CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen (COM(2011)559 def.)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati:
    a) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Governance di Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def);
    b) la proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen (COM(2011)559 def.);
    c) la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def),
   visto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati sui predetti atti;
   rilevato che:
    la proposta di regolamento COM(2011)559 prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione dell’acquis di Schengen, di carattere intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex;
    un'ulteriore innovazione è prevista all'articolo 4 del medesimo regolamento laddove si prevede che ai fini della verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen possano essere effettuate visite alle frontiere anche senza preavviso agli Stati membri interessati;
    la proposta di regolamento COM(2011)560 modifica radicalmente la disciplina vigente in materia di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere Pag. 20interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del regolamento (CE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen). Tale disciplina consente attualmente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo massimo di 30 giorni prorogabili per ulteriori 30 giorni, i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In base alle modifiche prospettate dalla proposta di regolamento, la titolarità del potere di ripristinare i controlli non spetterebbe più agli Stati membri ma alle istituzioni europee;
    la competenza resterebbe in capo agli Stati membri solo in via eccezionale qualora si richieda un'azione immediata e, in tal caso, la durata del ripristino dei controlli alle frontiere interne non potrebbe superare, ai sensi dell'articolo 25 della proposta di regolamento, i 5 giorni;
    la proposta prevede inoltre, all'articolo 26, una procedura specifica di ripristino di controlli alle frontiere interne per decisione della Commissione europea qualora le valutazioni Schengen evidenzino carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne da parte di uno Stato membro, nella misura in cui esse costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello dell'Unione o nazionale;
   considerato che:
    l'attribuzione alla Commissione europea delle funzioni cui si è fatto riferimento, attualmente spettanti alle autorità nazionali, ha suscitato la reazione negativa di alcuni Stati membri, al punto che le Assemblee parlamentari di diversi Stati membri dell'Unione europea hanno adottato un parere motivato contestando una lesione del principio di sussidiarietà, ritenendo che i singoli paesi sarebbero nella migliore condizione per valutare l'esistenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna e per assumere le conseguenti decisioni;
    tenuto, peraltro, conto del fatto che i fenomeni che sono all'origine delle misure prospettate nelle proposte in esame, quali l'immigrazione clandestina e la criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni e le capacità di risposta di ciascuno degli Stati membri;
    ai fini di un efficace contrasto dei predetti fenomeni non si può, pertanto, prescindere da un'azione coordinata a livello di UE che coinvolga attivamente le istituzioni e gli organismi competenti, non soltanto nazionali ma anche e soprattutto europei, in modo che gli Stati membri più esposti ai flussi migratori come, per ragioni geografiche, l'Italia, possano avvalersi della concreta solidarietà delle istituzioni europee e di una equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario;

  esprime una valutazione positiva sull'insieme dei documenti all'esame, con le seguenti osservazioni:
   a) per quanto riguarda specificamente la proposta di regolamento COM(2011)559, sembra auspicabile che le visite di verifica rispondano all'obiettivo di superare le eventuali criticità in uno spirito di collaborazione, piuttosto che a finalità sanzionatone. Si segnala, quindi, l'opportunità di prevedere lo svolgimento di visite programmate piuttosto che visite senza preavviso;
   b) per le stesse ragioni, si segnala l'esigenza di chiarire quante volte ciascun Stato membro possa formare oggetto di visita valutativa nel corso del quinquennio programmatico;
   c) per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, si evidenzia la necessità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, presupposti per l'attivazione del meccanismo di ripristino dei controlli. In particolare, allo scopo di evitare incertezze suscettibili di alimentare conflittualità e contenziosi, si dovrebbe Pag. 21fare riferimento a situazioni quali, ad esempio, quelle connotate dalla stretta inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo;
   d) si segnala altresì l'opportunità di prevedere, per il ripristino unilaterale dei controlli, un limite temporale più ampio rispetto ai 5 giorni previsti dalla proposta, considerato in particolare lo sforzo che uno Stato membro deve porre in essere per assicurare il ripristino temporaneo dei controlli in termini organizzativi, amministrativi e di risorse umane.

Pag. 22

ALLEGATO 2

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature (Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 1. Favia, Donadi.

  Sopprimerlo.
* 1. 2. Luciano Dussin, Vanalli, Volpi, Pastore, Bragantini.

  Sopprimerlo.
* 1. 3. Bertolini.

  Al comma 1, capoverso Art. 14, sopprimere il comma 1.
1. 4. Favia, Donadi.

  Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 1, dopo le parole: i cancellieri dei tribunali aggiungere le seguenti: , gli assessori provinciali.
1. 5. Favia, Donadi.

  Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 1, dopo le parole: i cancellieri dei tribunali inserire le seguenti: , i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
1. 6. Favia, Donadi.

  Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: i consiglieri provinciali e i consiglieri che comunichino la propria disponibilità al presidente della provincia e al sindaco.
1. 7. Bertolini.

  Al comma 1, capoverso Art. 14, sopprimere il comma 2.
1. 8. Favia, Donadi.

  Al comma 1, capoverso Art. 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1. 9. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). All'articolo 18-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in occasione Pag. 23delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali, provinciali e regionali.
2. 1. Lusetti, Carra, Mantini, Tassone.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  I certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere sostituiti con documenti redatti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti documenti possono essere allegati in caso di sottoscrizione apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi;
  4-bis. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente, oppure che abbiano almeno due rappresentanti al Parlamento europeo. Tale rappresentatività deve essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

  4-ter. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni in Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;»

  4-quater. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:
  2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno una componente.
2. 3. Favia, Donadi.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 18-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il primo periodo del comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituiti dai seguenti:
  «Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati. Tale rappresentatività deve essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

Pag. 24

  4-ter. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:
  2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente.
2. 4. Favia, Donadi.

  Aggiungere in fine, i seguenti:

Art. 3.
(Sottoscrizioni per le candidature).

  1. Le sottoscrizioni da parte di elettori iscritti nelle liste elettorali per la presentazione di candidature o liste di candidati di cui al Testo Unico delle Leggi Elettorali, decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni e alla legge 24 gennaio 1979 numero 18 sono diminuite nella misura di due terzi.

Art. 4.
(Modifiche alle Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

  All'articolo 7, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detto documento può contenere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali redatto secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti documenti possono essere allegati in caso di sottoscrizione apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.
(Esenzioni).

  1. Dopo l'articolo 18-bis del Testo Unico delle Leggi Elettorali decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
  «18-ter – Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico».

  2. Dopo l'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553 e successive modificazioni, è inserito, in fine, il seguente comma:
  «3-bis – Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico».

Pag. 25

  3. L'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico».
2. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Pag. 26

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3391 Nicola Molteni ed abb., recante «Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «previdenza sociale», che le lettere a) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 27

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 746 Grassi ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 746 Grassi ed abb., recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia «tutela della salute», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   rilevato che il testo unificato all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dispone che l'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo procede all'iscrizione del medesimo donatore in un apposito elenco speciale e che all'articolo 7, comma 1, lettera a), dispone altresì che con il regolamento di attuazione della legge, adottato con il decreto del Ministro della salute di cui al medesimo articolo 7, è istituito e disciplinato il Registro nazionale dei donatori del corpo umano post mortem;
   considerato che il testo unificato all'articolo 4 dispone che con decreto del Ministro della salute sono individuate le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme e all'articolo 7, comma 1, lettera b), dispone altresì che con il regolamento di attuazione della legge, adottato con il decreto del Ministro della salute di cui al medesimo articolo 7, sono individuate le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità in cui è presente un dipartimento di medicina legale da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e per l'utilizzazione delle salme;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del testo unificato, relative all'istituzione rispettivamente di un elenco speciale presso gli uffici di stato civile e di un registro nazionale dei donatori del corpo post mortem, nonché di individuare in modo più appropriato la nozione di testamento olografo ai fini della manifestazione del consenso;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del testo unificato relative all'individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.