CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05231 De Torre: Sull'uso di facilitatori della comunicazione per gli studenti con disabilità presso le istituzioni scolastiche autonome.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La delicatissima questione posta dall'Onorevole interrogante che chiede di prevedere, in favore di studenti con sindrome di Down, strategie comunicative alternative denominate «comunicazione facilitata», è stata oggetto di particolare approfondimento presso le competenti direzioni generali di questo Ministero; inoltre, poiché l'Onorevole interrogante fa esplicito riferimento a tre alunni del Friuli-Venezia Giulia, è stato chiesto al direttore responsabile della nostra struttura sul territorio regionale di relazionare al riguardo. Il direttore scolastico regionale ha fatto presente quanto segue.
  L'argomento è già stato oggetto di un accertamento ispettivo, svoltosi nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2009, le cui risultanze hanno evidenziato l'inesistenza di manchevolezze da parte della scuola in relazione alle richieste dell'associazione di volontariato «Diritto di parola» con sede a Gorizia.
  In particolare, è stato riferito che i genitori dei tre alunni interessati, aderenti alla predetta associazione, hanno collaborato costruttivamente con l'istituzione scolastica fino a quando la scuola ha assecondato il loro progetto, e cioè fino alla conclusione del ciclo d'istruzione obbligatoria. Ma all'inizio del triennio liceale, le enormi difficoltà evidenziate dagli studenti nell'affrontare il programma del liceo scientifico hanno indotto le rispettive scuole, in sede di redazione del piano educativo personalizzato, a proporre l'adozione della valutazione differenziata, così come previsto dall'articolo 15, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 90 del 2001 sugli scrutini.
  La proposta della scuola è stata rifiutata da due delle tre famiglie, le quali richiedevano l'adozione di un piano educativo individualizzato equipollente; tale piano educativo, a loro avviso, doveva considerarsi equipollente al programma ordinario in quanto sostenuto dall'utilizzo sistematico, nel corso dei momenti valutativi, della tecnica della comunicazione facilitata.
  In effetti, negli anni scolastici precedenti, precisamente fino al termine del biennio della scuola secondaria superiore, la scuola aveva accettato di utilizzare detta tecnica in fase di verifica. Grazie ad essa, gli alunni avevano conseguito a pieno titolo la promozione alla classe terza superiore, quindi il superamento dell'obbligo di istruzione. Nel corso del terzo anno di studi, presso i tre licei scientifici frequentati dagli studenti (due della provincia di Gorizia e uno della provincia di Udine) è stata verificata l'insostenibilità pedagogica e docimologica dell'ulteriore utilizzo prioritario del metodo della comunicazione facilitata.
  La scuola ha preso atto che, dopo diversi anni del suo utilizzo, la dipendenza funzionale degli studenti dal contatto fisico con l'adulto si è rivelata crescente e totale, senza registrare alcun progresso nell'ambito dello sviluppo dell'autonomia possibile. Inoltre, è emersa con tutta evidenza l'insostenibilità docimologica, ossia valutativa, poiché le prove ricavate dalla comunicazione facilitata si sono rivelate non adeguate sotto il profilo della validità e dell'autenticità, in quanto finalizzate a surrogare e sostituire le reali conoscenze, abilità e competenze degli alunni.Pag. 89
  Gli stessi gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, costituiti presso i quattro ambiti territoriali dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, hanno espresso forti perplessità sull'uso obbligato della tecnica da parte degli insegnanti di sostegno, così come richiesto dalle famiglie.
  La scuola ha seguito rigorosamente il percorso formativo individualizzato prescritto dall'ordinamento, che risulta essere congruo e regolare in tutte le fasi previste dalla legge n. 104 del 1992 e dai successivi regolamenti e decreti. È da precisare, al riguardo, che le figure professionali, come gli assistenti e gli educatori, previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104, qualora siano messe a disposizione da parte dell'Ente locale, non potrebbero occuparsi di attività didattica in senso proprio, compresa l'effettuazione delle verifiche. Compito dell'assistente o educatore, infatti, è quello di esercitare attività di supporto alla didattica, mentre l'attività didattica in senso stretto compete agli insegnanti della classe e all'insegnante di sostegno.
  Il rispetto della norma è stato accertato dall'ufficio scolastico regionale, che ne ha dato conto alle direzioni generali per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e per il personale scolastico, anche a chiarimento di sollecitazioni già in passato pervenute al Ministero stesso da parte dell'associazione «Diritto di parola».
  Per completezza, il sopra citato direttore scolastico regionale ha comunicato che le due famiglie che hanno rifiutato, per i propri figli, il piano individualizzato proposto dai rispettivi consigli di classe, con il conseguente esito negativo in termini di risultati conclusivi dell'anno scolastico, hanno impugnato al T.A.R. la presunta lesione dei diritti dei propri figli connessa alla non adozione della comunicazione facilitata come strumento equipollente.
  Il terzo alunno, la cui famiglia ha infine accettato la proposta della scuola, ha invece gradualmente ripreso una misura di operosa serenità e di migliore relazionalità, transitando al quarto anno di scuola secondaria superiore all'interno del gruppo classe cui appartiene.
  La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, nel condividere l'operato dell'ufficio scolastico regionale, ha fatto presente che ricerche scientifiche condotte sull'argomento hanno fatto emergere perplessità sull'efficacia della tecnica della comunicazione facilitata, assumendo che il facilitatore si sostituisca, anche se in maniera più o meno inconscia, al facilitato nella prestazione comunicativa.
  Ciò rileva anche per quanto concerne la dimensione pedagogica, nella quale emergono in particolare due criticità. La prima risiede nella forte dipendenza del facilitato dal facilitatore, situazione questa che non consente di perseguire l'obiettivo del rafforzamento delle potenzialità personali del soggetto con disabilità, da sviluppare dapprima attraverso la socializzazione scolastica e successivamente con l'inserimento professionale.
  La seconda criticità riguarda la validità delle prove sostenute, in corso d'anno e a fine ciclo, con la presenza e l'apporto del facilitatore: la normativa vigente, infatti, non contempla la possibilità di ritenere prove equipollenti quelle svolte con l'aiuto del facilitatore. Nella prova equipollente, infatti, allo studente con disabilità sono richiesti i medesimi risultati di apprendimento dei propri compagni, in termini di conoscenze, abilità e competenze raggiunte, con la sola possibilità di dimostrare tali risultati di apprendimento attraverso mezzi o modalità diverse o con altre facilitazioni che, comunque, non riducano i contenuti della prova. A tale riguardo, la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica ha precisato che, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 recante il Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, «le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali Pag. 90differenti. In ogni caso, esse devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame». Negli stessi termini si esprime l'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale n. 42 del 2011.
  Per tutto quanto sopra, si ritiene che non possano essere considerate valide le prove equipollenti, svolte in corso d'anno e al termine del secondo ciclo, con l'aiuto di un facilitatore; ciò in quanto la presenza di questi durante le prove potrebbe far emergere dubbi in merito alla loro validità ed autenticità, non consentendo alla commissione di valutare le reali abilità, conoscenze e competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di istruzione.
  Ciò posto, resta ferma la facoltà degli Enti locali di assegnare agli alunni, che ne facciano richiesta tramite la famiglia, un facilitatore per la comunicazione facilitata, sempreché tali tecniche siano condivise, assunte e condotte dall'insegnante di sostegno, previo parere favorevole dei competenti organi collegiali.

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ALLEGATO 2

5-05316 Grimoldi: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A051 e A052.
5-05518 De Pasquale: Chiarimenti sulla disciplina delle classi di concorso A050, A051 e A052.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari proposte dall'Onorevole Grimoldi e dall'Onorevole De Pasquale che vertono entrambe sulla situazione dei docenti della classe di concorso A052.
  Si osserva, preliminarmente, che i titolari della classe A052 sono abilitati anche per le classi A/050 e A/051 e, quindi, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere il passaggio su tali cattedre mediante le procedure della mobilità.
  La questione prospettata dagli Onorevoli interroganti si inquadra nella revisione degli assetti ordinamentali delle scuole del secondo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, la cui attuazione, iniziata a partire dall'anno scolastico 2010/2011 per le prime classi, prosegue nel corrente anno anche con le seconde classi.
  Il suddetto articolo ha previsto, tra l'altro, l'emanazione di un regolamento con cui vengono razionalizzate ed accorpate le classi di concorso, al fine di rendere queste ultime più coerenti con il nuovo impianto ordinamentale e di realizzare una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.
  Le procedure per la definizione di tale regolamento sono, per la sua complessità, tuttora in corso; nelle more della pubblicazione dello stesso sono state confermate, in sede di costituzione degli organici relativi al corrente anno scolastico 2011/2012, le attuali classi di concorso, facendo confluire nelle stesse le discipline relative al primo e al secondo anno di corso degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado interessati al riordino.
  Per consentire ai dirigenti scolastici e ai docenti di avere cognizione, nella fase transitoria, delle modalità utilizzate ai fini della confluenza, è stata diramata la nota ministeriale n. 272 del 14 marzo 2011 alla quale sono allegate tabelle che indicano le attuali classi di concorso, relative alle classi prime e seconde degli istituti di secondo grado a cui si applica la riforma.
  Come sottolineato dagli Onorevoli interroganti, detta nota è stata impugnata da un gruppo di docenti con ricorso al TAR del Lazio il quale, con ordinanza n. 2894/2011, ne ha disposto la sospensiva. Si è ora in attesa della decisione di merito dell'organo giurisdizionale.
  In particolare, la nota precisa che «gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti atipici la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica».
  La nota chiarisce poi che, in caso di atipicità, le scuole devono procedere, in presenza di docenti titolari, alla conferma della classe di concorso del titolare e, in assenza di titolari, devono assegnare gli insegnamenti alle classi di concorso ove Pag. 92esiste esubero a livello provinciale, dopo aver sentito il corrispondente ufficio di ambito territoriale. Qualora, poi, non ci fossero a livello provinciale classi di concorso in esubero, il dirigente scolastico, su parere del collegio dei docenti, assegna l'insegnamento all'una o all'altra classe di concorso in coerenza con il piano dell'offerta formativa approvato dalla scuola.
  I criteri ora descritti hanno consentito di evitare che si verificasse un incremento dell'esubero per talune classi di concorso, tra le quali la A051 che ha subito notevoli riduzioni per l'introduzione del liceo delle scienze applicate e delle scienze umane opzione economico sociale. Non essendo ancora definito il regolamento sulle nuove classi di concorso, è stata confermata l'attuale situazione consentendo ai docenti della A051 di continuare ad insegnare nei primi due anni del liceo classico.
  Si osserva, a tale proposito, che non è possibile incrementare l'esubero di una classe di concorso e creare posti da assegnare ai supplenti di un'altra classe, tenuto conto degli obiettivi di riduzione della spesa introdotti dall'articolo 64 della citata legge n. 133, il cui mancato raggiungimento determinerebbe l'applicazione della clausola di salvaguardia, che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di ridurre i fondi per il funzionamento in misura proporzionale alle mancate economie.
  Per rendere più cogenti le disposizioni sopra richiamate, presumibilmente non sempre interpretate in modo univoco dalle istituzioni scolastiche, nella nota relativa all'anno scolastico 2012/13 (che sarà diffusa nei prossimi mesi) verrà chiarito che la classe A051 è ad esaurimento dei docenti titolari ed ogni nuova disponibilità dovrà essere assegnata alla A052. In tal modo verrà salvaguardata la specificità della A052, senza creare l'esubero dei docenti della A051. Tale indicazione consentirà, altresì, di avere disponibilità per le immissioni in ruolo.
  Anche nello schema di regolamento concernente le nuove classi di concorso è previsto che verrà riservata la precedenza alla classe A052, pur assicurando la continuità dei docenti della A051 già in servizio nel liceo classico a seguito dell'introduzione delle «sperimentazioni Brocca».

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ALLEGATO 3

5-05456 Giulietti: Sui fondi destinati al progetto denominato «Nuovo palazzo del cinema e dei congressi a Lido di Venezia».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Giulietti, relativa alla realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia.
  Mi preme precisare che riferirò per gli elementi di stretta competenza dell'Amministrazione che rappresento e quindi con i dati fomiti dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna per gli aspetti legati alla tutela del contesto e con quelli fomiti dalla Direzione generale per il cinema. Rammento infatti che ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2007 di nomina del Commissario straordinario per l'opera riguardante i lavori di costruzione del «Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia» il commissario straordinario agisce in sintonia con la Direzione generale del cinema del Ministero dei beni e le attività culturali limitatamente agli allestimenti funzionali degli spazi strettamente riservati alle funzioni tecniche connesse alle rappresentazioni cinematografiche.
  Sotto altro profilo la Direzione generale per il cinema è per il Ministero per i beni e le attività culturali l'organo che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, vigila sulla Fondazione la Biennale di Venezia.
  In tale veste la Direzione stessa contribuisce in modo rilevante, con una percentuale del Fondo Unico dello Spettacolo, alle attività della Fondazione medesima, ed essenzialmente all'organizzazione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
  Per quello che riguarda l'attività di tutela preciso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2009 n. 3759, recante Disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150o Anniversario dell'Unità d'Italia, del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia ha previsto una disposizione che ne garantisce il pieno svolgimento.
  Nell'articolo 2, comma 1, prevede infatti che in caso di motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta.
  Tale circostanza tuttavia non si è mai concretizzata, in quanto tutti gli interventi sviluppati nell'ambito dell'azione commissariale sono stati approvati in sede di Conferenze di Servizi con il parere favorevole delle Soprintendenze competenti che tuttora monitorano lo stato di fatto della zona.
  La costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema è realizzato con le risorse del Comune di Venezia, della Regione Veneto e della Presidenza del Consiglio dei ministri poiché, come correttamente riferito dall'Onorevole interrogante, il progetto del Nuovo Palazzo del Cinema è inserito nell'ambito dei progetti finanziati con i fondi del 150o anniversario dell'Unità d'Italia e Pag. 94quindi sotto la competenza del Commissario di Governo.
  Questo Ministero non ha pertanto alcuna competenza in merito all'eventuale promozione di una commissione d'inchiesta per accertare le modalità «dei soldi sin qui spesi» considerato che non ha nessun quadro economico del progetto e quindi delle risorse già spese o di quelle ancora a disposizione.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. (C. 4250 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato per le parti di competenza l'atto C. 4250, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008, approvato dal Senato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   non sia previsto alcun tipo di potere autorizzatorio da parte delle Autorità cinesi, che potrebbe delineare una forma di censura incompatibile con i principi generali dell'ordinamento.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
  ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

Art. 1.
(Princìpi generali).

  1. La Repubblica riconosce, tutela e valorizza le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici quale componente di primaria importanza del patrimonio culturale identitario e del sistema economico, sociale e turistico del Paese.
  2. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici le rappresentazioni di carattere rievocativo delle singole comunità territoriali che rispettano documentati criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale di cultura, arte e tradizioni.

Art. 2.
(Finalità).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano per promuovere:
   a) la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale, nel rispetto dell'integrità e del benessere delle persone e degli animali;
   b) la promozione e il sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5;
   c) il sostegno di manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;
   d) la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche attraverso la realizzazione di strutture in rete, al fine di conservare e di patrimonializzare la memoria delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   e) la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

  2. Sono fatte salve le competenze in materia spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.
(Albi delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici).

  1. Ciascuna regione istituisce con legge l'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, di seguito denominato Pag. 97«albo». Le regioni provvedono alla gestione dell'albo, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
  2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi nonché i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza sono determinati dalla legge regionale.
  3. Nel determinare i criteri per l'ammissione agli albi e nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 2, le regioni tengono conto:
   a) dell'effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale richiamante costumi caratteristici dell'immagine e dell'identità delle comunità locali interessate;
   b) dell'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale, comprovato da fonti documentali.

Art. 4.
(Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici).

  1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato e composto da tre rappresentanti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  2. Il Consiglio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi del Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:
   a) istituzione di una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   b) censimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici sulla base delle comunicazioni annuali delle regioni e delle province autonome;
   c) pubblicazione e aggiornamento annuale, sul sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, della banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   d) attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). L'individuazione dei relativi criteri è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

  3. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno al Consiglio copia aggiornata degli albi di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite di 100.000,00 (centomila) euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO 6

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE A BRUXELLES, 1-2 DICEMBRE 2011.

  1. Una delegazione della Camera dei deputati, composta dalla presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione, on. Valentina Aprea, e dai deputati Paola Frassinetti e Ricardo Franco Levi, si è recata in missione a Bruxelles per partecipare all'inaugurazione della mostra pittorica «Maestri di Brera», organizzata dalla regione Lombardia e dall'Accademia di Brera, tenutasi il 1o dicembre 2011 sotto il patrocinio del Vice Presidente della Commissione europea, on. Antonio Tajani, dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles. La missione ha avuto altresì lo scopo di approfondire la conoscenza del sistema di promozione della lingua e della cultura italiane in tale Paese, ed acquisire così utili elementi di conoscenza in riferimento all'indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, in corso di svolgimento da parte delle Commissioni cultura e esteri.
  2. Giovedì 1o dicembre 2011, la delegazione della Commissione cultura ha svolto una colazione di lavoro presso la sede della delegazione della Regione Lombardia a Bruxelles, alla presenza del direttore della delegazione, dottor Gianlorenzo Martini, e della dottoressa Valeria Forlani. È seguita, quindi, una visita della delegazione nel corso della quale la dottoressa Forlani ha illustrato alla delegazione le politiche seguite nei settori della formazione, dell'istruzione e della ricerca, ricordando come la Regione Lombardia abbia istituito la propria Delegazione presso le Istituzioni Europee a Bruxelles con l'intento di dotarsi di un efficace strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'UE. La finalità è quella di rafforzare il coordinamento tra le politiche regionali individuate dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e quelle europee, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico del Sistema Regione Lombardia nel processo di integrazione europea, anche alla luce della rilanciata strategia di Lisbona. Ha ricordato, altresì, che la mission della Delegazione si articola in cinque obiettivi prioritari: esprimere istituzionalmente gli interessi regionali presso gli organismi UE; dare voce, visibilità e sostegno ai progetti della Regione nel contesto comunitario; accrescere le capacità del Sistema Regione Lombardia di attrarre risorse dall'UE; dare supporto all'azione giuridico-legale che la Regione Lombardia deve operare nelle sedi comunitarie; fornire assistenza alle Direzioni Generali della Regione Lombardia, ad altre entità regionali e ai principali stakeholder lombardi su progetti e iniziative da sviluppare in ambito comunitario. Gli indirizzi di fondo dell'attività della Delegazione si possono raggruppare in cinque ambiti principali: Promozione e rappresentanza del Sistema Regione Lombardia presso l'UE; Assistenza tecnica e normativa; Lobbying; Networking; Informazione e Comunicazione europea. La Delegazione è organizzata in 4 settori operativi sulla base dei programmi UE e alle DG della Commissione Europea che li gestiscono (Affari Legali, Agricoltura e fondi Strutturali – Affari Socio-sanitari, Formazione e Cultura – Competitività, Innovazione e Ricerca – Sviluppo sostenibile) e 2 settori funzionali (Organizzazione e Comunicazione – Amministrazione). Ha inoltre osservato che, all'interno della Delegazione di Bruxelles, è stata istituita la Casa della Lombardia che, attraverso la presenza degli attori economico-sociali lombardi, ha Pag. 99l'obiettivo di costruire uno strumento in grado di fare la sintesi dell'eccellenza politica, economica, culturale e sociale lombarda e che lavori come sistema integrato. Nel corso dell'incontro, l'onorevole Levi ha espresso vivo apprezzamento per l'intensa attività svolta dalla Delegazione della Regione Lombardia e per le interessanti iniziative proficuamente promosse negli ambiti di operatività ricoperti.
  La delegazione della Commissione ha poi incontrato, presso Palazzo Berlaymont, sede della mostra, il Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, Androulla Vassiliou, e l'Ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Roberto Bettarini. Dopo il saluto di benvenuto del Commissario Vassiliou, è intervenuto il dottor Antonio Preto, Capo di Gabinetto del Vice Presidente Tajani, che ha espresso, a suo nome, un fervido ringraziamento alla Regione Lombardia, all'Accademia di Brera, all'Ambasciata d'Italia e all'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, per l'organizzazione della mostra legata ai 150 anni dell'unità d'Italia. Ha ricordato, in proposito, che il tricolore costituisce un simbolo d'eccellenza dell'italianità ed è significativo che esso appaia come leit motiv nelle opere esposte. È quindi intervenuto l'Ambasciatore Bettarini, che si è dichiarato orgoglioso dell'ottimo lavoro svolto ed ha ringraziato il Commissario europeo Vassiliou per la propria presenza a un evento tanto importante sul piano simbolico per la storia nazionale. Ha osservato, infatti, che la mostra è espressione della migliore progettualità italiana che, attraverso l'Accademia di Brera, esporta la genialità artistica e i valori tipici della migliore tradizione italiana oltre i confini nazionali. Ha rilevato, tuttavia, che la cultura non è sempre tenuta in adeguata considerazione, toccando anche agli italiani rivendicarla con orgoglio, rendendosene portavoce nel mondo, come fanno in modo eccellente gli artisti di Brera.
  La Presidente Aprea, dopo aver trasmesso il saluto della Commissione cultura della Camera dei deputati, ha sottolineato come la mostra sia una testimonianza preziosa della vitalità della cultura e dell'arte italiane, sebbene l'Accademia di Brera sia già talmente nota nel mondo da non avere bisogno di presentazioni. Ha evidenziato, altresì, che il vessillo nazionale, magistralmente declinato in tanti modi in tale esposizione, può diventare un viatico di dialogo e di incontro tra identità diverse e il fatto che l'evento si svolga proprio a Bruxelles, sede dell'Unione europea, è un segnale significativo ed eloquente in tal senso. La scelta compiuta è sembrata voler valorizzare la propensione delle accademie italiane, Brera in primis, a dar voce a una complessità di espressioni creative di significato autenticamente nazionale, con uno sguardo rivolto al di là dei confini italiani, per incontrarsi e fondersi con tradizioni differenti, tanto che si propongono come le istituzioni di formazione terziaria aventi il più alto tasso di internazionalizzazione. Ha ricordato, infine, che negli anni sono stati operati vari interventi normativi volti a facilitare queste istituzioni a svolgere il loro ruolo, tuttavia la fondamentale funzione esercitata da tale rete di alta formazione potrà essere svolta al meglio solo se si compirà lo sforzo ulteriore di dotarla di strumenti più efficaci, sia amministrativi che finanziari. Ha pertanto auspicato che si possa trovare al più presto una soluzione finalizzata a portare avanti il progetto della Grande Brera, inserendola ad esempio nel grande appuntamento dell'Expo di Milano 2015. Sono poi intervenuti il sottosegretario della Giunta regionale lombarda, architetto Alberto Cavalli, e il direttore dell'Accademia di Brera, Gastone Mariani, che ha sottolineato l'importanza della scelta compiuta di esporre non quadri, bensì bandiere che, come tali, devono vivere, ondeggiando nel vento. Il Direttore Mariani ha, quindi, ringraziato la presidente Aprea per le considerazioni di valore espresse sull'Accademia, ricordando peraltro che essa annovera 3.500 studenti, di cui 1000 stranieri, provenienti da ben 50 Paesi, tra i quali Cina, Giappone e Sud America.
  Nel corso della cena offerta dal Direttore della delegazione della Regione Lombardia Pag. 100presso la sua residenza privata, sono stati quindi affrontati ulteriori temi di interesse della delegazione della Commissione, alla presenza dell'Assessore alla famiglia della Regione Lombardia, Guido Boscagli, nonché di alcuni Maestri professori dell'Accademia di Brera.
  3. Il giorno successivo, venerdì 2 dicembre 2011, la delegazione si è trasferita presso la residenza dell'Ambasciatore Bettarini, dove ha svolto un incontro sui temi dello studio e della valorizzazione della lingua e cultura italiane all'estero. Hanno partecipato altresì il consigliere d'Ambasciata Sabrina Ugolini e la professoressa Emanuela Zanchetta, dirigente scolastico competente per la circoscrizione consolare di Bruxelles e Paesi Bassi. Nel corso dell'incontro, l'Ambasciatore Bettarini ha rimarcato la carenza di una scuola italiana poiché la scuola europea non riesce ad offrire un numero di posti sufficienti alle esigenze delle famiglie. Ha altresì ricordato che la lingua italiana costituisce oggetto di studio nei corsi regolari della scuola belga, tant’è che ben 11.000 bambini belgi la studiano. Ai quesiti posti dalla presidente Aprea circa l'interesse rilevato verso lo studio dell'italiano, la dottoressa Zanchetta ha risposto evidenziando che chi inizia ad affrontare lo studio di tale lingua lo fa di norma dalla terza classe della scuola superiore, come quarta lingua. Ha quindi auspicato che possa essere avviata una scuola internazionale in cui l'italiano sia studiato sin dalla scuola elementare, anche perché entro il 2020 si calcola verranno meno 18.000 posti nelle scuole elementari di Bruxelles.
  L'Ambasciatore Bettarini ha quindi posto l'accento sul ruolo svolto in tal senso dal locale Istituto italiano di cultura, che organizza corsi di lingua con ben 500 iscritti. Esso si pone come un modello sin dagli anni Venti, ma attualmente l'Istituto si trova in una zona di Bruxelles forse non adeguata al ruolo che svolge, scontando altresì il fatto di non disporre ancora di un direttore effettivo, sebbene il Reggente svolga un'eccellente attività. L'Ambasciatore Bettarini ha quindi rilevato la necessità di sponsorizzazioni per le attività dell'Istituto, tenuto conto che Bruxelles è la capitale d'Europa e serve più che mai un Istituto che rappresenti in modo adeguato l'Italia. La vicepresidente della Commissione, Paola Frasinetti ha quindi sottolineato il prezioso ruolo svolto dagli Istituti di cultura italiani all'estero, al fine di promuovere l'eccellenza italiana nel mondo.
  4. La delegazione ha, quindi, visitato la sede dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, incontrando il Reggente, dottor Maurizio Dessalvi, che ha illustrato le attività svolte, rilevando un aumento del 37,9 per cento all'anno delle iscrizioni ai corsi di lingua italiana attivi. Il dottor Dessalvi ha, inoltre, sottolineato la proficua collaborazione con la società Dante Alighieri, con la quale peraltro si è lavorato in un'ottica prettamente accademica. A seguito del trasferimento della vecchia sede dei corsi nella sede dell'Istituto, si è registrato d'altra parte un risparmio pari a 45.000 euro, che ha permesso di conseguire un attivo nel bilancio dell'Istituto pari, ad oggi, a + 72.000 euro circa.
  La delegazione ha svolto infine un incontro presso la sede del Comitato delle regioni, al quale ha preso parte Guido Boscagli, Assessore alla famiglia della Regione Lombardia, che ha evidenziato la necessità di prevenire le situazioni di rischio familiari per garantire il benessere dei minori, attuando efficaci politiche a sostegno della famiglia.
  La missione si è quindi conclusa con il rientro in Italia dei partecipanti.