CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2012
590.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   Conseguentemente, i termini previsti per l'assunzione dei ricercatori di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009 sono prorogati al 31 dicembre 2012.
1. 43. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga alle previsioni vigenti in materia di assunzione del personale è attivata la procedura di stabilizzazione del personale già operante presso le Regioni e gli enti locali ai sensi delle Ordinanze di protezione civile n. 3253 del 2002 e n. 3279 del 2003, compatibilmente con la capacità di spesa dei rispettivi bilanci.
1. 44. De Camillis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 1. Costa, Scelli, Cavallaro.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: graduatorie aggiungere le seguenti: e delle idoneità.
1. 18. Laffranco.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2001.
1. 38. Paladini, Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 4, primo periodo, 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 1o gennaio 2001.
1. 6. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 settembre 2003.
1. 30. Damiano, Moffa, Antonino Foti, Poli, Cazzola, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Motta, Rampi, Santagata, Schirru.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:
   All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, Pag. 24con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
1. 24. Schirru.

  Sopprimere il comma 4.
1. 12. Lussana, Bitonci, Vanalli.

  Al comma 5, sostituire le parole: come vigente al 31 dicembre 2010 con le seguenti: come vigente al 31 dicembre 2009.
1. 19. Laffranco.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   Tale limite non si applica per le assunzioni in servizio di Professori universitari di I e II fascia già in ruolo rispettivamente come professori associati o ricercatori presso lo stesso Ateneo, nel caso in cui costoro abbiano optato per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 17. Ferranti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2012».
1. 13. Graziano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le Università potranno in ogni caso procedere alle chiamate di docenti interni in possesso delle idoneità di II fascia (e delle chiamate da parte delle Facoltà), qualora ciò non comporti un aggravio di spesa per gli Atenei, anche in applicazione del regime di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 20. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, non si applica alle assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel caso in cui optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010.
1. 35. Anna Teresa Formisano, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 6.
1. 8. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I lavoratori che abbiano maturato al 1o gennaio 2011 3 anni di attività nella pubblica amministrazione nei 5 anni antecedenti tale data, anche sotto forma di prestazioni in somministrazione, nonché i vincitori di concorso non assunti, sono collocati in liste provinciali o regionali ad esaurimento al fine di favorire il superamento della precarietà nella Pubblica Amministrazione, a cui le dette P.A. sono tenute ad attingere in via prioritaria.
  6-ter. Il ricorso ai lavoratori inseriti nelle liste provinciali o regionali da parte delle amministrazioni, anche di Comparti diversi, nel rispetto dei limiti di spesa e bilancio vigenti, non potrà essere superiore ai tre anni in attesa della contestuale conclusione delle procedure di stabilizzazione; Pag. 25criteri e modalità di utilizzo ed assegnazione dei lavoratori interessati saranno stabiliti in sede di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  6-quater. Nelle more del confronto di cui al comma precedente, eventuali ricorsi a forme di lavoro non standard, previa la verificata assenza di profili compatibili nelle graduatorie di vincitori di concorso vigenti, sarà permesso per un periodo massimo di sei mesi e fino ad una quantità non superiore al 4 per cento della dotazione organica complessiva.
1. 34. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011. A tal fine è fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
  6-ter. L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale che si rendono vacanti a decorrere dal 1o gennaio 2012 per cessazioni dal servizio e riduce la corrispondente dotazione organica.
  6-quater. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   Al comma 2, le parole: «Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» sono sostituite dalle seguenti: «Eventuali posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono trasferite all'INPS. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo sono riassorbite nell'ambito della dotazione organica di cui al precedente periodo. È fatto comunque divieto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie».
1. 41. Paladini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
  A tal fine è fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto Pag. 26fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
  6-ter. L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale che si rendono vacanti a decorrere dal 1o gennaio 2012 per cessazioni dal servizio e riduce la corrispondente dotazione organica.
  6-quater. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   Al comma 2 sono soppresse le parole: «Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1. 40. Paladini.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'INPS, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
  È fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale già vacanti o che si rendono vacanti a decorrere dal 1o gennaio 2012 per cessazioni dal servizio.
1. 25. Giovanelli, Damiano, Moffa, Antonino Foti, Madia, Mattesini, Pippo Gianni, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Alla lettera b) del comma 90 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole 28 settembre 2007» sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2007.
  6-ter. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole «triennio 2010/2012» sono sostituite dalle parole «quinquennio 2010/2014».
1. 21. Antonino Russo.

Pag. 27

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sono soppresse le parole «è elevata al venti per cento»;
   b) al secondo periodo, sono soppresse le parole «è elevata al 45 per cento con decorrenza immediata».
  6-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, è soppressa la lettera f);
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le riserve di posti di cui al comma 1 operano anche per il personale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno 3 anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.
1. 23. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 14, comma 26-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì fatta salva la graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 34 del 30 aprile 2010, i cui beneficiari rientrano nelle risorse umane da individuare ai sensi dei decreti di cui al primo periodo».
  6-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, nell'ambito delle intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) del medesimo decreto, le Regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attingono alla graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 34 del 30 aprile 2010. I beneficiari della chiamata: a) non partecipano alla valutazione comparativa per titoli, di cui al comma 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; b) non sono sottoposti alla disciplina di cui al comma 26-octies dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
1. 37. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e come modificato dall'articolo 4 comma 102 della legge 183 del 2011 può stipulare contratti di lavoro per gli anni 2012, 2013 e 2014 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. Tale somma va portata in aumento al limite delle spese complessive del personale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti Pag. 28dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. 29. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga agli articoli 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 20, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. Allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, anche dopo la cessazione dell'emergenza, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ai limiti di spesa di cui alle norme citate nel precedente periodo, il Comune dell'Aquila è autorizzato a procedere alla stipula dei contratti di lavoro finalizzati agli inquadramenti del personale risultato idoneo nei concorsi per le progressioni di carriera, banditi sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 31 dicembre 2009 e i cui procedimenti si siano conclusi entro il 31 dicembre 2010, nei limiti dei posti previsti dalla dotazione organica ancora disponibili alla data di pubblicazione della presente legge, e senza oneri a carico dello Stato.
1. 22. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» è modificato come segue:
   1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero dell'Interno al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche attraverso la copertura delle carenze di organico del personale permanente, ed anche al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul lavoro a tempo determinato, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, prosegue nella stabilizzazione del personale volontario già utilmente collocato nella graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 1996 del 2008 ed al contempo, assieme alle parti sociali, individua idonee procedure selettive che nell'ottica del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, assicurino il graduale assorbimento nei ruoli del personale permanente anche del personale volontario escluso dalla precedente procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età nonostante l'elevata anzianità di servizio maturata nel corso degli anni prestando servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
   2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Al fine di evitare l'ulteriore aumento del numero dei vigili del Fuoco volontari, nonché consentire il contenimento della spesa pubblica con conseguenziale maggiore disponibilità finanziaria Pag. 29da destinare alla stabilizzazione del personale volontario, i corsi di addestramento teorico pratico di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, finalizzati al reclutamento di nuovo personale volontario, si intendono cessati dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa».
   3) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, le parole «non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «viene richiamato in servizio dall'Amministrazione nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato».
1. 39. Di Pietro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010, è prorogata al 31 dicembre 2015.
1. 36. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. È prorogata la norma che consente l'indizione di concorsi, riservati al personale interno, ai comuni che, dovendo garantire uno dei servizi compresi nelle sei funzioni essenziali per il pensionamento del responsabile, non possono procedere, ai sensi delle vigenti disposizioni, con il concorso ad evidenza pubblica, pur avendo i posti liberi in organico.
1. 2. Cesare Marini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I professori universitari dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l'ateneo di appartenenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
1. 45. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le pubbliche amministrazioni che hanno avviato le procedure di cui all'articolo 1, commi 558 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 94, della legge 244/2007, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale interessato nel caso in cui ciò non determini un aumento delle spese di personale, complessivamente intese, a carico del rispettivo bilancio.
1. 16. Esposito, Boccuzzi, Fiorio, Portas.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli enti di cui al comma 557 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono applicare, nel rispetto delle procedure ivi previste, il comma 558 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006. Il personale da stabilizzare, di livello non dirigenziale, deve aver maturato, alla data del 31 dicembre 2011 presso l'amministrazione procedente un periodo lavorativo non inferiore a 30 mesi, anche non continuativi, regolato da contratti a tempo determinato, Pag. 30a far data dal 1o gennaio 2002. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente agli insegnanti della scuola dell'infanzia e agli educatori degli asili nido, anche in deroga all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, a condizione che:
   1) i medesimi Enti abbiano rispettato nell'ultimo triennio il patto di stabilità interno;
   2) le assunzioni siano finalizzate, in maniera documentata, all'ampliamento del grado di ricettività dell'utenza nell'ambito del proprio territorio;
   3) esistano, da almeno 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i corrispondenti posti in pianta organica risultanti da provvedimento formale.
1. 4. Fallica, Terranova, Grimaldi, Iapicca, Pugliese, Miccichè, Stagno d'Alcontres, Misiti, Soglia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Fermi restando i vincoli posti dal patto di stabilità interno, gli enti di cui all'articolo 7-ter, comma 21, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono autorizzati a definire le misure di politica attiva del lavoro di cui ai commi 550 e 551 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato dall'articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in deroga ai vincoli legislativi di cui all'articolo 1, comma 557 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I termini temporali delle proroghe di cui al precedente periodo, limitatamente alla scuola dell'infanzia comunale, si applicano agli enti locali territoriali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, a condizione che:
   1) i medesimi Enti abbiano rispettato nell'ultimo triennio il patto di stabilità interno;
   2) le assunzioni siano finalizzate in maniera documentata all'ampliamento delle unità didattiche educative (U.D.E) e del grado di ricettività dell'utenza nell'ambito del proprio territorio;
   3) esistano, da almeno 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i corrispondenti posti in pianta organica risultanti da provvedimento formale.
1. 5. Fallica, Terranova, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Stagno d'Alcontres, Misiti, Soglia, Pugliese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al fine di equiparare i periodi temporali per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza a quelli degli ufficiali degli altri corpi militarizzati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 51, comma 2, lettera b), numero 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito è ridotto a 11 anni”;
   b) all'articolo 51, comma 3, lettera b), numero 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito è ridotto a 11 anni”;
   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, primo comma e dalla tabella Pag. 313 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, i capitani del ruolo speciale e aeronavale della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno, maturato almeno 7 anni di permanenza nel grado sono promossi al grado superiore, salvo gli impedimenti di cui all'articolo 18 del richiamato decreto legislativo. Ai fini dell'iscrizione delle avvenute promozioni al grado di maggiore, l'ordine è formato avendo riguardo delle attuali iscrizioni, assicurando l'anzianità di ruolo alla data di compimento del settimo anno di permanenza nel grado di capitano».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: proroga di termini in materia di assunzioni e modifica alle norme sull'avanzamento degli Ufficiali della Guardia di finanza.
1. 7. Catone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare fino al 31 dicembre 2012 il personale in servizio alla data del 1o gennaio 2011 assunto a tempo determinato o con contratti di formazione lavoro, Co.Co.Co e Co.Co.Pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.
1. 33. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 9, comma 28, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti: “salvo per le assunzioni che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”».
1. 11. Calvisi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “fatte salve le spese di personale strettamente necessarie per interventi di somma urgenza e per la garanzia dei servizi infungibili ed essenziali previsti nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42”».
1. 14. Ghizzoni, Marchi, Lenzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 16, comma 8, della legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Sono fatte salve le procedure concorsuali definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali”».
1. 42. Distaso, Boccia, Fitto, Ginefra, Fucci, Grassi, Lazzari, Vico.

(Inammissibile)

Pag. 32

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riferimento al personale dei servizi educativi e scolastici, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2013”».
1. 15. Ghizzoni, Marchi, Lenzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 17, commi 10 e 11 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, ovunque ricorrano le parole: “Nel triennio 2010/2012” sono sostituite dalle seguenti: “nel quadriennio 2010/2013”».
1. 32. Mattesini, Motta.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. I termini e le modalità previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati al 31 dicembre 2012».
1. 31. Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Motta, Rampi, Santagata, Schirru.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma 102 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera:
   c) All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle assunzioni di personale che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2013».
1. 9. Calvisi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “per la loro residua durata” sono sostituite con le seguenti: “fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7”».
1. 26. Mattesini, Motta.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Con riferimento al personale soprannumerario, l'INPS, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, al comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
1. 46. Cazzola.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. A decorrere dal 2012, le disposizioni all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi Pag. 33destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».
*1. 01. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. A decorrere dal 2012, le disposizioni all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».
*1. 05. Fontanelli, De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. A decorrere dal 2012, le disposizioni all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».
*1. 010. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate ad esaurimento e sono utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. Il personale docente che abbia conseguito l'idoneità nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in coda nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 8-bis. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istru- zione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
  3. Il personale tecnico amministrativo delle aree prima, seconda, terzo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010 Pag. 34è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento e sono utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 2 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico. Il servizio deve essere stato prestato per i profili professionali corrispondenti ai posti di ruolo.
  4. A decorrere dall'anno accademico 2011-2012, le istituzioni dell'alto formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, sulle cattedre vacanti e disponibili, un contingente non superiore a 1100 unità di docenti.
  5. Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dallo stesso anno accademico 2011-2012, un contingente complessivo non superiore a 450 unità del personale tecnico amministrativo EP, delle aree prima, seconda e terza.
  6. Le assunzioni di cui ai commi 8-quinquies e 8-sexies sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico e nel rispetto delle disposizioni del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».
1. 02. Goisis, Grimoldi, Rivolta, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Ufficio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto ministeriale 1o febbraio 2001, n. 44, è ridotto da tre a due membri, di cui uno designato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con funzione anche di Presidente e uno designato d'intesa con gli enti locali. Al fine di ridurre il rimborso delle spese di missione, i componenti del predetto Collegio sono nominati su base regionale».
1. 03. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11).

  1. All'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, le parole: “a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014”, le parole: “devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni” sono sostituite dalle seguenti: “sono costituiti con 1.000 alunni, quale media regionale di riferimento”, ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “I tetti numerici di cui al periodo precedente sono raggiunti nel rispetto della competenza delle regioni a programmare le autonomie scolastiche sul territorio, nell'ambito della funzione di organizzazione della rete scolastica svolta in collaborazione con gli enti locali”.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'unità previsionale di base “Oneri comuni di parte corrente”, istituita nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, Pag. 35dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Integrazioni alla legge 30 dicembre 2010).

  1. All'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 40 aggiungere il seguente comma:
  4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente.

  2. All'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 40, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30 per cento del corpo docente di ciascuna Università.

  3. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è sostituito dal seguente:
  11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altra ateneo o ente o istituto di ricerca, sulla base di una specifica convenzione, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei o enti o istituti di ricerca dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo o ente o istituto di ricerca, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo o ente o istituto di ricerca. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni».
1. 06. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie).

  1. Qualora lo studente universitario sia vittima di eventi che comportano una diminuzione del reddito familiare, in sede di versamento per l'anno accademico successivo usufruisce di uno sgravio determinato dal ricalcolo della tassa di iscrizione e del contributo universitario versati nell'anno precedente.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrato in vigore della presente legge, il Governo provvede a integrare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 3625 luglio 1997, n. 306, per adeguarlo alle disposizioni del comma 1-bis del presente articolo.
1. 07. Grimoldi, Goisis, Rivolta, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, in materia di interventi delle province e dei comuni a sostegno del diritto agli studi universitari).

  1. Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3:
    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario»;
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le regioni, le università, le province, i comuni, nonché gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività»;
   b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
  «3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria»;
   c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
    «d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti»;
   d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente camma:
  «1-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)».

  2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedano nella provincia e nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.
  3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione Pag. 37degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 08. Caparini, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. È abolito il valore legale del diploma di laurea e degli altri diplomi universitari.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della funzione pubblica, sono emanate le necessarie disposizioni di coordinamento e dei meccanismi in materia di accesso alle professioni e agli impieghi pubblici».
1. 09. Grimoldi, Goisis, Rivolta, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

  1. In considerazione della necessità di individuare criteri coerenti con l'effettiva realizzabilità degli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia e non discriminanti, in particolare per quanti hanno frequentato scuole regionali che erogano una formazione equiparabile alle scuole statali, nonché per avviare una nuova procedura di selezione pubblica, il Ministro dei beni culturali provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, a modificare la disciplina recata dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
1. 011. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Reclutamento idonei alla Dirigenza Scolastica del Concorso indetto con delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2454 del 16 ottobre 2009).

  1. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove del corso-concorso a dirigente scolastico indetto con delibera della giunta provinciale di Trento n. 2454 del 16 ottobre 2009, che hanno inoltre regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.
  2. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del citato decreto-legge n. 248 dei 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove del predetto concorso, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili o legislazione vigente nel bilancio del medesima Ministero. Le nomine di cui al presente Pag. 38comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali per gli anni 2012-2013 e 2013-2014».
1. 012. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Inquadramento personale non docente transitato dagli Enti Locali allo Stato).

  1. Ai sensi dell'articolo 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola, per il triennio economico 2013-2015, viene riesaminata la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) trasferiti dagli Enti locali allo Stato in attuazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124».
1. 013. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Vanalli, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    a1) le parole: “il biennio 2009/2010” sono sostituite dalle seguenti: “per il biennio 2011-2012 e per il triennio 2012-2014”;
    a2) le parole: “nell'anno accademico 2007-2008” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009”;
    a3) dopo la parola: “(SSIS)” sono inserite le seguenti: “e i successivi semestri aggiuntivi” e “ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005”;
   b) al comma 2:
    b1) le parole: “il primo corso” sono sostituite dalle seguenti: “il primo e il secondo corso”;
    b2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria”;
   c) al comma 3:
    c1) le parole: “nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A”;
    c2) le parole: “ai corsi quadriennali sopra indicati” sono sostituite dalle seguenti: “corsi quadriennali e biennali sopra indicati”.

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla dato di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012-2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, Pag. 39convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 9-bis del presente articolo.
  3. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1. 014. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Vanalli, Bitonci.

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ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di permettere l'approvazione del Rendiconto generale consolidato per l'esercizio finanziario 2011 dell'Associazione della Croce Rossa italiana, nonché di procedere entro la data del 1 giugno 2012 alla completa ricostituzione degli organi statutari della medesima associazione, l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino, e non oltre, alla data del 30 giugno 2012.
  Al commissario straordinario in regime di proroga spetta mensilmente il 50 per cento degli emolumenti corrisposti nello stesso periodo dell'anno 2011 e il pagamento potrà avvenire anche con il corrispondente controvalore in Buoni ordinari del tesoro con scadenza a 12 mesi.
2. 2. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Parzialmente inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 aprile.
2. 5. Lanzillotta.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
2. 4. Miotto, Lenzi, Grassi, Pedoto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 1o gennaio 2012, previsto dal comma 3 dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal quale il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile, è prorogato al 31 marzo 2012, al fine di completate le procedure di individuazione dei criteri in base ai quali erogare la parte variabile del compenso.
  1-ter. Il terzo periodo del comma 3, dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
*2. 1. Ceroni.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 1o gennaio 2012, previsto dal comma 3 dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal quale il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile, è prorogato al 31 marzo 2012, al fine di completate le procedure di individuazione dei criteri in base ai quali erogare la parte variabile del compenso.
  1-ter. Il terzo periodo del comma 3, dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
*2. 3. Margiotta.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga Commissario ex lege n. 33 del 2009).

  1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. 01. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Pag. 41

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. La Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dal 1o luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013.
2. 02. Barbaro, Lolli, Barbieri.
(Inammissibile)

Pag. 42

ART. 3.

  Al comma l, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del definitivo avvio di messa in sicurezza delle grandi dighe, il termine del 31 dicembre 2012 di cui al primo periodo, per l'individuazione con apposito elenco delle grandi dighe da sottoporre a verifica, è da considerarsi improrogabile anche al fine di consentire la piena attuazione dei suddetti interventi di messa in sicurezza previsti dall'articolo 43, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011.
3. 1. Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Piffari.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli operatori economici le cui infrastrutture fisse siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 ed ottobre 2002, possono richiedere agli enti regionali ed ai comuni concedenti diritti su aree proprie, la proroga delle concessioni in corso nel periodo emergenziale per una durata pari al medesimo periodo.
  1-ter. Gli enti concedenti, al fine di garantire la prosecuzione delle attività, in difetto di un prevalente interesse pubblico alla diversa utilizzazione dell'area, prorogano alle medesime condizioni e previa rivalutazione dei canoni o corrispettivi secondo dati ISTAT a favore degli operatori economici le cui strutture sono state danneggiate da tali fenomeni, previa verifica delle condizioni territoriali ed ambientali. Alla fine del periodo di proroga le concessioni sono assegnate col rispetto dei principi di evidenza pubblica.
3. 4. Gibiino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 60 giorni il Governo riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, specificandone lo stato di attuazione e proponendo eventuali modifiche e abrogazioni.
3. 2. Lanzillotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è prorogato per l'anno 2012 il contributo di 1.500.000 euro per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), previsto dal comma 16-octies dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. 3. Mario Pepe (Misto-R-A).
(Inammissibile)

Pag. 43

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano.
4. 1. Lanzillotta.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per rimborsi elettorali).

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote di rimborso maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 6, della medesima legge 3 giugno 1999, n. 157.
4. 01. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per rimborsi elettorali).

  1. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito con il seguente: «I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di cui al comma 1».
4. 02. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, dei decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni della regione confinanti con regioni a statuto speciale e province autonome in proporzione alla popolazione residente.
  2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme».

  2. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 44legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con la Repubblica di San Marino è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni di cui alla legge 3 agosto 2009 n. 117 in proporzione alla popolazione residente.
  2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme».

  Alla copertura degli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2012 e per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: Legge n. 7 dei 1981 e legge n. 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 03. Bitonci, Gidoni.
(Inammissibile)

Pag. 45

ART. 5.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la completa attuazione delle misure e garantire la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, la durata degli incarichi ivi previsti, già conferiti e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di dodici mesi dalla data di rispettiva scadenza.».
*5. 1. Di Caterina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la completa attuazione delle misure e garantire la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, la durata degli incarichi ivi previsti, già conferiti e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di dodici mesi dalla data di rispettiva scadenza.».
*5. 3. Barani.

Pag. 46

ART. 6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La data di entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, già prorogata dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, è ulteriormente differita di 180 giorni.
6. 42. Moffa.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza.
6. 3. Fedriga, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, aggiungere: «Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122.
6. 1. Fallica, Terranova, Siragusa, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5, comma 6, della legge n. 140 del 1999, le parole: «1o gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2003».

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 248 del 2007 le parole: 31 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2008.
6. 2. Margiotta, Luongo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. È prorogata dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 la disposizione relativa ai redditi dei lavoratori frontalieri sottoposti a doppia imposizione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.
6. 5. Gianni Farina, Bucchino, Fedi, Garavini, Narducci, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contributo concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli acquisti di materiale da destinare al Soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari attualmente al 35 per cento dell'importo totale, è elevato al 60 per cento nel 2012. Agli oneri previsti, pari a 200.000 euro nell'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attingendo alla parte destinata all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215.
6. 7. Caparini, Consiglio, Vanalli, Fava, Fedriga, Nicola Molteni, Grimoldi, Stucchi, Volpi, Pini, Rainieri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è prorogato al 30 giugno 2012 per i periodi anteriori al 1o gennaio 2010.
6. 8. Vannucci.

Pag. 47

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
6. 9. Corsaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono prorogate al 31 dicembre 2012 anche ai docenti inidonei posti in ruolo ad esaurimento dal CCNI 28 giugno 2008, passibili di mobilità ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di dispensa dal servizio ai sensi del decreto-legge n. 79 del 2011 articolo 4, comma 4.
6. 10. Antonino Russo, Coscia, Siragusa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente comma».
* 6. 11. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente comma».
* 6. 45. Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 3, dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Agli eventuali maggiori oneri derivati dalle deroghe previste dal presente comma, ciascuna Amministrazione deve fare fronte con uguale decurtazione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni spettanti agli altri dirigenti in modo da non modificare il tetto complessivo di spesa previsto prima delle deroghe in oggetto».
6. 13. Zampa, Santagata.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 4 aprile 2010, n. 183, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, la durata del rapporto di lavoro verrà considerata comprendendo anche i periodi coperti da precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, con cui il prestatore di lavoro era stato impiegato presso il medesimo datore di lavoro».
6. 14. Sbrollini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore alla data di applicazione a regime della nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre Pag. 482011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. 15. Baretta, Marinello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  La proroga del regime previdenziale prevista dall'articolo 24, comma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214 è riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 17. Lenzi, Damiano, Gnecchi, Giovanelli, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 18. Damiano, Moffa, Cazzola, Poli, Gnecchi, Bellanova, Baretta, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli, Motta, Pizzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «4 dicembre 2011» con «31 marzo 2012».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere e di previdenza.
6. 51. Gnecchi, Lenzi, Motta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «4 dicembre 2011» con le parole: «29 febbraio 2012».
6. 50. Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «ad applicarsi», aggiungere: «per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere: e di previdenza.
6. 19. Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i lavoratori che abbiano già risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo Pag. 49all'esodo stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214 o in ragione di crisi, fallimento o riorganizzazione aziendale nonché secondo una casistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è differita al 31 dicembre 2012. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere: e di previdenza.
6. 20. Damiano, Moffa, Foti Antonino, Poli, Gnecchi, Bellanova, Baretta, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Froner, Lovelli, Motta, Pizzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.
6. 21. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.
6. 22. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere: e di previdenza.
6. 25. Damiano, Poli, Moffa, Foti Antonino, Crosetto, Gnecchi, Bellanova, Baretta, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli, Motta, Pizzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i lavoratori che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.
6. 23. Boccuzzi, Damiano, Moffa, Foti Antonino, Poli, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli, Motta.

Pag. 50

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 6, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «1o gennaio 2012» con «1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere: e di previdenza.
6. 24. Damiano, Moffa, Poli, Foti Antonino, Gnecchi, Bellanova, Baretta, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli, Motta, Pizzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 92, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanzia pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le spese di personale strettamente necessarie per interventi di somma urgenza e per la garanzia dei servizi infungibili ed essenziali previsti nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».
6. 52. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile.».

  Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
6. 26. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente: «I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante».
6. 27. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici Pag. 51anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche al magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
6. 28. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, è aggiunto il seguente: «4-bis. L'autorizzazione è soggetta ad un visto annuale di conformità e di regolarità da parte del Comune che ha provveduto al rilascio. Il visto di regolarità accerta la sussistenza dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge, nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL».
6. 29. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente Legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei Dirigenti Pubblici nel rispetto dei seguenti principi:
   a) le assunzioni di tutti i Dirigenti Pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Mandato di Governo;
   b) ampliando le possibilità di licenziamento dei Dirigenti Pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità.
6. 30. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.
6. 31. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2 comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2012».
6. 32. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole: «e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, al cui elenco di aziende si aggiunge lo stabilimento “Ferrania” di Cairo Montenotte».
6. 33. Paladini.
(Inammissibile)

Pag. 52

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. È fatta salva la buona fede dei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 14, anche qualora la presentazione formale della domanda, per ragioni imputabili alle amministrazioni competenti, non sia avvenuta entro le date ivi previste».
6. 34. Delfino, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 24, primo e terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
6. 35. Poli, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «ed ai corpi e servizi di polizia locale».
6. 36. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011 aggiungere in fine il seguente periodo: «Fermo il requisito anagrafico, i soggetti che siano stati iscritti alle predette forme pensionistiche obbligatorie per non meno di due anni se uomini e un anno se donne in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa, possono accedere alla pensione anticipata con una anzianità contributiva di 40 anni, senza penalizzazioni».
6. 37. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
  2-bis. Al comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da «Sulla quota» fino alla fine del comma sono soppresse.
  2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: Legge n. 7 del 1981 e Legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 4. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 le parole da: «Sulla quota di trattamento» fino alla fine del comma sono soppresse.
6. 38. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 53n. 214 del 22 dicembre 2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La riduzione non si applica ai soggetti che siano stati iscritti alle predette forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.
6. 39. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È prorogata l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti di accesso alla pensione e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che continuano ad applicarsi ai soggetti che dimostrino di aver accettato l'esodo incentivato in prospettiva del raggiungimento dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, nonché a tutti i lavoratori e le lavoratrici che non abbiano più diritto ad alcuno strumento di sostegno del reddito o che siano stati licenziati a causa della crisi della propria azienda e non abbiano diritto ad alcuno strumento di sostegno del reddito e che avrebbero maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013.
6. 40. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. È fissata al 31 dicembre 2012 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso.
6. 41. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
%
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono prorogate anche per il personale del comparto scuola.
6. 43. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per l'impugnazione dei licenziamenti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 32 n. 183 della legge 4 novembre 2010, e successive modificazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.
6. 44. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i lavoratori che abbiano già risolto il rapporto di lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ragione di accordi individuali, sottoscritti in sede giudiziale, ovvero ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è differita al 31 dicembre 2012. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 46. Cazzola.

Pag. 54

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 le parole: «non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda», sono sostituite dalle seguenti: «sia presentata domanda producendo come documentazione di accertamento della patologia referti, rilasciati da ospedali pubblici, antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto».
6. 47. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 abbiano già risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, depositati ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedure civile».
6. 48. Marinello, Pagano, Marsilio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La validità della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso di assistente tecnico-agrotecnico presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri», deliberata il 25 febbraio 2005, di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata sino al 31 dicembre 2012.
6. 49. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trova applicazione per i lavoratori che abbiano già risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali di incentivo all'esodo stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24.
  2-ter. La data del 4 dicembre prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli effetti a essa collegati, concernenti la validità degli accordi collettivi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, ai fini della non applicazione della nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata, con i medesimi effetti e nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, alla data della conclusione del monitoraggio previsto dal medesimo comma 15, anche al fine della individuazione di una eventuale casistica da definirsi con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 16. Baretta, Marinello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici del 19 ottobre 1984, che hanno colpito il comune di Zafferanea Etnea (Catania), di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, è riconosciuta la qualifica di infortunati sul lavoro.Pag. 55
  2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. 6. Berretta, Capodicasa, Antonino Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.
  2-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-ter e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
6. 12. Schirru.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini).

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011 i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro la cui regolamentazione rimane affidata alle Regioni.
6. 01. Di Biagio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) ai lavoratori, anche se non iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo Pag. 564 comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013».

  2. All'onere derivante dalla lettera e-bis) del comma 14 dell'articolo 24 come sostituita dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. 02. Di Biagio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 abbiano già risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, depositati ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile».
* 6. 05. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 abbiano già risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, depositati ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile».
* 6. 06. Ventucci.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
  2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
6. 03. Saltamartini, Mantovano, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 57è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
  2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6. 04. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
  2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6. 013. De Micheli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
  2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6. 07. Corsaro, Marinello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
  «15-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012 si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di formalizzazione della risoluzione del rapporto di lavoro, ai soggetti per i quali detta risoluzione sia intervenuta per effetto di:
   a) collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223 del Pag. 581991 e successive modificazioni e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
   b) collocamento in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7 commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;
   c) accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione delle prestazioni del Fondo;
   d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sulla base di un accordo individuale avente data certa per i lavoratori che maturino i requisiti di accesso al pensionamento entro 60 mesi dalla data della risoluzione.
6. 08. Marinello, Baretta.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga in materia di trattamenti pensionistici).

  1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
6. 09. Marinello, Baretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga dei termini in materia di soppressione degli enti previdenziali).

  1. Al fine di agevolare l'avvio e consentire un'efficace realizzazione del processo di incorporazione di INPDAP E ENPALS nell'INPS, all'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o luglio 2012»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
   c) al comma 2:
    1) le parole «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
    2) il terzo, il quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Eventuali posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono trasferite all'INPS. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo sono riassorbite nell'ambito della dotazione organica di cui al medesimo periodo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'applicazione del predetto comma avverrà contestualmente Pag. 59al riassetto organizzativo e funzionale di cui al successivo comma 7.».

  2. Gli importi di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono incrementati per l'anno 2012 di 10 milioni di euro. Tale incremento di economie è conseguito interamente dall'Inpdap nel corso della gestione amministrativa del primo semestre 2012.
6. 010. Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli, Motta.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale.
6. 011. D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire la parola «300.000» con la parola «150.000».
6. 012. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
   «11-bis. Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro non sono soggette ai termini temporali di cui al precedente comma. In detto periodo, il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell'INAIL ovvero ASL-ARPA ovvero dei soggetti pubblici o privati abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con le modalità di cui al comma 13».
6. 014. Baretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, della legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
   14-bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto salvo in caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».
6. 015. Tullo, Rossa, Andrea Orlando, Zunino.
(Inammissibile)

Pag. 60

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole «30 Giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2013».
6. 016. Bitonci.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al comma 24 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 017. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Vanalli.

  All'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al primo periodo, le parole «A decorrere dal 1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2016»;
   b) Al primo periodo, le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016»;
   c) Al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti; «per l'anno 2017» e «dall'anno 2018»;
   d) Al terzo periodo, le parole 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2016».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 018. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Vanalli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga dei termini in materia di pensioni).

  1. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al primo periodo, le parole «A decorrere dal 1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013»;Pag. 61
   b) Al primo periodo, le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2013»;
   c) Al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2014» e «dall'anno 2015»;
   d) Al terzo periodo, le parole 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2013».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 019. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Vanalli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al comma 6, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 020. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Vanalli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al comma 6, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2013».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 021. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Vanalli.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga dei termini in materia di pensioni).

  1. Al comma 3, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al primo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;Pag. 62
   b) Al secondo periodo, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 022. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Vanalli.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga dei termini in materia di soppressione degli enti previdenziali).

  1. Al comma 3, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al primo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
   b) Al secondo periodo, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 023. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Vanalli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 9 comma 28 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le spese di personale strettamente necessarie per interventi di somma urgenza e per la garanzia dei servizi infungibili ed essenziali previsti nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».
6. 024. Bitonci, Vanalli, Montagnoli.
(Inammissibile)

Pag. 63

ART. 7.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

  All'articolo 168, comma 2 sostituire le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto trentacinque anni di età».
7. 1. Bertolini, Stracquadanio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 14, comma 26-sexies, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi»;
   b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «d) con i decreti di cui al comma 26-bis si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine della adozione dei decreti di cui al comma 26-bis, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione».
7. 2. Marinello.
(Parzialmente inammissibile)

Pag. 64

ART. 8.

  Premettere il seguente comma:
  01. Al fine di consentire una omogenea applicazione delle norme di cui al presente articolo la rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, già appartenenti al disciolto ruolo unico, il grado e la relativa anzianità sono rideterminati, ai soli fini giuridici in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni ad anzianità stabilite nell'articolo 1238 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo.
8. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

  Al comma l, lettera c), sostituire le parole: dicembre 2013 con le seguenti: dicembre 2015.
8. 7. Crosetto.

  Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 2257, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
* 8. 4. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 2257, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
* 8. 5. Favia, Paladini.

  Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 2257, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
* 8. 6. Marinello, Mantovano, Marsilio, Baccini, Ceroni, Pagano, Corsaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei Lavori e del Genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:
   a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori sine titulo in godimento di unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;
   b) la conferma dei canoni di locazione applicati ai conduttori prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa n. 122 del 16 marzo 2011 concernente «Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo», per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi.
8. 1. Di Biagio.
(Inammissibile)

Pag. 65

ART. 9.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. All'articolo 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2012»;
   b) al comma 11, dopo la parola: «AGEA» sono inserite le seguenti: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o».

  1-ter. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «gestione commissariale» sono inserite le seguenti: «; durante tale periodo e comunque non oltre il 30 giugno 2012 sono sospese le azioni giudiziarie e le procedure esecutive nei confronti dell'Ente».
9. 1. Marinello.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica.
*9. 9. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica.
*9. 15. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica.
*9. 8. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre Pag. 662008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica.
*9. 2. Ruvolo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, la dotazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, è ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
**9. 10. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, la dotazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, è ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
**9. 14. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, la dotazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, è ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
**9. 7. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, la dotazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, è ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
**9. 3. Ruvolo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, le azioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono finanziate a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*9. 11. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Miccichè, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, le azioni di cui agli Pag. 67articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono finanziate a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*9. 6. Sani, Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, le azioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono finanziate a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*9. 16. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, le azioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono finanziate a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*9. 4. Ruvolo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme stanziate dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 13 milioni di euro, sono destinate al completamento delle azioni attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
**9. 12. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme stanziate dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 13 milioni di euro, sono destinate al completamento delle azioni attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
**9. 5. Ruvolo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme stanziate dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 13 milioni di Pag. 68euro, sono destinate al completamento delle azioni attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
**9. 17. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Provviste di bordo per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera).

  Alla lettera b) dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo le parole: «della nave» inserire le seguenti: «, con l'eccezione del carburante per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera,».
*9. 01. Ruvolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Provviste di bordo per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera).

  Alla lettera b) dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo le parole: «della nave» inserire le seguenti: «, con l'eccezione del carburante per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera,».
*9. 06. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Provviste di bordo per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera).

  Alla lettera b) dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo le parole: «della nave» inserire le seguenti: «, con l'eccezione del carburante per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera,».
*9. 09. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Provviste di bordo per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera).

  Alla lettera b) dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo le parole: «della nave» inserire le seguenti: «, con l'eccezione del carburante per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera,».
*9. 03. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione CISOA agricola al settore della pesca marittima).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.
**9. 05. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Soglia, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.
(Inammissibile)

Pag. 69

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione CISOA agricola al settore della pesca marittima).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.
**9. 02. Ruvolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione CISOA agricola al settore della pesca marittima).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.
**9. 010. Sani, Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione della Cassa integrazione agricola al settore della pesca marittima).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.
**9. 07. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli olii di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
9. 04. Delfino, Mondello, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del credito di imposta per le imprese agricole).

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1088 e 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato al 31 Pag. 70dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
9. 011. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia agricola).

  1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2012, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.
  2. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2012 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:
   con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;
   con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

  3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
9. 012. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Moratoria comparto agricolo).

  1. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli agricoltori, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.Pag. 71
  2. È altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
9. 013. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

Pag. 72

ART. 10.

  Sopprimere il comma 2.
10. 3. Laura Molteni, Rondini, Bitonci, Vanalli.

  Al comma 2, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011.
10. 1. Lo Presti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
10. 8. Miotto, Lenzi, Grassi, Pedoto.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2012.
10. 9. Miotto, Lenzi, Grassi.

  Al comma 4, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011.
10. 2. Lo Presti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Lo sconto per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, già previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla revisione delle vigenti tariffe ed alla riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti tali prestazioni e comunque non oltre il triennio successivo si applica:
   a) per le prestazioni specialistiche in misura del 7 per cento calcolato sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1996, n. 216;
   b) per le prestazioni di diagnostica di laboratorio in misura del 10 per cento calcolato sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996.
10. 4. D'Anna, Moffa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
10. 5. D'Anna, Moffa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  L'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 88, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
10. 6. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse e della riduzione dei tempi d'attesa nelle strutture sanitarie, a decorrere dal 1o giugno 2012 viene predisposta nei Pronto Soccorso l'attivazione dei percorsi brevi a gestione infermieristica per pazienti non critici.
  5-ter. Con decreto del Ministro della sanità da adottare entro novanta giorni Pag. 73dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la definizione dei corsi per la certificazione degli infermieri ad operare in interventi di primo soccorso e le modalità di attuazione del presente comma.
10. 7. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo sono svolti dal dirigente medico, di cui al successivo articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero costituito in Azienda.
10. 10. Mario Pepe (Misto-R-A), Cesaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale addetto alle attività sanitarie nelle Aziende ospedaliere-universitarie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria effettua la ricognizione del personale socio-sanitario universitario in servizio presso l'Azienda; egli determina altresì i contingenti di personale universitario addetto alle funzioni amministrative e tecniche in servizio presso l'Azienda che sono ritenuti necessari per l'organizzazione aziendale e per il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata, sentite al riguardo le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del comparto università; la Regione entro i successivi trenta giorni verifica che la ricognizione e la determinazione dei contingenti rispondano agli standard regionali per le Aziende ospedaliere-universitarie, formulando al riguardo eventuali osservazioni; in relazione alla ricognizione così effettuata ed alle osservazioni della Regione il Rettore entro i successivi 15 giorni decreta l'assegnazione a tempo indeterminato di detto personale all'Azienda, ai sensi dell'articolo 70 comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; ove il personale universitario amministrativo e tecnico attualmente in servizio presso la singola Azienda ecceda i contingenti determinati dal Direttore generale, il Rettore provvede all'assegnazione nel rispetto dei contingenti, sentito il Direttore generale suddetto ed avuto riguardo dell'anzianità di servizio nell'Azienda; il personale così assegnato assume i doveri ed i diritti del personale aziendale. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 è riassorbito dalla presente norma.
*10. 11. Mario Pepe (Misto-R-A), Cesaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale addetto alle attività sanitarie nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria effettua la ricognizione del personale socio-sanitario universitario in servizio presso l'Azienda; egli determina altresì i contingenti di personale universitario addetto alle funzioni amministrative e tecniche in servizio presso l'Azienda che sono ritenuti necessari per l'organizzazione aziendale e per il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata, sentite Pag. 74al riguardo le organizzazione sindacali firmatarie del contratto nazionale del comparto università; la Regione entro i successivi trenta giorni verifica che la ricognizione e la determinazione dei contingenti rispondano agli standard regionali per le Aziende ospedaliero-universitarie, formulando al riguardo eventuali osservazioni; in relazione alla ricognizione così effettuata ed alle osservazioni della Regione il Rettore entro i successivi 15 giorni decreta l'assegnazione a tempo indeterminato di detto personale all'Azienda, ai sensi dell'articolo 70 comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165; ove il personale universitario amministrativo e tecnico attualmente in servizio presso la singola Azienda ecceda i contingenti determinati dal Direttore generale, il Rettore provvede all'assegnazione nel rispetto dei contingenti, sentito il Direttore generale suddetto ed avuto riguardo dell'anzianità di servizio nell'Azienda; il personale così assegnato assume i doveri ed i diritti del personale aziendale. 11 comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 è riassorbito dalla presente norma.
*10. 12. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, il comma 4 è sostituito con i seguenti:
  4. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
  5. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco” risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
10. 13. Ceroni, Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai requisiti introdotti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è estesa ai lavoratori dipendenti e autonomi la possibilità, già prevista a favore delle lavoratrici dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, di conseguire il diritto al trattamento pensionistico con i medesimi requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, a condizione che:
   a) optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
   b) siano privi di occupazione da almeno 12 mesi;
   c) l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e Pag. 75integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

  2. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. 01. Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Pag. 76

ART. 11.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
11. 34. Tassone, Ciccanti, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Sopprimere il comma 2.
11. 36. Lanzillotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 al capoverso «Art. 702» dopo le parole «dei trasporti», sono aggiunte le seguenti parole: «per gli aeroporti i cui sedimi incidono su siti in zone SIC e ZPS o nelle loro immediate vicinanze sono vietate opere di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione volte all'aumento del numero dei movimenti dei velivoli rispetto a quello già autorizzato al 31 dicembre 2011».
11. 43. Dozzo.
(Inammissibile)

  Al comma 3, le parole: 31 dicembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: fino alle determinazioni in materia di diritti aeroportuali che saranno assunte dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. 37. Lanzillotta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. A decorrere dalla costituzione dell'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali competenze sono attribuite alla medesima Autorità.
11. 30. Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «per il triennio 2005-2007», sono sostituite con le seguenti: «2012-2014». Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2012 e per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 22. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
11. 10. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo le parole: «l'obbligo di adottare», sono inserite le seguenti: «, nei comuni con popolazione al di sopra dei 100.000 abitanti,».
11. 6. Faenzi, Sani.
(Inammissibile)

Pag. 77

  Sopprimere il comma 5.
* 11. 27. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.

  Sopprimere il comma 5.
* 11. 35. Tassone, Ciccanti, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa. Le relative funzioni in materia di vigilanza, regolazione e determinazione tariffaria, sono attribuite all'Autorità di Regolazione del Settore dei Trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 211. Ad essa sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al comma 5 dell'articolo 36 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 211 del 2011.
11. 38. Lanzillotta.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti all'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. 29. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: all'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. 28. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo statuto dell'Agenzia viene redatto, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, applicabile al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via ordinaria con le stesse modalità degli altri atti ivi previsti, così come quelli costitutivi introdotti dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
11. 40. Fallica, Misiti, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Pag. 78

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
  6-ter. L'individuazione dei tratti della rete stradale in cui collocare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità deve essere effettuata di concerto tra i sindaci dei comuni sui quali la strada insiste ed il prefetto competente per territorio.
11. 16. Ruvolo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   2) al comma 14, al primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
   3) al comma 15, al primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
   5) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
   6) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».
* 11. 1. Vannucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   2) al comma 14, al primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
   3) al comma 15, al primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
   5) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;Pag. 79
   6) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».
* 11. 2. Stradella, Armosino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   2) al comma 14, al primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
   3) al comma 15, al primo periodo, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
   5) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
   6) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».
* 11. 18. Lanzarin, Togni, Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   2) al comma 14, al primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
   3) al comma 15, al primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
   5) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
   6) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» Pag. 80sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».
* 11. 26. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno.
** 11. 3. Vannucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno.
** 11. 4. Stradella, Armosino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno.
** 11. 17. Lanzarin, Togni, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno.
** 11. 31. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) le parole: «in aggiunta a quelli festivi» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso».
   b) la lettera c) è soppressa.
* 11. 7. Velo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) le parole: «in aggiunta a quelli festivi» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso».Pag. 81
   b) la lettera c) è soppressa.
* 11. 47. Desiderati, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
** 11. 5. Stradella.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
** 11. 8. Savino.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 Pag. 82del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
** 11. 32. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le parole: «entro quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
* 11. 9. Margiotta.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le parole: «entro quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
* 11. 24. Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro cinquantaquattro mesi,».
11. 41. Antonino Foti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 12-bis, del decreto-legge 19 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate anche per l'anno 2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.
  6-ter. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
11. 11. Braga.
(Inammissibile)

  All'articolo 11 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti a condizione che sei mesi prima della scadenza prevista per la vita tecnica di tali impianti, gli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti a fune abbiano verificato che l'impianto risponde integralmente ai requisiti di idoneità al servizio e a quelli relativi alla manutenzione tecnica delle infrastrutture e dei sottosistemi di cui all'Allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 10 nonché ai requisiti essenziali e alle analisi di sicurezza di cui agli Allegati II e III del citato decreto.
* 11. 12. De Micheli, Dal Moro.
(Inammissibile)

  All'articolo 11 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6-bis. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti a condizione che sei mesi prima della scadenza prevista per la vita Pag. 83tecnica di tali impianti, gli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti a fune abbiano verificato che l'impianto risponde integralmente ai requisiti di idoneità al servizio e a quelli relativi alla manutenzione tecnica delle infrastrutture e dei sottosistemi di cui all'Allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 10 nonché ai requisiti essenziali e alle analisi di sicurezza di cui agli Allegati II e III del citato decreto.
* 11. 13. Fogliardi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo e delle infrastrutture di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 5 comma 2, lettera b), della legge del 29 luglio 2010, n. 120, relativo cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è fissato il 31 marzo 2012.
* 11. 14. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo e delle infrastrutture di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 5 comma 2, lettera b), della legge del 29 luglio 2010, n. 120, relativo cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è fissato il 31 marzo 2012.
* 11. 20. Rosato, Velo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 39, articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
11. 15. Ruvolo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, e l'osservanza dei criteri di sicurezza ivi previsti, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata, fino al 31 dicembre 2014, la scadenza della vita tecnica della Sciovia a Fune Alta «Residenza II» (1073-114) in provincia di Piacenza.
11. 19. Polledri.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2011, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2012 e per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 23. Nicola Molteni, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di Pag. 84programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2014.
  6-ter. Ai fini del completamento degli interventi di cui al comma l, ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo, 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, le disponibilità di cui alla lettera a), comma 1, del citato articolo 18 per una quota pari a 36 milioni di euro, all'uopo esistenti presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ad esclusione di quelle già altrimenti finalizzate ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ovvero ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, sono trasferite per la medesima cifra per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, articolo 18; conseguentemente le dotazioni di cui alla lettera a) sono ridotte per la medesima quota.
11. 25. Mattesini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il personale competente per i servizi di polizia stradale, disciplinati all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ed il personale competente per la vigilanza, di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, non è soggetto alle previsioni di cui al comma 29, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. 39. Miccichè, Fallica, Terranova, Misiti, Pugliese, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Soglia, Iapicca.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile.
11. 44. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza infrastrutture sostanzialmente immutabili.
11. 45. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla modifica delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, prevedendo che gli oneri derivanti dagli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione vengano rimborsati trimestralmente agli esercenti le attività di trasporto merci.
11. 46. Velo.
(Inammissibile)

Pag. 85

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002 n. 166 le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni, anche in assenza dei predetti contributi pubblici».
11. 21. Gozi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, come da ultimo prorogate dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogate di due anni.
11. 33. De Poli, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

  1. All'articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
  2. Dalla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 255, convertito dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10, tabella 1, la riga n. 27 riportante: «due anni (articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166)» è soppressa.
  3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle previgenti disposizioni, e non ancora scadute, le Società Esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo dei quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.
11. 01. Ceroni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Accesso alla professione di trasportatore su strada).

  1. In conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, sono definiti i criteri e le disposizioni di cui al presente articolo per le scelte che il regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri dell'Unione europea. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accesso al mercato del trasporto su strada.
  2. L'autorità competente per l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada è individuata negli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, e, per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome, nei corrispondenti Uffici degli enti stessi come individuati dai medesimi. Tale autorità provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento per le imprese di trasporto di merci su strada.
  3. Restano ferme, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, le funzioni ed i compiti attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa vigente, che provvedono alla tenuta degli Albi provinciali delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, in considerazione anche dei compiti del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle Pag. 86persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.
  4. È istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge anche i compiti di Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, anche in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  5. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui al comma 4, Sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CE) n. 1071/2009. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. Le imprese di cui al presente comma sono autorizzate in via provvisoria all'esercizio della professione in ambito nazionale ed internazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009.
  6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli.
  7. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
  8. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come specificate nei provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo anche ai sensi del citato articolo 3, comma 2. Le condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria sono definite secondo i limiti minimi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009, con limite elevato da 9.000 a 50.000 euro per le sole imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate.
  9. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo prevedono corsi di formazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009.Pag. 87
  10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi per l'assistenza tecnica per la gestione delle procedure derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, per i riflessi sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione delle attività di autorizzazione all'esercizio della professione e dei relativi controlli, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, nonché sulle risorse rivenienti dal versamento dei contributi di iscrizione all'elenco delle imprese di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dei contributi finalizzati all'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea di competenza statale.
  11. La disciplina completa dell'accesso alla professione di trasportatore su strada è recata con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con i Ministri competenti per materia, informati ai princìpi e criteri di cui al presente articolo, nonché con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti tecnici necessari alla concreta operatività della normativa.
  12. Gli aspetti sanzionatori contenuti nel regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché nei regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissano norme comuni per l'accesso al mercato internazionale rispettivamente del trasporto di merci su strada e dei servizi di trasporto effettuati con autobus, sono disciplinati attraverso l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. Fino al pieno esercizio della delega si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.
11. 03. Velo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «in immediata postazione sul capitolo 1330 “Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, da destinare ai Comuni del sedime aeroportuale” inserito nella Tabella 8 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali».
* 11. 02. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «in immediata postazione sul capitolo 1330 “Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, da destinare ai Comuni del sedime aeroportuale” inserito nella Tabella 8 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali».
* 11. 04. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, Pag. 88e successive modificazioni, le parole: «in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «in immediata postazione sul capitolo 1330 “Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, da destinare ai Comuni del sedime aeroportuale” inserito nella Tabella 8 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali».
* 11. 08. De Micheli, Fontanelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga termini per conclusione del procedimento di risanamento tecnico/economico delle società di gestione dei servizi ferroviari e trasferimento alle Regioni delle quote societarie ancora detenute dallo Stato).

  1. Entro il termine ultimo del 30 giugno 2013 deve essere completato il processo di attuazione degli accordi di programma di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 con il trasferimento alle Regioni della proprietà delle società di cui all'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui quote risultano ancora detenute dallo Stato.
  2. Le risorse già impegnate ai sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in favore delle cessate aziende ferroviarie in gestione Commissariale Governativa commissariali facenti capo alle società di cui all'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui quote risultano ancora detenute dallo Stato sono, previa conclusione delle procedure di riassegnazione dei residui, erogate alle medesime società a titolo di definitivo risanamento tecnico ed economico anche connesso al ripiano dei disavanzi pregressi.
  3. A tal fine alle medesime società sono assegnate, in regime di irrilevanza fiscale, anche tutte le residue risorse già impegnate e non ancora erogate per il ripiano ai sensi dell'articolo 145, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, previo piano di riparto da effettuarsi con decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avendo riguardo all'ammontare dei crediti connessi ai maggiori corrispettivi spettanti a tutto il 31 dicembre 2011 per i servizi svolti sulla base dei contratti in essere con le Regioni.
  4. Per effetto di quanto disposto dai precedenti commi entro il 31 marzo 2012 devono essere definitivamente concluse le procedure di accertamento dei disavanzi e degli oneri connessi delle ferrovie già in gestioni commissariali e delle aziende commissariali così come originariamente previsto dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  5. È altresì abrogato il comma 311 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 05. Occhiuto, Ciccanti, Tassone, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativo, da Pag. 89esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente».
  2. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento.
11. 06. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge, 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitoli conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
11. 07. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Differimento del termine di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

  1. In attesa della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui allo stesso comma 10 del citato articolo 12.
11. 010. De Micheli.

Pag. 90

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza qualsiasi possono essere realizzati da detti enti sia su edifici ed aree di proprietà che su edifici ed aree in loro possesso attraverso altro titolo di disponibilità giuridica».
12. 01. Vannucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli).

  1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli.
12. 02. Vannucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga scadenza autorizzazioni di allaccio alla rete elettrica nazionale).

  1. La scadenza delle autorizzazioni a seguito della mancata realizzazione degli impianti e dell'allacciamento alla rete elettrica nazionale entro il 31 agosto 2011, dovuta a cause non imputabili al soggetto richiedente e verificatasi a seguito dall'incertezza interpretativa generata dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», nel caso di procedimenti TICA ENEL avviati prima di tale data, è prorogata di 180 giorni lavorativi.
12. 03. Vannucci.
(Inammissibile)

Pag. 91

ART. 13.

  Sopprimere il comma 1.
* 13. 25. Vanalli, Bragantini.

  Sopprimere il comma 1.
* 13. 38. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2012, con la seguente: Fino alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. 2. Saglia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.
13. 50. Mura, Borghesi, Favia, Donadi.

  Al comma 1, dopo le parole: ai Presidenti aggiungere le seguenti: e ai consiglieri di amministrazione.
13. 53. Cicu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al quale si accede a domanda degli interessati. L'iscrizione avviene, previa valutazione del curriculum da parte dell'ufficio competente, mediante aggiornamento trimestrale del suddetto albo. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni».
13. 27. Taddei, Marmo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
13. 3. Tommaso Foti.

  Sopprimere il comma 2.
13. 40. Bianconi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
   a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
   c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
   d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;Pag. 92
   e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
   f) l'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
   g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
   h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011 n. 52.
  2-bis. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
13. 26. Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Polledri, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

  Al comma 2, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. 12. Lo Presti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.
13. 39. Laffranco.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
13. 51. Favia, Borghesi, Mura, Donadi.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo termine è fissato al 31 dicembre 2012».
  3-bis. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
13. 30. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2012, a modificare il regolamento riguardante il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   introdurre meccanismi compensativi a beneficio delle aziende che abbiano versato i contributi per gli anni 2010 e 2011; Pag. 93
   semplificare le tecnologie del sistema di tracciabilità, eliminando l'utilizzo della chiave USB, a favore di un sistema di autenticazione con user-id e password, dotate di analoghe garanzie di sicurezza;
   prevedere che l'utilizzo della black box di tracciamento del percorso effettuato dal mezzo sia slegato dal dispositivo USB al fine di garantire una maggiore tutela dei sistemi informatici aziendali;
   introdurre meccanismi di semplificazione delle procedure operative esistenti, al fine di rendere più agevole il compito delle aziende e degli operatori di controllo;
   rivedere l'apparato sanzionatorio del SISTRI per una maggiore efficienza ed equità;
   migliorare i meccanismi di controllo e verifica tecnica al fine di ottenere la massima attendibilità dei risultati;
   predisporre la realizzazione di strumenti di formazione interattiva che consentano a tutte le aziende nel territorio nazionale ed alle strutture formative di avere un'applicazione di riferimento informatizzata;
   prevedere una scansione temporale adeguata per l'avvio del SISTRI per le micro-imprese, in modo da garantire la piena funzionalità del sistema;
   le modalità di applicazione del SISTRI dovranno tenere conto delle esigenze e delle specifiche problematiche di alcune particolari tipologie di operatori, quali le imprese agricole, le imprese di raccolta e recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi e i centri di raccolta dei Raee;
   estendere l'obbligo di adesione al SISTRI alle imprese estere che operano sul territorio nazionale, al fine di impedire effetti distorsivi della concorrenza e per contrastare più efficacemente i fenomeni di smaltimento illegale dei rifiuti;
   prevedere la formazione di un elenco delle tipologie di imprese interessate e della quantità di rifiuti prodotti per tipologia di impresa, attraverso il sistema informatico del SISTRI e la sua interconnessione con l'ISPRA e l'albo gestori ambientali;
   attivare un organismo terzo per certificare annualmente l'efficacia del sistema, modificando le attribuzioni assegnate al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri.
13. 43. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Parzialmente inammissibile)

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
* 13. 9. Savino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
* 13. 16. Bitonci, Bragantini, Vanalli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
* 13. 44. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 30 maggio 2012.
13. 49. Tassone, Ciccanti, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad Pag. 94oggetto la fornitura del relativo sistema informatico di cui al presente comma, ivi inclusa la gestione del relativo sito Internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta e illustra alle competenti Commissioni parlamentari una Relazione sullo stato di attuazione della gestione, da parte della competente Direzione del Ministero, del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del Sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 1. Benamati.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
13. 10. Savino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 31 ottobre 2012, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di particolari caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati al SISTRI, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel campo della gestione dei rifiuti, si provvede altresì a:
   a) dotare il SISTRI di interfacce di interoperabilità con i software aziendali con relative modalità di erogazione dei servizi di supporto;
   b) applicare il SISTRI prevedendo che gli adempimenti relativi all'iscrizione, alla movimentazione e alla registrazione a carico dei soggetti obbligati, possano essere delegati agli operatori professionali, quali i trasportatori, i soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, i commercianti e intermediari non detentori, le associazioni di categoria;
   c) prevedere meccanismi di revisione periodica del SISTRI a regime in maniera da recepire da parte degli interessati, disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini tutte le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
   d) prevedere, in caso di violazioni, l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso affinché il soggetto in buona fede, anche in considerazione di possibili errori fisiologici, abbia la possibilità di denunciare l'errore agli organi competenti senza incorrere in sanzioni e consentendo risparmi di risorse da destinare all'accertamento delle violazioni di maggiore gravità;
   e) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i Pag. 95documenti di trasporto del SISTRI per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il sistema al fine di fornire le necessarie informative;
   f) garantire congrui tempi per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al SISTRI nel rispetto di precise specifiche tecniche da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».
13. 31. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sostituire le parole: 21 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
* 13. 19. Bragantini, Vanalli.

  Al comma 4, sostituire le parole: 21 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
* 13. 32. Togni, Fogliato, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Previa convenzione col servizio pubblico o col circuito organizzato di raccolta sono esonerati dall'iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli, che trasportano e conferiscono i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte l'anno e per non più di 100 kg/l annuali.
13. 8. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresi l'accertamento, la riscossione e la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).
  5-bis. È in facoltà dei comuni esercitare le funzioni a essi attribuite ai sensi del comma 5 del presente articolo singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovracomunale.
13. 5. Iannuzzi, Mariani, Bonavitacola, Realacci, Bratti, Margiotta, Braga, Bocci, Benamati, Ginoble, Esposito, Marantelli, Viola, Motta.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Nella regione Campania le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni, cui spetta anche la gestione delle entrate derivanti dalla TARSU e dalla TIA fino all'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5-bis. I commi 3, 4, 5, 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, sono abrogati.
* 13. 7. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.
(Inammissibile)

Pag. 96

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Nella regione Campania le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni, cui spetta anche la gestione delle entrate derivanti dalla TARSU e dalla TIA fino all'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5-bis. I commi 3, 4, 5, 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, sono abrogati.
* 13. 23. Fontanelli, De Micheli.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Nelle more dell'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   b) al comma 5-bis le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per l'anno 2012», «30 settembre 2012» e «per l'anno 2012»;
   c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012»;
   d) il comma 5-quater è soppresso.
13. 52. Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano, Piffari.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
   c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
   d) al comma 5-quater, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».
13. 4. Iannuzzi, Mariani, Bonavitacola, Realacci, Bratti, Margiotta, Braga, Bocci, Benamati, Ginoble, Esposito, Marantelli, Viola, Motta.

  Al comma 5, sostituire le parole: Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter con le seguenti: I termini di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater.
* 13. 24. De Micheli, Fontanelli.

Pag. 97

  Al comma 5, sostituire le parole: Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter con le seguenti: I termini di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater.
* 13. 54. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.

  Al comma 5, sostituire le parole: Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter con le seguenti parole: I termini di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter.
13. 6. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.

  Al comma 5, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. 13. Lo Presti.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di promuovere le politiche di riuso, sono esclusi dal divieto di cui al comma 5-ter entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sacchi per l'asporto delle merci di spessore superiore a centocinquanta micron.
  5-ter. In attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, i sacchi commercializzabili per l'asporto delle merci devono risultare conformi alla norma armonizzata UNI E N 13432:2002 secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di divulgazione e i contenuti delle informazioni che i produttori dei sacchi, di cui ai commi 5-bis e 5-ter, devono fornire al pubblico per una corretta gestione del relativo ciclo dei rifiuti e fissare le relative sanzioni di cui al comma 5-ter.
13. 22. Sereni, Trappolino, Bocci, Verini, Gozi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, come indicato nell'articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, i sacchi per l'asporto delle merci che possono essere commercializzati, devono corrispondere ad almeno uno dei seguenti criteri:
   a) essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002;
   b) essere riutilizzabili e riciclabili. In tali circostanze devono avere uno spessore non inferiore a 40 micron.

  5-ter. Sui sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al Pag. 98comma 7-bis, devono essere riportate le seguenti diciture informative:
   1) nel caso di cui alla lettera a) del comma 5-bis: «sacco per asporto merci conforme alla norma EN 13432:2002»;
   2) nel caso di cui alla lettera b) del comma 5-bis: «sacco per asporto merci riutilizzabile e riciclabile di spessore superiore a 40 micron».
13. 29. Alessandri, Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, di identificare, previo parere dell'Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale e delle competenti Commissioni parlamentari e consultate le associazioni di categoria, l'identificazione degli spessori minimi, delle percentuali minime di plastica da riciclo e delle norme armonizzate di riferimento cui dovranno rispondere i sacchi per l'asporto merci, il termine di cui all'articolo 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 1o gennaio 2013.
13. 21. Esposito.

  Al comma 6, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. 14. Lo Presti.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
13. 17. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Al comma 7, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. 15. Lo Presti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo restando il limite della copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato, il gestore in regime transitorio, che abbia completato la manovra di eliminazione del cosiddetto «minimo impegnato», può adeguare, per le utenze domestiche, l'importo relativo alla «quota fissa» (ex nolo contatore) stabilito dalla delibera CIP n. 45/1974, in funzione della rivalutazione monetaria intercorsa dalla data del citato provvedimento CIP alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei parametri ISTAT di rivalutazione.
13. 18. Chiappori, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Commissariato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003, è prorogato sino alla eliminazione delle acque reflue, al completamento dell'impianto di depurazione e al risanamento ambientale dell'area, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.
13. 11. Vaccaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, Pag. 99le seguenti parole: «e, limitatamente alla gestione dei rifiuti urbani, alla data del 31 dicembre 2013.
13. 28. Lanzarin, Dussin, Alessandri, Vanalli, Bitonci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Per gli anni d'obbligo 2011 e 2012 il mancato possesso da parte dell'impresa di distribuzione dei titoli corrispondenti all'obiettivo annuo assegnato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007, non comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 5 comma 2 del medesimo decreto.
13. 33. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. I valori limite di emissione nell'atmosfera disposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici, qualora utilizzino in co-combustione combustibili provenienti da rifiuti.
13. 34. Goisis, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  7-bis. La detrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, spetta anche per le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati Made in Italy realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. All'articolo 30, comma 4, del medesimo decreto-legge, le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «30 milioni di euro». Alla copertura degli oneri derivanti, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla Legge n. 7 del 1981 e Legge 49 del 1987 come rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 35. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente».
  7-ter. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il termine per l'emanazione dei decreti di cui al comma 2, lettera c) è fissato al 31 dicembre 2012. Nelle more dell'adozione di tali decreti, le regioni e le province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti e fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome».
13. 36. Dussin, Realacci, Alessandri, Lanzarin, Togni, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione alla norma di cui all'articolo 153, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale o in conto interessi devono ritenersi esclusi Pag. 100i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti.
13. 37. Bitonci, Gidoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La domanda di autorizzazione da presentarsi entro i termini previsti dal comma 1 dovrà essere corredata con i dati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 269, comma 2, entro dodici mesi successivi alla data di presentazione».
* 13. 41. De Micheli.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La domanda di autorizzazione da presentarsi entro i termini previsti dal comma 1 dovrà essere corredata con i dati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 269, comma 2, entro dodici mesi successivi alla data di presentazione».
* 13. 48. Ciccanti.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2011 resta invariato sino alla completa applicazione del regolamento di cui al periodo precedente».
** 13. 42. De Micheli, Baretta.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2011 resta invariato sino alla completa applicazione del regolamento di cui al periodo precedente».
** 13. 47. Ciccanti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole: «esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5», sono inserite le seguenti: «, nonché le formazioni arboree ed arbustive di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse dalle politiche dell'Unione europea».
13. 45. Zucchi, Brandolini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
13. 46. Realacci.

Pag. 101

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

  1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
13. 01. Vannucci, Favia.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali).

  1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.
13. 09. Favia.

  Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 13-bis.
(Ulteriori proroghe in materia ambientale).

  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere le parole: «per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico».
  2. L'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  3. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 12 è soppresso.
13. 05. Saglia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 12 è soppresso.
13. 02. Saglia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico» sono soppresse.
13. 03. Saglia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sostituzione di impianti preesistenti alimentati da fonti fossili, la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, di potenza uguale o inferiore a quella dell'impianto sostituito e Pag. 102comunque con potenza termica inferiore a 10 MWt, sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione al Comune».
13. 04. Di Biagio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  Dopo l'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 3-quater.
(Censimento beni culturali e ambientali costieri).

  1. Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è effettuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento dei beni culturali e ambientali costieri.
  2. Il censimento dei beni culturali e ambientali costieri, di cui al comma 1, è effettuato in base a un programma nazionale di monitoraggio, attivato di concerto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro per i beni e le attività culturali che si avvalgono di una Commissione interregionale per la promozione, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali costieri ai fini della redazione dell'elenco ufficiale dei beni oggetto del medesimo censimento.
  3. Ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la responsabilità della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali costieri è attribuita agli enti gestori delle aree protette qualora essi ricadano in ambito protetto anche parzialmente e ai comuni competenti territorialmente per quanto riguarda gli altri beni culturali e ambientali costieri iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
  4. L'ente individuato ai sensi del comma 1 provvede ad emanare, entro i tre mesi successivi al completamento del censimento, le norme per la gestione dei beni culturali e ambientali costieri nel rispetto delle finalità ivi indicate.
13. 06. Goisis, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009 recante «Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».
  2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo la parola: «AGEA» sono aggiunte le parole: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o».
13. 07. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Parzialmente inammissibile)

Pag. 103

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
  2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
  3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
  4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
13. 08. Borghesi, Donadi, Mura, Favia.
(Inammissibile)

Pag. 104

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: DPCM 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
14. 4. Lo Presti.

  Al comma 2, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: DPCM 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
14. 5. Lo Presti.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al personale docente incaricato della direzione di un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2003 n. 132.
  2-ter. Nelle more dell'attivazione dei corsi previsti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di musica, i corsi di didattica della musica nei conservatori che abbiano in organico i cinque relativi docenti di ruolo, attivano con durata biennale i corsi di didattica così come organizzati anteriormente al riconoscimento del valore abilitante.
14. 17. Tassone, Ciccanti, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more dell'attivazione dei corsi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di musica, i corsi di didattica della musica nei conservatori che abbiano in organico i cinque relativi docenti di ruolo sono attivati, con durata biennale, secondo i criteri organizzativi previgenti al riconoscimento del valore abilitante.
14. 1. Vannucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more dell'attivazione dei corsi previsti dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2009, n. 249, per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di musica, i corsi di didattica della musica nei conservatori che abbiano in organico i cinque relativi docenti di ruolo sono attivati con durata biennale secondo le modalità previste anteriormente al riconoscimento del valore abilitante.
14. 21. Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more dell'attivazione dei corsi previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di musica, i corsi di didattica della musica nei conservatori che abbiano in organico i cinque relativi docenti di ruolo, attivano con durata biennale i corsi di didattica così come organizzati anteriormente al riconoscimento del valore abilitante.
14. 22. Aniello Formisano.
(Inammissibile)

Pag. 105

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La limitazione di cui all'articolo 4 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 13 giugno 2003 non si applica ai docenti incaricati della direzione delle Accademie nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dei Conservatori di musica che dalla data di pubblicazione della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e sino alla data di pubblicazione del disegno di legge atto Senato n. 1693 abbiano svolto incarico di direzione senza soluzione di continuità.
14. 3. Baccini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. La limitazione di cui all'articolo 4 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2003, n. 132, non si applica ai docenti incaricati della direzione delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dei Conservatori di musica che dalla data di pubblicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e sino al 31 dicembre 2011 abbiano svolto incarico di direzione senza soluzione di continuità.
14. 15. Bossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'alta formazione artistica e musicale e ai presidenti delle predette istituzioni, che abbiano svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e l'entrata in vigore del presente decreto, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
14. 2. Vannucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003.
14. 23. Aniello Formisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2003, n. 132.
14. 24. Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. È differita al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono Pag. 106dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
14. 6. Marinello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. È differita al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, incrementato ai sensi dell'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
14. 7. Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, l'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 2009, che interviene in attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si intende prorogato ed esteso, per l'anno 2012, ai docenti di scuola primaria a tempo determinato, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e non abilitati all'insegnamento della lingua inglese.
14. 8. Siragusa, Ghizzoni, De Pasquale, Pes.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine del riconoscimento della riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e dell'inserimento di tale titolo nelle graduatorie A provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, nonché nelle graduatorie dei concorsi a cattedra, i termini previsti dal decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 sono prorogati per l'anno 2012 e seguenti. Con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, di concerto con quello del lavoro, vengono fissate le procedure con cui i soggetti interessati possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento nelle graduatorie di cui al precedente comma.
14. 9. Siragusa, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, Pes.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in Pag. 107vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriennali.
14. 10. Levi, Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati dall'articolo 7, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono ulteriormente differiti sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanare in attuazione della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 4, lettera e), del medesimo articolo.
14. 11. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.
14. 12. Antonino Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Siragusa, Calvisi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di poter utilizzare con urgenza il personale docente in esubero, di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in deroga al comma 4-quinquies dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167, sono prorogati al triennio 2011-2013 e successivo i termini per la permanenza del personale docente di ruolo che era iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013, a pieno titolo secondo il proprio punteggio, dei docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, nonché di tutti i docenti in possesso della relativa abilitazione, e con riserva dei docenti che hanno avuto accesso al tirocinio formativo attivo e ai corsi di laurea abilitanti di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010. Pag. 108Il decreto deve prevedere i termini per lo scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, prima del nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.
14. 25. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Limitatamente alle chiamate di professori universitari di seconda fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai concorsi per ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, purché effettuati nell'ambito dei rispettivi e specifici finanziamenti ministeriali, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è differita al 1° gennaio 2015.
14. 13. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le università di cui all'articolo 1, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proroga dei termini stabiliti nel secondo periodo del medesimo comma, sono autorizzate a completare le procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi regolarmente banditi ed espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 14. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini della determinazione del rapporto tra le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali e i trasferimenti statali a valere sul fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni non si applicano gli oneri relativi alle assunzioni in servizio di Professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso gli Atenei chiamati, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel caso in cui costoro optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
14. 16. Bocci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL».

  Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: e del CNEL.
*14. 18. Dima.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertita con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.

  Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: e dal CNEL.
*14. 19. Lo Presti.

Pag. 109

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertita con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.

  Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: e dal CNEL.
*14. 20. Leo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

  «Art. 14-bis. Nelle more di revisione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, della tabella triennale per l'assegnazione di finanziamenti a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica, le disposizioni ivi contenute si intendono prorogate sino al 30 giugno 2012.»
14. 01. Germanà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca scientifica).

  1. Nelle more di revisione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, della tabella triennale per l'assegnazione di finanziamenti a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, gli stanziamenti relativi all'anno 2012 sono erogati agli enti individuati con la tabella 2009-2011 in proporzione alle risorse disponibili.
14. 05. Mario Pepe (Misto-R-A).
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento all'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 protocollo n. 137 del 2007 e successive modificazioni).

  1. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che siano stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 protocollo n. 137 del 2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali.
14. 04. Gibiino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie ad esaurimento).

  1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio Pag. 1102011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
    2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
    3) dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali nn. 21 del 2005 e 85 del 2005»;

   b) al comma 2:
    1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

   c) al comma 3:
    1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
    2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione.
*14. 09. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Soglia, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Miccichè.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie ad esaurimento).

  1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 111
   a) al comma 1:
    1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
    2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
    3) dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali nn. 21 del 2005 e 85 del 2005»;

   b) al comma 2:
    1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

   c) al comma 3:
    1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
    2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione.
*14. 010. Zazzera, Di Giuseppe.

  Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina).

  1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per gli anni 2012 e 2013, nei limiti di 500.000 euro annui.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 11. De Girolamo.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina).

  1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per gli anni 2012 e 2013, nei limiti di 500.000 euro annui.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 012. Boffa.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Esclusione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti dalle norme in materia di soppressione degli organi collegiali o di riduzione dei relativi componenti).

1. Al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in relazione ai termini previsti dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali o di riduzione dei relativi componenti.
14. 013. Froner.
(Inammissibile)

Pag. 113

ART. 15.

  Sopprimere il comma 1.
15. 4. Bragantini, Vanalli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre; nonché sostituire la parola: 10.311.907 con le seguenti: 20.700.000.
15. 14. Marchi, Bellanova.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
15. 20. Mattesini, Bellanova, Motta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006 e di cui al decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010.
15. 8. Rosato, Fiano, Sbrollini, Sereni, Garofani, Recchia, Margiotta, Braga, Pedoto, Sarubbi, Murer, Marchioni, Mogherini Rebesani, Garavini, Vannucci, Zucchi, Marco Carra, Lovelli, Strizzolo, Rugghia, Touadi, Tullo, Fontanelli, Marchi, Bratti, Realacci, Viola, Zamparutti, Velo, Soro, Zunino, Bocci, Brandolini, Cenni, Colaninno, Fedi, Ferrari, Ghizzoni, Giacomelli, Gnecchi, Gozi, Lenzi, Lucà, Marantelli, Marchi, Margiotta, Melis, Merloni, Miglioli, Motta, Naccarato, Narducci, Oliverio, Pistelli, Porta, Quartiani, Rigoni, Rossomando, Rubinato, Schirru, Servodio, Siragusa, Verini, Villecco Calipari, Lolli.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 dopo le parole «per l'anno 2010» aggiungere le seguenti «nonché a decorrere dall'anno 2012».
  3-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 1. Quartiani, Paniz, Simonetti, Delfino, Della Vedova, Froner, Motta, Nicco, Rossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 193, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Per gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha accertato, a decorrere dal secondo dei tre esercizi previsti dal comma 3, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e ha richiesto un piano di rientro dal disavanzo di cui al comma 2, i termini di cui al comma 3 sono prorogati di un anno.»;
   b) all'articolo 194, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Il piano di rateizzazione di cui al comma 2 è prorogato di un anno nei casi di cui al comma 3-bis dell'articolo 193.».
15. 5. Boccia, Bordo.

Pag. 114

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   «i-bis) gli oneri per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la redazione di piani urbanistici».
15. 7. Graziano.
(Inammissibile)

  Al comma 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
15. 28. Marsilio.

  Sopprimere il comma 5.
*15. 6. Bitonci, Vanalli, Lussana, Bragantini.

  Sopprimere il comma 5.
*15. 29. Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 5.
*15. 19. Laffranco.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. I segretari delle comunità montane, in servizio a tempo indeterminato da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono iscritti d'ufficio all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione regionale di competenza, tenendo conto della collocazione territoriale delle Comunità montane.
  5-ter. Dalla data di iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del comma 5-bis, cessa di diritto il rapporto di lavoro con le comunità montane dei rispettivi segretari ai quali si applica la normativa prevista per i nuovi iscritti all'albo.
  5-quater. Le comunità montane possono avvalersi di Segretari iscritti all'albo di cui all'articolo 98 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oppure di Segretari individuati fra i propri dipendenti, con le modalità previste negli statuti delle comunità montane medesime.
15. 16. Vannucci.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 6.
15. 25. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni e le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione.

  Conseguentemente: al comma 8 le parole «alla data del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7».
*15. 22. Marinello.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni e le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione.

  Conseguentemente: al comma 8 le parole «alla data del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «allo scadere del biennio dalla data di ammissione cui al comma 7».
*15. 26. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni e le parole: e siano ammesse, a domanda, Pag. 115con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione.

  Conseguentemente: al comma 8 le parole «alla data del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7».
*15. 34. Nucara.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni e le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione.

  Conseguentemente: al comma 8 le parole «alla data del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7».
*15. 30. Zeller, Brugger, Marchioni.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

  Conseguentemente: al comma 8, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2012» con le seguenti: «allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7».
15. 31. Zeller, Brugger, Marchioni.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2013.
15. 9. Rosato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
* 15. 21. Marinello.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
* 15. 32. Zeller, Brugger, Marchioni.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
* 15. 33. Nucara.

Pag. 116

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
15. 10. Rosato.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis: «Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, come rideterminato dall'articolo 28-bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogato di ulteriori cinque anni».
15. 11. Porta, Froner, Narducci, Bucchino, Farina, Fedi, Garavini.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, a decorrere dal 1o luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.
  8-ter. I risparmi conseguenti alla misura di cui al comma 8-bis sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.
15. 12. Caparini, Consiglio, Vanalli, Fava, Fedriga, Nicola Molteni, Grimoldi, Stucchi, Volpi, Pini, Rainieri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo e le province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
15. 3. Bertolini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
15. 13. Lovelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 23, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al secondo periodo, dopo le parole «scadenza naturale» sono aggiunte le seguenti: «e continuano a svolgere le funzioni conferite loro dalla normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011».
15. 18. Giovanelli.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari tecnici antincendi volontari di cui agli articoli 5 e 26, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari operanti in un distaccamento volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; nonché i capi distaccamento volontari con anzianità nell'incarico di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di almeno 5 anni, sono abilitati alla formazione iniziale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, esclusivamente del personale volontario che abbia manifestato l'intenzione di prestare servizio presso i distaccamenti stessi secondo le modalità previste dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nell'applicazione del comma 13.Pag. 117
  8-ter. Il personale permanente cessato volontariamente dal servizio e reclutato fra il personale volontario di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, conserva le abilitazioni conseguite ad istruttore professionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco precedentemente possedute, esclusivamente al fine della formazione del personale operante o che intende operare presso i distaccamenti volontari secondo le modalità di cui al comma precedente.
  8-quater. Il personale volontario operativo in possesso di patente per la guida dei veicoli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di terza categoria da almeno 10 anni è abilitato alla formazione esclusivamente del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari per il conseguimento delle patenti ministeriali fino alla terzo categoria.
  8-quinquies. L'attività di formazione prestata dal personale volontario di cui ai commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, viene svolta a titolo gratuito e non costituisce richiamo in servizio, rimanendo impregiudicato l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nonché le tutele assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.
15. 15. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende disposta a favore delle concessioni comunque in essere al 31 dicembre 2009, nonché delle concessioni comunque in essere sul demanio lacuale e portuale anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo.
15. 17. Vannucci.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. In relazione alla semplificazione degli adempimenti in materia di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta, il termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale dei criteri adeguamento, il Ministero dell'interno provvede a definire i requisiti di sicurezza antincendio per la messa in sicurezza delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta».
*15. 23. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. In relazione alla semplificazione degli adempimenti in materia di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta, il termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale dei criteri adeguamento, il Ministero dell'interno provvede a definire i requisiti di sicurezza antincendio per la messa in sicurezza delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta».
*15. 27. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

Pag. 118

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'interno 6 ottobre 2009 e successive modificazioni recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui al commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 2009 n. 94», le parole «fino al 31 dicembre 2011, qualora entro il 31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2012, qualora entro il 31 ottobre 2012».
15. 24. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alle norme sul Patto di stabilità in materia di copertura degli oneri per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia pubblici, quale funzione fondamentale spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 42 dei 2009).

  1. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2012 e 2013, in considerazione della necessità di assicurare un adeguato sostegno alle famiglie con figli minori, in deroga alle disposizioni del presente comma, i comuni possono individuare ulteriori risorse destinate alla copertura delle spese per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia comunali, anche al fine di consentire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per i medesimi anni, in attesa della riforma delle norme sugli asili nido e le scuole dell'infanzia pubblici e nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, le ulteriori risorse necessarie possono essere individuate nell'ambito dell'autonomia impositiva degli enti, anche in deroga ai limiti incrementali previsti dalle norme vigenti, o mediante processi di riorganizzazione del personale facente capo alle altre funzioni fondamentali di cui al citato comma 3 dell'articolo 21 della legge n.42 del 2009».
15. 01. Giammanco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale comunale per lo svolgimento di servizi essenziali)

  1. Al fine di consentire lo svolgimento dei servizi essenziali, come definiti dal comma 3 dell'articolo 21, della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni con incidenza della spesa del personale di cui al comma 7, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inferiore al 33 per cento possono assumere personale in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nei limiti del turn over dell'anno precedente, comunque nei limiti del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'articolo 14, comma 7, del citato decreto legge n. 78 del 2010. Per gli stessi comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 102 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
15. 02. Castiello.
(Inammissibile)

Pag. 119

ART. 16.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non si applica al comune dell'Aquila.
16. 5. Lolli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non si applica al comune dell'Aquila.
16. 6. Lolli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non si applica al comune dell'Aquila.
16. 3. Lolli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non si applica al comune dell'Aquila.
16. 2. Lolli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 10, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica al comune dell'Aquila.
16. 4. Lolli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica al comune dell'Aquila.
16. 1. Lolli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013.
*16. 8. Distaso, Fucci, Lazzari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013.
*16. 9. Patarino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 24, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
16. 7. Distaso, Fucci, Lazzari.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*16. 01. Enrico Costa, Scelli, Cavallaro.

Pag. 120

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*16. 06. Nicola Molteni, Bitonci, Vanalli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717).

  L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi.
  2. Le somme costituite con la quota prevista dal comma 1 affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali, e sono destinate:
   a) per il 20 per cento, a interventi di recupero di competenza dello Stato;
   b) per il 30 per cento, a interventi di competenza delle regioni e delle province autonome;
   c) per il 50 per cento, a interventi di competenza dei comuni.

  3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i progettisti di opere pubbliche e di pubblica utilità valutano, in sede di progettazione definitiva, l'opportunità di effettuare interventi di abbellimento artistico delle medesime opere, per un importo non superiore al 2 per cento della somma stanziata per l'esecuzione di ciascuna opera; qualora tale valutazione abbia esito positivo, l'amministrazione aggiudicatrice procede con le modalità di cui all'articolo 2. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, le parole: «delle opere d'arte di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di abbellimento artistico di cui all'articolo 1, comma 3,».

  Conseguentemente all'articolo 3, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 717, le parole: di cui al primo comma dell'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 3, e il titolo della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente: Norme per il recupero dei beni culturali e dei centri storici.

  4. Gli accantonamenti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato bandito concorso, affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici.
  5. Al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici affluiscono altresì eventuali ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come definiti dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sui beni di cui Pag. 121all'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificato dal comma 2-bis.
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un apposito regolamento con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici.
16. 02. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente: 

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75).

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, le parole: «a favore di enti ed istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in conto capitale a favore di enti ed istituzioni culturali, con conseguente esclusione del finanziamento delle spese di parte corrente o degli interventi di ripiano dei disavanzi».
16. 3. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 106, comma 2-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

  All'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
   «2-bis – Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero per le manifestazioni o gli eventi che abbiano una durata superiore a tre giorni. In caso di manifestazioni o eventi, anche richiedenti il posizionamento di specifiche strutture, la cui durata non supera i tre giorni, la predetta concessione in uso è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità proprietaria o che ha in consegna il bene. In entrambi i casi l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene».
16. 04. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Vanalli, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere infine il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «culturali» sono aggiunte le seguenti: «con priorità di coloro che attuano ricerca nell'ambito delle specificità linguistiche, culturali e storico-geografiche territoriali e regionali, anche appositamente costituiti per le finalità di cui al presente coma. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla dato d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari».
16. 05. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

Pag. 122

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  l. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi.»
16. 07. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Umbria).

  1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. 08. Sereni, Trappolino, Bocci, Verini, Gozi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga degli interventi a favore del comune di Pietrelcina).

  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato per gli anni 2012 e 2013 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
16. 09. Boffa.

Pag. 123

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  «La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012».
17. 1. Lussana, Bitonci, Vanalli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
17. 2. Fallica, Misiti, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il n. 8 è sostituito dal seguente:
    8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locali e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e, in ogni caso, quelle relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008. Sono altresì imponibili le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
   b) il n. 8-bis è sostituito dal seguente:
    8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata nonché le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008.

  2. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitata, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione Pag. 124di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'articolo 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.

  3. Alla Tabella A, Parte III – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:
   127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata.
17. 01. Lanzillotta.
(Inammissibile)

Pag. 125

ART. 18.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 23, dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio n. 78, convertito in legge con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche ai fini del contenimento delle spese, con decorrenza dalla data della ricostituzione del Consiglio effettuata ai sensi del secondo periodo del presente comma, il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. dura in carica 5 anni. Per i membri di tale Consiglio, al momento della cessazione dell'incarico non possono essere concessi benefici economici superiori ad una annualità di indennità così come previsto dall'articolo 1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni».
  Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: ENEA, aggiungere le seguenti: e della Sogin S.p.a.
18. 1. Polledri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Funzionalità degli organi degli Enti previdenziali soppressi).

  1. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1o aprile 2012.”».

18. 01. Marinello.

(Inammissibile)

Pag. 126

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 1-bis. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.
  1-quater. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
  1-quinquies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».
19. 1. Ciccanti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 31 maggio 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012.».
19. 2. Ciccanti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  «16-bis. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti parole «30 novembre 2011»;
   b) le parole «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «30 aprile 2012»;Pag. 127
   c) le parole «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «1° gennaio 2012»;
   d) le parole «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti parole «1° gennaio 2011»;
   e) le parole «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «16 dicembre 2012»;
   f) le parole «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti parole «16 marzo 2013».
19. 3. Ciccanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, alla fine del comma 2, dopo le parole «n. 296», sono inserite le seguenti: «, nonché per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
19. 4. Marinello, Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
   15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
* 19. 01. Aracu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto Pag. 128dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
   15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
* 19. 04. Baccini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
   15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
*19. 03. La Loggia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
   15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
*19. 07. Duilio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Pag. 129legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
   15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
*19. 08. Marsilio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
   15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
*19. 09. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni).

  1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
   15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
*19. 010. Bianconi.
(Inammissibile)

Pag. 130

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
   15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma.».
19. 06. Polledri.
(Inammissibile)

   Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 14 settembre 2011. n. 148, sostituire la parola «fino al 31 dicembre 2013» con la parola «fino al 31 dicembre 2014».
19. 05. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Pag. 131

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Ai fini di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, sono prorogati al 31 marzo 2012 i termini per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2009, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010.
  1-ter. Ai termini di presentazione delle domande di iscrizione per il riparto del 5 per mille e delle successive integrazioni documentali si applicano, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroghe in materia di 5 per mille del gettito IRPEF».
20. 1. Fluvi, Ghizzoni, Farina Coscioni.
(Inammissibile)

Pag. 132

ART. 21.

  Sopprimere il comma 1.
21. 3. Tassone, Ciccanti, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, e riduzione dei relativi costi, le assegnazioni in comando dei dipendenti non dirigenti di altre Amministrazioni dello stato – ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia – in essere alla data del 31 dicembre 2011, e il cui termine cada nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al verificarsi dell'inquadramento nei ruoli, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti in organico, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono contemporaneamente trasferite le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito, nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 1. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungete il seguente:
  1-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, e riduzione dei relativi costi, le assegnazioni in comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipendenti non dirigenti di altre Amministrazioni dello stato, in essere alla data del 31 dicembre 2011, e il cui termine cada nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al verificarsi dell'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio nella qualifica corrispondente, che avviene, su domanda da presentarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del comando stesso, nei limiti dei posti vacanti, secondo il criterio dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono esclusi gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 2. Giovanelli.
(Inammissibile)

Pag. 133

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro iscritte al Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) così come individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2 lettera b) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».
21. 9. Marinello, Baretta.

  Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente:
  «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali applicano alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali previste dall'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione del requisito di cui all'articolo 2 lettera b) del predetto decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».
21. 4. Gentiloni Silveri, Bobba, Meta.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e con esclusione dei prodotti con le seguenti: a questi prodotti editoriali non si applica l'esclusione.
21. 5. De Biasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Tre delle sei frequenze digitali nazionali inizialmente inserite nel Beauty Contest, vengono destinate alle emittenti televisive locali».
21. 6. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante».
21. 7. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: “forme della pubblicità commerciale” è inserito il seguente periodo: “Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)”».
21. 8. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

Pag. 134

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

  1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: “forme della pubblicità commerciale” è inserito il seguente periodo: “Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)”».
21. 021. Zazzera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

  1. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante».
21. 022. Zazzera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

  1. Tre delle sei frequenze digitali nazionali inizialmente inserite nel Beauty Contest, vengono destinate alle emittenti televisive locali».
21. 024. Zazzera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

  1. A decorrere dall'anno 2012 le televisioni locali non saranno soggette al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è sempre esclusa dalle riduzioni lineari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
21. 05. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

  1. Viene prorogata sino all'anno 2015 la possibilità, prevista dall'articolo 13 comma 8 della Delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operatore di rete in ambito locale possa fornire servizi di trasmissione Pag. 135e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale.
  2. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
21. 08. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

  1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicheranno soltanto alle emittenti locali e, limitatamente al suddetto comma 2-ter, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre multiplex nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
21. 07. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

  1. All'articolo 1 comma 61 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 sostituire le parole: “valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo” con le seguenti: “a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento”; inoltre, dopo le parole: “per ciascuno degli anni 2012 e 2013” aggiungere le seguenti: “ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015”.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2012 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
21. 09. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

  1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista Pag. 136annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2012 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2013 e 2014, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2015. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2012, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  2. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro nel 2012 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
21. 013. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

  1. Sino all'anno 2015, ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole: “ai fini dell'uso efficiente della numerazione” aggiungere le seguenti: “dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale,”.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
21. 011. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

  1. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
21. 012. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

Pag. 137

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

  1. Ad integrazione e modifica dell'articolo 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, sino all'anno 2013 il penultimo periodo verrà sostituito con il seguente: “il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle TV locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle TV locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione”.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
21. 010. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
  2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*21. 014. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Pag. 138legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
  2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*21. 015. Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Lazzari, Vitali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
  2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*21. 025. Zazzera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 della Pag. 139legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:
   a) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;
   b) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;
   c) le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013».
**21. 03. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:
   a) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;
   b) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;
   c) le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013».
**21. 017. Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Lazzari, Vitali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:
   a) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;
   b) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;
   c) le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013».
**21. 019. Zazzera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. Al comma 8-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione» è inserito il seguente periodo: «Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate Pag. 140alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422».
*21. 04. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. Al comma 8-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione» è inserito il seguente periodo: «Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422».
*21. 016. Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Lazzari, Vitali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. Al comma 8-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione» è inserito il seguente periodo: «Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422».
*21. 023. Zazzera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.
(Emittenza radiotelevisiva locale).

  1. L'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 è sostituito dal seguente:
   “Quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 vale anche per le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate”».
21. 06. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: «nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
21. 01. Di Biagio.
(Inammissibile)

Pag. 141

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga in materia di dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche).

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2011 le parole: “1o novembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “1o novembre 2012”».
21. 02. Aracu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di disposizioni regolamentari in materia di misure di sostegno previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 successive modifiche ed integrazioni. Interpretazione autentica di disposizioni vigenti).

  1. L'articolo 2, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 in attuazione dell'articolo 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nonché l'articolo 2, comma 36, della legge 23 dicembre 1995, n. 549 vanno interpretati nel senso che la cosiddetta regolarità contributiva deve sussistere all'atto dell'erogazione dei contributi e non al momento precedente della presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie. La presente disposizione si applica a tutte le procedure espletate a decorrere dalla data di approvazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e fino all'emanazione di un nuovo regolamento».
21. 026. De Biasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il periodo: “La quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012” è inserito il seguente: “A valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni”».
21. 018. Zazzera.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

  1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungono una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».
21. 020. Zazzera.
(Inammissibile)

Pag. 142

ART. 22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 4, recante Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2015».
22. 1. Saglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2256 del codice civile, al comma 2, la parola: «autenticante» è sostituita dalle seguenti: «dalle parti contraenti». All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995, comma 10, primo periodo, la parola «dal notaio» è sostituita dalle seguenti: «da uno dei soggetti indicati alle lettere s) e t) dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56». All'articolo 2703 del codice civile, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556 del codice civile, la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da uno dei soggetti indicati alle lettere s) e t) dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56».
22. 2. Ceroni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
  «9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012; Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2012. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Le procedure preordinate al recupero degli importi già erogati per le suddette iniziative agevolate, attivate, anche in sede giurisdizionale, dall'Amministrazione pubblica finanziatrice sono sospese e diventano improcedibili se l'investimento risulta completato entro il termine del 31 dicembre 2011.
22. 3. Di Caterina.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 5, le parole: «31 marzo 2012». Sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2013».
22. 4. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 10, le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
22. 5. Montagnoli, Dussin, Togni, Alessandri, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. La dotazione di 90 milioni di euro di cui al Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, come modificato da ultimo dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 143legge 30 luglio 2010, n. 122, può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del già citato articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, come, ulteriormente, modificato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli aiuti a finalità regionale nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di minore importanza e del regolamento 800/2008/CE».
22. 6. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
22. 7. Bitonci.
(Inammissibile)

  Aggiungere infine, il seguente comma:
  1-bis. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di con versione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.
22. 8. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
22. 9. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 15-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «15-quinquies. All'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è deposita una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa o favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».
22. 10. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere infine, il seguente comma:
  «1-bis. Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato».

Pag. 144

  Conseguentemente il comma 39 dell'articolo 2, decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225 è abrogato.
22. 11. Simonetti, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole “alla data del 30 giugno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2011”;
   b) in fine, aggiungere il seguente periodo: “I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa”».
22. 12. De Micheli, Baretta.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
   le parole «alla data del 30 giugno 2007, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2011»;
   dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa».
22. 15. Ciccanti.
(Parzialmente inammissibile)

  Aggiungere infine, il seguente comma:
  «1-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, allo pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
22. 13. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomasse solide entrati in esercizio entro la data di pubblicazione del presente decreto legge. I criteri per l'assegnazione degli incentivi dovranno tenere conto delle caratteristiche dei singoli impianti, delle difficoltà di approvvigionamento del combustibile, nonché della eventuale ubicazione in aree di crisi e con rilevanti problemi occupazionali».
22. 14. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle PMI Pag. 145sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, avvia un tavolo di consultazione tra Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».
22. 16. Marinello, Mantovano, Marsilio, Pagano, Baccini, Catone.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  «1-bis. Allo scopo di favorire, attraverso lo sviluppo del pluralismo competitivo, maggiori economicità di gestione, adeguata remunerazione dei titolari dei diritti ed effettiva partecipazione e controllo da parte di questi ultimi, le attività di amministrazione e di intermediazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuate, sono libere.
  Ferma l'immediata efficacia di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie od adeguare ogni vigente disposizione che sia in contrasto con quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. Nell'adozione dei predetti decreti di riordino, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere la rimozione di qualsiasi norma che stabilisca monopoli, riserve o esclusive legali di intermediazione, anche in modo indiretto, ovvero altre forme di vantaggi anti concorrenziali a favore di singoli enti, società o organizzazioni;
   b) prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra i soggetti che esercitano le attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti di proprietà intellettuale;
   c) prevedere la separazione gestionale tra le attività finalizzate alla diretta ed equa remunerazione dei titolari dei diritti intermediati, da sottoporre alla vigilanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le attività finalizzate alla tutela di interessi collettivi, mutualistici o di promozione culturale, da sottoporre alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

  In considerazione della complessità degli assetti organizzativi ed istituzionali coinvolti, il termine per l'esercizio della delega al Governo di cui al comma 2 del presente articolo relativamente allo disciplina della società italiana degli autori ed editori (SIAE) s'intende esteso a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello presente legge. Conseguentemente, in deroga a quanto stabilito al comma i del presente articolo, il regime di monopolio di cui agli articoli 180 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 s'intende prorogato fino alla dato di adozione del relativo decreto legislativo di riordino della materia.
22. 17. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Fugatti, Volpi, Bitonci, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga dello stato di criticità per i territori delle province di Campobasso e di Foggia colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002).

  1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività legate alla gestione degli interventi nei territori delle province di Campobasso e di Foggia colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 2002, e il superamento della situazione di criticità, all'articolo 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3916, le parole «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012».
22. 01. Di Pietro, Di Giuseppe, Favia, Mura, Donadi, Borghesi.

Pag. 146

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Continuità degli interventi a favore della promozione del sistema agroalimentare italiano).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno del sistema agroalimentare italiano, le funzioni svolte dalla società Buonitalia s.p.a in liquidazione sono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le risorse umane della società sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al trasferimento si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Società sono inquadrati nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.
  2. Le risorse finanziarie non impegnate di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 80 del 2005, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  3. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppresso.
  4. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a euro 1,5 milioni, si provvede con le risorse già presenti nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
22. 02. Catone, Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per promozione all'estero delle produzioni nazionali e della internazionalizzazione delle imprese italiane).

  1. Al comma 18-bis dell'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata» aggiungere la parole: «e dal Ministro delle politiche agricoli alimentari e forestali o da persona dallo stesso designata».
22. 03. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. «All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «entro 90 giorni» con le parole: «entro il 31 Dicembre 2012».
22. 04. Bitonci, Vanalli.

Pag. 147

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 è abrogato».
22. 05. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto, infine, il seguente: 2-bis: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1o gennaio 2013».
22. 06. Bitonci, Vanalli.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013».
22. 07. Vanalli, Bitonci.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
22. 08. Polledri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo del 08 marzo 2011 n. 28, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2012».
22. 09. Sardelli.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
  11-bis. È istituita l'imposta erariale sulle ore di volo degli aeromobili privati, di cui di cui all'articolo 744 del codice della navigazione ed immatricolati nel registro aeronautico nazionale, pari a 10 euro per ogni ora di volo effettuata e la cui quantificazione avviene sulla base delle ore immesse nel libretto di volo in uso a ciascun pilota.
22. 010. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi i commi da 1 a 4.
22. 011. Bitonci.
(Inammissibile)

Pag. 148

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  1) comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 è così sostituito: «A partire dall'anno 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica secondo si seguito indicate e da versare alle entrate del bilancio dello Stato:
   a) Per autoveicoli fino a 147 chilowatt:
    a. in classe Euro 0: euro 35
    b. in classe Euro 1: euro 30
    c. in classe Euro 2: euro 25
    d. in classe Euro 3: euro 20
    e. in classe Euro 4: euro 15
    f. in classe Euro 5: euro 10
    g. in classe Euro 6: euro 5
   b) Per autoveicoli fino a 184 chilowatt:
    a. in classe Euro 0: euro 50
    b. in classe Euro 1: euro 45
    c. in classe Euro 2: euro 40
    d. in classe Euro 3: euro 35
    e. in classe Euro 4: euro 30
    f. in classe Euro 5: euro 25
    g. in classe Euro 6: euro 20
   c) Per autoveicoli fino a 220 chilowatt:
    a. in classe Euro 0: euro 65
    b. in classe Euro 1: euro 60
    c. in classe Euro 2: euro 55
    d. in classe Euro 3: euro 50
    e. in classe Euro 4: euro 45
    f. in classe Euro 5: euro 40
    g. in classe Euro 6: euro 35

  L'addizionale è corrisposta con le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato».
22. 012. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Protezione accordata al diritto d'autore).

  1. All'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le parole: «e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data».
22. 013. Nannicini, Vannucci.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 40, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «entro le ventiquattro ore successive» sono sostituite dalle seguenti «entro le quarantotto ore successive».
22. 015. Bitonci, Vanalli.

Pag. 149

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
  «4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-bis, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione».
22. 016. Montagnoli, Bitonci, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole «all'importo non documentato» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato».
22. 017. Fugatti, Simonetti, Polledri, D'amico, Bitonci, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Togni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma».
22. 018. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  «1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono differiti i termini per il pagamento dei tributi e stabilite le data di posticipazione delle prossime scadenze alla data di liquidazione dei crediti maturati alle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica della Libia, in modo da evitare che le imprese interessate subiscono, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.
  In relazione e per effetto della sospensione, non sono applicati soprattasse, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi Pag. 150non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali».
22. 019. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è soppresso.
22. 020. Montagnoli, Polledri, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli ultimi due periodi sono soppressi.
22. 021. Montagnoli, Polledri, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «3 euro» con le parole «5 euro».
22. 022. Montagnoli, Polledri, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è soppresso.
22. 023. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
22. 024. Montagnoli, Comaroli, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

Pag. 151

ART. 25.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 30 giugno 2012 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati vengono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro valore nominale. Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà cedere le quote esclusivamente a soggetti pubblici. Al relativo onere, pari a 150.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale e individua zio del termine per l'acquisizione pubblica delle quote di proprietà della Banca d'Italia).
25. 1. Marsilio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine per l'adozione del regolamento di cui al comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.262, è prorogato al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale e individuazione del termine per l'acquisizione pubblica delle quote di proprietà della Banca d'Italia).
25. 2. Marsilio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di fronteggiare il rischio di recessione, generato da contrazione del credito verso le imprese, il termine del 30 giugno 2012 per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 di quanto contenuto nella raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (EBA) dell'8 dicembre 2011, è prorogato fino alla piena operatività di tutti gli strumenti previsti nella Decisione del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, nonché del Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF).

  Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo: (Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale e differimento del termine per l'adozione della raccomandazione dell'Autorità bancaria europea dell'8 dicembre 2011).
25. 3. Marinello, Pagano, Mantovano.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni).

  All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
25. 01. La Loggia, Marsilio, Marinello.
(Inammissibile)

Pag. 152

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

  1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 02. Marsilio.
(Inammissibile)

Pag. 153

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 2. Laffranco.

  Sopprimere il secondo periodo.
26. 1. Vanalli.

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in favore della Svimez).

  1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ è integrato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*26. 01. D'Antoni, Boccia, Vico, Baretta, Misiani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in favore della Svimez).

  1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ è integrato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*26. 04. Lanzillotta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in favore della Svimez).

  1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ è integrato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale Pag. 154di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*26. 02. Distaso, Fucci, Lazzari.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

  L'Organismo Italiano di Contabilità di cui all'articolo 2, comma 86, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244:
   a) elabora principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
   b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
   c) partecipa, in rappresentanza dell'Italia, al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa; in tale ambito intrattiene rapporti con lo IASB, con l'EFRAG e con gli organismi contabili di altri paesi;
   d) elabora documenti interpretativi e guide applicative concernenti i principi contabili internazionali, nelle materie di propria competenza secondo gli accordi di cooperazione stipulati con lo IASB;
   e) con riferimento alle attività di cui ai punti precedenti, si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

  Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attività svolta.
26. 03. Leo.
(Inammissibile)

Pag. 155

ART. 27.

  Il comma 1, è soppresso.
27. 3. Vanalli.

  Al comma 1, dopo le parole: le conseguenti misure aggiungere le seguenti: di affidamento del servizio mediante gara europea.
27. 10. Lanzillotta.

  Al comma 1, dopo le parole: modalità di monitoraggio aggiungere le seguenti: dei costi e delle tariffe.
27. 11. Lanzillotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini di cui all'articolo 4, comma 32, lettere a) e b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla lettera 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2012.
27. 9. Marsilio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al punto 2, comma c) dell'Articolo 61 (Sagoma limite) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) le parole: «gli autosnodati e filosnodati (55) adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri», sono sostituite con le seguenti: «gli autosnodati e filosnodati (55) adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri».
* 27. 7. Velo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le seguenti parole: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri», con le seguenti: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi».
* 27. 2. Montagnoli, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».
27. 19. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8 comma 1, sostituire le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti parole: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».
* 27. 1. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8 comma 1, sostituire le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti parole: «l'8 per cento per l'anno Pag. 1562013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».
* 27. 6. Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».
* 27. 4. De Micheli, Fontanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nella legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8 comma 1, sostituire le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti parole: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».
* 27. 12. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente: 5-septies. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti, soggetti al patto di stabilità interno, con proprio decreto volto a stabilire le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, può autorizzare le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità.
27. 5. Vannucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 29 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 14, dopo le parole: «liberi da pesi e gravami», aggiungere le seguenti: «Se, al momento della cessazione della gestione, i beni non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline - di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. È soppresso il comma 30 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 138 del 2011».
27. 8. Marsilio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, aggiungere il seguente comma:
  4-bis. Per il triennio 2012-2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito Pag. 157con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune così come indicata nella definizione degli enti sottodotati nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2008, sulla base degli ultimi dati disponibili;
   b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
   c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate.
27. 14. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 è aggiunto il seguente comma:
  17-bis. Fino all'entrata in vigore del regime definitivo delle entrate comunali di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello d'imposta, al fine di evitare squilibri nei bilanci comunali, tramite apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città, vengono verificate le differenze tra le stime di gettito dell'imposta municipale propria ed i gettiti ad aliquota di base in ciascun Comune.
27. 15. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I punti 1 e 3 della lettera gg-septies, comma 2, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 70, del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2013.
27. 13. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria».
27. 16. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 12, sono aggiunte, all'inizio del periodo le parole: «Fino al 31 dicembre 2014,» e, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole: «, previo accordo Sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.».
   b) Dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:
  12-bis. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, compresi quelli esenti dall'imposta, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità previste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita Pag. 158l'Anci. L'obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste esclusivamente nei casi in cui tale adempimento non sia stato assolto in relazione ad immobili già imponibili ai fini dell'ICI, ovvero per i quali gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti esclusi dal campo di applicazione delle procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Tutti i possessori di immobili che erano esenti dall'Ici o che sono esenti dall'Imu devono presentare la dichiarazione di cui al presente comma, con riferimento a detti immobili, entro il 30 aprile 2012. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abolito.
27. 17. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 145, la parola: «parziale» è abolita;
   b) al comma 147, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «dieci»;
   c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da: «con l'esclusione» a «esistenti»; alla lettera h), le parole da: «a nuovi» a «culturali» sono sostituite dalle parole: «alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive»; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua;
   d) al comma 150, sostituire le parole: «30 per cento dell'ammontare» con le parole: «all'ammontare».

  2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come anticipato in via sperimentale dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. 18. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:
  1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
  2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
  3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
  4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate Pag. 159esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
27. 20. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «tributi statali», inserire le parole: «e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati».
27. 21. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga del regime transitorio dei servizi pubblici).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   b) alla lettera b) le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».
* 27. 04. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga del regime transitorio dei servizi pubblici).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   b) alla lettera b) le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».
* 27. 011. Bitonci, Vanalli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
27. 02. Saglia.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

  Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, gli ultimi due periodi si interpretano nel senso che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione Pag. 160di una sola società, entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
27. 03. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  I commi 10 ed 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dal Parlamento con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
  10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della Provincia di Avellino, è fatto obbligo all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) di provvedere al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1 comma 1055 legge n. 269 del 2006, e, conseguentemente, al MIPAAF di disporre la sua trasformazione in un nuovo soggetto giuridico partecipato dallo Stato e dalle Regioni interessate, entro e non oltre 12 mesi a far luogo dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di consentire l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente, fino al 31 dicembre 2012 sono sospese le procedure giudiziarie ed esecutive nei confronti dell'EIPLI.
  11. Secondo i termini di cui al comma 10, le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti al soggetto costituito o individuato dallo Stato di intesa con le Regioni interessate. La tutela occupazionale sarà garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente. Fino alla adozione delle misure di cui al comma precedente, le gestione dell'Ente sarà assicurata dalla gestione commissariale in carica, alla quale sarà demandato altresì il compito di portare a termine le procedure gestionali intraprese, e di garantire con ogni mezzo la continuità del Servizio Pubblico di Gestione delle Dighe e dei grandi Adduttori, la manutenzione degli impianti per l'Approvvigionamento idrico nelle Regioni Puglia Basilicata e Campania.
27. 05. Taddei, Marmo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dal Parlamento con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è sostituito dal seguente:
  11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ad un nuovo soggetto che verrà istituito dal Governo, e per esso dal MiPAAF, di intesa con le Regioni interessate. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale. Al fine di consentire l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente, fino al 31 dicembre 2012, sono sospese le procedure giudiziarie ed esecutive nei confronti dell'EIPLI.
27. 07. Taddei, Marmo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito Pag. 161con modifiche dal Parlamento con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è sostituito dal seguente:
  11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ad un nuovo soggetto che verrà istituito dal Governo, di intesa con le Regioni interessate. I compiti e la responsabilità nella gestione del processo per la costituzione del nuovo soggetto destinato a succedere all'EIPLI sono affidati alla GESTIONE COMMISSARIALE della EX AGENSUD del MiPAAF. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale. Al fine di consentire l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente, fino al 31 dicembre 2012, sono sospese le procedure giudiziarie ed esecutive nei confronti dell'EIPLI.
27. 06. Taddei, Marmo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni urgenti per veicoli a metano, GPL ed altri veicoli ecologici).

  1. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2;
   b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3;
   c) al termine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;
   d) dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

  2. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7-bis è abrogato.

  3. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti Pag. 162per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL.
27. 010. Velo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. All'articolo 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), gli ultimi due periodi si interpretano nel senso che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013, i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite».
27. 08. Fontanelli, De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga di termini in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno.

  1. Il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno.
  2. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.
27. 01. Stradella, Armosino.

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga di termini in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno).

  1. Il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 30 novembre di ciascun anno.
  2. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.
27. 09. Vannucci.

Pag. 163

ART. 28.

  Sopprimerlo.
* 28. 9. Mura, Borghesi, Favia.

  Sopprimerlo.
* 28. 5. Marsilio.

  Sopprimerlo.
* 28. 6. Vanalli, Bragantini.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di consentire la proroga per l'intero triennio 2012-2014 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., al sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Il comma 38 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. È autorizzata la spesa di due milioni di euro per consentire la proroga fino al 30 giugno 2012, della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. È autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari dal 1o luglio 2012 al 31 dicembre 2012 sulla base di convenzione stipulata dal Ministero dello sviluppo economico con il soggetto aggiudicatario della gara prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, il cui bando dovrà essere pubblicato entro il 31 marzo 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, primo e secondo periodo, pari complessivamente a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato Pag. 164ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 12. Zaccaria, Levi, Naccarato.

  Sostituire il comma 1, con il seguente: In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, entro il 30 giugno 2012, il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è affidato a seguito di gara pubblica. Fino alla predetta data è prorogata, fino al suo definitivo esperimento, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa. Ove al 30 giugno 2012 la gara pubblica non risultasse conclusa il servizio è svolto provvisoriamente e, senza oneri per lo Stato, dalla Rai Spa nell'ambito degli oneri di servizio pubblico di cui alla Convenzione in essere tra la Rai e lo Stato.
28. 2. Lanzillotta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223» inserire le seguenti «con esclusione delle disposizioni del Capo secondo».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle provvidenze sull'editoria).
* 28. 10. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223» inserire le seguenti «con esclusione delle disposizioni del Capo secondo».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle provvidenze sull'editoria).
* 28. 4. Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Lazzari, Vitali.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223» inserire le seguenti «con esclusione delle disposizioni del Capo secondo».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle provvidenze sull'editoria).
* 28. 13. Boccia.
(Parzialmente inammissibile)

Pag. 165

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223» inserire le seguenti «con esclusione delle disposizioni del Capo secondo».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle provvidenze sull'editoria).
* 28. 11. Zazzera.
(Parzialmente inammissibile)

  Al comma 2, sostituire la parola: pari con le seguenti: non superiore.
28. 3. Lanzillotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.».
28. 1. Marinello.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.  488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».Pag. 166
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 4 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 03. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.  488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 4 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediate corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 08. Pizzolante, Cassinelli.
(Inammissibile)

Pag. 167

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.  488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 4 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 028. Polledri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico Pag. 168regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.  488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 4 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 015. De Biasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro Pag. 169dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** 28. 09. Pizzolante, Cassinelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** 28. 02. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico Pag. 170regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** 28. 012. Albonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** 28. 027. Polledri.
(Inammissibile)

Pag. 171

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediate corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** 28. 014. De Biasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione Pag. 172di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** 28. 022. Comaroli, Goisis, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 01. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico Pag. 173regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 017. Gozi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 010. Pizzolante, Cassinelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è Pag. 174autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 029. Polledri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 011. Albonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 013. De Biasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi Pag. 175a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 28. 024. Comaroli, Goisis, Vanalli, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: «in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 021. Comaroli, Goisis, Vanalli, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012 degli interventi Pag. 176a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di quaranta milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: «in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a quaranta milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 023. Comaroli, Goisis, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno emittenza radiofonica e televisiva locale).

  1. Sono prorogati per il 2012, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro, i contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a dieci milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 020. Barbaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico).

  1. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato a decorrere dall'anno 2012 di euro 250.000.
  2. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2007 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano Pag. 177(CAI) per le finalità istituzionali del medesimo Corpo è integrato a decorrere dall'anno 2012 di euro 200.000.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 04. Quartiani, Paniz, Simonetti, Delfino, Della Vedova, Froner, Motta, Nicco, Rossa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga disposizioni efficientamento generatori di energia elettrica nei rifugi di montagna).

  1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4 comma 1-quinques del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 – fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna – dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse per l'anno 2011 pari a 1 milione di euro accantonati ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 per la medesima applicazione dell'articolo 4 comma 1-quinquies del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, restano destinate alla medesima finalizzazione sino a definizione delle modalità di erogazione dalla norma stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.
28. 06. Quartiani, Froner, Motta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
28. 019. Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità).

  1. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2010 e al 31 maggio 2011 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2012.
28. 05. Abrignani, Sposetti, Corsaro, Marsilio, Marinello.
(Inammissibile)

Pag. 178

ART. 29.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «tributi statali», inserire le seguenti: «e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati».
29. 68. Marchi, Fontanelli, De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. Per il triennio 2012-2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune così come indicata nella definizione degli enti sottodotati nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2008, sulla base degli ultimi dati disponibili;
   b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
   c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfettizzate e semplificate.»
29. 65. Marchi, Fontanelli, De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria».
29. 66. Marchi, Fontanelli, De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, sono premesse le parole: «Fino al 31 dicembre 2014,» e sono aggiunte in fine le seguenti: , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.»;
   b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
  12-bis. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, compresi quelli esenti dall'imposta, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità previste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da uno o Pag. 179più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita l'Anci. L'obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste esclusivamente nei casi in cui tale adempimento non sia stato assolto in relazione ad immobili già imponibili ai fini dell'ICi, ovvero per i quali gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti esclusi dal campo di applicazione delle procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Tutti i possessori di immobili che erano esenti dall'ici o che sono esenti dall'Imu devono presentare la dichiarazione di cui al presente comma, con riferimento a detti immobili, entro il 30 aprile 2012. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso.».
29. 67. Causi, Marchi, De Micheli, Fontanelli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: 1o gennaio 2012 con le seguenti: 1o gennaio 2013.
29. 23. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
  4. All'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
29. 161. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le abrogazioni di norme di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono applicabili a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2».
29. 38. Causi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla lettera gg-quater) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, le parole: «dalla data di cui alla lettera gg-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012».
29. 91. Leo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Alla lettera gg-quater) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «le province, le regioni e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
  5-ter. La lettera gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituita dalle seguenti:
   gg-septies) Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai predetti conti correnti di Pag. 180riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, dovrà avvenire entro la prima decade di ogni mese, con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente;
   gg-septies) 1) Gli enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b), numero 3), del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate.
29. 189. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «011» è aggiunta la seguente: «012»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013».

  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
29. 16. Di Biagio.
(Inammissibile)

  Al comma 8, dopo le parole: dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
29. 73. Nannicini.

  Al comma 8, sostituire le parole: il 31 marzo 2012 con le seguenti: il termine di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
29. 80. Brugger, Zeller, Nicco.
(Inammissibile)

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
29. 123. Laffranco.

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
29. 123. Laffranco.

Pag. 181

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
29. 144. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato da ultimo dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte le seguenti: «e la società riscossione Sicilia spa».
29. 19. Lo Presti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.
* 29. 37. Duilio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo I comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.
* 29. 59. Togni, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.
* 29. 86. Leone.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In considerazione dell'anticipazione in via sperimentale dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria e delle conseguenti modifiche alla base imponibile e al regime delle detrazioni, per evitare squilibri nei bilanci comunali, è assicurata la verifica dell'invarianza di gettito ad aliquote base dell'imposta municipale propria rispetto a quanto incassato dai comuni nell'anno 2011 a titolo di Ici e di trasferimenti compensativi del mancato gettito conseguente all'abrogazione dell'Ici sull'abitazione principale. A tal fine i comuni trasmettono ai Ministero dell'interno, entro il 30 aprile 2013, apposita certificazione dell'eventuale minor gettito accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. La certificazione del comune deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione ed è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che, a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

  Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono prorogate al 30 aprile 2013.
  8-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «un'imposta straordinaria pari al 10 per Pag. 182mille» sono sostituite dalle seguenti: «un'imposta straordinaria pari al 14 per mille».
29. 43. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
29. 154. Di Giuseppe, Messina.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
29. 81. Brugger, Zeller, Nicco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano a decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati di cui al comma 8 del medesimo articolo 13.
29. 153. Di Giuseppe, Messina.

  Sopprimere il comma 10.
29. 26. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.
29. 28. Vanalli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le procedure amministrative di alienazione degli immobili e degli alloggi ad uso residenziale di proprietà dell'INPDAP già avviate sono prorogate in base al principio della continuità amministrativa al fine di concludere le operazioni di dismissione degli immobili e il trasferimento della proprietà degli alloggi entro il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Dismissione degli immobili della difesa e degli enti previdenziali.
29. 40. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Per il triennio 2012-2014, la Cassa depositi e Prestiti Spa destina ogni anno parte della raccolta postale, nei limiti di 5 miliardi di euro, all'acquisizione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti locali che rilevano una situazione di disequilibrio e che intervengono con gli strumenti previsti dall'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  10-ter. I beni di cui al comma 10-bis, devono essere regolarmente inseriti nel Piano di alienazioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione.
  10-quater. I proventi delle cessioni sono destinati prioritariamente alla copertura dei disequilibri di cui al comma 10-bis, e in via residuale alla copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Pag. 183
  10-quinquies. La stima dei beni oggetto di dismissione avviene al più probabile prezzo di mercato.
  10-sexies. Il valore di cui al comma 10-quinquies viene asseverato dall'Agenzia del demanio.
  10-septies. Le operazioni di cessione del patrimonio degli enti locali alla Cassa depositi e prestiti Spa non sono soggette a tassazione.
29. 45. Boccia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Per le operazioni di cui al comma 4, i proventi netti derivanti dalla vendita sono destinati alla riduzione del debito pubblico e, prioritariamente, alla copertura dei disavanzi rilevati ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267».
29. 46. Boccia.
(Inammissibile)

  Al comma 11, sostituire le parole: lettera a) e b) con le seguenti: lettera a).
29. 159. Borghesi, Mura, Favia.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 12 mesi.
* 29. 12. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno D'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 12 mesi».
* 29. 57. Lovelli, Sanga, Calvisi.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.

  Conseguentemente al medesimo articolo dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  «
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 12 mesi.».
* 29. 58. Fiorio.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, Pag. 184convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 12 mesi.
* 29. 119. Bitonci, Montagnoli.

  Al comma 11, sostituire le parole: di 6 mesi con le seguenti: al 31 dicembre 2012.
29. 160. Borghesi, Mura, Favia.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.
* 29. 55. Lovelli, Sanga, Calvisi.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.
* 29. 11. Vannucci.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 12 mesi.
29. 56. Fiorio.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  19-bis. Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli ultimi due periodi si interpretano nel senso che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni rimettono in liquidazione le altre società già costituite.
29. 48. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
  11-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di 12 mesi.
29. 176. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. 71. Montagnoli, Comaroli, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2011» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
29. 31. Bitonci, Vanalli.

Pag. 185

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
29. 142. Brandolini, Oliverio, Sani, Fontanelli, Agostini, Marco Carra, Zucchi, Fiorio, Cenni, Servodio, Mario Pepe (PD), Cuomo, Trappolino, Vannucci, Marrocu, Mattesini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 60 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo del 2012 con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
29. 143. Brandolini, Oliverio, Sani, Fontanelli, Agostini, Marco Carra, Zucchi, Fiorio, Cenni, Servodio, Mario Pepe (PD), Cuomo, Trappolino, Vannucci, Marrocu, Mattesini.
(Inammissibile)

  Al comma 14, quarto periodo, premettere le seguenti parole: In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,.
29. 20. Lo Presti.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate sino al 29 febbraio 2012.
  14-ter. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
  «12-ter. Nelle more della rideterminazione dell'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli Venezia-Giulia ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fino alla medesima, a decorrere dal 1o marzo 2012 una quota dell'accisa sulla benzina senza piombo per autotrazione (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) nella misura di 0,075 euro al litro per i quantitativi consumati nell'ambito del territorio regionale sono attribuite alla Regione Friuli Venezia-Giulia a titolo di tributo proprio».
29. 39. Strizzolo, Rosato, Maran, Compagnon.
(Inammissibile)

Pag. 186

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012, dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuata a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini dei rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati e il Prefetto di Messina, avvalendosi dei comuni danneggiati, predispongono l'elenco del soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, camma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 100 milioni di euro.
29. 180. Garofalo, Germanà, Marinello.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012, dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 100 milioni di euro.
29. 1. Garofalo, Germanà, Marinello, Genovese.

Pag. 187

  Sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di la Spezia e Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012, dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, avvalendosi dei comuni danneggiati, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente camma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.
29. 178. Garofalo, Germanà, Marinello, Genovese.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di la Spezia e Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012, dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati e il Prefetto di Messina, avvalendosi dei Comuni danneggiati, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, Pag. 188n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.
29. 179. Garofalo, Germanà, Marinello, Genovese.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo periodo, dopo le parole: provincia di Genova, aggiungere le seguenti: , nonché nel giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;
   b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.
29. 157. Messina, Orlando Leoluca, Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Piffari.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2010 nel territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e non ancora corrisposti.
29. 29. Bitonci, Vanalli.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: avversità atmosferiche verificatesi, aggiungere le seguenti: nel territorio della Regione Puglia e Basilicata tra i giorni 14 febbraio e 1o marzo 2011.
29. 34. Distaso, Fucci, Lazzari.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: Massa Carrara aggiungere le seguenti: , nel mese di novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.
*29. 77. Garofalo, Germanà, Marinello, Genovese.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: Massa Carrara aggiungere le seguenti: , nel mese di novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.
*29. 174. Stagno D'Alcontres, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Terranova.

  Al comma 15, dopo le parole: provincia di Genova, aggiungere le seguenti: nonché nel giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.
**29. 158. Messina, Orlando Leoluca, Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Piffari.

Pag. 189

  Al comma 15, dopo le parole: provincia di Genova, aggiungere le seguenti: nonché nel giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.
**29. 2. Briguglio.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: provincia di Genova aggiungere le seguenti: e nel territorio del comune di Marina di Campo sull'Isola d'Elba.
29. 141. Velo.

  Al comma 15, dopo la parola: Genova aggiungere le seguenti: e Livorno.
29. 10. Toccafondi, Di Virgilio.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 16 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
29. 72. Tullo, Andrea Orlando, Rossa, Zunino, Melandri, Garofani.

  Al comma 15, quarto periodo, sostituire le parole: Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
29. 21. Lo Presti.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il termine di cui al comma 44 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differito al 30 giugno 2014.
  15-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 275.000 euro lordi annui.
29. 27. Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Puglia nei primi giorni di marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'OPCM n. 3988 in data 22 dicembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla OPCM n. 3988, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
  15-ter. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15-bis, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
  15-quater. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui Pag. 190al comma 15-bis, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  15-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 15-bis a 15-quater, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
29. 32. Vico.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata fra i giorni 18 febbraio e 1o marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'OPCM n. 3984 in data 25 novembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla predetta OPCM n. 3984, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
  15-ter. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15-bis, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia Spa per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
  15-quater. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 15-bis, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  15-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 15-bis a 15-quater, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
29. 33. Vico.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, è prorogato al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 83. Barani.

Pag. 191

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogata dal 2013 per ciascun anno sino al 2022. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2013 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si autorizza la legge annuale di stabilità a finanziare la suddetta autorizzazione di spesa.
29. 116. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogata dal 2013 per ciascun anno sino al 2017. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2013 al 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si autorizza la legge annuale di stabilità a finanziare la suddetta autorizzazione di spesa.
29. 117. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. È altresì disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina la sospensione al 31 dicembre 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al periodo precedente e dei contributi e dei premi di cui al medesimo periodo avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2013. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di gennaio 2013 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
29. 152. Naro, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Nel limite massimo di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2012, è disposta, nei confronti degli enti e dei dipendenti pubblici residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia Pag. 192e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, la proroga al 16 luglio 2012 dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali. Gli eventuali versamenti contributivi già eseguiti dai soggetti interessati sono considerati imputabili a titolo di acconto. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 n. 3253, in duecentottantotto rate mensili nel rispetto del limite di spesa predetto.
  15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 15-bis, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  15-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 166. De Camillis.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. È disposta la sospensione al 31 dicembre 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche e delle imprese che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività, nonché nei confronti delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, conseguendo danni materiali e perdite per crediti maturati e non riscossi. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al periodo precedente avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2013. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di gennaio 2013 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 147. Compagnon, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Al comma 16, dopo le parole: al 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: nei Comuni capoluogo di Regione.
*29. 18. Baccini.

  Al comma 16, dopo le parole: al 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: nei Comuni capoluogo di Regione.
*29. 24. Polledri.

  Al comma 16, dopo le parole: al 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: nei Comuni capoluogo di Regione.
*29. 163. Orsini.

  Al comma 16, dopo le parole: al 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: nei Comuni con più di un milione di abitanti.
**29. 25. Polledri.

Pag. 193

  Al comma 16, dopo le parole: al 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: nei Comuni con più di un milione di abitanti.
**29. 164. Orsini.

  Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo inserire il seguente: Il termine del 31 dicembre 2012 si applica anche alle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, relativamente ai nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti risulta essere un anziano ultra sessantacinquenne ovvero un portatore di handicap grave, o un minore e che il medesimo nucleo abbia un reddito complessivo inferiore ai 27.000 euro.
   b) sostituire le parole: valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: valutate in 10 milioni di euro per l'anno 2013;
   c) sostituire le parole: La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000, con le seguenti: La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 2.000.000.
29. 94. Morassut, Misiani.

  Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo inserire il seguente: Il termine del 31 dicembre 2012 si applica anche alle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, relativamente ai nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti risulta essere un anziano ultra sessantacinquenne ovvero un portatore di handicap grave, o un minore e che il medesimo nucleo abbia un reddito complessivo inferiore ai 27.000 euro. Tali nuclei familiari devono essere collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
   b) sostituire le parole: valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: valutate in 10 milioni di euro per l'anno 2013.;
   c) sostituire le parole: La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000, con le seguenti: La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 2.000.000.
29. 95. Morassut, Misiani.

  Al comma 16, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. La sospensione di cui al comma 16 si applica alle medesime condizioni anche alle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per i nuclei familiari che alla data del 31 dicembre 2011 risultano in stato di morosità incolpevole a causa della perdita del posto di lavoro o di sopraggiunta invalidità di uno dei componenti del nucleo familiare nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 16-ter e sulla base della procedura ivi disciplinata.
  16-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di attuazione del comma 16-bis, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 16-bis nel limite delle risorse predeterminate in 5 milioni di euro per l'anno 2013, tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare nonché della presenza nel nucleo familiare di un anziano ultra sessantacinquenne, o di un portatore di handicap grave, ovvero di minori.
  16-quater. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 16 a 16-ter, Pag. 194valutate in 8,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 3.620.000.».
29. 93. Misiani, Morassut.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) alla lettera a) del secondo periodo le parole: «30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».
29. 3. Leone.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi operanti in dette località sono autorizzati a compensare le perdite di esercizio registrate in sede di bilancio nei cinque esercizi successivi assimilandole ad ammortamento di investimenti ed oneri finanziari. L'entità di tale compensazione contabile è riportata a bilancio secondo le forme di legge.
  16-ter. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 16-bis presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e provvede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.
  16-quater. La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per l'utilizzo del meccanismo di recupero delle perdite accertate in cinque rate costanti negli esercizi immediatamente successivi. Al procedimento si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
  16-quinquies. Il beneficio di cui al comma 16-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e per ciascuno dei quattro anni successivi. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 30 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 4. Costa, Crosetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita, danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi operanti in dette Pag. 195località, limitatamente all'anno 2012 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 446.
  16-ter. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 16-bis presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e provvede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.
  16-quater. La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per beneficiare dell'esenzione di imposta di cui al comma 16-bis.
  16-quinquies. Il beneficio di cui al comma 16-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 100 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 5. Costa, Crosetto.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011 e 2012».
  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
   a) quanto a 28 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
   c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

  16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*29. 6. Vannucci, Marchioni, Baretta, Orlando, Tullo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011 e 2012».
  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
   a) quanto a 28 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero Pag. 196dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
   c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

  16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*29. 165. Pizzolante, Scandroglio, Cassinelli, Marchioni, Ceroni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011, 2012 e 2013».
  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013 e a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:
   a) quanto a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

  16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 7. Vannucci, Beretta, Marchioni, Orlando, Tullo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011, 2012, 2013 e 2014».
  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013 e a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede:
   a) quanto a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante utilizzo delle proiezioni per gli Pag. 197anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

  16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 8. Vannucci, Baretta, Marchioni, Orlando, Tullo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:

  «15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore della direttiva Solvency II, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
  15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
*29. 82. De Luca.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore della direttiva Solvency II, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
  15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».
*29. 9. Girlanda.

Pag. 198

  All'articolo 29, dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore della direttiva Solvency II, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
  15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis».
29. 92. Cesario.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  «16-bis. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale».
29. 13. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
29. 14. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Soglia.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1o agosto al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».
*29. 15. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misti, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Terranova, Soglia.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, Pag. 199dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1o agosto al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».
*29. 69. Vannucci.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole «al periodo d'imposta in corso all'11 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015»; all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «alla data del 20 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dalla data del 20 gennaio 2009,»; alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «negli ultimi ventiquattro mesi o più» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi o più»; alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nonché la propria residenza» sono soppresse; all'articolo 2, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli incentivi di cui alla presente legge si applicano anche a coloro che, pur avendo svolto le attività di cui al precedente comma 1, non hanno effettuato l'iscrizione all'AIRE, conservando la residenza anagrafica in Italia o nel loro Paese d'origine»; all'articolo 8, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio decreto da emanarsi entro il 1o marzo 2012, fornirà le necessarie istruzioni e procedure per la piena applicazione di quanto disposto nel precedente periodo».
29. 17. Vaccaro.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis Al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «o anche precario o co.co.co. purché contrattualizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto».
29. 22. Margiotta, Luongo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis A decorrere dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono così modificate; le parole da: «130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110», sono sostituite dalle seguenti: «150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola e gli imprenditori agricoli professionali, di cui ai decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120».
29. 30. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia Pag. 200e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari».
29. 35. Fedi, Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
29. 36. Duilio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1-quater del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: «possono essere ceduti in proprietà» sono aggiunte le seguenti: «con prelazione».
   2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, nei casi di cui all'articolo 1 l'avviso di cui all'articolo 498 del codice di procedura civile è notificato all'istituto autonomo per case popolari, comunque denominato, nel cui ambito territoriale si trova l'immobile. L'avviso è notificato a cura del creditore pignorante, prima di dare inizio ad una procedura esecutiva relativa ad un'unità immobiliare occupata a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente.
29. 41. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di ridurre il disagio abitativo delle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in particolare, di quelle soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, per gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati l'entrata in vigore della fase sperimentale dell'imposta municipale propria, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre dall'anno 2013; il regime di esenzione previsto per gli alloggi di tali Istituti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
29. 42. Rubinato, Gibiino.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
  17-bis. Fino all'entrata in vigore del regime definitivo delle entrate comunali di Pag. 201cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello d'imposta, al fine di evitare squilibri nei bilanci comunali, in sede di Conferenza Stato Città e tramite apposito accordo, vengono corrette le differenze tra le stime di gettito ed i gettiti realizzati ad aliquota base.
29. 44. De Micheli, Fontanelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
29. 47. Polledri.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici di cui al comma 8-bis e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.
29. 49. Rossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:
  Art. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1o gennaio 2007.
  2. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1o settembre 2004, per le pensioni già attive Pag. 202all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituitesi successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1.
29. 50. Rossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 2-bis ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.
29. 51. Rossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 2 si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.
29. 52. Rossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1 si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti si applicano anche ai familiari degli invalidi di cui al comma 1, articolo 3 della medesima legge, inclusi quelli ancora in vita, sui loro trattamenti diretti pensionistici e di fine rapporto o equipollenti. Ai fini degli incrementi per la rideterminazione di detti trattamenti per i dipendenti appartenenti al comparto privato che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 novembre 2007, è fatta comunque salva la possibilità, in luogo della percentuale di incremento del 7,5 per cento calcolata al momento del pensionamento, di conseguire la percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale relativa al passaggio, ancorché da posizione apicale, alla qualifica immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre all'atto del pensionamento.
29. 53. Rossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1 si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto ovvero i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.
29. 54. Rossa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.», aggiungere il seguente periodo: «Sono inoltre esenti gli alloggi posseduti dai comuni, dai loro consorzi, dagli Istituti autonomi case popolari Pag. 203comunque denominati, assegnati e concretamente destinati alle finalità istituzionali della edilizia residenziale pubblica».
  16-ter. All'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» aggiungere le seguenti: «appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».
29. 60. Esposito, Giorgio Merlo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
  Art. 6 – (Imposta di scopo). 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 145, la parola: «parziale» è soppressa;
   b) al comma 147, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «dieci»;
   c) al comma 149: alla lettera b), sono soppresse le parole da: «con l'esclusione» a: «esistenti»; alla lettera h), le parole da: «a nuovi» a: «culturali» sono sostituite dalle parole: «alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive»; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.»;
   d) al comma 150, sostituire le parole: «30 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «all'ammontare».

  2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come anticipato in via sperimentale dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
29. 61. Marchi, Fontanelli, De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».
29. 62. Marchi, Fontanelli, De Micheli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Imposta di soggiorno). – 1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
  2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.Pag. 204
  3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
  4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
  5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
  6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
  7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:
   a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;
   b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
   c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;
   d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;
   e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

  8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini Pag. 205di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime
  11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.».
29. 63. Fontanelli, Marchi, De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «a partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è fissata al 31 ottobre di ogni anno».
29. 70. Vannucci.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai soggetti indicati nella lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti indicati nelle lettere a) e c)».
  16-ter. All'articolo 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, le parole: «di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a), b) e c)».
29. 74. Marchignoli, Albonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente: «2. I benefìci fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.»;
   b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:
   a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1o gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi diciotto mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
   b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1o gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi diciotto mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.»;
   c) all'articolo 2, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli incentivi di cui alla presente legge si applicano anche a coloro che, pur avendo svolto le attività di cui al precedente comma 1, non hanno effettuato l'iscrizione all'AIRE, conservando la residenza anagrafica in Italia o nel loro Paese d'origine.»;Pag. 206
   d) all'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio decreto da emanarsi entro il 1o marzo 2012, fornirà le necessarie istruzioni e procedure per la piena applicazione di quanto disposto nel precedente periodo.».
29. 75. Letta, Boccia, Baretta, Vaccaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
29. 76. Graziano.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011.
*29. 84. Barani.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011.
*29. 78. Di Caterina.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Il terzo periodo, comma terzo, dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è seguito dal seguente: «In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse».
  16-ter. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.
  16-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 16-bis e 16-ter si applica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
29. 79. Nicco.

(Inammissibile)

Pag. 207

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 8 dell'articolo 19, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile».
29. 85. Leo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012». Alle relative minori entrate, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 48 milioni di euro in ragione d'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 87. Scajola.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il numero 3) è soppresso.
29. 88. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-septies) è soppressa.
*29. 89. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, al comma 2, la lettera gg-septies) è soppressa.
*29. 190. Polledri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011.
29. 90. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 14-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso il numero 3.
  16-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-septies) è abrogata.
29. 148. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012.
  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si prov- Pag. 208vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 150. Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». Per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2011. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «2011», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2012» e la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2012». Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato, è concesso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.
29. 149. Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il termine per l'applicazione di quanto previsto in materia di revisione delle funzioni delle Province e contenuto nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito alla data di entrata in vigore della Legge di revisione costituzionale recante la soppressione delle Province.
29. 151. Simonetti, Pastore, Montagnoli, Vanalli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dai primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».
29. 155. Mantini, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, Pag. 209con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
29. 156. Mantini, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
29. 162. Cicu.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.
29. 167. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.
29. 168. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 Pag. 210novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.
29. 169. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. È previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296/2006 commi 1088-1089, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
29. 170. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Sono fatte salve le «zone franche urbane» di cui all'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
29. 171. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
29. 172. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. I termini previsti per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono prorogati al 30 aprile 2012.
29. 173. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.
(Inammissibile)

Pag. 211

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.
29. 175. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Cicu.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011.
29. 182. Pagano, Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2, è aggiunto:
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili ed ai terreni di proprietà degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, leggasi Ater, Aler o comunque denominati».

  16-ter. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
  16-quater. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
  16-quinquies. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
29. 199. Callegari, Allasia, Cavallotto, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. A decorrere dall'anno 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da settembre a dicembre dell'anno precedente nonché al 31 agosto, 31 dicembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto dello stesso anno.
29. 183. Germanà, Marinello.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, Pag. 212prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI – ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
29. 184. Marinello, Pagano.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine «30 giugno 2012» indicato al primo e secondo periodo del comma 24 dell'articolo 24 del decreto richiamato è sostituito dal seguente: «31 dicembre 2012».
29. 185. Marinello, Mantovano, Marsilio, Baccini, Ceroni, Pagano.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o maggio 2011» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2011»;
   b) alla lettera a) del secondo periodo le parole: «30 novembre 2011» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2012».
29. 186. Leone, Marinello, Pagano.

  Dopo 11 comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 12, lettera a) dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «30 novembre 2011» sono sostitute dalle parole: «31 marzo 2012».
29. 187. Pagano, Marinello.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2012. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.
29. 188. Marinello, Nicco.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è inserito il seguente comma:
  5-bis. I titolari di cariche elettive degli enti locali che siano anche titolari di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Pag. 213optano per la percezione dell'indennità di funzione ovvero del compenso previsto per l'espletamento dell'incarico.
29. 191. Maggioni, Vanalli, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
  «4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre trenta giorni successivi all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 3».
29. 198. Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
  «4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».
29. 192. Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti al 31 dicembre 2011 all'AIRE.
29. 193. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Dopo il comma 21 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 9, dopo il comma 8, del Decreto Legislativo 23/2011, è infine aggiunto il seguente:
  8-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli alloggi sociali di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà e regolarmente gestiti dagli IACP, ATER o comunque denominati.
29. 194. Lanzarin, Allasia, Cavallotto, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:
  33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.
   b) al comma 34, la lettera c) è abolita.
29. 195. Bitonci, Vanalli.

Pag. 214

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto: Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

  Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4 dello stesso decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 6,5 per cento.
29. 196. Vanalli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel proprio sito individuato con decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
29. 197. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
29. 200. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dopo le parole: «le risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario», sono inserite le seguenti: «, comprensivi di quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP,».Pag. 215
  16-ter. Contestualmente, è ripristinata una quota dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011 in misura corrispondente all'importo del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  16-quater. Le risorse ripristinate sono attribuite ad ogni regione in relazione alla quota di accesso ai trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011 e sono successivamente fiscalizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
  16-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti per singola regione gli obiettivi di finanza pubblica in relazione ai nuovi valori dei trasferimenti ridotti a seguito dell'applicazione dei commi precedenti.
29. 201. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Togni, D'Amico, Polledri, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Sono escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione, come di seguito disciplinata.
  16-quater. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 kilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro. Ai fini dell'imposta di cui al presente comma, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
  16-quinquies. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 16-quater:
   a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente l'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
   c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
   d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
   e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
   g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

Pag. 216

  16-sexies. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 16-quater, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
  16-septies. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
  16-octies. Dall'imposta di cui al comma 16-quater sono detraibili:
   a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

  16-nonies. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 16-octies sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
  16-decies. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 16-octies e 16-nonies supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  16-undecies. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 16-quater proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
  16-duodecies. L'imposta di cui al presente articolo non e deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
  16-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
29. 132. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di incentivare la diffusione del sistema dei voucher e promuovere l'occupazione, sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo dei «voucher». La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione, come di seguito disciplinata.
  16-quater. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 kilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui Pag. 217valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro. Ai fini dell'imposta di cui al presente comma, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
  16-quinquies. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 16-quater:
   a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente l'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
   c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
   d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
   e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
   g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

  16-sexies. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 16-quater, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
  16-septies. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
  16-octies. Dall'imposta di cui al comma 16-quater sono detraibili:
   a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

  16-nonies. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 16-octies sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
  16-decies. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 16-octies e 16-nonies supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  16-undecies. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 16-quater proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti ed ai mesi dell'anno nei quali Pag. 218tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
  16-duodecies. L'imposta di cui al presente articolo non e deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
  16-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
29. 133. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione, come di seguito disciplinata.
  16-quater. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 kilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro. Ai fini dell'imposta di cui al presente comma, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
  16-quinquies. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 16-quater:
   a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente l'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
   c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
   d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
   e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
   g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

  16-sexies. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 16-quater, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non Pag. 219vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
  16-septies. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
  16-octies. Dall'imposta di cui al comma 16-quater sono detraibili:
   a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

  16-nonies. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 16-octies sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
  16-decies. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 16-octies e 16-nonies supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  16-undecies. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 16-quater proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
  16-duodecies. L'imposta di cui al presente articolo non e deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
  16-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
29. 134. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,2013 e 2014.
  16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione, come di seguito disciplinata.
  16-quater. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 kilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro. Ai fini dell'imposta di cui al presente comma, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.Pag. 220
  16-quinquies. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 16-quater:
   a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente l'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
   c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
   d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
   e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
   g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

  16-sexies. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 16-quater, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
  16-septies. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
  16-octies. Dall'imposta di cui al comma 16-quater sono detraibili:
   a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

  16-nonies. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 16-octies sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
  16-decies. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 16-octies e 16-nonies supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  16-undecies. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 16-quater proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
  16-duodecies. L'imposta di cui al presente articolo non e deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.Pag. 221
  16-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
29. 135. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Decorso il periodo di cui al comma 1, il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico».
29. 136. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Le funzioni del Segretario comunale e provinciale possono essere parimenti svolte da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
29. 137. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-septies) è soppressa.
29. 138. Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine «30 giugno 2012» indicato al primo e secondo periodo del comma 24 dell'articolo 24 del decreto richiamato è sostituito dal seguente: «31 dicembre 2012».
29. 139. Marinello, Mancuso.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2013».
29. 140. Marsilio.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. In attesa della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui allo stesso comma 10 del citato articolo 12.
29. 146. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2010.

Pag. 222

  Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: maturata al 30 dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: maturata al 30 dicembre 2010.
29. 96. Morassut.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. Fermo restando il rispetto delle procedure di alienazione di cui all'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, gli enti previdenziali pubblici, entro il 30 giugno 2012, devono avviare la procedura di vendita delle unità immobiliari ad uso abitativo a favore dei conduttori, fatti salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
29. 97. Morassut.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 23, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013.».
29. 98. Simonetti, Pastore, Vanalli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Il termine per l'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 1o gennaio 2013.
29. 99. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 16 è aggiunto, in fine, il seguente:
  16-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi delle aziende che abbiano rendicontato almeno il 40 per cento dell'investimento previsto in fase di ultimazione e non revocati oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle agevolazioni già spettanti ai sensi delle normative precedentemente adottate, al netto degli oneri di attualizzazione erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato, oltre quelle già previste dalle normative e dalle delibere di impegno precedentemente promulgate.
29. 100. Di Caterina.
(Parzialmente inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è soppresso.
  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
29. 101. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

Pag. 223

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
29. 102. Simonetti, Bitonci, Vanalli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «31 marzo 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014».
29. 103. Simonetti, Bitonci, Vanalli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 2 è soppresso.
  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
29. 104. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».
  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
29. 105. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. L'articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
29. 106. Bitonci, Lanzarin, Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 16, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2014».
29. 107. Bitonci, Lanzarin, Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. L'articolo 1, comma 8, lettera d) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.
  16-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011. n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio Pag. 2242011, n. 111, alla voce “indebitamento”, riga “totale”, per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 7.700 milioni di euro e 3.500 milioni di euro.».
29. 108. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità interno le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, si provvede mediante l'istituzione (a decorrere dal periodo di imposta 2012) dell'imposta anti- evasione.
  16-quater. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 16-sexies, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 kilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
  16-quinquies. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
  Sono esenti dall'imposta:
   a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 16-sexies risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
   c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
   d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
   e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
   f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
   g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.
  16-sexies. I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 16-quater, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
  16-septies. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pag. 225Con riferimento agli altri beni di cui al comma 16-quater, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
  16-octies. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
  16-novies. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:
   a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.
  16-decies. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 16-novies sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
  16-undecies. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 16-novies e 16-decies supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  16-duodecies. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 16-sexies proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 16-sexies ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
  16-terdecies. L'imposta di cui ai commi 16-ter e seguenti del presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
  16-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 16-ter e seguenti del presente articolo.
29. 131. Bitonci, Vanalli
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. L'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 14 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.
29. 109. Lanzarin, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
  Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
  16-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo l'articolo 108, è aggiunto il seguente:

«Art. 108-bis.

  1. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
  2. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta Pag. 226direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
  16-quater. L'articolo 6 dello Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è così sostituito: «Certificati di qualunque natura ed esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».
29. 110. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 26-bis, 26-ter e 26-quater sono abrogati.
29. 111. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. L'articolo 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
  «108. Le province e tutti i comuni possono assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».
29. 112. Simonetti, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:
  «18-bis. Entro il 1o aprile 2012, le Province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia Provinciale, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Province entro il 1o aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello stato.».
29. 113. Comaroli, Bitonci.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
29. 114. Bitonci, Montagnoli, Vanalli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012».
  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
   a) quanto a 28 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del Pag. 227lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (ICE);
   c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
  16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 115. Marchioni, Vannucci, Narducci, Pizzolante, Tullo, Rossa, Braga, Marantelli, Duilio.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012». Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione per un importo di 20 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per un importo di 28 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come stanziate dalla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 128. Bitonci, Vanalli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della normativa vigente, le norme di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012.
29. 118. Laffranco.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 5, comma 1, primo capoverso del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, le parole: «produrre o» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «le aziende a prevalente capitale pubblico» sono aggiunte le seguenti: «ed i depositi fiscali produttivi».
29. 120. Esposito, Boccuzzi, Portas, Allasia, Cavallotto, Togni.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differita al 1o gennaio 2013.
29. 121. Laffranco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, Pag. 228dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applica a partire dal 1o gennaio 2013 per importi superiori a duemilacinquecento euro.
29. 122. Laffranco.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
29. 124. Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 2013, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il gettito di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato per il 50 per cento per il finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e per il restante 50 per cento alla riduzione delle tariffe dei servizi pubblici locali per i soli residenti dei comuni che istituiscono la tassa».
29. 125. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 4, comma 2, è sostituito dal seguente:
  «4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento»;

  b) all'articolo 14 il comma 10 è soppresso.
29. 126. Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine il seguente comma:
  16-bis. All'articolo 3, comma 42, secondo periodo, della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: «a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».
29. 127. Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché alle società che al 31 dicembre 2011 si trovano nel corso del primo periodo d'imposta. Per queste fattispecie lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 31 maggio 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2012.
29. 129. De Micheli.

Pag. 229

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2011»;
   b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2012»;
   c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2012»;
   d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
   e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2012»;
   f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2013».
29. 130. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).

  1. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «e sagoma» sono soppresse.
* 29. 01. Stradella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).

  1. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «e sagoma» sono soppresse.
* 29. 013. Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. La disposizione di all'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 in attesa della definizione delle regole generali previste dall'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
29. 02. Moroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. In fase di prima applicazione dell'articolo 4 commi 36 e 37, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi alla nomina dell'organo monocratico di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i componenti dell'Ufficio del Garante Pag. 230del contribuente, comunque in servizio al 31 dicembre 2011, sono prorogati nell'incarico fino al 31 dicembre 2012 e non oltre la data di scadenza del mandato.
* 29. 03. Leone.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. In fase di prima applicazione dell'articolo 4, commi 36 e 37, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi alle nomina dell'organo monocratico, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente, comunque in servizio al 31 dicembre 2011, sono prorogati nell'incarico fino al 31 dicembre 2012 e non oltre la data di scadenza del mandato.
* 29. 04. Bruno.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. In fase di prima applicazione dell'articolo 4, commi 36 e 37, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativa alle nomina dell'organo monocratico, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente, comunque in servizio al 31 dicembre 2011, sono prorogati nell'incarico fino al 31 dicembre 2012 e non oltre la data di scadenza del mandato.
* 29. 05. Distaso.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. In fase di prima applicazione dell'articolo 4, commi 36 e 37, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi alle nomina dell'organo monocratico, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente, comunque in servizio al 31 dicembre 2011, sono prorogati nell'incarico fino al 31 dicembre 2012 e non oltre la data di scadenza del mandato.
* 29. 042. Leo.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. In fase di prima applicazione dell'articolo 4, commi 36 e 37, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativa alle nomina dell'organo monocratico, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente, comunque in servizio al 31 dicembre 2011, sono prorogati nell'incarico fino al 31 dicembre 2012 e non oltre la data di scadenza del mandato.
* 29. 033. Fucci, Lazzari.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Riassegnazione delle risorse per le rimodulazioni rivenienti da rinunce e revoche).

  1. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
  2. Le risorse finanziarie richieste ai sensi dell'articolo 36 della legge 23 luglio 2099, n. 99, sono riassegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei progetti di rimodulazione proposti dai soggetti responsabili locali e responsabili unici.Pag. 231
  3. Sull'ammontare delle risorse di cui al comma 2 gravano anche gli oneri per le attività gestionali del responsabile unico del contratto d'area o del soggetto responsabile del patto territoriale.
  4. L'attività istruttoria, relativa alle richieste di rimodulazione di cui al presente articolo, viene svolta dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti attraverso i soggetti già assegnatari di compiti inerenti alla gestione degli strumenti di programmazione negoziata, individuati con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
29. 06. Leone.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  In analogia con quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per quanto concerne gli organi collegiali di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 37, legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica ai componenti degli organi collegiali già nominati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
29. 09. Ceroni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le imprese di assicurazioni).

  All'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 8 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
* 29. 07. Aracu.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le imprese di assicurazioni).

  All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
* 29. 012. Baccini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le imprese di assicurazioni).

  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», Pag. 232ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
* 29. 054. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le imprese di assicurazioni).

  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
* 29. 055. Bianconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
  «17-bis. Fino all'entrata in vigore del regime definitivo delle entrate comunali di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello d'imposta, al fine di evitare squilibri nei bilanci comunali, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e tramite apposito accordo, vengono corrette le differenze tra le stime di gettito ed i gettiti realizzati ad aliquota base».
29. 10. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno d'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.
29. 011. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Per maggiore tutela dei dati personali e sensibili riferibili all'individuo e alla persona giuridica si concede l'attribuzione tramite concessione o vendita dei siti con dominio nazionale «.it» e blog recanti nome e cognome di persona o riferiti a personaggi pubblici esclusivamente a coloro che posseggano i requisiti di identità attestati mediante certificato anagrafico o carta d'identità atti a dimostrate la titolarità di tali domini.Pag. 233
  2. In caso di omonimia o conflitto di attribuzione si predisporrà una forma di diritto d'opzione attraverso un bando per l'attribuzione del dominio tra gli aventi diritto. L'attribuzione avverrà attraverso una selezione e una gara i cui termini saranno stabiliti dal venditore dopo averne obbligatoriamente dato pubblicità sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di DigitPA, dell'Istituto di informatica e telematica del Cnr, del Provider che mette in vendita il dominio in questione per almeno 60 giorni.
  3. In caso di contenzioso per l'attribuzione o la vendita di domini a non aventi diritto procede la magistratura ordinaria previo parere dell'Autorità garante per la concorrenza.
29. 014. Baccini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Potenziamento vigilanza urbana nell'Aeroporto «Leonardo da Vinci»).

  1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, per il comune di Fiumicino, in deroga al patto di stabilità interno, la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.
  2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con fondi spettanti al comune derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
29. 015. Baccini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-septies) è soppressa.
* 29. 016. Marinello.
(Inammissibile)

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-septies) è soppressa.
* 29. 017. Polledri.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Le abrogazioni previste dai numeri 1 e 3 dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2013.
29. 061. Causi, Marchi, Fontanelli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Assistenza fiscale).

  1. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. I soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in assenza Pag. 234delle condizioni indicate nei commi precedenti, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui alla lettera b) del comma 1. Non si applica in ogni caso il comma 4»;
   b) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   «b-bis) con riferimento ai contribuenti indicati all'articolo 13, comma 4-bis, il cui risultato contabile evidenzia un debito, effettuare il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero consegnare al contribuente la delega di versamento compilata entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine.»;
   c) dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente: Art. 20-bis. – Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata».
29. 019. Baretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari).

  1. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;
   b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Quando la procura è rilasciata a un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1992, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile di predetto centro o società».

  2. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «ovvero, quando la procura è rilasciata a un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.
29. 020. Baretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206).

  1. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, dopo le parole: «legge 10 marzo 1982, n. 72» sono aggiunte le seguenti: «e all'area ricadente nel centro storico di Sottomarina appartenente al patrimonio disponibile dello Stato individuata, al 31 dicembre 2011, dalla scheda patrimoniale VEB0676 della provincia di Venezia».
29. 021. Baretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, Pag. 235con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
29. 023. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Differimento del regime di incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici).

  1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni. Per tali finalità, ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'articolo 1, commi 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, dopo le parole: «31 dicembre 1999» sono aggiunte le seguenti: «, e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, immatricolati fino al 31 dicembre 2002,»; al comma 6 del medesimo articolo 1, dopo le parole: «31 marzo 2010» sono aggiunte le seguenti: «e, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2013”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano entro un limite di spesa 80 milioni di euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
29. 022. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Differimento del regime di detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

  1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per tali scopi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 dopo le parole: «1o luglio 2008» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, a partire dal 1o luglio 2011»; al secondo periodo dal medesimo comma 1 dopo le parole: «31 dicembre 2009» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
29. 024. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Qualora sorga l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare Pag. 236il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i Presidenti delle Corti di appello, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle norme vigenti in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto.
29. 029. Lussana, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Ad integrazione degli atti di indirizzo ministeriale n. 471 del 8 marzo 2001, n. 476 del 20 febbraio 2001 e n. 562 del 17 aprile 2001 con i quali è stato individuato, per il sito produttivo della Società «Acciai Speciali Terni – Ilva Laminati Piani», lo stabilimento di Torino come unico beneficiano dell'applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si estende l'applicazione di tali benefici, dovuti all'esposizione all'amianto, anche ai lavoratori della Società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., già Società Acciai Speciali Terni alla Società e controllate o partecipate dello stabilimento sito nella località di Terni.
  2. Le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi 20 e 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per i lavoratori di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
29. 025. Scilipoti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di agevolazioni fiscali per le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza).

  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
29. 030. Miotto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 201, in materia di agevolazioni fiscali per le trasformazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza).

  1. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva».
29. 031. Miotto, Lenzi, Grassi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esclusione dall'obbligo di soppressione in favore dei consorzi costituiti tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali).

  1. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive Pag. 237modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo i della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dei consorzi che esercitano funzioni socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».
29. 032. Livia Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania).

  1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al predetto termine sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole: «gestione commissariale» aggiungere le seguenti: «che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.».
29. 034. Distaso, Fucci, Lazzari.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 10, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) provvede al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012. Fino al predetto termine sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;
   b) al comma 11:
    1) al primo periodo, le parole: «del soppresso Ente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ente» e le parole: «entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
    2) al secondo periodo, la parola: «soppresso» è soppressa;
    3) al terzo periodo le parole: «A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e» sono soppresse;
    4) al terzo periodo dopo le parole: «gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».
29. 035. Distaso, Fucci, Lazzari, Taddei.

Pag. 238

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
29. 037. Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Lazzari, Vitali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale.», è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati dall'Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».
29. 038. Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Lazzari, Vitali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modificazioni e nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante.
29. 039. Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Lazzari, Vitali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Tre delle sei frequenze digitali nazionali inizialmente inserite nel Beauty Contest, vengono destinate alle emittenti televisive locali.
29. 040. Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Lazzari, Vitali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contributo unificato).

  L'articolo 158, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la locuzione amministrazione pubblica si interpreta nel senso che in essa si intendono compresi anche gli Enti locali e le società partecipate dai medesimi, che effettuano per loro conto l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali.
29. 041. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Pag. 239

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 4, comma 32, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «31 marzo 2012», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»
   b) alla lettera b) le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».
29. 043. Fontanelli, De Micheli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali».
29. 044. Levi, Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica del termine previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Il personale di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «Dal mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1, il personale»;
   b) le parole: «, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,» sono soppresse;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può percepire annualmente dalla pubblica amministrazione una somma superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte suprema di Cassazione».
29. 045. Santelli, Marinello.
(Parzialmente inammissibile)

Pag. 240

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica del termine previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «Il personale di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «Dal mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1, il personale»;
    2) le parole: «, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,», sono soppresse;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può percepire annualmente dalla pubblica amministrazione una somma superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte suprema di cassazione»;
   b) il comma 3 è abrogato.
29. 046. Santelli, Marinello.
(Parzialmente inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica del termine previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è soppresso.
29. 047. Santelli, Marinello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Coordinamento delle norme concernenti l'esercizio associato delle funzioni comunali).

  1. All'articolo 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. In materia di gestione associata delle funzioni comunali, i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ivi compresi quelli con meno di 1.000 abitanti, possono organizzarsi secondo la normativa contenuta nel presente articolo o, in alternativa, secondo la normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni utilizzando gli strumenti dell'Unione di Comuni e della convenzione. In tal caso le Unioni di Comuni si costituiscono o rimangono costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, senza l'applicazione della normativa derogatoria di cui al presente articolo, così come rimane inalterato rispetto allo stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 l'ordinamento di tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che partecipano, ivi compresi quelli con meno di 1.000 abitanti».
   b) al comma 1, al penultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 267 del 2000», sono aggiunte le seguenti: «e mediante convenzioni»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'Unione dei Comuni, ove previsto dallo Statuto, in deroga ai commi Pag. 2412, 3 e 5, secondo periodo, del citato articolo 32, può applicarsi la disciplina di cui ai commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo»;
   d) al comma 4 sono premesse le parole: «Ove previsto dallo statuto...»;
   e) al comma 5, dopo le parole: «l'unione» sono inserite le seguenti: «che abbia adottato la disciplina derogatoria di cui al presente articolo»;
   f) il comma 7, è sostituito dal seguente: «7. Le Unioni di Comuni che risultino costituite a decorrere alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, salvo diversa disposizione statutaria sono disciplinate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza applicazione della disciplina derogatoria di cui al presente articolo. Ove previsto dallo statuto, esse entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo.»;
   g) al comma 9, sono premesse le seguenti parole: «Laddove gli Statuti abbiano previsto la adozione della disciplina derogatoria di cui al comma 3,»;
   h) al comma 12, dopo le parole «il presidente» sono inserite le seguenti: «ove lo statuto lo preveda» e sono soppresse le parole «che dura in carica due anni e mezzo»;
   i) al comma 16, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al comma 1 non si applica ai comuni che, alla data del 31 dicembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante Unione di Comuni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000».
   l) il comma 5, ultimo periodo, e i commi 19, 20 e 21 sono soppressi;
   m) il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Il presente articolo non si applica alle unioni di commi costituite alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
*29. 026. Fontanelli, Marchi, Calvisi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Coordinamento delle norme concernenti l'esercizio associato delle funzioni comunali).

  1. All'articolo 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. In materia di gestione associata delle funzioni comunali, i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ivi compresi quelli con meno di 1.000 abitanti, possono organizzarsi secondo la normativa contenuta nel presente articolo o, in alternativa, secondo la normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni utilizzando gli strumenti dell'Unione di Comuni e della convenzione. In tal caso le Unioni di Comuni si costituiscono o rimangono costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, senza l'applicazione della normativa derogatoria di cui al presente articolo, così come rimane inalterato rispetto allo stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 l'ordinamento di tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che partecipano, ivi compresi quelli con meno di 1.000 abitanti».

  2. All'articolo 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente comma: «3-bis Il presente articolo non si applica alle Unioni di Comuni costituite alla data di entrata in vigore della presente legge».
  3. L'articolo 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è così modificato:
   a) al comma 1, al penultimo periodo, dopo le parole: «... decreto legislativo Pag. 242n. 267 del 2000...», sono aggiunte le parole «... e mediante convenzioni»;
   b) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. All'Unione dei Comuni, ove previsto dallo Statuto, in deroga ai commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato articolo 32, può applicarsi la disciplina di cui ai commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo»;
   c) al comma 4 sono premesse le parole «Ove previsto dallo statuto...»;
   d) al comma 5, dopo le parole l'unione sono inserite le seguenti: «... che abbia adottato la disciplina derogatoria di cui al presente articolo...»;
   e) il comma 7, è sostituito dal seguente: «7. Le Unioni di Comuni che risultino costituite a decorrere alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, salvo diversa disposizione statutaria sono disciplinate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza applicazione della disciplina derogatoria di cui al presente articolo. Ove previsto dallo statuto, esse entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo.»;
   f) al comma 9, sono premesse le seguenti parole: «Laddove gli Statuti abbiano previsto la adozione della disciplina derogatoria di cui al comma 3, ...»;
   g) al comma 12, dopo le parole «...il presidente...» sono inserite le seguenti: «ove lo statuto lo preveda» e sono soppresse le parole «...che dura in carica due anni e mezzo...»;
   h) al comma 16, aggiungere infine il seguente periodo: «L'obbligo di cui al comma 1 non si applica ai comuni che, alla data del 31 dicembre 2012, risultino esercitare i funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante Unione di Comuni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.»

  4. All'articolo 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 19, 20 e 21 sono abrogati.
  5. All'articolo 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 5, ultimo periodo, è abrogato.
  6. All'articolo 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 31 è abrogato.».
*29. 048. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.»;
   b) sono abrogati il comma 8 e la lettera d) del comma 14.

Art. 29-ter.

  1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
  2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
29. 049. Negro, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.

  1. Alla lettera a) del comma 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo Pag. 2432003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inserite, infine, le parole: «a partire dal periodo 2011-2012 si fa riferimento al livello produttivo più favorevole conseguito dalle aziende tra quello delle annate lattiero-casearie dal 2007-2008 al 2010-2011;.
29. 051. Callegari, Fogliato, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Dopo la lettera b) del comma 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunta la seguente: «b-bis) in favore di tutte le altre aziende.
29. 050. Fogliato, Callegari, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono effettuate nella misura del 5 per cento a partire dal periodo 2011-2012.
29. 052. Fogliato, Callegari, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica, i termini per il pagamento degli importi con scadenza il 31 dicembre 2011 e 30 giugno 2012 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono differiti al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Commissario concesso al debitore ai sensi dell'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per comunicare l'accettazione della rateizzazione, è prorogato al 30 novembre 2012. Tutti i debitori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto la comunicazione del Commissario di accettazione della rateizzazione di cui al suddetto articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono rimessi in termini con conseguente ripristino, fino alla fine della campagna lattiero-casearia di competenza, delle quote latte assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
29. 053. Callegari, Fogliato, Bitonci, Vanalli.
(Inammissibile)

Pag. 244

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012».
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: «si applicano a decorrere dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 2013».
29. 056. Laffranco.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Le deroghe di cui all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere previste a partire dal 31 dicembre 2013, ovvero dalla data di raggiungimento del pareggio di bilancio.
29. 057. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Deroga alle limitazioni all'uso del contante per il servizio professionale di cambio valute).

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente all'uso del contante per importi inferiori a 2.500 euro, per il tramite di soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta».
29. 058. Gozi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 24, comma 24, alinea del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2012».
29. 059. Lo Presti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 24, comma 24, alinea del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2013».
29. 060. Lo Presti.

DIS. 1.

  All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
Dis. 1. 1. Froner.