CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2012
608.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 152

ALLEGATO 1

5-04430 Gnecchi: Problematiche relative alla ricongiunzione di contributi presso l'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo a discutere, presentata dall'onorevole Gnecchi, concerne la questione delle ricongiunzioni onerose.
A questo proposito vorrei ricordare alla Commissione che la disciplina in materia di ricongiunzione onerosa, introdotta dal precedente Governo (con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), aveva l'obiettivo di ridurre la frammentazione e il particolarismo delle tutele offerte alle diverse categorie di lavoratori.
L'imposizione di un onere di ricongiunzione risponde infatti a criteri di equità tra le categorie. Del resto, prima che venisse adottata la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cd. «Gestioni Alternative (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ...)» intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Risultavano già essere a titolo oneroso, invece, tutte le ricongiunzioni dalle «Gestioni Speciali» (ossia dalle «altre» gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD e dal FPLD alle «Gestioni Alternative e Speciali». Sussisteva quindi una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista economico o sociale.
Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono storicamente contraddistinte per una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori «che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali» e «lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione in causa» (al FPLD, nel nostro caso).
Proprio al fine di non produrre ingiuste differenze, la totalizzazione dei contributi, che è l'alternativa alla ricongiunzione, è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo. Questo metodo garantisce infatti, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati.
In proposito, vorrei sottolineare che la riforma del sistema previdenziale introdotta da questo Governo (di cui all'articolo 24 della legge n. 214 del 2011), ha abolito la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Ora la totalizzazione riguarda tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.
Tanto premesso, al fine di dare risposta al quesito che mi è stato rivolto, informo la Commissione che dalle rilevazioni effettuate dall'INPS risulta che negli ultimi dieci anni sono state presentate circa 150.000 domande di trasferimento gratuito dei contributi all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS (e ciò sia a titolo di ricongiunzione gratuita che per costituzione di posizione assicurativa).
Di tali domande circa 110.000 sono state definite; circa 16.000 sono state respinte

Pag. 153

e poco più di 2.300 sono state «chiuse» per rinuncia da parte degli interessati.

ANNESSO ALLA RISPOSTA DEL GOVERNO

Stima degli oneri derivanti dal ripristino della normativa vigente ante legge n. 122 del 2010 in tema di ricongiunzioni e trasferimenti di posizioni assicurative.

Si è analizzato il quadro normativo esistente in materia di ricongiunzione e trasferimento di periodi assicurativi maturati presso diversi Fondi/Gestioni nell'ipotesi di abrogazione delle norme contenute nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, (articolo 12 commi da 12-septies a 12-undecies) che hanno introdotto l'onerosità dei suddetti trasferimenti.
Per la valutazione si è tenuto conto che:
l'abrogazione della normativa riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati;
la stima della platea dei beneficiari è stata effettuata sulla base dei dati, relativi agli anni 2007-2009, contenuti nella procedura di controllo del processo produttivo dell'INPS, nella quale vengono rilevate le domande di ricongiunzione e trasferimento verso l'AGO dei contributi versati presso lo Stato o presso i Fondi Speciali dell'INPS (articolo 1 legge n. 29 del 1979 e articolo 1 legge n. 322 del 1958);
ulteriore elemento preso a riferimento per la determinazione della platea di beneficiari è stata la distribuzione delle pensioni INPDAP nuove liquidate per categoria e sesso degli ultimi anni, ed i relativi indicatori statistici;
gli oneri sono stati valutati in termini di periodo medio di anticipo del pensionamento in relazione al riconoscimento gratuito di periodi assicurativi, altrimenti non utilizzabili ai fini della maturazione dei requisiti;
a seguito dell'innalzamento dell'età di vecchiaia delle donne del settore pubblico (61 anni nel 2011 e 65 a partire dal 2012), è stato valutato il trasferimento delle posizioni assicurative relative alle donne dello Stato verso l'INPS, in relazione alla gratuità dell'operazione;
trattandosi di lavoratori dipendenti, si è tenuto conto del differimento di 12 mesi a decorrere dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra), per l'accesso alle prestazioni pensionistiche;

La stima evidenzia la seguente articolazione dell'onere nel decennio di osservazione.

Oneri derivanti dal ripristino della normativa vigente ante legge n. 122 del 2010, in tema di ricongiunzioni e trasferimenti di posizioni assicurative

(importi in milioni di euro 2012 e numeri in migliaia di unità)

   Anno    Numero pensioni
vigenti
Onere per rate
di pensione
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20
50
80
110
140
170
200
230
260
290
378
665
1.125
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
1.470
Pag. 154

ALLEGATO 2

5-05950 Bellanova: Sulle risorse utilizzate dalle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne le risorse utilizzate dalle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.
Preliminarmente ricordo che la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, introdotti con la legge finanziaria per il 2009, è stata prorogata e rifinanziata annualmente con la legge di stabilità.
Per l'anno 2011, l'assegnazione di risorse è avvenuta in misura inferiore rispetto alla richiesta, in quanto l'importo richiesto dalle Regioni risultava essere quasi il doppio rispetto alle risorse disponibili. A fronte di una richiesta complessiva di assegnazione di risorse pari a 1.761.000,77 euro, infatti, sono state assegnate alle Regioni, con decreto interministeriale, a seguito di stipula di accordo governativo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione, risorse pari ad 937 milioni di euro (secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata).
Con riferimento alle risorse finanziarie da assegnare per l'annualità 2012, faccio presente che la legge di stabilità per il 2012 ha incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione di un miliardo di euro per l'anno 2012.
Ricordo che tali risorse sono destinate a finanziare, oltre gli ammortizzatori sociali in deroga, di competenza statale e regionale, anche gli interventi previsti dalla legge di stabilità di cui all'articolo 33.
Alle risorse stanziate dalla legge di stabilità, tuttavia, devono essere aggiunte le risorse residue degli anni precedenti.
Allo stato attuale, sono pervenute alla competente Direzione Generale del Ministero che rappresento richieste di assegnazioni di fondi, per la finalità della concessione o proroga di ammortizzatori sociali in deroga, dalle seguenti Regioni:
Lazio, per un importo pari ad Euro 220 milioni;
Marche, per un importo pari ad Euro 40 milioni;
Sicilia, per un importo pari ad Euro 60 milioni.

Da ultimo, segnalo che l'INPS procede - attraverso la cd «banca data percettori» - al costante monitoraggio dei trattamenti in deroga concessi alle aziende e ai lavoratori.

Tale monitoraggio è effettuato per ciascuna Regione e rileva sia i trattamenti effettivamente erogati alle aziende e ai lavoratori, sia i finanziamenti destinati alle singole Regioni, previo accordo delle stesse con il Ministero che rappresento.
Il monitoraggio dei dati è messo a disposizione di ogni singola Regione e dei Ministeri vigilanti.
Con riferimento ai ritardi nei pagamenti circa l'indennizzo di cassa integrazione in deroga, l'INPS ha dichiarato di procedere con tempestività al pagamento delle prestazioni, vale a dire nel momento in cui riceve i provvedimenti concessori adottati dalle Regioni e i dati necessari per la liquidazione del trattamento forniti dalle aziende (ove, per esempio, è indicato il periodo effettivo di sospensione di ogni singolo lavoratore).

Pag. 155

È la complessità del procedimento relativo agli ammortizzatori in deroga che talvolta può generare tempi di definizione più articolati che possono essere causati dalla tempistica connessa alla adozione dei provvedimenti concessori delle Regioni ovvero dalla ritardata esibizione all'istituto, da parte delle aziende, di elementi informativi utili per la liquidazione della prestazione.

ANNESSO ALLA RISPOSTA DEL GOVERNO