CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 dicembre 2011
573.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    la manovra economico-finanziaria adottata dal Governo, che ha l'obiettivo dichiarato di «salvare il Paese» dalla grave crisi in atto a livello mondiale ed europeo, non si limita ad assecondare imposizioni esterne, ma esprime libere scelte discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla UE, nella convinzione che in tale prospettiva si collochi il futuro del Paese;
    la manovra rappresenta la risposta obbligata alla crisi di fiducia dei mercati finanziari ed è rivolta a confermare il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, dopo che questo obiettivo era divenuto incerto, nonostante le pesanti misure di luglio ed agosto 2011, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse al limite della sostenibilità e dell'ampiezza del cosiddetto spread rispetto alle performance dei titoli tedeschi;
    le forze politiche e i gruppi parlamentari che si sono assunti la responsabilità di votare la fiducia al Governo in carica sono tenuti – come richiesto dall'Esecutivo – ad approvare in tempi estremamente celeri il decreto-legge sottoposto all'esame della Commissione, in modo da dare un segnale di certezza alle istituzioni comunitarie e ai Paesi membri;
    dei 49 articoli di cui si compone la manovra soltanto una parte – quantitativamente limitata, ma molto pesante da un punto di vista della rilevanza sociale – interviene su materie di competenza della XI Commissione; le principali disposizioni di interesse della XI Commissione sono contenute all'articolo 6 (ove viene ridotto l'ambito applicativo della causa di servizio), all'articolo 21 (che sopprime l'INPDAP e l'ENPALS e trasferisce le relative funzioni all'INPS), all'articolo 24 (che reca importanti norme in materia previdenziale) e all'articolo 44 (che interviene in materia di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici);
    per quanto concerne, in particolare, gli interventi in materia previdenziale contenuti all'articolo 24, sui quali si esprime una valutazione complessiva apprezzabile per gli aspetti di riforma strutturale e sostenibilità del sistema, importanti elementi di contesto e di dettaglio sono stati forniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero, nel corso dell'audizione presso la Commissione svolta il 6 dicembre scorso sulle linee programmatiche del suo dicastero;
    la Commissione considera urgente e improcrastinabile un'iniziativa che affronti, secondo il principio dell'equità e sulla scorta di quanto si appresta a decidere il Parlamento, i regimi pensionistici degli altri organi costituzionali, delle autorità indipendenti e di altre situazioni di oggettivo privilegio, derivanti da aspetti abnormi del sistema retributivo, anche Pag. 121prevedendo il passaggio al calcolo contributivo pro-rata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) per quanto riguarda la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, di cui all'articolo 24, comma 25, si valuti la possibilità di garantire la copertura rispetto all'andamento del costo della vita anche ai trattamenti compresi tra due e tre volte il minimo, compensando le minori entrate mediante un incremento del contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate (sia attraverso una revisione in aumento della quota di prelievo per quelle pari almeno a venti volte il minimo INPS, sia attraverso un abbassamento dell'importo delle pensioni a cui si applica il contributo) e/o mediante l'introduzione di un contributo di solidarietà sulle cosiddette «baby pensioni», limitato all'importo superiore al minimo, e/o incrementando la percentuale di intervento sui cosiddetti «capitali scudati»;
   b) considerato l'impatto che gli interventi in materia previdenziale determinano sui requisiti per l'accesso alla pensione anticipata in conseguenza del combinato disposto tra il superamento del sistema delle quote e dell'età minima da un lato, e il meccanismo di penalizzazione economica per la pensione anticipata dall'altro, si valuti l'opportunità di prevedere criteri di gradualità, con riferimento ad entrambi i profili sopraindicati, nell'applicazione del nuovo regime;
   c) per quanto riguarda le esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale, di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, oltre a prevedere una clausola che consenta di ampliare il numero dei tutelati ove si rendesse necessario, si valuti l'opportunità di individuare la decorrenza degli accordi sindacali alla data di entrata in vigore del decreto-legge e l'estensione delle tutele concernenti i previgenti requisiti ad altre particolari condizioni di disagio e disabilità, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 24;
   d) per quanto concerne gli interventi richiesti alle casse previdenziali dei liberi professionisti, di cui all'articolo 24, comma 24, si fissi una scadenza meno ravvicinata (rispetto a quella prevista del 31 marzo 2012) per l'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio gestionale di lungo periodo;
   e) si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 24, comma 18, una disposizione volta a prevedere che con il decreto interministeriale di armonizzazione dei requisiti pensionistici ivi previsto si provveda a risolvere anche il problema delle ricongiunzioni onerose.