CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2011
585.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (Atto n. 414).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (atto n. 414);
   valutata positivamente la finalità del provvedimento che, disciplinando le procedure di valutazione ex ante ed ex post delle opere pubbliche, in un'ottica di controllo della spesa pubblica, tende a garantire la razionalizzazione, la trasparenza di tutte le opere finanziate direttamente con fondi ministeriali e quelle per le quali i Ministeri assicurano, anche solo in parte, il finanziamento, delegando ad altri la realizzazione;
   rilevata comunque la necessità che in tale prospettiva non si determini un inutile appesantimento burocratico e un irrigidimento della tempistica nella realizzazione degli interventi pubblici;
   rilevata l'opportunità di rivedere sul piano formale lo schema di decreto, al fine di una migliore qualità del testo,
   rilevata l'esigenza di coordinare la nuova disciplina in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche con la vigente disciplina, contenuta nel codice degli appalti, in materia di programmazione dell'attività contrattuale relativa alle infrastrutture ordinarie ed alle infrastrutture strategiche;
   ritenuto opportuno esplicitare che il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) recepisce il Programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito «codice degli appalti pubblici»);
   rilevata la necessità di chiarire i rapporti tra il DPP e la Programmazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e all'articolo 161 del codice degli appalti (come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «per opere pubbliche di propria competenza», siano inserite le parole: «ivi compreso il «Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
   2) sia sostituito il primo periodo dell'articolo 2, comma 7, con il seguente: «Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture Pag. 61di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e all'articolo 161, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto»;
   3) sia sostituito l'articolo 3, comma 2, lettera c), con il seguente: «le priorità d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e da altre disposizioni di legge»;
   4) all'articolo 4, comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» siano sostituite con le parole: «ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»:

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale andrà effettivamente emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, provvedendo al contempo ad integrare il contenuto con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità;
   b) all'articolo 11, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento ai Ministeri con quello alle amministrazioni pubbliche interessate;
   c) in materia di organismi indipendenti, si valuti l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del «Fondo opere» e del «Fondo progetti» (Atto n. 415).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);
   valutate positivamente le finalità del provvedimento che si propone di realizzare un efficace monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche, la separazione delle fonti di finanziamento e il miglioramento degli strumenti di valutazione e di pianificazione delle opere pubbliche;
   rilevata l'esigenza di precisare che resta fermo l'accesso e l'invio in formato elettronico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dei dati contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 che, a seguito di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, risulterà implementata dai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati disposti dallo schema medesimo;
   rilevata l'opportunità di una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,
   rilevata l'esigenza di vincolare a precisi parametri un effetto incisivo come il definanziamento automatico delle infrastrutture, facendo contestualmente salva la speciale disciplina posta dall'articolo 32 del d.l. n. 98/2011 in materia di finanziamenti assegnati dal CIPE;
   ritenuto necessario coordinare la istituenda «banca dati delle amministrazioni pubbliche» con la banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 8, comma 1, si aggiunga il seguente periodo: «Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009 in ordine all'accesso da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche»;
   2) all'articolo 4, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, prevedendo parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di Pag. 63spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti.»;
   3) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Ragioneria Generale dello Stato», siano inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   4) sia sostituito l'articolo 6, comma 1, dello schema di provvedimento con il seguente: «Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, le modalità di coordinamento tra la banca dati delle amministrazioni pubbliche e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le opere pubbliche di modesto importo;
   b) valuti il Governo l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le competenze attualmente attribuite all'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del «Fondo opere» e del «Fondo progetti» (Atto n. 415).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);
   valutate positivamente le finalità del provvedimento che si propone di realizzare un efficace monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche, la separazione delle fonti di finanziamento e il miglioramento degli strumenti di valutazione e di pianificazione delle opere pubbliche;
   rilevata l'esigenza di precisare che resta fermo l'accesso e l'invio in formato elettronico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dei dati contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 che, a seguito di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, risulterà implementata dai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati disposti dallo schema medesimo;
   rilevata l'opportunità di una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo;
   rilevata l'esigenza di vincolare a precisi parametri un effetto incisivo come il definanziamento automatico delle infrastrutture, facendo contestualmente salva la speciale disciplina posta dall'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 in materia di finanziamenti assegnati dal CIPE;
   ritenuto necessario coordinare la istituenda «banca dati delle amministrazioni pubbliche» con la banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, prevedendo parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti.»;
   2) si sostituisca, all'articolo 4, il comma 3 con il seguente: «3. Con modalità Pag. 65disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di singole opere, nonché la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 6.»;
   3) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Ragioneria Generale dello Stato», siano inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   4) sia sostituito, all'articolo 6, il comma 1, con il seguente: «Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, le modalità di coordinamento tra la banca dati delle amministrazioni pubbliche e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto»;
   5) si chiarisca, all'articolo 7, che fra i titolari di banche dati, tenuti, ai sensi dell'articolo medesimo, a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati dell'amministrazione pubblica, è da ricomprendere anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare di un apposita banca dati per il monitoraggio delle opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche;
   6) all'articolo 8, comma 1, si aggiunga il seguente periodo: «Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009 in ordine all'accesso da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le opere pubbliche di modesto importo;
   b) valuti il Governo l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le competenze attualmente attribuite all'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.