CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2012
599.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864-A Governo.

PARERE APPROVATO

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4864-A, di conversione del decreto-legge n. 215 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   rilevato che all'articolo 5, comma 3, facendo riferimento a una disposizione di portata generale, con riferimento ai programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, è stato previsto un parere delle competenti Commissioni parlamentari in merito ad un decreto interministeriale che ha ad oggetto profili tecnico contabili relativi all'utilizzo di contributi pluriennali;
   considerato che la predetta disposizione appare in contrasto con la finalità di semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, prevista dal testo originario del comma 3 dell'articolo 5 del decreto presentato dal Governo e che i decreti oggetto dei pareri attengono esclusivamente ai profili finanziari degli interventi;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    gli stanziamenti previsti ai quali fanno riferimento le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3-bis e 8, comma 15-bis sono, rispettivamente, quelli di cui ai medesimi articoli 7 e 8;
    alle spese di vitto e alloggio di cui all'articolo 9, comma 4, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;
    le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, che prevedono deroghe alla limitazione di alcune spese di funzionamento e per autovetture possono trovare attuazione nell'ambito delle spese autorizzate ai sensi degli articoli 7 e 8;
    la convalida degli atti indispensabili per dare continuità alle iniziative e ai programmi da realizzare prevista dall'articolo 9, comma 8 non determina effetti finanziari ulteriori in quanto si limita a chiarire l'interpretazione e l'ambito di applicazione temporale di norme vigenti;
    la proroga dei contratti quadriennali stipulati dal Ministero degli affari esteri con esperti in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9, comma 10, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli stessi sono già previsti a Pag. 59legislazione vigente e trovano copertura a valere degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;
    il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006 reca le necessarie disponibilità;
  esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalle commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 7, comma 3-bis, dopo le parole: stanziamenti previsti, aggiungere le seguenti: dal presente articolo;
   all'articolo 8, comma 15-bis, dopo le parole: stanziamenti previsti, aggiungere le seguenti: dal presente articolo;
   all'articolo 10, sostituire le parole: escluso l'articolo 5, comma 4, con le seguenti: ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo e 5, comma 4,
  e con la seguente condizione:
   all'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
  sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.1, 2.8, 2.9, 5.1, 5.5, 5.14, 5.18 e 5.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti».