CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 10 dicembre 2011
576.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 12.

   Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proprietà pubblica della Banca d'Italia).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati vengono acquisite dal Tesoro al loro valore nominale. Il Tesoro potrà cedere le quote esclusivamente a soggetti pubblici.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 150.000 euro si provvede mediante le maggiori entrate del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 34,20 con le parole: 35.
12. 020. Marsilio, Meloni, Rampelli.

ART. 16.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di immatricolazione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15, del 30 e del 45 per cento. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
  2-ter. La tassa di cui ai commi 2 e 3 si applica nella misura del 20 per cento alle unità registrate per uso commerciale esclusivo di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, a condizione che l'impresa dell'unità comunichi all'Amministrazione finanziaria i dati di utilizzo dell'unità stessa da parte dei soci o di persone direttamente riferibili all'impresa.
  2-quater. Gli importi del comma 2 non si applicano alle unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di agevolare la permanenza delle grandi unità extra UE sulle coste nazionali:
   a) all'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle Pag. 30matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo».
   b) All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «o Extraeuropei».
16. 31. Terranova, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Pugliese, Iapicca, Soglia.

ART. 24.

  Al comma 6, lettera a), sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: 61 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico a 62 anni e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 63 e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018 e 66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente, al comma 22 del medesimo articolo sostituire le parole: fino a 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento con le seguenti: fino a 1,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 33 per cento.
24. 53. (Testo corretto). Damiano, Lenzi, Gnecchi, Gatti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni del comma 6-bis non si applicano ai lavoratori di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

  Conseguentemente, all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole «0,1 per cento annuo» con le seguenti: «0,2 per cento annuo»;
    2) sostituire le parole «0,15 per cento annuo» con le seguenti: «0,3 per cento annuo»;
   b) al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e nella misura massima di euro 1.200,00;
   c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: «a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
24. 65. (Testo corretto). Damiano, Baretta, Lenzi, Schirru, Gnecchi, Gatti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'alinea è sostituita con la seguente:
  «Per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo e misto, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo».

  Conseguentemente all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Pag. 31ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole: «0,1 per cento annuo» con le seguenti: «0,2 per cento annuo»;
    2) sostituire le parole: «0,15 per cento annuo» con le seguenti: «0,3 per cento annuo»;
   b) al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e nella misura massima di euro 1.200.000;
   c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: «a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
24. 57. (Testo corretto). Damiano, Baretta, Lenzi, Gnecchi, Gatti.

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