CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2012
591.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. (Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).

EMENDAMENTI

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: 3.423.000 euro annui con le seguenti: 6.500.000 euro annui.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: parzialmente utilizzando inserire le seguenti:, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e, quanto a 3.423.000 euro.
*6. 1. (Nuova formulazione) Bobba.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 3.423.000 euro annui con le seguenti: 6.500.000 euro annui.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: parzialmente utilizzando inserire le seguenti:, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e, quanto a 3.423.000 euro.
*6. 2. (Nuova formulazione) Versace.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4865, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011;
rilevato che esso reca norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed è stato significativamente contenuto rispetto ai precedenti decreti di analoga natura, concentrandosi essenzialmente sulla proroga di termini relativi a disposizioni di carattere ordinamentale o procedurale;
osservato che l'articolo 1, al comma 4, proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005;
segnalata l'esigenza di fissare la decorrenza delle predette graduatorie al 30 settembre 2003, come già previsto nell'ultima proroga in materia;
sottolineato, peraltro, che all'interno del provvedimento non mancano le opportunità per affrontare anche altri temi di grande rilievo sociale e offrire prime risposte per la loro soluzione, nonché per il perfezionamento di recenti interventi riformatori di interesse della Commissione, a partire dal quello delle pensioni;
giudicato evidente, infatti, che il meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, ha prodotto significative criticità: vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l'avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l'esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti;
ricordato, più in particolare, che - con l'accoglimento di appositi ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea del citato decreto-legge n. 201 del 2011 - il Governo si è impegnato a superare le più evidenti incongruenze della riforma, che rischiano di produrre significativi effetti negativi nei confronti di talune categorie di lavoratori; tale impegno, peraltro, è stato rafforzato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nella conferenza stampa di fine anno, ha confermato una esplicita promessa in tal senso, preannunciando misure intese a salvaguardare le situazioni di chi, a seguito della modifica dei requisiti per andare in pensione, è rimasto senza lavoro, senza retribuzione e senza pensione.
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 4, le parole «31 dicembre 2005» siano sostituite dalle parole «30 settembre 2003»;

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2) occorre, altresì, introdurre - con apposite disposizioni modificative e integrative del decreto-legge n. 216 del 2011 (anche intervenendo sui relativi termini di applicazione) - una serie di misure in materia pensionistica che possano fronteggiare il pesante impatto della recente riforma previdenziale, miranti, in particolare, a:
superare in modo strutturale il meccanismo di decurtazione dell'assegno pensionistico per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, a prescindere dalla loro età anagrafica;
integrare la disciplina delle deroghe per l'applicazione del nuovo sistema pensionistico in modo da tenere conto della particolare condizione di quei lavoratori che, pur con un'età anagrafica prossima ai previgenti limiti per l'accesso alla pensione, rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con la prospettiva di dover attendere ancora molti anni per poter accedere alla pensione;
assicurare una copertura temporale più adeguata a quelle categorie di lavoratori che abbiano acceduto a procedimenti di allontanamento dal lavoro secondo procedure negoziate collettivamente, spostando dal 4 al 31 dicembre 2011 la data di stipula degli accordi;
evitare che dal sistema di deroghe siano esclusi proprio quei lavoratori più deboli che, operando anche nelle imprese di più piccole dimensioni, per un verso non possono accedere al sistema degli ammortizzatori sociali e, per l'altro, spesso hanno convenuto, attraverso accordi individuali, con il proprio datore di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro in vista, a legislazione vigente, di un prossimo accesso al trattamento pensionistico; situazione non particolarmente differente riguarda i così detti «esodati» o i «sovranumerari» e i dipendenti delle aziende fallite o in procedura di fallimento;
e con le seguenti osservazioni:
a) sempre a proposito della previdenza, si raccomanda di rispondere all'ulteriore esigenza, fortemente sentita dalle stesse organizzazioni sindacali unitarie, di assicurare maggiore gradualità nella convergenza dei sistemi di pensionamento tra uomini e donne;
b) occorre attivare ogni possibile iniziativa atta a risolvere le rilevanti problematiche legate alla soppressione - prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011 - di INPDAP ed ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni a INPS, affinché sia assicurata la tutela dei posti di lavoro per gli oltre 700 dipendenti «sovranumerari», in esubero rispetto all'attuale pianta organica, in quanto, diversamente, si genererebbe una grave turbativa nel settore del pubblico impiego, in un momento così delicato per l'economia e per il mercato del lavoro;
c) si segnala l'esigenza di affrontare, nell'ambito del provvedimento in esame, la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola;
d) occorre, infine, valutare la sostenibilità della riforma pensionistica per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli cosiddetti «usuranti».

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ALLEGATO 3

DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO CAZZOLA

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4865, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011;
tenuto conto delle finalità istituzionali del provvedimento recante norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
rilevato l'ambito di intervento più limitato rispetto ai precedenti decreti di analoga natura;
considerata l'opportunità di segnalare, in sede di conversione del presente decreto, talune questioni poste dalla Commissione stessa in occasione del parere reso sul decreto-legge n. 201 del 2011, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 24 in tema di pensioni, che ha realizzato cambiamenti strutturali significativi tra cui, l'estensione pro rata del calcolo contributivo a tutti i lavoratori, il superamento delle pensioni di anzianità, la flessibilità del pensionamento nel contesto di un incremento dell'età pensionabile e di un allineamento tra uomini e donne, l'incremento dei contributi per i lavoratori autonomi, il riordino delle casse dei liberi professionisti, per un risparmio complessivo di circa 20 miliardi nel 2018;
ricordate di seguito le osservazioni esposte nel citato parere:
«a) per quanto riguarda la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, di cui all'articolo 24, comma 25, si valuti la possibilità di garantire la copertura rispetto all'andamento del costo della vita anche ai trattamenti compresi tra due e tre volte il minimo, compensando le minori entrate mediante un incremento del contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate (sia attraverso una revisione in aumento della quota di prelievo per quelle pari almeno a venti volte il minimo INPS, sia attraverso un abbassamento dell'importo delle pensioni a cui si applica il contributo) e/o mediante l'introduzione di un contributo di solidarietà sulle cosiddette "baby pensioni", limitato all'importo superiore al minimo, e/o incrementando la percentuale di intervento sui cosiddetti "capitali scudati";
b) considerato l'impatto che gli interventi in materia previdenziale determinano sui requisiti per l'accesso alla pensione anticipata in conseguenza del combinato disposto tra il superamento del sistema delle quote e dell'età minima da un lato, e il meccanismo di penalizzazione economica per la pensione anticipata dall'altro, si valuti l'opportunità di prevedere criteri di gradualità, con riferimento ad entrambi i profili sopraindicati, nell'applicazione del nuovo regime;
c) per quanto riguarda le esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale, di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, oltre a prevedere una clausola che consenta di ampliare il numero dei tutelati ove si rendesse necessario, si valuti l'opportunità di individuare la decorrenza degli accordi sindacali alla data di entrata in vigore del decreto-legge e l'estensione delle tutele concernenti i previgenti requisiti ad altre particolari condizioni di disagio e disabilità, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 24;

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d) per quanto concerne gli interventi richiesti alle casse previdenziali dei liberi professionisti, di cui all'articolo 24, comma 24, si fissi una scadenza meno ravvicinata (rispetto a quella prevista del 31 marzo 2012) per l'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio gestionale di lungo periodo;
e) si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 24, comma 18, una disposizione volta a prevedere che con il decreto interministeriale di armonizzazione dei requisiti pensionistici ivi previsto si provveda a risolvere anche il problema delle ricongiunzioni onerose»;
considerato di aver ottenuto risposte importanti ancorché parziali, nel maxiemendamento presentato dal Governo in conformità con il testo varato dalle Commissioni riunite V e VI sulle osservazioni sub a), b) e d) e, quindi, nel testo finale della legge di conversione;
ricordato quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella conferenza stampa di fine anno, preannunciando misure intese a salvaguardare le situazioni di chi, a seguito della modifica dei requisiti per andare in pensione, è rimasto senza lavoro, senza retribuzione e senza pensione;
impegnato, altresì, il Governo a risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose secondo le indicazioni più volte espresse dalla Commissione e dall'Assemblea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) preso atto che all'articolo 1, al comma 4, è prorogata al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, si segnala l'esigenza di fissare la decorrenza delle predette graduatorie al 30 settembre 2003, come già previsto nell'ultima proroga in materia;
b) valutino poi le Commissioni di merito l'opportunità di contemperare il meccanismo di penalizzazione economica previsto in caso di pensionamento anticipato - una misura peraltro coerente con il modello contributivo e già rimodulata in sede di conversione del decreto n. 201 del 2011 - con il riconoscimento, almeno in fase di prima applicazione, di talune specificità delle condizioni di lavoro e di vita meritevoli di particolare considerazione (ad esempio, la maternità) nel computo dell'anzianità contributiva richiesta;
c) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, in sede di conversione del decreto o con altro provvedimento nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, misure rivolte a promuovere un contesto normativo più adeguato, tenuto conto delle compatibilità finanziarie, per la tutela di quanti si trovino a rischio di rimanere senza reddito né pensione, purché tale loro condizione sia verificabile e provata sulla base di una documentazione certa.
«CAZZOLA»