dell'Opera di Roma non appare idoneo a soddisfare l'indirizzo indicato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 255 del 2004 risultando opportuno contemplare l'intesa con la Conferenza unificata; all'articolo 5 appare opportuno precisare i compiti attinenti alle funzioni culturali relative al Teatro dell'Opera che vengono conferite a Roma capitale, valutando anche l'opportunità di introdurre analogamente una specifica disposizione per l'Accademia di Santa Cecilia;
all'articolo 10 si preveda, in conformità all'articolo 24, comma 3, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che per le funzioni attribuite a Roma Capitale in materia di protezione civile, ci si avvalga della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
si valuti l'opportunità di introdurre nel testo: disposizioni finalizzate a delineare un procedimento caratterizzato da imparzialità e terzietà per la stima dei costi di Roma capitale per la gestione del territorio e la prestazione dei servizi in relazione ai compiti peculiari di capitale, e ad attribuire le conseguenti determinazioni per l'assegnazione delle risorse finanziare ad un atto successivo, quale la legge di stabilità annuale; nonché previsioni che permettano il trasferimento a Roma capitale di beni patrimoniali dello Stato che non siano destinati all'esercizio di funzioni istituzionali statali;
in conformità a quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, si valuti l'opportunità di prevedere le disposizioni vigenti da abrogare ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 42 del 2009; inoltre appare auspicabile una revisione della disciplina dettata dalla citata legge n. 396 del 1990, non più finanziata, ma tuttora vigente, per definire efficaci procedure di finanziamento coordinate con le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di realizzazione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale connessi al ruolo di Roma capitale, eventualmente rinviando alla legge di stabilità per la determinazione dell'entità delle risorse finanziarie;

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all'articolo 11, comma 1, appare opportuno chiarire il richiamo del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che attribuisce alla legge statale sia la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale, sia la disciplina di forme di intesa e coordinamento nella specifica materia della tutela dei beni culturali.