CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 3461 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3461 Realacci ed abb., recante «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici»;
tenuto conto che la disciplina recata dal testo unificato appare riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», che la lettera s) dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, nonché, con riferimento all'articolo 4-bis, alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
rilevato altresì che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione prevede la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra i settori di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nel cui ambito si intendono ricompresi lo spettacolo e le attività cinematografiche, sulla base di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 255 del 2004 e 285 del 2005;
ricordato, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni e ricordato altresì che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha rilevato come lo sviluppo della cultura corrisponda a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;
segnalata l'opportunità, con riguardo all'articolo 4, comma 1, di prevedere che le designazioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale delle manifestazioni siano effettuate dalla Conferenza unificata, anziché dalla Conferenza Stato regioni, anche considerato che in base all'articolo 5 del testo unificato, sono utilizzate risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e che nella procedura di adozione dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo la legge n. 239 del 2005 ha previsto l'intesa con la Conferenza unificata;
evidenziata, all'articolo 2, la possibilità di riportare il contenuto della lettera c) nella lettera a), che riguarda la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni a livello, fra gli altri, internazionale, considerato che il «sostegno» delle manifestazioni rivolte alle comunità regionali residenti all'estero, attualmente previsto alla lettera c), non sembrerebbe essere un sostegno di carattere finanziario;
rilevato che l'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le

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attività culturali, del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato e composto da un esperto designato dalla stesso Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni;
segnalata, al riguardo, l'opportunità di precisare la tipologia di atto con il quale il Ministro procede alla designazione di un esperto, essendo peraltro presumibile, alla luce della previsione di un parere parlamentare, che si intenda fare riferimento ad un decreto ministeriale;
evidenziata l'opportunità, all'articolo 4, comma 2, lettera d), di prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a disporre, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione dei criteri di promozione e il sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
rilevata inoltre, in relazione alla suddetta vincolatività del parere parlamentare, l'esigenza di tenere conto delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione di tale disposizione, compresa la possibilità che vi sia un parere difforme tra le Commissioni dei due rami del Parlamento;
segnalata infine l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) - in base alla quale Stato, regioni ed enti locali cooperano per la promozione e il sostegno finanziario delle manifestazioni - con la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in base alla quale a ciò provvede il Consiglio nazionale, nel quale non sono presenti rappresentanti degli enti locali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 4, comma 2, lettera d), appare necessario sopprimere la parola: «vincolante» con riguardo al parere parlamentare ivi previsto, in considerazione delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione di tale disposizione, compresa la possibilità che vi sia un parere difforme tra le Commissioni dei due rami del Parlamento;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le designazioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale delle manifestazioni siano effettuate dalla Conferenza unificata, invece che dalla Conferenza Stato regioni, anche considerato che in base all'articolo 5 del testo unificato, sono utilizzate risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e che nella procedura di adozione dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo la legge n. 239 del 2005 ha introdotto l'intesa con la Conferenza unificata;
b) si segnala l'opportunità di precisare la tipologia di atto con il quale il Ministro procede alla designazione di un esperto, ai sensi dell'articolo 4;
c) all'articolo 4, comma 2, lettera d), appare opportuno prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a disporre l'individuazione dei criteri di promozione e il sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.