CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2012
601.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04811 Peluffo: Sullo smaltimento dei rifiuti tossici provenienti dal sito di bonifica di interesse nazionale di Pioltello-Rodano

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla base di quanto richiesto nell'interrogazione n. 5-04811 presentata dall'onorevole Peluffo, si forniscono i seguenti dati per consentire una adeguata risposta all'onorevole interrogante.
A fronte dell'incapacità manifestata - nel mese di aprile 2010 - da parte della proprietà dell'area ex SISAS (TR Estate Due Srl), di assicurare il rispetto di un cronoprogramma di esecuzione dei lavori di bonifica all'interno della predetta area comunicato agli Uffici competenti della Commissione Europea, la Regione Lombardia richiedeva la dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle discariche «A» e «B» dell'area ex SISAS sita nel territorio di Pioltello e Rodano.
In data 16 aprile 2010 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato (fino al 30 aprile 2011) lo stato di emergenza ambientale in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche «A» e «B» dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei Comuni di Pioltello e Rodano, e con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010 veniva designato, nella persona dell'avvocato Luigi Pelaggi, il Commissario Delegato all'attuazione di ogni necessaria iniziativa finalizzata alla rimozione dei rifiuti dalle predette discariche.
In data 18 e 24 giugno 2010 la società TR Estate Due S.r.l. con proprie comunicazioni manifestava la volontà di retrocedere le aree al soggetto pubblico - individuato, nel predetto Accordo di Programma, nella Regione Lombardia - per motivazioni legate all'interpretazione dell'Accordo di Programma in questione, rendendosi disponibile a proseguire le attività di bonifica per 90 giorni.
Il Commissario Delegato è stato, quindi, costretto ad attivare le procedure sostitutive assumendo il ruolo di stazione appaltante, contestualmente disponendo che la Società TR Estate Due S.r.l, realizzasse alcune infrastrutture e continuasse la rimozione dei rifiuti.
Con proprio decreto n. 2 del 19 luglio 2010, a seguito della validazione - da parte del Responsabile Unico del Procedimento - del progetto stralcio per la rimozione dei rifiuti dalle discariche «A» e «B» dell'area ex SISAS, il Commissario Delegato approvava il bando di gara, ad evidenza pubblica, basato sul criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l'esecuzione dei servizi attinenti la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ubicati nelle discariche «A» e «B» sopra richiamate, bando regolarmente pubblicato su GUCE, GURI, BURL, nonché su due testate giornalistiche a livello nazionale e due testate giornalistiche a livello regionale.
In particolare, il bando di gara prevedeva, tra l'altro, la rimozione dei rifiuti dalle discariche «A» e «B», l'individuazione degli impianti italiani e stranieri per lo smaltimento degli stessi, eccezion fatta per alcune opere che, in attesa dello svolgimento della gara, dovevano essere realizzate dalla proprietà (TR Estate Due S.r.l.).
A seguito del pubblico incanto, la ATI Daneco Impianti - Innovambiente Puglia risultava aggiudicataria dei lavori di che

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trattasi, giusta i verbali di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva redatti dalla apposita Commissione di gara nominata con decreto commissariale n. 5 del 30 agosto 2010.
Il progetto posto a base di gara prevedeva, per un migliore e celere smaltimento, in conformità al documento depositato in data 9 giugno 2010 presso la Commissione Europea relativo ad una proposta di intervento di bonifica da effettuare nell'area ex SISAS, un trattamento dei rifiuti di tipo essenzialmente fisico, mediante l'utilizzo di macchine quali trituratori e miscelatori al fine di conseguire una omogeneizzazione e strutturazione della matrice nerofumo, con confezionamento in «big bags».
In data 15 settembre 2010 la società TR Estate Due S.r.l. redigeva in contraddittorio con i rappresentanti della struttura Commissariale apposito verbale di constatazione e consegna della aree oggetto dell'intervento.
Il contratto di appalto con l'ATI veniva stipulato il 16 settembre 2010 e prevedeva l'esecuzione di tutti i servizi in 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del verbale di inizio attività che avveniva in data 18 settembre 2010.
In data 28 ottobre 2010, con propria nota DCPC 007257, il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentava al Commissario Delegato che la Commissione Europea aveva modificato la propria posizione rispetto a quella precedentemente manifestata nella riunione del 9 giugno 2010.
In particolare, il coordinatore della struttura italiana di missione rappresentava come, da contatti intercorsi con i servizi della Commissione europea, il deferimento dello Stato italiano alla Corte di Giustizia avrebbe potuto non avere luogo solo qualora si fosse giunto al completamento dei lavori di rimozione dei rifiuti dalle discariche «A» e «B» entro il 31 gennaio 2011, sottolineando come fosse «di estremo interesse il proseguimento dell'obiettivo del termine anticipato della bonifica che se raggiunto consentirebbe di scongiurare definitivamente un ingentissimo danno erariale.»
In conseguenza, con propria nota del 12 novembre 2010, il Commissario Delegato invitava il RUP a voler adottare ogni iniziativa utile al fine di corrispondere a quanto segnalato e richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione - Procedure di infrazione comunitarie con la nota prima richiamata; in ossequio a quanto sopra il RUP, in data 16 novembre 2010, chiedeva alla Direzione Lavori di invitare l'impresa esecutrice ad intraprendere ogni azione tale da consentire il rispetto della tempistica ipotizzata nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In pari data, la Direzione Lavori disponeva affinché l'ATI presentasse senza alcun indugio apposito programma dettagliato dei lavori idoneo a soddisfare l'esigenza della Amministrazione di ultimare le prestazioni entro il termine del 31 gennaio 2011.
Ed infatti, in data 17 novembre 2010 l'ATI affidataria presentava apposita proposta di accelerazione dei termini che prevedeva il termine della attività di rimozione dei rifiuti dalle discariche «A» e «B» - eliminando, quindi, la causa a base della procedura di infrazione - entro la data segnalata ed il completamento delle attività di smaltimento finale nelle settimane successive.
La Direzione Lavori ed il RUP, in data 17 novembre 2010, esprimevano il proprio parere favorevole sulla proposta avanzata e conseguentemente, il medesimo giorno, il Commissario Delegato disponeva l'utilizzo del nuovo cronoprogramma predisposto dall'ATI al fine di perseguire l'obiettivo della rimozione dei rifiuti entro il 31 gennaio 2011 e scongiurare il deferimento dello Stato italiano alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
L'ATI Daneco Impianti - Innovambiente Puglia, nella sua qualità di produttore del rifiuto, come contemplato dagli atti di gara e dalla legislazione vigente, nell'ambito delle responsabilità sulla stessa gravante sotto tale veste, in data 30 novembre 2010,

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sottoponeva alla Direzione Lavori l'intenzione di attribuire ai rifiuti non pericolosi, a valle del trattamento meccanico approvato in data 2 novembre 2010, il Codice CER 191212 (altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*). In pari data, la Direzione Lavori, in considerazione della procedura ipotizzata dall'ATI segnalava la richiesta al Commissario Delegato ed al RUP.
Il Commissario Delegato reputava opportuno richiedere, sulla proposta avanzata dall'ATI, apposito parere ai seguenti soggetti: Istituto Superiore di Sanità, Arpa Lombardia, Provincia di Milano ed agli esperti dell'ufficio commissariale, prof. Beretta dell'Università degli studi di Milano e prof. Andreottola dell'Università degli studi di Trento.
L'Istituto Superiore della Sanità, con nota n. prot. 51006/AMPP-IA-12 esprimeva il proprio parere concludendo che «si ritiene, quindi, che il Codice CER 191212 sia più pertinente al caso di specie».
La Provincia di Milano, Direzione dell'Area Qualità Ambiente ed Energia, con nota 0218476/2010 del 1o dicembre 2010, riteneva idonea l'attribuzione del codice CER 191212 a valle del trattamento proposto.
Gli esperti dell'ufficio commissariale, prof. Beretta dell'Università degli studi di Milano e prof. Andreottola dell'Università degli studi di Trento, con propria nota a firma congiunta del 1o dicembre 2010, esprimevano parere positivo all'attribuzione del Codice CER 191212 a valle del trattamento proposto.
L'ARPA Lombardia, con propria nota n. 168696 del 1o dicembre 2010, prendeva atto dei pareri resi dagli esperti universitari e dall'ISS rappresentando di non avere elementi aggiuntivi da proporre.
Il Commissario Delegato provvedeva, quindi, ad inoltrare alla Direzione Lavori i pareri acquisiti e la Direzione Lavori, con propria nota del 2 dicembre 2010, assentiva alla ipotesi formulata di attribuzione del codice CER 191212, fermo l'obbligo dell'ATI di attenersi scrupolosamente all'esecuzione «a regola d'arte» del trattamento proposto, e fatti salvi gli obblighi di legge a carico del centro di conferimento dei rifiuti della verifica di congruità, delle caratteristiche qualitative del materiale con l'idoneità del centro di conferimento e smaltimento stesso.
Con decreto n. 1/2011 del 10 gennaio 2011, il Commissario Delegato approvava le perizie di variante 1 e 2 dell'intervento in questione predisposte dalla Direzione Lavori e finalizzate al recepimento di alcune prescrizioni effettuate dall'Arpa Lombardia, al riconoscimento degli oneri conseguenti alla mancata predisposizione da parte della società TR Estate Due S.r.l. di tutte le dotazioni impiantistiche necessarie ed agli oneri conseguenti alla accelerazione dei termini di ultimazione dei servizi oggetto di appalto dovuta alle richieste della Commissione Europea.
Il 1o febbraio 2011 la Direzione Lavori procedeva, in contraddittorio con l'impresa affidataria, a constatare che a tale data le attività di rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche «A» e «B» erano state completate, allegando al verbale un apposito report fotografico, ed in pari data i rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dell'Arpa Lombardia redigevano apposito verbale di constatazione dell'avvenuta rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche «A» e «B». Analogo verbale di constatazione veniva effettuato dai rappresentanti della struttura Commissariale, prof. Andreottola e prof. Beretta.
Da segnalare che con le modifiche della normativa - decreto legislativo n. 205 del 2010 del 3 dicembre 2010 di recezione della Direttiva 2008/98/CE - con cui è stato introdotto il criterio dell'«ecotossicità», le quantità dei rifiuti pericolosi sono notevolmente aumentate rispetto a quelle preventivate: da 30.000-50.000 ad oltre 100.000 tonnellate.
Il Commissario Delegato rimetteva con propria nota del 3 febbraio 2011 al Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - per il successivo invio alla Commissione

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Europea - una comunicazione con la quale si ribadiva la rimozione di tutti i rifiuti - pericolosi e non pericolosi - dalle discariche «A» e «B» ed il contemporaneo stoccaggio di circa 62.700 tonnellate di rifiuti pericolosi in aree appositamente attrezzate all'interno del sito ed in condizioni di massima sicurezza.
Alla data del 1o febbraio 2011, quindi, tutti i rifiuti venivano rimossi dal corpo delle suddette discariche «A» e «B», eliminandosi ogni possibile ipotesi di contaminazione ambientale della falda sottostante le suddette aree. Più in particolare, circa 138.000 tonnellate di rifiuti (pericolosi e non) erano già state avviate agli impianti di accettazione finali, mentre la quota rimanente veniva allocata presso idonee aree di deposito temporanee, consentite ai sensi dell'ordinanza n. 3487/2010, e presso lo stesso sito.
Dette aree consistevano in:
tre capannoni chiusi esistenti in sito;
tensostruttura realizzata in opera;
5 aree in sito individuate nell'ambito della perizia di variante numero 2 prima richiamata. La scelta di stoccare momentaneamente i rifiuti da smaltire e non inviarli direttamente all'estero, come richiesto dall'onorevole interrogante, era giustificata dalle difficoltà riscontrate dall'ATI affidataria nel rilascio delle apposite autorizzazioni transfrontaliere, condizione indispensabile per procedere allo smaltimento all'estero di rifiuti di qualsiasi tipologia, ovvero nella capacità di accettazione fisica e temporale da parte degli impianti di smaltimento finale. Inoltre, l'ATI aggiudicataria richiedeva alla struttura del Commissario la possibilità di depositare una minima parte residuale dei rifiuti (18.000 tonnellate) in alcuni impianti già in possesso di adeguata autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per operare il deposito preliminare (D15) di cui all'Allegato B al decreto legislativo n. 152 del 2006.

In relazione a quanto sopra, sulla scorta delle dichiarazioni di idoneità al deposito temporaneo dei rifiuti confezionati in big bags nei suddetti impianti, rilasciate dai relativi responsabili, venivano emessi i decreti di autorizzazione di seguito riportati, al cui interno si esplicitavano le deroghe - e la relativa portata temporale - consentite dall'ordinanza commissariale n. 3874 del 30 aprile 2010, ed in particolare dall'articolo 2, commi 1 e 2, in base ai quali il Commissario può adottare ogni iniziativa volta ad evitare soluzioni di continuità nello smaltimento dei rifiuti ed è, altresì, autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo di rifiuti.
Più in particolare, così come evidenziato in seguito, gli impianti per cui sono state concesse deroghe erano già dotati di autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e le uniche due deroghe concesse riguardano esclusivamente un incremento dei volumi depositati temporaneamente e, solo per un impianto, la possibilità di stoccare il rifiuto contrassegnato dal codice CER 191301*.
Con il Decreto 3/2011 del 16 febbraio 2011, relativo all'impianto della società Solter S.r.l. (già autorizzato con decreto 12680 del 26 ottobre 2007 della Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in «big bags» sino a 9000 metri cubi ed alla possibilità di accettare rifiuti contrassegnati dal codice CER 191301*.
Con il Decreto 4/2011 del 18 febbraio 2011, relativo all'impianto della società Gamma Recuperi S.r.l. (già autorizzato con decreto 396/2006 del 28 settembre 2006 della Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in «big bags» sino a 9.000 tonnellate.
Con il Decreto 5/2011 del 4 marzo 2011, relativo all'impianto della società Ecoltecnica Italiana Spa (già autorizzato con decreto 11024 del 2 ottobre 2007 della Regione Lombardia per la gestione di

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rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in big bags sino a 5.000 metri cubi.
Nel frattempo, ad ogni modo, gli impianti di cui in precedenza avevano avanzato istanza alla Regione Lombardia per una proroga del limite temporale fissato nei decreti su richiamati e la Regione Lombardia con proprie note del 15 marzo 2011, aveva evidenziato che, nelle more del completamento dell'iter autorizzativo, non vi era alcuna controindicazione ad un intervento del Commissario teso a prorogare temporaneamente lo stoccaggio dei rifiuti presso i suddetti impianti.
Contestualmente, l'Arpa Lombardia con propria nota n. 37929 del 18 marzo 2011, non rilevava condizioni ostative al prolungamento dello stoccaggio provvisorio presso i suddetti impianti.
Sulla scorta di quanto sopra, il Commissario Delegato, sulla base delle specifiche richieste avanzate dalla ATI affidataria, adottava decreti di proroga del limite temporale del deposito presso gli impianti richiamati sino ai seguenti termini:
Impianto Ecoltecnica Italiana 30 aprile 2011;
Impianto Gamma Recuperi 16 maggio 2011;
Impianto Solter 21 maggio 2011.

Tutte le attività contemplate dal contratto in essere tra le parti e relative alla rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche «A» e «B», nonché al loro allontanamento definitivo dall'area ex SISAS (ad esclusione di alcuni interventi minimali di cui in seguito) avevano termine il giorno 27 marzo 2011, come risulta dall'apposito verbale di constatazione, redatto dall'ATI in contraddittorio con la Direzione Lavori e dal verbale della Commissione di Collaudo redatto in pari data.
Gli interventi minimali di cui in precedenza si è detto, consistevano nella rimozione di una modestissima quantità dei rifiuti ubicati in aderenza ad un metanodotto ubicato all'interno del corpo della discarica «A» ed in corrispondenza del confine dell'area ex Sisas con la linea ferroviaria ad alta velocità. Per entrambe dette aree venivano individuate dalle aziende interessate (Snam Rete Gas e Rete Ferroviaria Italiana), alcune prescrizioni tecniche finalizzate alla realizzazione dei lavori stessi, in condizioni di massima sicurezza, per le maestranze addette e per gli esercenti i relativi impianti.
L'ATI avanzava, quindi, istanza di proroga contrattuale di 55 giorni solo e limitatamente ai suddetti interventi che, a seguito di apposito parere favorevole della Direzione Lavori con propria nota del 16 marzo 2011, veniva rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento in data 16 marzo 2011.
Come da comunicazioni inviate dal Commissario Delegato al Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel mese di maggio 2011 è stato completato il trasferimento dei rifiuti dagli impianti di stoccaggio autorizzati in deroga dal Commissario Delegato a quelli di smaltimento finale.
Sempre nel mese di maggio 2011, su richiesta del Commissario Delegato, l'ATI affidataria rimetteva apposita nota di sintesi degli impianti di smaltimento utilizzati, delle ditte di trasporto dei rifiuti impiegate ed dei relativi quantitativi trasportati, per la pubblicazione sui siti INTERNET istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dei Comuni di Pioltello e Rodano.
Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi nella discarica «BEFESA» di Nerva (Spagna), si informa che l'autorità competente dello Stato di destinazione dei rifiuti (Spagna) ha rilasciato la certificazione del corretto smaltimento dei rifiuti inviati a seguito della Notifica transfrontaliera n. IT 013587 (rifiuti non pericolosi) e della Notifica transfrontaliera n. IT 013588 (rifiuti

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pericolosi) e che, di conseguenza, la Regione Lombardia - a seguito del controllo documentale effettuato congiuntamente al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri - ha disposto la liberazione della polizza fideiussoria stipulata dalla ATI Daneco Impianti - Innovambiente Puglia a garanzia del corretto adempimento delle prestazione di trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto concerne il secondo quesito dell'onorevole interrogante, l'appalto assegnato all'ATI Daneco Impianti - Innovambiente Puglia è conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, come si può evincere dalla documentazione depositata presso l'Ufficio Commissariale all'atto sia della prequalifica che della gara d'appalto, svoltesi entrambe nel mese di agosto 2010.
In relazione, invece, alle attività di deposito temporaneo svolte dalle Società Ecoltecnica Italiana e Gamma Recuperi - richiamate dall'onorevole interrogante - il Commissario Delegato si è avvalso, come già riportato precedentemente, dei poteri commissariali consentiti dall'Ordinanza Commissariale n. 3874 del 30 aprile 2010, ed in particolare dall'articolo 2, commi 1 e 2, in base ai quali il Commissario può adottare ogni iniziativa volta ad evitare soluzioni di continuità nello smaltimento dei rifiuti ed è, altresì, autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo di rifiuti.
Per ciò che concerne il successivo quesito posto dall'onorevole interrogante, relativo al possibile declassamento dei rifiuti inviati in Spagna, non risulta che tale operazione sia stata messa in atto dall'ATI affidataria.
A riguardo, infine, degli ultimi quesiti sollevati nell'interrogazione in questione, ad oggi, non risultano a questa Amministrazione pericoli di salute per la cittadinanza residente nei Comuni dove è avvenuto lo stoccaggio dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che tutti gli impianti dove sono stati stoccati i rifiuti erano in possesso delle relative autorizzazioni allo stoccaggio delle tipologie di rifiuti conferite.
L'ultimazione dei lavori affidati all'ATI Daneco Impianti Srl - Innovambiente Puglia Srl, è stata certificata dalla Direzione Lavori con proprio verbale di constatazione del 28 luglio 2011.
Per ciò che concerne l'appalto affidato all'ATI Daneco Impianti - Innovambiente Puglia, si riassume di seguito la situazione relativa alla tipologia e quantità dei rifiuti smaltiti, nonché ai siti di smaltimento utilizzati.

Tipologie:
17 05 03*: terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;
19 13 01*: rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;
17 05 04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
19 12 12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
19 13 02: rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01;

Quantità:
17 05 03*: 1.909 tonnellate;
19 13 01*: 104.792 tonnellate;
17 05 04: 30.113 tonnellate;
19 12 12: 87.789 tonnellate;
19 13 02: 84.915 tonnellate;

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Siti di smaltimento

NOMINATIVO IMPIANTO LUOGO
1 ASIU Piombino (LI)
2 BEFESA Nerva - Spagna
3 CAVA CALCINATO Calcinato (BS)
4 CONSORZIO CEREA Cerea (VR)
5 ECODECO Cavaglià (BI)
6 ECO-ENERGY Noventa di Piave (VE)
7 ECOLEVANTE Grottaglie (TA)
8 ECOLTECNICA ITALIANA Milano
9 ECOMAR ITALIA Rosignano M.mo (LI)
10 ENKI Alice Castello (VC)
11 FURIA Caorso (PC)
12 GAMMA RECUPERI Cornaredo (MI)
13 GEONOVA Istrana (TV)
14 GEONOVA Loria (TV)
15 GESTECO Cividale del Friuli (UD)
16 HERAMBIENTE Ravenna
17 INERTECO Zevio (VR)
18 LA.FU.MET Villastellone (TO)
19 LINEA AMBIENTE Rovato (BS)
20 P-D INDUSTRIES Puschwitz - Germania
21 PBR Maclodio (BS)
22 PISTOIAMBIENTE Serravalle Pistoiese (PT)
23 PLAMBECK Bohlen - Germania
24 PRO-IN Sommacampagna (VR)
25 SITA ITALIA Peschiera Borromeo (MI)
26 SMC Chivasso (TO)
27 SOLTER Saronno (VA)
28 SOTRIS Ravenna
29 SYSTEMA AMBIENTE Inzago (MI)
30 SYSTEMA AMBIENTE Montichiari (BS)
31 VALLESABBIASERVIZI Agnosine (BS)
32 VITER Saronno (VA)
33 WASTE ITALIA Mariano Comense (CO)
34 XELA Cortaccia (BZ)
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ALLEGATO 2

5-05777 Agostini: Sulle problematiche relative all'impianto di stoccaggio gas della società Gasplus nel comune di San Benedetto del Tronto (AP)

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione promossa dall'onorevole Agostini, riguardante le problematiche relative allo stoccaggio di gas naturale nell'impianto di San Benedetto del Tronto, si rappresenta quanto segue.
Il sito di stoccaggio di gas naturale di San Benedetto del Tronto è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo n. 164/2000, in base ai criteri indicati del decreto ministeriale 27 marzo 2001, ovvero per:
1. la presenza di una trappola con una roccia di copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso formazioni soprastanti;
2. l'elevata percentuale delle riserve prodotte, rispetto alle riserve originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute;
3. l'efficienza allo stoccaggio superiore al 30 per cento, definita come rapporto tra il working gas e la somma del working gas e del cushion gas, sia in termini di reali prestazioni erogative sia di economicità;
4. la porosità e la permeabilità.

Il sito, valutata la sussistenza delle caratteristiche predette, è stato, nel mese di settembre 2006, inserito nell'elenco dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione convertibili in siti di stoccaggio, di cui al Comunicato del Ministero dello sviluppo economico del 26 settembre 2006 (Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia - BUIG anno L n. 10). La capacità di stoccaggio del giacimento è di 522 milioni di metri cubi di gas, comparabile con le capacità degli altri siti di stoccaggio già realizzati ed in corso di realizzazione o di autorizzazione in Italia.
La Società Gasplus ha presentato istanza per la concessione in data 27 settembre 2007 in concorrenza con altre tre Società, alle quali è stata preferita e selezionata, in joint venture con Gas de France, anche in seguito al parere espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) del 19 giugno 2008 e dagli Uffici territoriali dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse del Ministero dello sviluppo economico. È stato, quindi, avviato il procedimento amministrativo, i cui termini sono al momento sospesi, in attesa della valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale è stata presentata dalla Società Gas Plus S.r.l. al Ministero dell'ambiente il 29 luglio 2010 e, a seguito di opportuna verifica della correttezza amministrativa della documentazione presentata, la Direzione competente, in data 8 settembre 2010, ha dato comunicazione alla Società e a tutte le Amministrazioni e Enti coinvolti nella procedura di VIA, della procedibilità dell'istanza.
Nel contempo, ha trasmesso la documentazione tecnica, per l'avvio dell'istruttoria, alla Commissione VIA e VAS, massimo organo di consulenza tecnica in materia di VIA che si avvale, normalmente, per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica,

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del supporto dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
La predetta Commissione, avviata l'istruttoria tecnica ha ritenuto necessario, il 31 gennaio 2011, richiedere della documentazione integrativa afferente, in particolare, agli aspetti relativi: alla sicurezza dell'impianto, alla progettazione dello stesso, alla geologia del sito, al rumore, alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli impatti sulle risorse idriche e sulle aree protette. E stato altresì richiesto di predisporre un dettagliato piano di monitoraggio e di controllo ambientale. A tale richiesta la società ha ottemperato il 4 agosto 2011.
In caso di esito positivo della VIA, la concessione verrà rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione Marche, una volta acquisiti gli ulteriori e eventuali atti autorizzativi necessari, nell'ambito del procedimento unico di cui alla legge n. 241 del 1990.
Ciò premesso, in ordine ai quesiti specifici indicati nell'interrogazione, per quanto riguarda le informazioni di carattere tecnico circa la sicurezza della salute dei cittadini, l'inquinamento acustico e l'inquinamento della falda acquifera, si ricorda che l'attività di stoccaggio di gas naturale è svolta in Italia dal 1964, ma risale a livello mondiale agli inizi del secolo scorso (Canada, 1915). Il rispetto dei più alti standard in termini di salute e sicurezza rappresenta una delle principali prerogative sin dalle primissime fasi di ideazione e realizzazione di un progetto di stoccaggio. L'esperienza di questi lunghi anni ha dimostrato che non sono stati segnalati incidenti rilevanti legati all'attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo. L'applicazione coordinata delle normative di sicurezza mineraria (di competenza dei tecnici del Ministero dello sviluppo economico) e della normativa «Seveso», relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (di competenza dei Comitati Tecnici Regionali (CTR) presieduti dai comandanti regionali dei Vigili del Fuoco), garantiscono alti livelli di sicurezza per i lavoratori e la popolazione. In particolare, l'esame del progetto da parte dei CTR, finalizzato alla identificazione e quantificazione del rischio, permette la definizione e l'applicazione di programmi di prevenzione e protezione della popolazione specifici per ogni impianto. In relazione, poi, all'eventuale «inquinamento acustico», ne viene garantita la mitigazione mediante l'adozione di una serie di accorgimenti (barriere fonoassorbenti, cabinati in cui sono posizionati i turbocompressori, valvole silenziate), tali da garantire, in ogni condizione di esercizio, il rispetto dei limiti fissati dalle norme. Inoltre, non ci sono interazioni tra gli impianti della centrale di stoccaggio e l'ambiente idrico e il terreno in quanto gli impianti sono realizzati in modo da garantire che tutti i residui liquidi vengano raccolti e adeguatamente smaltiti e eventuali versamenti non possano raggiungere il terreno perché tutte le apparecchiature sono posizionate in bacini di contenimento impermeabili atti a raccogliere eventuali fuoriuscite.
Riguardo la sicurezza ambientale nella fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto, si specifica che le attività minerarie, per le loro peculiarità e per essere legate sia come ubicazione sia come impiantistica alle caratteristiche del giacimento, sono oggetto a livello europeo di una disciplina di sicurezza di tipo specifico, anche nei confronti dell'ambiente esterno. La direttiva europea 92/91/CEE è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 624 del 1996, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, tra cui sono comprese anche le attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo. Del controllo su tali attività è responsabile il Ministero dello sviluppo economico e, in particolare la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'Energia, tramite i suoi Uffici territoriali (per «San Benedetto Stoccaggio» è responsabile la Sezione UNMIG di Roma).

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Le disposizioni attuate con il decreto legislativo n. 624 del 1996, in materia di misure di prevenzione e protezione antincendio, per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni, nonché per le garanzie di continuità di esercizio, attribuiscono specifiche competenze ai citati Uffici territoriali, unitamente, per gli aspetti antincendio ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, che sono chiamati a svolgere le valutazioni di competenza sia nella fase progettuale degli impianti che in quelle di verifica e di collaudo, preliminari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. In particolare, gli Uffici territoriali del Ministero dello sviluppo economico autorizzano e seguono tutte le attività svolte nell'ambito di una concessione di stoccaggio. Prima della costruzione degli impianti vengono autorizzate e controllate: la perforazione dei pozzi dedicati allo stoccaggio e al monitoraggio; la costruzione degli impianti di compressione e trattamento del gas. Per ciascuna di queste attività il titolare è obbligato a presentare i progetti esecutivi di dettaglio all'Ufficio territoriale competente per territorio che li approva ed autorizza.
In relazione ai criteri che hanno portato all'individuazione del sito di San Benedetto del Tronto, in attuazione dell'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000 («[...] I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilità di cui sopra, valutate altresì le necessità di incrementare le capacità di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.[...]»), il sito di San Benedetto è stato ritenuto, su valutazione del Ministero dello sviluppo economico, anche in base al parere tecnico della CIRM, giacimento idoneo per lo svolgimento dell'attività di stoccaggio di gas naturale. La selezione dei giacimenti avviene mediante un esame complesso. Tutti i siti di stoccaggio attivi in Italia sono di questo tipo grazie alle caratteristiche geologiche del nostro Paese, ossia all'esistenza di strutture naturali in cui il gas era intrappolato e che, una volta terminata la fase di produzione e sulla base dei dati raccolti, vengono convertite in stoccaggio adeguando il sistema di pozzi esistenti e realizzando gli idonei impianti di superficie. Nel selezionare i siti da adibire a stoccaggio sono fondamentali le caratteristiche già note del giacimento che deve garantire un sicuro ed efficiente immagazzinamento e prelievo del gas. Viene inoltre valutato il contributo che lo stoccaggio può offrire per soddisfare i consumi di gas del territorio, attuali e previsti. Altro aspetto importante è il corretto bilanciamento della rete di trasporto nazionale che deve garantire la disponibilità del gas su tutto il territorio nazionale anche in caso di improvvise interruzioni dai punti di importazione del nord e sud Italia. Una volta selezionato il sito dal punto di vista tecnico, ne viene valutata la compatibilità ambientale e la sicurezza degli impianti, con particolare riferimento alla presenza di abitazioni o di luoghi frequentati dalla popolazione. Le valutazioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli impianti vedono la partecipazione attiva della popolazione interessata.
Relativamente alla pubblicità degli studi effettuati al fine di rendere più trasparente il percorso autorizzativo, in modo tale da tranquillizzare la cittadinanza interessata informandola correttamente, nonché all'intenzione di incaricare un soggetto tecnico terzo (università o altro centro pubblico di ricerca per un

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ulteriore approfondimento sul progetto presentato si ricorda che tutti gli atti procedimentali nonché i progetti di stoccaggio, salvo i dati coperti dal segreto industriale, sono pubblici. Sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la VIA e presso gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico e gli uffici regionali e comunali interessati, possono essere consultati i documenti corredati da studi sull'impatto degli impianti di stoccaggio. Inoltre, le amministrazione ministeriali si rendono sempre disponibili e promotrici di incontri con la cittadinanza volti a illustrare le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e ogni aspetto connesso.
Sul coinvolgimento dell'amministrazione comunale, si rappresenta che, per quanto concerne la procedura di VIA è stata data comunicazione di tutti gli atti amministrativi in essere sia al Comune di San Benedetto del Tronto, sia al Comune di Monteprandone, nonché alla Provincia di Ascoli Piceno e alla Regione Marche, richiedendo anche di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., mentre al fine di fornire chiarimenti sulle attività di stoccaggio di gas naturale, il 23 dicembre 2011, il responsabile del procedimento del Ministero dello sviluppo economico ha preso parte a un incontro pubblico con la Commissione del Comune di San Benedetto del Tronto che si occupa, su incarico del Sindaco, del progetto di stoccaggio.
Sempre sul coinvolgimento delle amministrazioni comunali, il Ministero dello sviluppo economico, ha rappresentato che, oltre a essere disponibile a un confronto continuo con le amministrazioni interessate dal procedimento, deve acquisire - eventualmente in seno alla conferenza di servizi preliminare o decisoria, quest'ultima convocata in seguito a giudizio positivo di compatibilità ambientale -, tutti gli atti autorizzatori di competenza comunale.
Con riguardo ai numerosi dubbi e incertezze sulle caratteristiche tecniche, sia nella realizzazione dell'impianto che nell'individuazione del sito, tali da costituire motivo di forte preoccupazione nella popolazione e nell'amministrazione comunale e di conseguenza all'interruzione dell'iter procedimentale e all'individuazione di siti alternativi, si segnala che una volta selezionato il sito dal punto di vista tecnico, ne viene valutata la compatibilità ambientale e la sicurezza degli impianti, anche nel rispetto della stringente normativa «Seveso», con particolare riferimento alla presenza di abitazioni o di luoghi frequentati dalla popolazione. Le valutazioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli impianti vedono la partecipazione attiva della popolazione interessata. Inoltre, una volta entrato in esercizio l'impianto è sottoposto ai controlli degli Uffici territoriali UNMIG, per la verifica: dell'applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; degli impianti elettrici (protezione contro i contatti accidentali; della protezione contro le scariche atmosferiche; della taratura degli interruttori di protezione e di ogni altro dispositivo di sicurezza; degli apparecchi elettrici in luoghi pericolosi); degli apparecchi a pressione (Integrità, funzionalità valvole di sicurezza); degli apparecchi di sollevamento; dei dispositivi e procedure di messa in sicurezza degli impianti e dei lavoratori.
In relazione, poi, all'investimento di eventuali utili derivanti dall'attività dell'impianto e sull'entità di questi ultimi si ricorda che la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) prevede l'obbligo a corrispondere un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, stabilendo che i concessionari di stoccaggio debbano versare ogni anno alle Regioni nelle quali hanno sede gli impianti, l'importo pari all'un per cento del valore della capacità complessiva di stoccaggio autorizzata. L'importo complessivo da assegnare e la percentuale per le singole Regioni sede di impianto è determinato con cadenza annuale dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). La ripartizione degli importi viene fissata per il 60 per cento al Comune ospitante gli

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impianti e per il 40 per cento ai Comuni confinanti. Esiste, inoltre, un'ulteriore forma di compensazione: gli Enti locali si possono avvalere del diritto, previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 239 del 2004, di «stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale». La natura e l'entità delle compensazioni non viene stabilita per legge ma viene concordata direttamente dagli Enti locali e dalle società proponenti.

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ALLEGATO 3

5-00973 Santelli: Perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Pollino

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00973 presentata dall'onorevole Santelli, riguardante la perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino, si rappresenta quanto segue.
Come ricordato dall'interrogante, la proposta di riperimetrazione avanzata dall'Ente Parco e fatta propria dal Ministero dell'ambiente ha trovato, nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 19 dicembre 2005, l'opposizione di alcuni Comuni e, pertanto, la Segreteria della Conferenza Unificata ha richiesto un supplemento di istruttoria.
Dopo la riconferma da parte dell'Ente Parco, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, della richiesta di riperimetrazione presentata, il Ministero dell'ambiente ha avviato un'istruttoria di verifica concernente tutte le aree interessate, sia quelle oggetto di contrasto tra Comuni e Ente Parco (Papasidero, Mormanno e Orsomarso) per il mancato recepimento delle richieste di esclusione, sia quelle oggetto di accordo (sia in esclusione che in inclusione) per le quali le richieste degli Enti locali sono state recepite dall'Ente Parco.
I primi sopralluoghi tecnici svolti dal 20 al 22 novembre 2006, che hanno riguardato i territori da escludere nei Comuni di Papasidero, Mormarmo, Orsomarso, Verbicaro, Grisolia, S. Giorgio Lucano, Noepoli, Cersosimo, Chiaromonte e Castronuovo, hanno evidenziato come le esclusioni accordate dall'Ente parco interessino aree di pregio ambientale o, comunque, siano funzionali alla efficace tutela del patrimonio floristico e faunistico del parco. Ancora meno sostenibili sono apparse le più ampie esclusioni richieste congiuntamente dai comuni di Papasidero, Mormanno e Orsomarso e non accordate dall'Ente parco, motivate da necessità economiche e occupazionali (continuazione di attività di cava, realizzazione di un'area Piano per gli Insediamenti Produttivi e di una discarica per Mormanno; realizzazione di impianti eolici per Papasidero e Orsomarso).
A causa del successivo commissariamento dell'Ente, i sopralluoghi nei territori interessati non sono proseguiti ma, ad avvenuta nomina dei nuovi Organi, in un incontro tenutosi il 27 marzo 2008 con i rappresentanti dell'Ente e della Comunità del Parco a questi sono state comunicate le criticità nate in sede di sopralluogo e sono stati invitati a verificare l'attualità delle scelte fatte a suo tempo e a far conoscere gli orientamenti dei nuovi Organi di gestione. Si è evidenziato, inoltre, che alcuni degli obiettivi sottesi alle esclusioni richieste potevano essere meglio perseguiti attraverso la gestione del territorio, con l'approvazione del Piano del Parco e con l'istituzione delle aree contigue.
I partecipanti all'incontro, nel far presente che era pronta una stesura definitiva del Piano che teneva conto delle aree interessate ad interventi ed impianti e che prevedeva specifiche sottozone per consentirne la realizzazione, hanno assicurato l'attivazione di una verifica informale sull'attualità delle richieste e sulla possibilità di rivederle al fine di renderle più compatibili con le esigenze di tutela.
Successivamente, invece, senza aver ricevuto ulteriori notizie, l'Ente Parco, con delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 9 aprile 2009, preso atto che la Comunità

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del Parco con la delibera n. 5 del 23 marzo 2009 aveva proposto una nuova perimetrazione derivante da istanze di Enti locali, l'ha trasmessa al Ministero per le azioni di competenza, riservandosi ordine ad eventuale istruttoria nelle successive fasi, sia in sede di tavolo tecnico che di intesa con le Regioni».
Al riguardo deve evidenziarsi che:
la nuova proposta non risolve le questioni sollevate circa la compatibilità delle esclusioni con le finalità del Parco e, anzi, ne prevede ulteriori per circa 20.000 ettari complessivi (rispetto ai circa 10.000 della precedente proposta);
il procedimento per la riperimetrazione di competenza del Ministero dell'ambiente viene avviato solo a seguito dell'inoltro della delibera con cui, a seguito dell'istruttoria svolta, l'Ente si pronuncia sulle proposte di esclusione e/o inclusione avanzate. Pertanto, l'iter deliberato dall'Ente Parco che si riserva l'istruttoria, tra l'altro «eventuale», ad una fase successiva non può essere condiviso.

Di quanto evidenziato l'Ente Parco è stato informato con nota del 20 gennaio 2010, con l'invito a far conoscere le proprie formali valutazioni tecniche in ordine alle richieste presentate, ma nulla è più pervenuto al riguardo.
Tale è, quindi, lo stato all'attualità del procedimento di riperimetrazione del Parco, che potrà essere proseguito ad avvenuta acquisizione dei dovuti atti dell'Ente Parco, tenendo in conto quanto sopra illustrato circa la già comunicata insostenibilità ambientale delle esclusioni proposte e la possibilità che le necessità di sviluppo socio-economico dell'area siano assicurate attraverso opportune e specifiche previsioni contenute nel Piano del Parco.

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ALLEGATO 4

5-05507 Andrea Orlando: Sul superamento della fase di commissariamento del Parco delle Cinque Terre

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione n. 5-05507, presentata dall'onorevole ORLANDO e altri, volta a conoscere se si stiano attivando le procedure necessarie alla ricostituzione degli organi ed alla nomina del presidente per il Parco Nazionale delle Cinque Terre, si rappresenta quanto segue.
La situazione pregressa vedeva le dimissioni presentate dal Commissario Straordinario pro-tempore a seguito delle quali si era provveduto a nominare nuovo Commissario Straordinario, nella persona del dott. Vincenzo Santoro, con decreto del 10 novembre 2011.
Contestualmente, tale nomina era stata trasmessa alla Regione Liguria con nota del 10 novembre 2011, chiedendo, nel contempo, l'intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ordine alla nomina del predetto Commissario Straordinario quale Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Attualmente, il Ministro Clini è impegnato a vagliare tutte le strade percorribili e le soluzioni attuabili per addivenire ad una definizione equilibrata degli assetti del Parco in argomento.