CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2012
608.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto (Nuovo testo C. 2094 Tenaglia).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2094 Tenaglia, recante «Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto»;
evidenziato che le disposizioni da esso recate attengono alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama tra gli ambiti di competenza esclusiva dello Stato;
tenuto conto che, a fronte di un fatto qualificato dal legislatore come reato, il testo - inserendo un nuovo articolo 530-bis al codice di procedura penale - individua una serie di parametri collegati alle modalità della condotta, al soggetto che agisce (occasionalità della condotta) ed alle conseguenze della sua azione, in presenza dei quali il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto;
segnalata, al riguardo, la necessità di coordinare il nuovo articolo 530-bis del codice di procedura penale con quelle fattispecie penali in cui la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena anziché di proscioglimento, quali gli articoli 648, comma 2, 323-bis, e 311 del codice penale, l'articolo 2640 del codice civile e l'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
evidenziata, altresì, l'esigenza - al fine di assicurare la necessaria coerenza ordinamentale ed evitare incertezze nella fase applicativa - di intervenire, oltre che con una modifica al codice di procedura penale, anche rispetto alle previsioni del codice penale, così da precisare che la tenuità del fatto è causa di non punibilità;
preso atto che l'istituto previsto dal testo in esame è già previsto dall'ordinamento, da una parte, per i procedimenti davanti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e, dall'altra parte, per il procedimento penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998;
tenuto altresì conto che la Corte costituzionale, chiamata in più occasioni a verificare la legittimità costituzionale del suddetto articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 rispetto al parametro dell'articolo 112 della Costituzione, ha sempre pronunciato ordinanze di manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 34/2003 e 371/2004), senza affrontare nel merito la questione;
richiamato l'articolo 5 del nuovo testo della proposta di legge C. 2094, che stabilisce la facoltà della persona offesa - cui viene notificata la richiesta di archiviazione - di prendere visione degli atti e presentare opposizione anche se non abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione;
sottolineata la necessità di specificare quali siano gli effetti dell'opposizione presentata dalla persona offesa, ai sensi del predetto articolo 5;

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ricordato, al riguardo, che l'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, riguardante i procedimenti davanti al giudice di pace, prevede - al comma 2 - che il giudice dichiari con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento;
segnalata, infine, l'opportunità di valutare se le previsioni del testo in esame debbano riguardare o meno anche i reati di violenza contro la persona,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) è necessario, ai fini applicativi della norma e per una fondamentale esigenza di chiarezza e coerenza dell'ordinamento, coordinare il nuovo articolo 530-bis del codice di procedura penale con le fattispecie penali in cui la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena anziché di proscioglimento, quali gli articoli 648, comma 2, 323-bis, e 311 del codice penale, l'articolo 2640 del codice civile e l'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, precisando altresì, rispetto alle previsioni del codice penale, che la tenuità del fatto è causa di non punibilità;
2) all'articolo 5, è necessario che la Commissione di merito specifichi quali siano gli effetti dell'opposizione presentata dalla persona offesa;
e con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricomprendere o meno tra le previsioni del testo in esame i reati di violenza contro la persona.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06172 Giorgio Conte e Di Biagio: Tagli agli stipendi del personale della DIA.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Giorgio Conte e Aldo Di Biagio chiedono al Governo l'adozione di misure di natura economica ed operativa per le strutture ed il personale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
Ritengo doveroso premettere che, a vent'anni dalla sua costituzione, la DIA mantiene il ruolo strategico - a suo tempo concepito - per il contrasto alla criminalità organizzata, sia sul versante delle investigazioni preventive, sia su quello delle investigazioni giudiziarie su disposizione della Direzione Nazionale Antimafia.
L'impianto complessivo si è arricchito - con una rinnovata centralità della DIA - di ulteriori competenze in materia di segnalazione di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio e di controllo degli appalti pubblici (non solo quelli delle cosiddette «grandi opere»), oltre che dello straordinario impegno di aggressione ai patrimoni costituiti dalle organizzazioni mafiose.
Lo svolgimento di queste delicate funzioni richiede che venga posta particolare attenzione alla capacità operativa della DIA. In questa direzione, voglio sottolineare che nessun taglio ha interessato le spese di funzionamento della struttura.
Tuttavia, di fronte all'urgente necessità di contenimento della spesa, con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) si è ritenuto di intervenire sul trattamento economico aggiuntivo, ristabilendo così un principio di equità tra gli operatori di polizia.
Gli appartenenti alle strutture territoriali delle Forze di polizia, infatti, non godono del trattamento economico accessorio percepito dal personale interforze della DIA.
Nell'anno 2011 per le spese di organizzazione e funzionamento è stata prevista una dotazione iniziale di euro 10.022.794 che, a seguito di variazioni compensative, ha raggiunto l'importo di euro 17.118.000.
Per il capitolo relativo alle sole spese di funzionamento nell'anno finanziario 2012 è stata prevista, invece, una dotazione iniziale di euro 9.913.622, sufficiente a coprire interamente le esigenze manifestate dalla DIA.
L'articolo 4 della legge 183 del 2011 ha, poi, autorizzato «la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto 11 personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un diverso trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con 11 Ministro dell'Economia e delle Finanze».
Pertanto, nell'anno 2012, sulle spese di funzionamento vi è stato un incremento pari a euro 4.669.480.
Si evidenzia inoltre che, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo di tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010 e non si può ricorrere a meccanismi di adeguamento retributivo, alla progressione automatica degli stipendi e alle progressioni economiche di carriera comunque denominate (articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010).

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A fronte di questa previsione è stato istituito un fondo volto al finanziamento di misure perequative per il personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che interessa anche il personale appartenente alla DIA.
Tale fondo è stato aumentato per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ed è stata prevista un'ulteriore dotazione per l'anno 2013, al fine di consentire la corresponsione di assegni una tantum.
Per quanto attiene alla segnalata riduzione del premio produttività e ai tagli alla tredicesima, non risultano decurtazioni delle competenze spettanti.
Relativamente alla retribuzione per lavoro straordinario, non vi è una specifica riduzione del compenso per il personale appartenente alla DIA, in quanto i tagli menzionati sono riferiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a tale trattamento accessorio.
In conclusione, nessun taglio ha interessato le spese di funzionamento della DIA; né è prevista alcuna riduzione dell'organico dell'Ufficio.
Anzi, l'incremento dell'attività operativa impone la necessità di consolidare il dispositivo territoriale, distribuendo le risorse disponibili in aree sensibili, nonché rafforzare la presenza dei centri DIA sul territorio.
In questa prospettiva voglio segnalare che è in atto l'istituzione, a Bologna, di una Sezione Operativa dipendente dal Centro di Firenze.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06170 Rondini e Vanalli: Su presunte irregolarità fiscali nel comune di Lacchiarella.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, gli onorevoli Rondini e Vanalli chiedono di conoscere le valutazioni del Governo in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di rimozione e sospensione di alcuni amministratori del Comune di Lacchiarella (Milano).
La richiesta viene posta in relazione alla gestione della pro-loco e alla asserita mancanza di vigilanza sull'associazione da parte dell'Amministrazione comunale.
Al riguardo, ricordo che il Comune di Lacchiarella ha rinnovato i propri organi elettivi nel giugno 2009. Sindaco è stato eletto il dottor Luigi Acerbi alla guida di una lista in seno alla quale è stato eletto consigliere comunale Fausto Franceschi.
Quest'ultimo, secondo quanto riportato dal quotidiano «La Padania» l'8 giugno dello scorso anno, avrebbe lamentato irregolarità fiscali e opacità finanziaria nella gestione della locale pro-loco, asserendo la mancanza di vigilanza da parte del Sindaco e degli altri colleghi di maggioranza.
Secondo quanto riferito dal locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, non risultano, al momento, elementi che confermino quanto riportato nell'articolo di stampa.
In ogni caso, lo stesso Comando Provinciale ha avviato un'attività di indagine volta all'accertamento di eventuali irregolarità.
Ricordo che per esercitare i poteri di rimozione e sospensione di amministratori locali - ai sensi dell'articolo 142 del Testo Unico sugli Enti locali - è necessaria l'esistenza, tra gli altri, di «gravi e persistenti violazioni di legge» ovverosia, secondo giurisprudenza consolidata, della reiterazione di azioni illegali o di comportamenti omissivi, trascurando colpevolmente l'adozione di atti obbligatoriamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, deve comunque essere dimostrata la persistenza di tali violazioni.
Nell'assicurare che, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, la situazione locale viene comunque seguita dalla Prefettura, voglio anche precisare che solo all'esito degli accertamenti in corso potranno essere valutate le relative risultanze, nel rispetto dei limiti che qualunque attività conoscitiva incontra quando si tratta di compiere verifiche sugli organi elettivi degli Enti locali.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06171 Tassone: Atti intimidatori contro amministratori locali calabresi.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, l'onorevole Tassone pone nuovamente all'attenzione, da ultimo con la richiesta di informativa del Ministro dell'interno presentata ieri in Aula, il tema degli episodi intimidatori verificatisi in diverse località della Calabria, che hanno riguardato amministratori locali ed esponenti della società civile.
Sulle vicende criminose segnalate voglio assicurare che le posizioni di tutti gli amministratori vittime di atti intimidatori sono costantemente seguite dalle Autorità di pubblica sicurezza.
In particolare, l'adeguatezza delle misure di protezione viene valutata dagli appositi organismi istituiti presso le prefetture: in prima battuta, dall'ufficio provinciale per la sicurezza personale e, successivamente, dalle riunioni tecniche di coordinamento dei vertici provinciali delle forze di polizia.
A tali riunioni vengono anche invitati gli interessati, che - bisogna dirlo - non sempre forniscono gli elementi in loro possesso per una compiuta valutazione della situazione di rischio.
Complessivamente, nel corso del 2011 gli atti intimidatori rilevati in Calabria sono stati 249.
Di questi sono 143 quelli che hanno avuto come destinatari amministratori ed esponenti di enti locali.
Il picco di atti intimidatori si è avuto tra i mesi di aprile e maggio dello scorso anno, in coincidenza con le elezioni amministrative. Dal dicembre 2011 sono stati 23 gli atti intimidatori ai danni di amministratori pubblici.
Informo anche che, a livello nazionale, i dispositivi di protezione attivati al 31 gennaio ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 133 del 2002 (servizi di scorta) nei confronti di amministratori di Enti locali, sono 24 dei quali 2 in Calabria.
Per contrastare l'ingerenza malavitosa nelle amministrazioni locali vengono ampiamente utilizzati gli strumenti previsti dalla normativa antimafia, quali le commissioni di accesso e i conseguenti scioglimenti degli organi consiliari.
Voglio anche evidenziare un dato che ritengo di fondamentale importanza in chiave di lettura di alcuni fenomeni intimidatori: essi, in taluni casi, vanno posti in relazione alla resistenza delle amministrazioni pubbliche alle pressioni ed ai condizionamenti illeciti.
Al riguardo, ricordo il caso di Scido, un Comune dell'entroterra aspromontano, il cui Sindaco e Vice Sindaco non hanno esitato a denunciare i gravi episodi di intimidazione subiti a scopo estorsivo da soggetti - poi tratti in arresto - che intendevano conseguire illecitamente appalti pubblici.
I singoli casi evidenziati nell'interrogazione hanno riguardato i Sindaci di Monasterace e di Rosarno, la cooperativa Goel operante nel Comune di Caulonia, la comunità Progetto Sud di Don Giacomo Panizza di Lametia Terme, il Sindaco di San Giovanni in Fiore, il Sindaco ed alcuni amministratori del Comune di Isola Capo Rizzuto.
In quest'ultimo comune, si sono verificati anche recentemente alcuni episodi. Mi riferisco in particolare all'incendio sviluppatosi - il 7 gennaio scorso - nel portone

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dell'ingresso principale del palazzo municipale e alla lettera anonima inviata - il 2 febbraio 2011 - al Sindaco. Da ultimo, il 3 febbraio scorso, ignoti hanno rubato sei computer in dotazione all'anagrafe del Comune, scrivendo sui muri degli uffici frasi intimidatorie sempre nei confronti del Sindaco.
In ogni provincia, tutte queste vicende sono state analizzate in sede di riunioni di coordinamento delle Forze di polizia, spesso con la presenza dell'Autorità giudiziaria. In quelle sedi sono state immediatamente disposte adeguate misure di protezione in relazione alle intimidazioni subite dagli amministratori pubblici, nonché il rafforzamento del controllo del territorio.
Inoltre le Prefetture hanno posto in essere numerose iniziative di supporto e di collaborazione con le Amministrazioni comunali, in materia - ad esempio - di riutilizzo, ai fini sociali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata e nelle vicende legate a demolizioni di manufatti abusivi.
Ricordo che ancora martedì scorso è stato fatto esplodere un ordigno all'interno di un fondo agricolo di proprietà della cognata e fratello del Sindaco del comune di Taurianova.
Nel 2009 l'amministrazione comunale di Taurianova con a capo l'attuale Sindaco, era stata sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata.
Tra il 2008 ed il 2009, lo stesso Sindaco ha subito tre atti intimidatori a seguito dei quali è stato disposto nei suoi confronti un dispositivo di vigilanza. Proprio questa mattina la vicenda è stata esaminata nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha disposto l'intensificazione dei dispositivi di tutela già in atto. Nella stessa occasione è stata esaminata anche la posizione di altri amministratori locali che nei giorni scorsi hanno ricevuto lettere di minacce: mi riferisco ai Sindaci di Monasterace e di Siderno, già sottoposti a misure di vigilanza.
Alla luce di questi episodi, voglio ribadire che la tutela degli amministratori e degli imprenditori deve sempre essere all'attenzione del Ministero dell'interno e costituire una priorità sia nella pianificazione dei servizi di polizia - nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, periodicamente aggiornati proprio in relazione alle esigenze emergenti - sia nell'adozione di specifiche misure di protezione.
Ed è proprio per analizzare le cause e le possibili soluzioni del fenomeno delle intimidazioni ad amministratori pubblici - in recente aumento a fronte di una generale diminuzione della delittuosità in quella regione - che ho presieduto presso la Prefettura di Reggio Calabria, il 23 gennaio scorso, una riunione tecnica di coordinamento delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia della Calabria.
Nell'occasione, è stato dato il massimo impulso alle attività di tutela degli amministratori locali oggetto di tali atti intimidatori.
Tutte le forze di polizia hanno potenziato ulteriormente gli sforzi, sia in termini di risorse umane, che in termini di mezzi e di tecnologie.
È stato, inoltre, richiesto un quotidiano impegno a favore degli amministratori locali in Calabria, per testimoniare la vicinanza e la presenza dello Stato, incorraggiandoli così a mantenere comportamenti di resistenza alla criminalità organizzata.
Sappiamo del forte interesse della mafia ad espandersi sul territorio. Per arginare questo fenomeno tutte le Istituzioni dello Stato sono chiamate a svolgere un ruolo decisivo, non solo sul piano della prevenzione dei reati e del contrasto di Polizia, ma anche sperimentando tutte quelle azioni necessarie ad aumentare la fiducia ed il dialogo tra le stesse Istituzioni e la società civile.
È mia intenzione proseguire nell'attività di coordinamento dell'azione delle Autorità di pubblica sicurezza sul territorio, non solo per monitorare l'efficacia dei dispositivi adottati e per valutare gli eventuali correttivi da apportare, ma anche per allargare il Tavolo Tecnico ai rappresentanti del mondo economico e della società civile per promuovere iniziative a sostegno della legalità.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06173 Bressa, Morassut e Amici: Su una prossima manifestazione di «Casa Pound» nel comune di Grottaferrata.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Bressa ed altri Deputati chiedono di conoscere le valutazioni del Governo su eventuali situazioni di pericolo per l'ordine pubblico connesse con lo svolgimento della manifestazione che «Casa Pound» vorrebbe organizzare il prossimo 18 febbraio nel teatro comunale di Grottaferrata.
La risposta che mi accingo a fornire tiene conto degli accertamenti disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Prefettura di Roma.
Lo scorso 13 dicembre, l'Associazione Casa Pound ha annunciato una cerimonia di presentazione di un libro - dal titolo «Riprendersi tutto, 40 concetti per una rivoluzione in atto» - che si sarebbe dovuta svolgere il successivo 17 dicembre presso i locali del teatro comunale di Grottaferrata.
Appresa la notizia, i movimenti antagonisti dei Castelli Romani hanno immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza Io svolgimento di una contromanifestazione, con corteo che sarebbe passato proprio davanti al teatro durante la presentazione del libro.
La manifestazione è stata, tuttavia, sospesa a seguito dei gravi fatti verificatisi il 13 dicembre a Firenze, dove due cittadini senegalesi sono stati uccisi dal gesto disperato di un uomo solo, nella cui abitazione sono state rinvenute pubblicazioni riconducibili alle ideologie di estrema destra.
Il movimento Casa Pound ha, quindi, richiesto al Comune di Grottaferrata la disponibilità del teatro comunale per il successivo 18 febbraio.
Anche se dall'attività informativa delle Forze dell'Ordine non sono emersi segnali di disapprovazione dell'evento, l'evolversi della situazione viene comunque attentamente monitorato, in relazione alla eventuale organizzazione di iniziative di contestazione e protesta da parte di esponenti dei gruppi antagonisti.
Per prevenire, pertanto, ogni momento di tensione, sono stati organizzati mirati servizi informativi e di controllo del territorio.
Nel rispetto delle determinazioni dell'amministrazione comunale in merito alla richiesta di utilizzare il teatro cittadino e dei principi dell'ordinamento che consentono la libera e pacifica manifestazione del pensiero, posso ribadire che l'attenzione delle Forze di Polizia è massima rispetto ad ogni evento da cui possono cogliersi i segnali dell'insorgenza di episodi di intolleranza.
L'attività di contrasto rispetto alle iniziative dei gruppi politici estremisti e delle frange più radicali si sviluppa sia con l'adozione di misure di carattere preventivo, sia con indagini di polizia giudiziaria.
In tale contesto, vengono costantemente monitorati anche i luoghi di aggregazione e le iniziative assunte da tali gruppi e movimenti.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06174 Bertolini e Calderisi: Sugli importi corrisposti dal Ministero dell'interno per la locazione degli immobili sede della Questura e del CIE di Modena.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, gli onorevoli Bertolini e Calderisi hanno chiesto di conoscere gli importi corrisposti dal Ministero dell'interno per la locazione degli immobili dove sono ospitati la Questura e il Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) di Modena, nonché i proprietari degli stessi.
In ordine alla richiesta di accesso agli atti amministrativi - proprio perché inoltrata agli Uffici del Ministero dell'interno dall'On.le Bertolini nella sua qualità di componente della I Commissione permanente della Camera dei Deputati - è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.
L'Organo legale ha ritenuto che tale richiesta non potesse essere accolta «in quanto non sorretta da un interesse tale da legittimare l'accesso richiesto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990».
Sul punto, l'Avvocatura Generale dello Stato ha osservato che la legge - cito testualmente - «non contiene alcuna disposizione analoga all'articolo 43 del Testo Unico sugli Enti locali - concernente i diritti dei consiglieri comunali e provinciali - atta a fondare il diritto dei parlamentari di ottenere dalle Pubbliche Amministrazioni l'accesso ai documenti amministrativi utili all'espletamento del mandato elettivo, ferma restando, beninteso, la titolarità della funzione di sindacato ispettivo nei confronti del Governo e dell'Amministrazione, mediante la formulazione di interpellanze ed interrogazioni».
In questa sede, pertanto, comunico le informazioni richieste dagli On.li interroganti: la Questura di Modena ha sede in un edificio situato in Via Divisione Acqui di proprietà della S.p.A. «Beni Stabili Gestioni» di Roma, in virtù di un contratto di locazione di 2.013.741,26 euro annui, con scadenza il 27 luglio 2015.
Il CIE, invece, situato in via La Marmora, è di proprietà della «IRO Costruzioni S.p.A.» con sede in Forlì, in virtù di un contratto di locazione di 1.445.446,32 euro annui, con scadenza il 31 dicembre 2014.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 435).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 435);
visti i pareri interlocutori e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011;
valutato il nuovo testo dello schema di decreto, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nei suoi pareri, predisposto dall'amministrazione proponente a scopo meramente collaborativo e trasmesso alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento unitamente al testo dello schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 2010;
visto che la Commissione bilancio ha valutato favorevolmente lo schema in esame, formulando su di esso due osservazioni;
considerate le valutazioni e le osservazioni del Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco, acquisite nel corso dell'audizione informale svolta il 14 febbraio 2012;
rilevato che il decreto in schema, il cui ambito di intervento concerne in modo specifico l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è delimitato dalle norme di legge cui dà attuazione, non può costituire l'occasione per affrontare le diverse e delicate problematiche connesse con l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il suo attuale inquadramento nella struttura amministrativa dello Stato;
espresso nondimeno l'auspicio che il Governo adotti quanto prima iniziative legislative intese a risolvere, nel senso indicato in più sedi dalle rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco, il problema del «doppio vertice» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attribuendo piena autonomia al Corpo stesso;
ricordato che nello svolgimento delle sue attività il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è operativo sia in materia di difesa civile che di protezione civile e che in altri paesi le due attività di salvaguardia della popolazione sono unificate in una sola nozione (civil defense),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con le seguenti condizioni:
il Governo tenga conto, nel testo finale del decreto in esame, delle diverse osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nei suoi pareri interlocutori e definitivo;
sia in ogni caso assicurata l'effettiva autonomia dei direttori delle direzioni regionali e interregionali, evitando il più possibile di comprimerne il ruolo in quello di meri esecutori tecnici di volontà assunte al livello amministrativo centrale;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di evidenziare e delimitare gli aspetti di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di protezione civile;
valuti il Governo l'opportunità di riscrivere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 nei termini seguenti: «Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» in modo da renderla conforme alla formulazione consolidata;
valuti il Governo al fine di valorizzare il ruolo di delineare aspetti di competenza del corpo in materia di protezione civile.

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ALLEGATO 8

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 435).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 435);
visti i pareri interlocutori e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011;
valutato il nuovo testo dello schema di decreto, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nei suoi pareri, predisposto dall'amministrazione proponente a scopo meramente collaborativo e trasmesso alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento unitamente al testo dello schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 2010;
visto che la Commissione bilancio ha valutato favorevolmente lo schema in esame, formulando su di esso due osservazioni;
considerate le valutazioni e le osservazioni del Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco, acquisite nel corso dell'audizione informale svolta il 14 febbraio 2012;
rilevato che il decreto in schema, il cui ambito di intervento concerne in modo specifico l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è delimitato dalle norme di legge cui dà attuazione, non può costituire l'occasione per affrontare le diverse e delicate problematiche connesse con l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il suo attuale inquadramento nella struttura amministrativa dello Stato;
espresso nondimeno l'auspicio che il Governo adotti quanto prima iniziative legislative intese a risolvere, nel senso indicato in più sedi dalle rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco, il problema del «doppio vertice» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attribuendo piena autonomia al Corpo stesso;
ricordato che nello svolgimento delle sue attività il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è operativo sia in materia di difesa civile che di protezione civile e che in altri paesi le due attività di salvaguardia della popolazione sono unificate in una sola nozione (civil defense),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
il Governo tenga conto, nel testo finale del decreto in esame, delle diverse

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osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nei suoi pareri interlocutori e definitivo;
sia in ogni caso assicurata l'effettiva autonomia dei direttori delle direzioni regionali e interregionali, evitando il più possibile di comprimerne il ruolo in quello di meri esecutori tecnici di volontà assunte al livello amministrativo centrale, al contempo garantendo l'autonomia e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'interno della struttura dipartimentale;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 3, lettera a), valuti il Governo, al fine di valorizzare il ruolo delle direzioni regionali e interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei rapporti con le regioni relativi alla gestione delle situazioni emergenziali, l'opportunità di evidenziare e delimitare gli aspetti di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di protezione civile;
valuti il Governo l'opportunità di riscrivere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 nei termini seguenti: «Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» in modo da renderla conforme alla formulazione consolidata.

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