CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (Atto n. 414).

  NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

  1. In attuazione della delega conferita con l'articolo 30, comma 8, della legge n. 196 del 2009 sono stati predisposti due distinti schemi di decreti legislativi:
   l'A.G. n. 414, in materia valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche;
   l'A.G. n. 415 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo Progetti.
    i testi in esame solo in parte accolgono le osservazioni già formulate da questo Ministero con la nota dell'Ufficio legislativo in data 20 settembre 2011 e necessitano comunque di un maggiore coordinamento con la vigente disciplina in materia di programmazione e monitoraggio delle infrastrutture, ordinarie e strategiche.

  2. In particolare, quanto all'A.G. n. 414, prevede che ogni Ministero:
   rediga con cadenza triennale un Documento pluriennale di pianificazione (articolo 2), in conformità alle linee guida previste dall'articolo 8;
   provveda ad effettuare una valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi (articolo 3), alla quale è dedicata la prima sezione del Documento pluriennale di pianificazione;
   provveda – attraverso gli studi di fattibilità – ad effettuare una valutazione ex ante delle singole opere (articolo 4);
   provveda – sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e della valutazione ex ante delle singole opere – nella seconda parte Documento pluriennale di pianificazione a selezionare in via definitiva le opere da includere nel Documento stesso (articolo 5), precisando che «le opere non incluse nel Documento o nelle relazioni annuali non possono essere ammesse a finanziamento», facendo comunque salva la disciplina in materia di finanza di progetto di cui all'articolo 153, commi 19, 19-bis e 20 del codice degli appalti;
   provveda ad effettuare una valutazione ex post delle opere (articolo 6), alla quale è dedicata la terza sezione del Documento pluriennale di pianificazione;
   affidi l'attività di valutazione ad organismi indipendenti (articolo 7), individuati nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144/1999;
   garantisca ampia trasparenza ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere attraverso un'apposita sezione del proprio Sito istituzionale (articolo 9);
   trasmetta gli atti relativi ai predetti processi alla Corte dei conti ai fini dell'attività di referto di cui all'articolo 3, comma 4 della legge n. 20/1994.

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  3. Tale disciplina va a sovrapporsi a quella già vigente in materia di:
   Programmazione dei lavori pubblici, contenuta nelle disposizioni generali di cui all'articolo 128 del codice degli appalti ed agli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, nonché in disposizioni speciali come l'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011.
   A tal riguardo – oltre ad evidenziare che non è stata accolta la richiesta dell'Ufficio legislativo di far espressamente salva nel testo dello schema di provvedimento la disciplina posta dall'articolo 128 del codice degli appalti e dagli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (disciplina richiamata solo nella relazione illustrativa) – si deve ribadire l'esigenza di chiarire i rapporti tra la prima e la seconda sezione del Documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 2 e il Programma triennale di cui al predetto articolo 128.
   Emblematico al riguardo appare il confronto tra l'articolo 3, comma 2, lettera e), dello schema di provvedimento, ove genericamente si prevede che la prima sezione del Documento contiene «le priorità d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite», senza specificare l'esistenza di priorità predefinite a livello normativo. Infatti l'articolo 128, comma 3, non solo già prevede che «il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità», ma specifica altresì che «nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario». Inoltre l'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011 – nell'assegnare al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88/2011, una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020 – prevede che tale dotazione debba essere destinata «prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013».
   Programmazione delle infrastrutture strategiche, contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 443/2001 e all'articolo 161 del codice degli appalti. A tal riguardo occorre evidenziare che nell'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto è stata recepita la richiesta dell'Ufficio legislativo di precisare che per le infrastrutture strategiche il Documento pluriennale di pianificazione è costituito dall'Allegato infrastrutture di cui all'articolo 2 della legge n. 39/2011, integrato dai criteri di valutazione di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dello schema di decreto.
   Tuttavia occorre evidenziare che la V Commissione della Camera nella seduta del 7 dicembre 2011 ha condizionato il proprio parere favorevole alla sostituzione del primo periodo dell'articolo 2, comma 7, con il seguente: «Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte 11, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto».
   Inoltre si deve rilevare che anche per le infrastrutture strategiche si pone l'esigenza di chiarire i rapporti con la disciplina posta dall'articolo 161 del codice degli appalti, proprio con riferimento al tema della priorità degli interventi, sul quale è da ultimo intervenuto il decreto legge n. 201/2011. Infatti – come rilevato anche dalla Struttura Tecnica di Missione – l'articolo 161, comma 1-bis, del codice degli appalti (come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 201/2011) prevede che «Nell'ambito del programma Pag. 93di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; b) stato di avanzamento dell’iter procedurale; c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato» (1).
   Studi di fattibilità, contenuta nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e nell'articolo 161, comma 1-quater, del codice degli appalti (introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 201/2011), rispettivamente in materia di lavori pubblici e di infrastrutture strategiche.
   A tal riguardo occorre adeguare il testo dello schema di provvedimento alla disposizione del suddetto articolo 161, comma 1-quater, secondo il quale «Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente».

  4. Passando all'A.G. n. 415, particolare rilievo assume la disciplina del «definanziamento per mancato avvio dell'opera» posta dall'articolo 4 dello schema di decreto. A tal riguardo si deve rilevare che se, da un lato, è stata accolta la richiesta dei concerto di questo Ministero, formulata con la nota dell'Ufficio legislativo in data 20 settembre 2011, dall'altro, non sono state accolte le ulteriori richieste formulate con tale nota e finalizzate a porre in rilievo:
  (1) Il previgente comma 1-ter dell'articolo 161 disponeva che «Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile».
   l'esigenza di precisare nel testo dello schema di provvedimento che, nell'adozione del D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 1 – recante i «criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti» – occorre tener conto delle procedure già in essere, indicate dall'articolo 32 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 11/2011 (procedure richiamate solo nella relazione illustrativa);
   l'esigenza di specificare, sempre all'articolo 4, dello schema di decreto, che il mancato avvio dell'opera (ossia il fatto che determina il definanziamento della stessa) consiste nel mancato avvio della progettazione o, al più, nel mancato avvio della procedura di affidamento dell'opera.

  Inoltre appare condivisibile il rilievo formulato dalla V Commissione della Camera nella seduta del 7 dicembre 2011, nel corso della quale è stato evidenziato che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha segnalato la necessità di coordinare la nuova disciplina in materia di monitoraggio con quella della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale (articolo aggiunto dall'articolo 44, comma 1, del Decreto Legislativo n. 235/2010), secondo il quale «per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del Pag. 94medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo».
  Da ultimo occorre rammentare che – in ossequio all'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, che affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche il compito, di svolgere le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture strategiche – è stata da tempo istituita una apposita banca dati aggiornata trimestralmente dai Responsabili Unici del Procedimento, per il monitoraggio delle opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche.