CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato, recante «Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che:
    l'articolo 1 del provvedimento novella l'articolo 240 del codice penale – che disciplina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto – prevedendo la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati prevalentemente informatici;
    in particolare, la lettera b) dell'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 240 citato, disponendo che, come già previsto per gli altri casi di confisca obbligatoria, non si procede all'applicazione della misura se i beni o strumenti informatici appartengono ad una persona estranea al reato (primo periodo);
    è inoltre stabilito (al secondo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo 240 citato) che la confisca dei beni e strumenti informatici è obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento): un'analoga precisazione non è prevista nell'articolo 240 del codice penale per le altre ipotesi di confisca da esso disciplinate;
    l'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale peraltro prevede già che la sentenza di applicazione della pena su richiesta comporti sempre anche la confisca nei casi (tutti) previsti dall'articolo 240 del codice penale: ai fini del coordinamento tra le disposizioni citate del codice penale e del codice di procedura penale e per evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di estendere il nuovo articolo 240, terzo comma, secondo periodo, a tutte le ipotesi di confisca previste dal medesimo articolo 240, o, in alternativa, di sopprimere tale secondo periodo;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 4 stabilisce che le nuove disposizioni sulla confisca e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono applicate anche quando i beni e gli strumenti informatici siano stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 (che sanziona la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (che sanziona l'introduzione nello Stato, al fine di trarne profitto, e il commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, anche con Pag. 35riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativo-quantitativa diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
    la disposizione si sovrappone parzialmente a quella dell'articolo 474-bis del codice penale, che già prevede la confisca obbligatoria di tutti i beni utilizzati per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, ma non dispone in ordine alla loro destinazione;
    non risulta inoltre chiaro il riferimento ai medicinali falsi, contraffatti o con composizione diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: infatti, nel caso in cui tutte queste ipotesi di alterazione di medicinali già rientrino nelle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, il riferimento alle stesse sarebbe ultroneo; nel caso in cui, invece – come sembra – l'alterazione di medicinali non rientri nelle predette fattispecie, la disposizione, come formulata, non sembra potervela includere;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   appare necessario coordinare meglio l'articolo 4 del provvedimento in esame con l'articolo 474-bis del codice penale (che già prevede la confisca obbligatoria di tutti i beni utilizzati per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, anche se non dispone in ordine alla loro destinazione), nonché chiarire il riferimento contenuto nel medesimo articolo 4 ai medicinali falsi, contraffatti o con composizione diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  e con la seguente osservazione:
   ai fini del coordinamento tra il nuovo testo dell'articolo 240, terzo comma, del codice penale e l'articolo 445, primo comma, del codice di procedura penale, valuti la Commissione l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera b), di sopprimere il secondo periodo del terzo comma richiamato.