CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2011
585.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen (COM(2011)559 def.)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati:
    a) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Governance di Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561def);
    b) la proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen (COM(2011)559def.);
    c) la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560def);
   visto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati sui predetti atti;
   rilevato che:
    la proposta di regolamento COM(2011)559 prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione dell’acquis di Schengen, di carattere intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex;
   un'ulteriore innovazione è prevista all'articolo 4 della medesima proposta di regolamento laddove si prevede che ai fini della verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen possano essere effettuate visite alle frontiere anche senza preavviso agli Stati membri interessati;
   la proposta di regolamento COM(2011)560 modifica radicalmente la disciplina vigente in materia di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del Pag. 13regolamento (CE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen). Tale disciplina consente attualmente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo massimo di 30 giorni prorogabili per ulteriori 30 giorni, i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In base alle modifiche prospettate dalla proposta di regolamento, la titolarità del potere di ripristinare i controlli non spetterebbe più agli Stati membri ma alle istituzioni europee;
   la competenza resterebbe in capo agli Stati membri solo in via eccezionale qualora si richieda un'azione immediata e, in tal caso, la durata del ripristino dei controlli alle frontiere interne non potrebbe superare, ai sensi dell'articolo 25 della proposta di regolamento, i 5 giorni;
   la proposta prevede inoltre, all'articolo 26, una procedura specifica di ripristino di controlli alle frontiere interne per decisione della Commissione europea qualora le valutazioni Schengen evidenzino carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne da parte di uno Stato membro, nella misura in cui esse costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello dell'Unione o nazionale;
   considerato che:
    l'attribuzione alla Commissione europea delle funzioni cui si è fatto riferimento, attualmente spettanti alle autorità nazionali, ha suscitato la reazione negativa di alcuni Stati membri, al punto che le Assemblee parlamentari di diversi Stati membri dell'Unione europea hanno adottato un parere motivato contestando una lesione del principio di sussidiarietà, ritenendo che i singoli paesi sarebbero nella migliore condizione per valutare l'esistenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna e per assumere le conseguenti decisioni;
    tenuto, peraltro, conto del fatto che i fenomeni che sono all'origine delle misure prospettate nelle proposte in esame, quali l'immigrazione clandestina e la criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni e le capacità di risposta di ciascuno degli Stati membri;
    ai fini di un efficace contrasto dei predetti fenomeni non si può, pertanto, prescindere da un'azione coordinata a livello di Unione Europea che coinvolga attivamente le istituzioni e gli organismi competenti, non soltanto nazionali ma anche e soprattutto europei, in modo che gli Stati membri più esposti ai flussi migratori come, per ragioni geografiche, l'Italia, possano avvalersi della concreta solidarietà delle istituzioni europee e di una equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario;
    le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione europea per l'adozione delle due proposte sono le più appropriate al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone;
    evidenziata infine l'importanza di intervenire, nelle sedi opportune e tenuto conto di quanto previsto dalla recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)750 def., che istituisce lo strumento «Frontiere e visti», al fine di garantire una congrua compartecipazione dell'Unione europea alle spese sostenute da paesi come l'Italia, in considerazione della loro particolare esposizione quali frontiere esterne dell'Unione europea,
    rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo,
    esprime una valutazione positiva sull'insieme dei documenti all'esame, con le seguenti osservazioni:
    a) per quanto riguarda specificamente la proposta di regolamento COM(2011)559, sembra auspicabile che le Pag. 14visite di verifica rispondano all'obiettivo di superare le eventuali criticità in uno spirito di collaborazione, piuttosto che a finalità sanzionatorie;
    b) per le stesse ragioni, si segnala l'esigenza di chiarire quante volte ciascuno Stato membro possa formare oggetto di visita valutativa nel corso del quinquennio programmatico;
    c) per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, si evidenzia la necessità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, presupposti per l'attivazione del meccanismo di ripristino dei controlli. In particolare, allo scopo di evitare incertezze suscettibili di alimentare conflittualità e contenziosi, si dovrebbe fare riferimento a situazioni quali, ad esempio, quelle connotate dalla stretta inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo;
    d) si segnala altresì l'opportunità di prevedere, per il ripristino unilaterale dei controlli, un limite temporale più ampio rispetto ai 5 giorni previsti dalla proposta, considerato in particolare lo sforzo che uno Stato membro deve porre in essere per assicurare il ripristino temporaneo dei controlli in termini organizzativi, amministrativi e di risorse umane;
    e) si evidenzia la necessità, al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone, di mantenere le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione per l'adozione delle due proposte in esame.