CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2012
599.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05430 Mancuso: Modalità di controllo della COVIP sulle casse di previdenza dei professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione presentata dall'On. Mancuso richiama l'attenzione sull'attribuzione alla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (COVIP) del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di diritto privato, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti ritenuti necessari, disposta dall'articolo 14 comma 1 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.
  L'esperienza maturata da tale organismo di vigilanza nel controllo degli equilibri finanziari dei gestori della previdenza di secondo pilastro ha suggerito al Legislatore il ricorso ad esso anche per le verifiche sulla previdenza obbligatoria privata di primo pilastro; se diverso è il sistema di garanzie offerto dai rispettivi fondi, è senz'altro identico il fine perseguito dal Legislatore, nel passato come nell'attuale fase economica, di predisporre idonei strumenti di supervisione sulla correttezza delle procedure di investimento attivate, tanto più rilevanti nel settore della tutela previdenziale di base.
  Per assicurare l'agevole adattabilità delle procedure finora utilizzate dalla COVIP nell'esercizio della vigilanza sui Fondi pensione, il Legislatore ha previsto che l'attuazione di tale disciplina sia affidata a due provvedimenti ministeriali, uno dei quali è predisposto dall'Amministrazione che rappresento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (l'altro dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro).
  Il comma 2 dell'articolo 14, in particolare ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, siano stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti sulle risultanze del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione dei patrimoni delle casse di previdenza dei professionisti, ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza previste dal decreto legislativo n. 509 del 1994 sui bilanci preventivi e consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati in ogni bilancio preventivo, nonché sulle delibere contenenti direttive generali. In tale sede saranno analizzate le modalità ritenute più efficaci per la realizzazione delle nuove funzioni di controllo della COVIP in coerenza con la normativa di vigilanza già esistente, con la natura delle casse di previdenza e nel rispetto dell'autonomia organizzativa della stessa Autorità.
  Lo schema di decreto scandisce le fasi del procedimento di referto, individuando anche modalità e principi di contatto tra la COVIP e le Casse, per l'ottimizzazione del servizio di controllo, secondo modalità condivise e preventivamente concordate. Il provvedimento risulta già definito e condiviso in sede tecnica, in esito ad approfonditi confronti con il Ministero dell'economia e con la COVIP. Tuttavia, ai fini della successiva emanazione, è opportuno attendere, per evidenti esigenze di armonizzazione, la definizione dell'omologo Pag. 84provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (che il comma 3 del decreto legge n. 98 del 2011 prevede sia emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.
  Al fine di rafforzare la dotazione organica della COVIP, inoltre, lo stesso articolo 14, comma 4, del più volte citato decreto legge n. 98, ha disposto che ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Commissione può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.
  Da ultimo, pur ritenendo ragionevole la richiesta dell'On. Interrogante di costituire una nuova sezione interna della COVIP per operare il controllo sulle casse di previdenza privatizzate, devo tuttavia rilevare che la COVIP, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, delibera con apposito regolamento il proprio funzionamento e la propria organizzazione. In ogni caso, si prende atto di quanto rappresentato e se ne terrà conto entro i limiti di competenza.

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ALLEGATO 2

5-05607 Boccuzzi: Sulla trasparenza dei corsi di formazione a distanza per la sicurezza sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Boccuzzi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla questione relativa alla trasparenza dei corsi di formazione a distanza attivati per adempiere all'obbligo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
  Nel premettere che la materia della formazione attiene all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, ricordo che il decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, meglio noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
  Il datore di lavoro che intenda assicurare attività formativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in favore dei lavoratori e dei loro rappresentanti, deve chiedere collaborazione – ai sensi dell'articolo 37, comma 12, del T.U. – unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all'azienda. Ciò a condizione che sussistano due ulteriori elementi individuati ex lege: che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia e che sia presente nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'azienda alla quale è fornita l'assistenza. A seguito di tale richiesta possono essere fomite al datore di lavoro indicazioni circa la pianificazione delle attività di formazione.
  In altri casi tali organismi possono svolgere o promuovere direttamente attività di formazione – ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis del T.U. A tal fine devono istituire specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti, la cui presenza deve essere accertata dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
  Non rientra, invece, tra le attività programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sull'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici ovvero realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi.
  Tuttavia nell'ambito di verifiche ispettive effettuate nei settori di competenza di cui all'articolo 13 del Testo Unico (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario) ovvero a seguito di specifico incarico delegato dall'Autorità Giudiziaria, le Direzioni Territoriali del Lavoro eseguono il controllo sulla effettività della formazione erogata dal datore di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici.
  Devo, inoltre, evidenziare che una specifica attività di controllo non poteva essere messa in atto prima dell'entrata in vigore degli accordi sulla formazione elaborati ai sensi degli articoli 34 e 37 del Testo Unico. Tali accordi, approvati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio scorso.Pag. 86
  In essi si fa riferimento sia alla durata, ai contenuti minimi e alle modalità per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, sia ai contenuti, alle articolazioni e all'espletamento del percorso formativo del datore di lavoro che intende svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3. In tal senso gli accordi hanno previsto, nei limiti ivi elencati e sulla base dei criteri e delle condizioni di cui ai relativi allegati, l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning.
  Faccio infine presente che il Ministero che rappresento ha già avviato un confronto con il Coordinamento tecnico delle Regioni al fine di raggiungere un'intesa sulla emanazione di una circolare che possa chiarire i dubbi interpretativi sugli accordi, ivi compreso il controllo della formazione effettuata via e-Learning, sia per quanto riguarda i limiti entro i quali può essere utilizzata tale modalità di apprendimento sia per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle condizioni espressamente previste nei citati «Allegati 1».

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ALLEGATO 3

5-05929 Berretta: Interpretazione di norme su cessazione del rapporto di lavoro e crediti dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Berretta – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla delicata vicenda dei lavoratori della CESAME spa, società dichiarata fallita nell'anno 2009.
  Questi ultimi, licenziati il 13 settembre 2010, data di cessazione del periodo di CIGS per procedure concorsuali, hanno presentato, successivamente a tale data, domanda di ammissione allo stato passivo della società per il pagamento del T.F.R.
  Tale istanza, tuttavia, è stata respinta dal giudice delegato per decorrenza del termine ultimo previsto dalla legge per la presentazione delle domande di insinuazione. Tate termine, nel caso di esame, sarebbe scaduto il 17 novembre 2010.
  Ricordo, al riguardo, che l'articolo 101, comma 1 del R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare) consente, in via generale, l'ammissione al fallimento di crediti per i quali le domande di ammissione al passivo siano presentate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
  Tutto ciò premesso, occorre tuttavia rilevare che la giurisprudenza prevalente ha ammesso alcune ipotesi in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande possa superare quello di 12 mesi a decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
  Si è, in particolare, affermato che per i crediti sorti durante la procedura fallimentare – o che comunque potevano essere fatti valere solo in corso di tale procedura – il termine non può che decorrere dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria o, comunque, è venuta meno la causa ostativa alla presentazione della domanda.
  Ebbene, pur non disponendo di elementi di dettaglio sul contenzioso in atto, il richiamato orientamento giurisprudenziale sembrerebbe applicabile alla vicenda segnalata dall'On. Berretta.
  Nel caso prospettato dall'interrogante, infatti, i lavoratori della CESAME spa avrebbero potuto presentare domanda di ammissione allo stato passivo soltanto dal 13 settembre 2010, momento in cui, cessato il rapporto di lavoro, è sorto il diritto alla pretesa creditoria.
  Occorre, Inoltre, precisare che, in ogni caso, la stessa legge fallimentare prevede che possa essere proposto reclamo al Tribunale avverso il decreto con il quale il giudice delegato dichiara improcedibile, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, la domanda tardiva di credito.
  Conseguentemente – pur dovendosi ribadire di non disporre di elementi di dettaglio in ordine al contenzioso giudiziale richiamato dall'Onorevole interrogante – si evidenzia che le criticità evidenziate con il presente atto parlamentare sembrano trovare adeguata soluzione nell'ambito della disciplina attualmente regolamentata dalla legge fallimentare.