CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 120

ALLEGATO

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. (Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 3466 e abb., recante «Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali», come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;
rilevato che esso incide su materie particolarmente rilevanti e sensibili, con il fine di rimediare a una presenza marginale delle donne nei luoghi di rappresentanza e nei centri decisionali della politica e di favorire condizioni di eguaglianza e parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive e agli altri uffici pubblici;
fatto presente, in proposito, che la XI Commissione ritiene di dover esprimere una serie di valutazioni sul provvedimento, anche alla luce delle proprie competenze in materia, ricordando come - già nel novembre del 2008 - essa abbia approvato una risoluzione che impegnava il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prevedere che le proposte di nomina, per gli enti ricadenti sotto la sua competenza, possano tenere conto di un'equilibrata rappresentanza di genere;
osservato che l'articolo 2, oltre a prevedere una norma di indirizzo per quanto concerne l'elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi, dispone che, per l'elezione dei consigli comunali, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, individuando delicati meccanismi di controllo sulla violazione di tale principio;
richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di «quote di genere», con particolare riferimento alla sentenza n. 49 del 2003, che ha basato la sostanziale legittimità di analoghi interventi sul fatto che simili disposizioni stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso;
preso atto che il citato articolo 2 estende la previsione (con la modifica dell'articolo 17, comma 5, del Testo unico degli enti locali) anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali o, comunque, agli organismi di decentramento organizzativo e funzionale di cui possono dotarsi i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
visto l'articolo 3, nella parte in cui, modificando l'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede rilevanti novità in ordine alle disposizioni in materia di composizione delle commissioni di

Pag. 121

concorso e al ruolo dei competenti organismi di parità,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere eventuali interventi sostitutivi in caso di inerzia, nonché di chiarire la portata del riferimento, contenuto al termine della lettera, «agli uffici pubblici»;
2) al medesimo articolo 2, al comma 2, laddove si prevede l'esclusione della lista che non rispetti - neanche dopo la cancellazione dei nomi - il principio di proporzione tra i sessi, si verifichi l'opportunità di dare un termine (ad esempio, di 5 giorni non festivi dalla comunicazione della inosservanza della norma) prima di procedere alla sua esclusione, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile alla competizione elettorale;
3) con riferimento all'articolo 3, si raccomanda di disciplinare gli effetti che l'atto «convalescente» - in quanto sottoposto a diffida o ricorso - può produrre nei confronti dei partecipanti al concorso e alla scadenza dei termini ivi contenuti.