CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2012
596.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (C. 4240 Lanzarin).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 187, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
2. 10. Il Relatore.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 4.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  «1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  “3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1”.
3. 01. (Nuova formulazione) Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4.

(Sfalci e potature).

  1. All'articolo 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «nella selvicoltura» sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso Pag. 165quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
3. 07. (Nuova formulazione) Il Relatore.