CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Nuovo testo C. 4663 Biasotti.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,
   rilevato che:
    il provvedimento è diretto a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse;
    il comma 1 attribuisce alla Direzione Aeroportuale dell'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) il potere di emanare ordinanze che istituiscano corsie o aree nelle quali l'accesso o la permanenza dei veicoli siano limitati, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, l'ordine pubblico e la sicurezza dell'utenza;
    il comma 3 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto o della limitazione disposti con le ordinanze di cui al comma 2;
    al comma 4, secondo periodo, si specifica, che per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni; appare peraltro opportuno precisare che il procedimento sanzionatorio cui si fa riferimento è relativo alle violazioni dell'ordinanza di cui al comma 1,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo le parole «procedimento sanzionatorio», le seguenti: «relativo alle violazioni dell'ordinanza di cui al comma 1».

Pag. 46

ALLEGATO 2

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Art. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Lussana, Nicola Molteni.

  Sopprimerlo.
*1. 150. Contento.

  Al comma 1 sostituire le parole da: o che a: tenuità con le seguenti: o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuita.
1. 100. Il Relatore.

  Dopo le parole: particolare tenuità aggiungere le seguenti: se non deriva pregiudizio per la persona offesa.
1. 2. Ria.

  Dopo l'articolo 1, introdurre il seguente articolo 1-bis:
  «Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente:
  «Art. 346-bis. – (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). – 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.
  2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
  3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionante e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
  4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.
1. 01. Ria.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Lussana, Nicola Molteni.

  Sopprimerlo.
*2. 150. Contento.

  Al comma 1 sostituire le parole da: o che a: tenuità con le seguenti: o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità.
2. 100. Il Relatore.

Pag. 47

  Dopo le parole: particolare tenuità inserire le seguenti: se la persona offesa che si sia costituita parte civile in giudizio non si oppone.
2. 2. Ria.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Lussana, Nicola Molteni.

  Sopprimerlo.
*3. 150. Contento.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 530-bis. – (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore abbia commesso, in precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità.
3. 100. Il Relatore.

  Dopo le parole: Il giudice, introdurre le seguenti: se persona offesa che si sia costituita parte civile in giudizio non si oppone.
3. 2. Ria.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 100. Il Relatore.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Lussana, Nicola Molteni.

  Sopprimerlo.
*4. 150. Contento.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dopo l'articolo 408 comma 3 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   «4. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal secondo comma del presente articolo quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione».
4. 0100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. L'articolo 538 comma 1 del codice di procedura penale è modificato come segue: «Art. 538. – Condanna per la responsabilità civile. – 1. Quando pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.
4. 0101. Il Relatore.

Pag. 48

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  All'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: «per amnistia o per prescrizione» sono inserite le seguenti: «o nel prosciogliere per particolare tenuità del fatto».
4. 0102. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito come segue:
  «Art. 651 – Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. – 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate in seguito a dibattimento hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
  2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
4. 0103. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  L'articolo 653 comma 1-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».
4. 0104. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 sono modificati come segue: «Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto». – 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.
  2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: «nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».
  3. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: «Provvedimenti. – 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura Pag. 49penale o per concessione del perdono giudiziale o per particolare tenuità del fatto».
  4. L'articolo 26 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 va modificato come segue: «Sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto. – 1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis, comma 1 del testo approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448».
4. 0105. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 274 è abrogato.
4. 0107. Il Relatore.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 648 del codice penale, le parole: «se il fatto è di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «se il fatto è di tenue offensività».
  2. All'articolo 323-bis del codice penale, le parole: «sono di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «sono di tenue offensività»,
  3. All'articolo 311 del codice penale, le parole: «particolare tenuità» sono sostituite con la parola: «tenuità».
  4. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: «hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «sono di tenue offensività».
  5. All'articolo 12 comma 1 lettera b del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «è di particolare tenuità», sono sostituite con le parole: «è di speciale tenuità».
4. 0108. Il Relatore.