CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2012
603.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03485 De Pasquale: Sulla riduzione della didattica laboratoriale presso gli istituti professionali settore moda.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede che vengano adottati provvedimenti per salvaguardare il patrimonio di conoscenze e tradizioni concretizzatosi fin qui negli istituti professionali - settore della moda, nonché al fine di non penalizzare tutti i settori dell'istruzione professionale che, a seguito della riforma, non sarebbero più in grado di fornire agli studenti un'adeguata preparazione a causa dell'introduzione di numerose materie teoriche a scapito di quelle professionalizzanti.
Al riguardo si comunica che il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, concernente i nuovi ordinamenti degli istituti professionali modifica l'identità di tali istituti, prevedendo nel nuovo assetto soltanto il rilascio, previo superamento dell'esame di Stato, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine di un percorso di durata quinquennale e demandando alle Regioni, per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, l'offerta di percorsi di istruzione e formazione triennali e quadriennali che si concludono rispettivamente con il rilascio di titoli di qualifica e dei diplomi professionali.
In altre parole, si è inteso affidare prioritariamente agli istituti professionali il compito di far acquisire agli studenti una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale che consenta di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del mondo del lavoro ma anche per l'accesso all'università e all'istruzione tecnica superiore.
Gli indirizzi previsti dal previgente ordinamento, a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, sono confluiti nei nuovi indirizzi in base alla tabella D) allegata al nuovo regolamento.
I nuovi ordinamenti degli istituti professionali, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, prevedono inoltre un carico orario più sostenibile per gli allievi offrendo, nel contempo, alle istituzioni scolastiche ampi spazi di autonomia e flessibilità per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e del territorio, come anche specificato nella direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 contenente linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento del primo biennio di detti istituti, a cui ha fatto seguito la recente direttiva n. 5 del 12 gennaio 2012 relativa alle linee guida per il secondo biennio e il quinto anno di corso.
Per quanto attiene, invece, al conseguimento di qualifiche professionali di durata triennale, nel rispetto delle sopra richiamate norme costituzionali in materia, si fa presente che gli istituti professionali statali possono continuare a realizzare i relativi percorsi in regime di sussidiarietà.
Tutto ciò premesso, si informa che, al fine di rispondere alle specifiche esigenze formative della figura professionale del precedente ordinamento «tecnico dell'abbigliamento e moda», lo schema di decreto interministeriale in corso di perfezionamento, previsto dall'articolo 8 del regolamento di riordino dell'istruzione professionale di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, introduce, nell'ambito dell'indirizzo «produzioni industriali e artigianali», l'opzione «produzioni tessili-sartoriali».
Tale opzione è stata definita attraverso un'attenta analisi delle esigenze delle

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realtà territoriali, in modo da evitare sovrapposizioni con l'indirizzo «sistema moda» dell'istruzione tecnica ed i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali. La stessa è inserita nell'articolazione «artigianato» del citato indirizzo e è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme e tecniche proprie della storia artigianale locale e a salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile-sartoriale.
Per la realizzazione dell'opzione saranno utilizzate le classi di concorso già presenti nel percorso del precedente ordinamento, con valorizzazione pertanto delle professionalità maturate nelle istituzioni scolastiche. L'introduzione dell'opzione «produzioni tessili-sartoriali» favorisce, come auspicato dall'Onorevole interrogante, la tutela del patrimonio di conoscenze e tradizioni degli istituti professionali operanti nel settore.
In data 23 gennaio 2012 è stata diramata la circolare ministeriale n. 14 con cui si consente l'iscrizione per il percorso di studi relativo alle specifiche opzioni fin dal prossimo anno scolastico.

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ALLEGATO 2

5-05292 Rigoni: Sulle modalità di conferma nel ruolo degli insegnanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare a cui si risponde, l'Onorevole interrogante chiede che vengano riviste le modalità per il conseguimento della conferma in ruolo da parte dei docenti che hanno ottenuto la nomina a tempo indeterminato dopo aver effettuato numerosi anni di servizio precario.
Si ritiene utile, al riguardo, ricordare il quadro normativo che sottende alla materia in discorso.
L'anno di formazione per i docenti neoassunti è stato introdotto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 270 del 1982, ed è disciplinato dall'articolo 440 del testo unico delle norme in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Detto articolo stabilisce, in particolare, che il Ministero assicura la realizzazione di specifiche iniziative di formazione e che, ai fini della conferma in ruolo, al termine dell'anno di prova i docenti discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Il comitato esprime parere per la conferma in ruolo.
La formazione in ingresso è, inoltre, confermata dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola fin qui succedutisi. Da ultimo, l'articolo 68 del contratto collettivo per il quadriennio normativo 2006/2009 prevede che per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti o consorzi di scuole, e che l'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l'approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.
La formazione in ingresso, pertanto, oltre ad essere prevista da fonti legislative di livello primario, costituisce un obbligo contrattuale che trova corrispondenza nei contratti collettivi nazionali integrativi concernenti la formazione e l'aggiornamento sia a livello nazionale che a livello regionale.
A tal fine, il Ministero dirama annualmente istruzioni per la realizzazione dei progetti finalizzati alla formazione iniziale dei docenti neo assunti a tempo indeterminato, con particolare riguardo all'ambiente di formazione, alle indicazioni operative e agli itinerari formativi.
È da evidenziare, poi, che, a norma dell'articolo 437 del sopra citato testo unico n. 297 del 1994, il personale docente, come avviene del resto per la generalità dei pubblici dipendenti, è nominato in prova ed è ammesso all'anno di formazione, valido come periodo di prova. La conferma dell'assunzione a tempo indeterminato si consegue con il superamento favorevole del periodo di prova (anno di formazione) dopo aver prestato 180 giorni di servizio nell'anno scolastico senza dare luogo a comportamenti negativi ai fini della prova medesima.
La valutazione, infatti, può avere anche esito sfavorevole; qualora si verifichi tale eventualità, l'articolo 439 del medesimo testo unico prevede, a seconda dei casi, la dispensa dal servizio o, per coloro che provengono da altro ruolo docente, la restituzione al ruolo di provenienza, oppure la concessione, per una sola volta,

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della proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Le norme fin qui descritte non si applicano, invece, ai servizi svolti antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato, per i quali non è prevista la valutazione. Il docente a tempo determinato, che svolge servizio di supplenza generalmente in scuole sempre diverse ed anche per diverse classi di concorso, conserva il diritto a permanere nelle graduatorie in cui è inserito e a stipulare contratti successivi anche nell'eventualità che non abbia espletato la sua funzione in modo proficuo.
Una volta stabilizzata la sua posizione con la nomina in ruolo, viene effettuata la sopra descritta verifica che consente di accertare in maniera inequivocabile le capacità del docente disponendo, nel caso di esito negativo, la reiterazione della prova o la dispensa oppure - nel caso in cui l'interessato provenga da un altro ruolo docente - la restituzione al ruolo di provenienza.

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ALLEGATO 3

5-05076 Bellanova: Sulla situazione verificatasi presso la scuola primaria paritaria «San Domenico Savio» a Monteroni di Lecce.

TESTO DELLA RISPOSTA

Su quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si osserva preliminarmente che sia la legge n. 62 del 2000, che ha dettato le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, sia i successivi regolamenti, in particolare i decreti ministeriali n. 267 del 2007 e n. 83 del 2008, non prevedono competenze di controllo, da parte degli organi dell'amministrazione scolastica, sui rapporti di lavoro instaurati dai gestori delle scuole paritarie con il personale dipendente, essendo questa materia affidata ad altri organi istituzionali, compresi quelli giudiziari.
In particolare, il regolamento sulla disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, di cui al citato decreto n. 267 del 2007, stabilisce che il gestore della scuola paritaria si impegna a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore; dispone, inoltre, che l'Ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti mediante apposite verifiche ispettive che possono essere disposte in qualsiasi momento. In occasione delle visite ispettive viene verificato, per quanto riguarda i docenti della scuola paritaria, il possesso del titolo professionale e la presenza del contratto di lavoro, nonché i registri di presenza e quelli dei singoli docenti.
Pertanto, con riferimento al caso specifico, non può rientrare nell'attività di vigilanza svolta dall'Ufficio scolastico regionale per la Puglia il controllo sugli atti relativi alle attività della cooperativa che gestisce la scuola primaria paritaria «San Domenico Savio» di Monteroni di Lecce, né tanto meno quello sui rapporti intercorrenti tra i soci della stessa, ivi compresi gli effettivi pagamenti degli emolumenti e le relative contribuzioni previdenziali.
Tanto premesso, sulla vicenda è stato interessato il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, il quale ha relazionato quanto di seguito si espone.
In data 8 giugno 2011 una persona qualificatasi come "docente di religione cattolica nella scuola statale" ha riferito genericamente di presunte irregolarità di funzionamento presso la suddetta scuola primaria paritaria «San Domenico Savio», gestita dall'omonima cooperativa, ma senza aver specificato e giustificato il titolo giuridico e l'interesse alla base della segnalazione.
L'Ufficio scolastico, in ogni caso, ha rapidamente richiesto alla legale rappresentante della scuola in argomento, con nota del 20 giugno 2011, l'invio delle copie dei contratti stipulati con il personale insegnante in servizio, ad integrazione della documentazione già agli atti dell'Ufficio medesimo.
Dalla conseguente analisi della documentazione acquisita, si è rilevato che l'insegnante in questione è stata regolarmente assunta in data 1o ottobre 2001, con nomina registrata presso la Sezione circoscrizionale per l'impiego di Lecce. Per quanto riguarda la scuola di cui trattasi, è emerso quanto segue:
il funzionamento delle cinque classi della scuola primaria (dalla prima alla

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quinta) è di 27 ore settimanali, con l'impiego di docenti in possesso di regolare titolo di studio abilitante:
sono assicurati tutti gli insegnamenti curriculari previsti dalla vigente normativa in materia;
le attività di monitoraggio didattico-organizzativo, svolte negli anni anche nei confronti di detta scuola, non hanno fatto mai emergere criticità o anomalie di funzionamento.

Successivamente è pervenuta all'Ufficio scolastico, in data 30 agosto 2011, una lettera dell'insegnante citata dall'Onorevole interrogante, con la quale lamentava il mancato percepimento degli stipendi maturati per i mesi da aprile ad agosto 2011, nonché parte della retribuzione relativa al periodo di astensione obbligatoria per maternità da gennaio a giugno 2009.
In merito alle suddette doglianze espresse dalla docente l'Ufficio scolastico regionale, in data 17 ottobre 2011, ha richiesto una relazione alla rappresentante legale della società cooperativa «San Domenico Savio», ente gestore della scuola in argomento, la quale ha risposto, con documentazioni specifiche:
di avere regolarmente saldato quanto maturato dall'insegnante per il periodo di astensione obbligatoria per maternità da gennaio a giugno 2009;
di averle corrisposto gli stipendi relativi ai mesi da aprile a giugno 2011;
che la stessa è risultata assente dal servizio dal 9 giugno al 15 ottobre 2011, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni da insegnante e da socia della cooperativa;
che, nella sua qualità di socia, ha disatteso al risanamento delle perdite finanziarie della medesima cooperativa.

Infine, la legale rappresentante ha informato che, a seguito di attività ispettiva svolta in data 8 settembre 2011, il Servizio ispettivo del lavoro di Lecce ha comunicato le seguenti conclusioni di regolarità di regolarità amministrativo-contabile: «Si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo riguardo la cooperativa revisionata, la quale continua a perseguire gli scopi statutari nel rispetto delle norme che regolano le società cooperative.
I risultati sinora conseguiti consentono di fare delle previsioni positive sull'andamento della società.
La compagine partecipa all'attività produttiva nel perseguimento degli scopi sociali anche attraverso le prestazioni lavorative.
L'attività formale risulta svolta con sufficiente impegno e i sistemi contabili-amministrativi risultano adeguati al tipo di attività svolta».
Sulla base degli elementi acquisiti, il responsabile della Direzione scolastica regionale ha evidenziato che non sussistono elementi per eventuali procedure di revoca della parità scolastica. Ha, inoltre, fatto presente che la scuola di cui trattasi rientrerà nel piano tecnico-ispettivo per le scuole paritarie, di prossima programmazione regionale.

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ALLEGATO 4

5-05775 Cavallotto: Sul caso della studentessa non vedente presso il liceo scientifico «Majorana» di Latina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con la presente interrogazione viene richiamato il caso che ha visto coinvolta un'alunna ipovedente del liceo scientifico «Majorana» di Latina, di cui ha dato notizia la trasmissione «Striscia la notizia» andata in onda il 28 novembre 2011.
Al riguardo sono stati immediatamente interessati la Direzione scolastica regionale per il Lazio e, a livello centrale, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Tali Uffici hanno preliminarmente fatto presente che il liceo scientifico «Majorana» si è sempre distinto per la particolare attenzione riservata ai diritti dei disabili, nei cui confronti sono stati costantemente attivati efficaci progetti di integrazione.
Nel caso specifico della ragazza che frequenta il quinto anno, la scuola, per favorire una corretta integrazione e consentire uno studio idoneo sia in classe che a casa, ha attivato percorsi mirati alla crescita psicopedagogica-educativa e interventi in relazione all'autonomia. Si enucleano i punti salienti programmati dal consiglio di classe:
risorse umane: docenti del consiglio di classe, insegnanti di sostegno ambito scientifico e umanistico, operatrice tiflodidattica, psicologo, alunni tutor di classe e di istituto, personale amministrativo tecnico e ausiliario assegnato all'assistenza;
sussidi didattici: audiolibri, personal computer, net book dotato di programma Windows-Eyes, MP4, tecnoreader (traduttore di scrittura in audio), attrezzature tecnologiche e scientifiche specifiche delle discipline di studio;
organizzazione della struttura scolastica: abbattimento barriere architettoniche degli spazi e dei servizi;
progetti approvati dall'amministrazione provinciale: nell'anno 2007/2008 «Porte aperte», nel 2008/2009 «Majoamico», nel 2009/2010 «Attiva-mente», nel 2010/2011 «Miramondo», nel 2011/2012 «Majormente»;
iniziative operative: «OPEN DAY»: vendita di beneficenza, hostess per genitori - visitatori della scuola; «Raccogli news»: interviste interne all'istituto, report cartaceo e multimediale. «Passaparola»: incontri di lettura e con l'autore; «Uscite finalizzate»: esperienze dirette di solidarietà e di integrazione con associazione di volontariato.

Oltre alle iniziative appena descritte, la scuola ha adottato accorgimenti strumentali sul piano logistico: si cita, a titolo di esempio, la scelta dell'aula per facilitare all'alunna l'ingresso a scuola, la vicinanza del bagno a norma per i disabili, nei corridoi sono state tracciate le guide tattili (gialle e rosse) che permettevano alla ragazza di spostarsi in autonomia in tutta la scuola; il banco era situato nelle immediate adiacenze della porta per consentirle di muoversi per andare alla cattedra, alla lavagna e al bagno.
L'alunna, grazie a tali accorgimenti adottati dalla scuola e al buon percorso d'integrazione svolto, all'inizio dell'anno

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scolastico era completamente autonoma, riusciva ad arrivare da sola in vicepresidenza, in palestra, nell'ala nuova dell'edificio, nell'aula magna e nei vari laboratori.
Il 21 settembre 2011 i genitori hanno richiesto di poter far entrare a scuola e in classe il cane guida della studentessa, ai sensi della legge n. 37 del 14 febbraio 1974.
A seguito di tale richiesta e dopo un colloquio avvenuto in data 27 settembre con la famiglia, la dirigente scolastica ha informato il responsabile della sicurezza e il coordinatore della classe; quest'ultimo il 3 ottobre presentava una relazione che evidenziava alcune difficoltà dovute, tra l'altro, alla presenza alunni e docenti con allergie certificate o che mostravano timore nei confronti dell'animale.
Pertanto la dirigente, dovendo contemperare il diritto di ciascuno alla permanenza in classe, ha momentaneamente ritenuto che il cane dovesse rimanere al di fuori dell'aula scolastica.
Nel contempo, lo stesso capo d'istituto ha attivato l'azienda sanitaria locale di competenza, chiedendo un gruppo di lavoro operativo (GLHO) volto ad approfondire la situazione clinica dell'allieva e a riprogrammare un nuovo percorso di integrazione. L'azienda sanitaria ha comunicato che la prima data disponibile per il GLHO sarebbe stata il giorno 7 dicembre 2011.
Nella considerazione che la tempistica non era adeguata per garantire soluzione immediata al caso, la dirigente ha convocato un consiglio di classe straordinario, allargato a tutte le componenti (insegnanti, alunni e genitori dell'alunna), per addivenire a una soluzione concordata in tempi più brevi.
Il consiglio di classe si è riunito in data 19 ottobre 2011. In tale contesto è stata ribadita la volontà di non ledere in alcun modo i diritti dell'alunna e di predisporre un percorso didattico e amministrativo che coinvolgesse la classe e la scuola, al fine di inserire il cane guida nell'ambito della comunità scolastica, che ha sempre condiviso il percorso d'integrazione dell'alunna.
Pertanto è stato proposto alla famiglia di attuare un percorso di accoglienza che coinvolgesse tutte le componenti della scuola, vista la richiesta di permanenza del cane guida per cinque/sei ore al giorno nei locali scolastici, in particolar modo in classe. A favore di una soluzione concordata scuola/famiglia, si è espressa anche l'Unione italiana ciechi, tramite i propri rappresentanti locali, come riportato in un articolo pubblicato su «roma.corriere.it» del 28 novembre 2011.
La volontà da parte della scuola di avviare un percorso condiviso per l'accoglienza del cane non è stata, tuttavia, accettata dalla famiglia che, dopo aver concordato con il professore incaricato la data della riunione, ha comunicato alla vicepresidenza, il giorno precedente all'appuntamento, di non voler partecipare a tale incontro. Alcuni giorni dopo la famiglia stessa ha chiesto ed ottenuto il nulla osta per l'iscrizione della propria figlia presso il liceo scientifico «Grassi» di Latina.
Quanto al servizio della trasmissione «Striscia la notizia», è stato fatto presente che la troupe inviata da tale trasmissione si è introdotta in classe pur avendo ricevuto diniego, e ha riportato i fatti in maniera difforme da come gli stessi si sono effettivamente svolti, vanificando in breve tempo un lavoro d'integrazione e di concertazione durato più di quattro anni.