CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 230

ALLEGATO 1

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense (Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano, recante «Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema tributario e contabile dello Stato», che le lettere e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
richiamate altresì, per alcuni profili, le materie «istruzione», «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali» e «coordinamento della finanza pubblica» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riconduce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e della regione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 231

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed altri e C. 4296 Nastri).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche», come risultante dalle proposte emendative approvate;
rilevato che il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e navigazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
ricordato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti, così come la previsione del comma 1 dell'articolo 8, vanno ricondotte alla materia «governo del territorio», attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;
preso atto che, per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata;
rilevato che l'articolo 8, comma 1, prevede che al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai Piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera a);
tenuto conto che i suddetti progetti sono elaborati sulla base di uno strumento programmatorio - il Piano per l'intermodalità - per l'adozione del quale è previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tramite l'intesa in Conferenza unificata;
evidenziato peraltro che la definizione del procedimento di adozione dei singoli progetti, che valgono a tutti gli effetti quali varianti urbanistiche, non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale, con possibile conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in materia di urbanistica e, quindi, di assetto del territorio;
segnalata inoltre, accanto al carattere di dettaglio della previsione statale, la possibile compressione dei poteri regionali di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di verifica della conformità dei piani urbanistici comunali agli strumenti urbanistici regionali sovraordinati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
è necessario rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Pag. 232

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (Nuovo testo unificato C. 746 Grassi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 746 Grassi ed abb., recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica»;
richiamato il parere favorevole con osservazioni espresso il 20 dicembre scorso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo;
preso atto che la Commissione di merito, nella definizione del nuovo testo unificato in esame, ha tenuto conto delle osservazioni espresse nel suddetto parere del Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.