CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05400 Giulietti: Iniziative a sostegno del progetto di museo all'aperto in località Feudi a Cinisi (PA).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Giuseppe Giulietti chiede notizie in merito alla realizzazione di «una sorta di Museo all'aperto in località Feudi, dove fu eseguito l'omicidio di Peppino Impastato».
Nel manifestare il sostegno ed il plauso dell'Amministrazione che rappresento alla commendevole iniziativa, devo purtroppo riferire che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, le competenze statali in materia di beni culturali e musei siti nel territorio della regione siciliana, sono esercitate dalla regione stessa ed in particolare dall'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana. L'Assessorato è infatti competente all'applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche su quei beni che «rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica... e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose» alla categoria dei quali dovrebbe appartenere il luogo descritto nell'interrogazione dell'onorevole Giulietti e che è prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera d) del codice.
Preciso, a tale proposito, che proprio a detto Assessorato è stata inviata copia dell'interrogazione dell'onorevole Giulietti ai fini della adeguata considerazione dell'iniziativa da parte delle istituzioni regionali.

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ALLEGATO 2

5-05409 De Camillis: Sul programma straordinario di reclutamento ANSAS/INDIRE.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede di conoscere se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze intendano intraprendere iniziative normative al fine di allocare gli attuali nuclei ANSAS con il personale ivi comandato, presso gli uffici scolastici regionali, stabilizzandoli secondo la vigente normativa della pubblica amministrazione.
Al riguardo si informa che in data 14 settembre 2011 i rappresentanti della competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica hanno partecipato a un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica tra le amministrazioni interessate all'applicazione dell'articolo 19, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), che prevede la realizzazione di un programma straordinario di reclutamento da parte dell'INVALSI e dell'ANSAS e, all'esito del suddetto programma, la soppressione di tale ultimo Ente con il contestuale ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare.
Ai fini dell'attuazione del predetto programma straordinario, la definizione della dotazione organica è stata individuata quale atto presupposto al programma stesso.
In questa sede è emerso che l'ANSAS non ha mai determinato una propria dotazione organica, considerato che il regolamento previsto dalla legge istitutiva (la legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 611) per definirne l'organizzazione, non è mai stato emanato.
Al momento, pertanto, tenendo conto delle ipotesi formulate da questo Ministero in sede legislativa, il tavolo tecnico ha concordato nel definire una dotazione organica provvisoria pari a circa 145 unità, che è rapportata alle risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica al citato decreto-legge n. 98 del 2011, ammontanti a circa 8 milioni di euro a regime.
È stata invece rinviata a una fase successiva la determinazione di una dotazione organica definitiva che tenga conto, ove ve ne siano i presupposti finanziari, della previsione normativa di ripristino dell'INDIRE e della corrispondente eventualità che la dotazione organica da considerarsi come riferimento del nuovo INDIRE possa essere quella individuata per l'ANSAS (50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'ex INDIRE e per gli ex IRRE, ai sensi dell'articolo 1 comma 611, della legge n. 296 del 2006).
Ciò premesso, si rappresenta che il rientro in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche del personale in posizione di comando presso l'ANSAS, a decorrere dal primo settembre 2012, comporta, così come rappresentato nella citata relazione tecnica, una riduzione della spesa per supplenze riferita ai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero per la remunerazione dei compensi fissi al personale della scuola.
Di detti risparmi una quota parte è effettiva economia di spesa e contribuisce al raggiungimento dei risparmi previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), mentre la parte rimanente è reimpiegata presso l'ANSAS/INDIRE e l'INVALSI.

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ALLEGATO 3

5-05502 Siragusa: Sull'inquadramento dei docenti dichiarati inidonei all'insegnamento nei ruoli del personale ATA.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede una serie di chiarimenti sul particolare inquadramento dei docenti dichiarati permanentemente inidonei all'espletamento delle funzioni nei ruoli del personale ATA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), e se il Ministero non ritenga possibile istituire un contingente di docenti fuori ruolo da destinare, a richiesta delle scuole, al servizio di responsabile di biblioteca.
Riguardo al primo punto si osserva che l'inquadramento dei soggetti in esame nei profili professionali del personale ATA rappresenta una facoltà loro attribuita in alternativa alla mobilità intercompartimentale prevista dalla medesima legge.
Non appare condivisibile l'affermazione che il citato articolo 19 sarebbe funzionale soltanto a decurtare l'organico ATA, in quanto una quota considerevole del personale docente inidoneo è ormai da anni utilizzato nei compiti amministrativi delle segreterie scolastiche.
Quanto alle modalità di applicazione della citata normativa, con la nota ministeriale n. 6626 del 10 agosto 2011 e con il successivo decreto ministeriale n. 79 del 12 settembre 2011, sono state diramate le prime indicazioni operative.
A tale proposito si osserva che la scelta della sede è stata disciplinata secondo la normativa vigente per tutto il personale della scuola; in tale contesto si inseriscono l'assegnazione della sede provvisoria e, poi, di quella definitiva, secondo le regole generali della mobilità di tutto il personale.
Per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, la relativa definizione è rigidamente contemplata dalla richiamata legge; l'amministrazione assumerà pertanto i provvedimenti consequenziali in sintonia con le citate disposizioni.
Si precisa poi che il passaggio al ruolo ATA non è irreversibile, in quanto all'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 79 è previsto che il docente inquadrato nei profili ATA possa optare per la mobilità intercompartimentale.
Per quel che concerne i posti accantonati, da assegnare al personale in argomento, i contingenti risultano sufficienti ad assorbire le richieste pervenute. In merito poi all'eventuale ulteriore inidoneità (inidoneità permanente assoluta) del docente inquadrato nel profilo ATA, trova applicazione la disciplina definita con il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. I titolari in possesso di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 104 del 1992 saranno tutelati nell'esercizio di tali prerogative, ferma restando, nei loro confronti, l'applicazione del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011.
Riguardo all'auspicata istituzione di un contingente di docenti fuori ruolo disponibile a svolgere il servizio di responsabile della biblioteca, non si ritiene possibile al momento realizzare questa iniziativa in quanto, come previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, i provvedimenti di diversa allocazione del personale

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in argomento rientrano tra quelli finalizzati al razionale utilizzo delle risorse umane e professionali a carico del bilancio dello Stato.
Anche eventuali altre iniziative normative dirette a ripensare le scelte effettuate dal decreto-legge n. 98 del 2011 potranno essere assunte, ad avviso di questo Dicastero, soltanto dopo il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per i quali l'intero Paese è oggi impegnato.

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ALLEGATO 4

5-05642 Ghizzoni: Sulle modalità di selezione dei futuri dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante sullo svolgimento del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, si forniscono i seguenti chiarimenti.
La selezione in esame è disciplinata, dopo l'unificazione dei settori formativi, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 secondo il quale, pur essendo il concorso indetto con decreto ministeriale, sono gli uffici scolastici regionali che ne curano l'organizzazione e lo svolgimento.
Pertanto, dopo la fase di preselezione gestita a livello centrale dal Ministero, lo svolgimento delle due prove scritte è realizzato a livello decentrato con l'istituzione di tante commissioni quante sono le regioni interessate dalla procedura concorsuale. Le tracce delle prove scritte sono elaborate da ciascuna commissione nel rispetto di criteri generali uniformi forniti dalla direzione generale del personale scolastico e volti ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza della procedura (tali criteri riguardano, ad esempio, l'aderenza delle tracce alle aree tematiche previste dal bando).
Dopo l'espletamento di questo concorso sarà eventualmente possibile assumere iniziative, anche a livello normativo, dirette a far sì che l'intera procedura sia gestita a livello centrale.
Quanto alla segnalata opportunità di assicurare che lo svolgimento delle prove sia contestuale in tutte le sedi regionali, si fa presente che il Ministero ha dato indicazione che le prove scritte si svolgessero all'interno dell'arco temporale compreso tra il 12 ed il 16 dicembre 2011. Dal momento che tutte le direzioni scolastiche regionali interessate hanno individuato i giorni 14 e 15 dicembre 2011, le prove scritte si sono effettivamente svolte nei detti giorni in tutte le sedi regionali.
Riguardo invece alla richiesta di svolgimento delle prove solo una volta definiti i contenziosi in essere, si osserva che la necessità e l'urgenza di coprire gli organici dirigenziali su scuole vacanti oggi affidate a reggenze plurime impongono di concludere l'iter concorsuale entro i tempi stabiliti. Ciò detto, si è proceduto all'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte ammettendo i candidati beneficiari di ordinanze o decreti favorevoli dei giudici amministrativi.
Con riferimento, infine, alla preoccupazione, sollevata dall'Onorevole interrogante, relativa alla presenza di svolgimenti assimilabili all'espressione di opinione, si evidenzia che l'elaborazione delle tracce rientra nella sfera di discrezionalità della commissione esaminatrice che è comunque tenuta a osservare le regole del bando e, nel caso di specie, le citati criteri generali forniti dalla direzione generale del personale scolastico.
Il Ministero assicura, in ogni modo, che i nuovi dirigenti scolastici vengono selezionati con la massima trasparenza e imparzialità.
Giova poi fornire alcune precisazioni sulle indicate polemiche e proteste che a giudizio dell'Onorevole interrogante avrebbero caratterizzato la fase iniziale del concorso.

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Il diploma ISEF non è compreso tra i titoli di ammissione al suddetto concorso in quanto, come chiarito dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008, la legge n. 136 del 2002 ha equiparato detto diploma alla laurea triennale (classe 33 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) del vecchio ordinamento. Conseguentemente tale diploma non può considerarsi equipollente né alla laurea magistrale, né alla laurea, di durata almeno quadriennale, conseguita nel precedente ordinamento.
Circa la presunta diffusione dei quiz preselettivi prima dello svolgimento della prova, allo stato non si dispone di elementi che indichino specifiche responsabilità a proposito. L'intera procedura ha previsto il coinvolgimento ed il supporto dell'Ansas e di Formez PA e si è basata sulla trasparenza degli atti ed economicità di gestione.
La presenza di refusi o errori nella batteria dei quesiti è un inconveniente che spesso si verifica nelle procedure in cui vi è la preventiva pubblicazione dei quesiti stessi. Si è comunque trattato di una percentuale di imprecisioni o refusi tale da non inficiare la qualità del lavoro svolto e delle domande pubblicate. In ogni caso tutti i quesiti segnalati che contenevano refusi o formulazioni ambigue sono stati esclusi dal sorteggio finale.

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ALLEGATO 5

5-05513 Iannuzzi: Sul rischio di chiusura della Soprintendenza ai beni storici e artistici e dell'Archivio di Stato di Salerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Tino Iannuzzi chiede notizie in merito alla «ipotesi della soppressione e della chiusura della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici e dell'archivio di Stato di Salerno».
Mi sento di rassicurare l'Onorevole Iannuzzi al riguardo sotto un duplice profilo.
In primo luogo preciso che non può procedersi alla semplice soppressione o di una o più uffici territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali al di fuori di una complessiva riorganizzazione del Ministero stesso. Questo comporterebbe la modifica normativa del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, che dispone, appunto, l'organizzazione del Ministero stesso.
Sotto altro profilo, e con l'intento di riaffermare il mantenimento dell'attuate assetto organizzativo del Ministero, vorrei precisare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 75/2011, così come modificato dall'articolo 24 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministero per i beni e le attività culturali è stato esentato, per il triennio 2011/2013, dall'obbligo di ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, previsto dal decreto-legge 138/2011, ed è stato autorizzato ad assumere, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, personale dipendente.
Ciò al fine di assicurare il compimento del difficile e determinante ruolo svolto dai nostri Uffici sul territorio per la tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità.