CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2011
559.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo (C. 4567 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti:, con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
*1. 1. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti:, con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
*1. 2. Favia, Donadi.

Al comma 1, sopprimere le parole:, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,.
1. 3. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 1 sostituire le parole da quale sede di, fino alla fine del comma, con le seguenti: coordinamento delle politiche pubbliche tra i livelli istituzionali costitutivi della Repubblica che vi partecipano ispirandosi al principio di leale collaborazione.
1. 4. Lanzillotta.

Al comma 1, dopo la parola: quale aggiungere le seguenti: strumento di raccordo e.
1. 5. Favia, Donadi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e attuazione del principio di leale collaborazione.
1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, aggiungere le seguenti: in base al principio di reciprocità.
1. 7. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati dell'intesa e del parere, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che rendono i loro pareri nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione degli atti.
1. 8. Favia, Donadi.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) istituire un unico organo permanente denominato «Conferenza permanente

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dei livelli di governo», quale sede plenaria delle questioni caratterizzate da un intreccio di interessi, e composto da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, denominate rispettivamente, «Sezione Stato e Regioni» e «Sezione Stato e autonomie locali»;
1. 9. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: di cui alla lettera a), aggiungere le seguenti: e istituire un Ufficio di presidenza con i Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell' ANCI e dell'UPI.
*1. 10. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: di cui alla lettera a), aggiungere le seguenti: e istituire un Ufficio di presidenza con i Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell' ANCI e dell'UPI.
*1. 11. Mantini.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: mantenendo, con la seguente:
riordinando.
**1. 12. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: mantenendo, con la seguente:
riordinando.
**1. 12. Mantini.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le parole: nonché prevedendo che possano essere portati all'esame della Conferenza anche provvedimenti di competenza dei livelli di governo diversi dallo Stato, ai fini dell'adozione degli atti di cui alla lettera l), sulla base del principio di reciprocità.
*1. 14. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le parole: nonché prevedendo che possano essere portati all'esame della Conferenza anche provvedimenti di competenza dei livelli di governo diversi dallo Stato, ai fini dell'adozione degli atti di cui alla lettera l), sulla base del principio di reciprocità.
*1. 15. Mantini.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) escludere
1) l'acquisizione di intese, pareri e accordi sugli atti di iniziativa legislativa del Governo;
2) l'acquisizione delle intese ai fini dell'adozione di atti rientranti nella competenza esclusiva del Governo;
b-ter) prevedere procedure di monitoraggio e di coordinamento tra Stato e Regioni in ordine all'esercizio dell'attività normativa delle Regioni nelle materie di competenza concorrente al fine di coordinare le politiche pubbliche sul territorio nazionale e favorire il perseguimento di obiettivi comuni.
1. 16. Lanzillotta.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, con le seguenti: individuati attraverso una procedura elettiva e con metodo democratico.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), aggiungere, in fine, le parole: definendo

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altresì i criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative sulla base della loro storia, del numero degli enti aderenti e del radicamento territoriale.
*1. 17. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, con le seguenti: individuati attraverso una procedura elettiva e con metodo democratico.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), aggiungere, in fine, le parole: definendo altresì i criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative sulla base della loro storia, del numero degli enti aderenti e del radicamento territoriale.
*1. 18. Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) prevedere, disciplinandone i poteri: che la sede plenaria della Conferenza sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale; che la sezione relativa alle Regioni sia presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri; che la sezione relativa agli enti locali sia presieduta dal Ministro dell'Interno o dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, a seconda delle rispettive competenze, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. 19. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le parole: e prevedendo che il Presidente della Conferenza sia affiancato da un Ufficio di Presidenza, da lui presieduto e composto da due Vicepresidenti, in rappresentanza rispettivamente delle Regioni e delle Autonomie locali, con il compito di definire la programmazione dei lavori, di formulare l'ordine del giorno e di svolgere il monitoraggio sull'attuazione delle decisioni della Conferenza;
*1. 20. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le parole: e prevedendo che il Presidente della Conferenza sia affiancato da un Ufficio di Presidenza, da lui presieduto e composto da due Vicepresidenti, in rappresentanza rispettivamente delle Regioni e delle Autonomie locali, con il compito di definire la programmazione dei lavori, di formulare l'ordine del giorno e di svolgere il monitoraggio sull'attuazione delle decisioni della Conferenza;
*1. 21. Mantini.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: sulla base fino a: lettera a) con le seguenti: valorizzando il principio maggioritario, eventualmente anche secondo criteri di rappresentanza territoriale.

Conseguentemente, nella medesima lettera f) sopprimere le parole e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.
1. 22. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole ovvero della maggioranza dei rappresentanti con le seguenti: oppure, nei casi in cui questa non sia raggiunta, con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di ciascuna.
*1. 23. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole ovvero della maggioranza dei rappresentanti

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con le seguenti: oppure, nei casi in cui questa non sia raggiunta, con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di ciascuna.
*1. 24. Mantini.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.
**1. 25. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.
**1. 26. Mantini.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.
**1. 27. Lanzillotta.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) stabilire termini per l'acquisizione delle volontà delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, prevedendone la perentorietà nelle urgenze, disponendo in ordine ad idonee procedure, in particolare nel caso delle intese, per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze e in ordine agli effetti conseguenti alle inadempienze da parte delle autonomie;

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera n).
1. 28. Favia, Donadi.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) stabilire termini perentori per la conclusione dei procedimenti in relazione ai diversi atti di cui alla lettera l).
*1. 29. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) stabilire termini perentori per la conclusione dei procedimenti in relazione ai diversi atti di cui alla lettera l).
*1. 30. Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) stabilire i procedimenti per l'adozione degli atti, stabilendo i relativi termini e le conseguenze di eventuali inadempienze, tenendo conto delle varie tipologie previste dalla lettera l);
**1. 31. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) stabilire i procedimenti per l'adozione degli atti, stabilendo i relativi termini e le conseguenze di eventuali inadempienze, tenendo conto delle varie tipologie previste dalla lettera l);
**1. 32. Mantini.

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: anche nel caso sia dovuta l'intesa.
1. 33. Lanzillotta.

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Al comma 3, lettera i), dopo le parole: la richiesta di sedute straordinarie, aggiungere le seguenti: nonché di inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno.
*1. 34. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: la richiesta di sedute straordinarie, aggiungere le seguenti: nonché di inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno.
*1. 35. Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli e delle sezioni di cui alla lettera a) distinguendo:
1) gli accordi, al fine di coordinare l'esercizio di competenze dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali, di svolgere in collaborazione attività di interesse comune, di armonizzare le rispettive legislazioni, di raggiungere posizioni unitarie o di perseguire obiettivi comuni;
2) le intese, previste dalla legge in relazione ad atti da adottarsi da parte del Governo;
3) le deliberazioni, da adottare nei casi previsti da leggi o da accordi o intese;
4) i pareri, in cui i rappresentanti delle componenti regionale e locale esprimono valutazioni su proposte di provvedimenti di competenza statale, anche esponendo eventuali posizioni diversificate nell'ambito di ciascuna componente;
5) le designazioni, da acquisire nei casi previsti da leggi o da accordi o intese;
**1. 36. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli e delle sezioni di cui alla lettera a) distinguendo:
1) gli accordi, al fine di coordinare l'esercizio di competenze dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali, di svolgere in collaborazione attività di interesse comune, di armonizzare le rispettive legislazioni, di raggiungere posizioni unitarie o di perseguire obiettivi comuni;
2) le intese, previste dalla legge in relazione ad atti da adottarsi da parte del Governo;
3) le deliberazioni, da adottare nei casi previsti da leggi o da accordi o intese;
4) i pareri, in cui i rappresentanti delle componenti regionale e locale esprimono valutazioni su proposte di provvedimenti di competenza statale, anche esponendo eventuali posizioni diversificate nell'ambito di ciascuna componente;
5) le designazioni, da acquisire nei casi previsti da leggi o da accordi o intese;
**1. 37. Mantini.

Al comma 3, lettera l) premettere le parole: provvedere alla ricognizione e razionalizzazione degli atti attualmente di competenza delle diverse Conferenze tra soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, e.

Conseguentemente, sopprimere la lettera m).
1. 38. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che, anche in caso di mancata intesa o mancato accordo in sede di Conferenza, sia sempre possibile adottare atti che manifestino il raggiungimento di intese o accordi all'interno delle

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sezioni di cui alla lettera a) ovvero per parti limitate dei provvedimenti oggetto di esame.
*1. 39. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che, anche in caso di mancata intesa o mancato accordo in sede di Conferenza, sia sempre possibile adottare atti che manifestino il raggiungimento di intese o accordi all'interno delle sezioni di cui alla lettera a) ovvero per parti limitate dei provvedimenti oggetto di esame.
*1. 40. Mantini.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l bis) prevedere, in relazione alle tipologie di atti previste dalla lettera l), i casi in cui il Governo è tenuto a motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi da pareri resi dalle componenti rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali e i casi in cui è tenuto a motivare le ragioni di mancato conseguimento di una intesa, dandone comunicazione alle Camere;
**1. 41. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l bis) prevedere, in relazione alle tipologie di atti previste dalla lettera l), i casi in cui il Governo è tenuto a motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi da pareri resi dalle componenti rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali e i casi in cui è tenuto a motivare le ragioni di mancato conseguimento di una intesa, dandone comunicazione alle Camere;
**1. 42. Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) ridisciplinare le fattispecie previste dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguandole alle tipologie di cui alla precedente lettera l), tendendo conto delle pronunce della Corte costituzionale.
*1. 43. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) ridisciplinare le fattispecie previste dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguandole alle tipologie di cui alla precedente lettera l), tendendo conto delle pronunce della Corte costituzionale.
*1. 44. Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) prevedere l'adozione da parte dello Stato e delle Regioni degli atti normativi o amministrativi di recepimento degli accordi, ivi comprese le intese previste dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, come ridisciplinate in base a quanto previsto dalle precedenti lettera l) e m), entro termini perentori con relativo monitoraggio delle attività svolte, disciplinando gli effetti conseguenti;
**1. 45. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) prevedere l'adozione da parte dello Stato e delle Regioni degli atti normativi o amministrativi di recepimento degli accordi, ivi comprese le intese previste dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come ridisciplinate in base a quanto previsto dalle precedenti lettere l)

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e m), entro termini perentori con relativo monitoraggio delle attività svolte, disciplinando gli effetti conseguenti.
**1. 46. Mantini.

Al comma 3, lettera n), dopo la parola: prevedere, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle attribuzioni assegnate ai diversi organi dalle disposizioni costituzionali e statutarie.
*1. 47. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera n), dopo la parola: prevedere, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle attribuzioni assegnate ai diversi organi dalle disposizioni costituzionali e statutarie.
*1. 48. Mantini.

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: e i lavori, con le seguenti: ed il funzionamento.
**1. 49. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: e i lavori, con le seguenti: ed il funzionamento.
**1. 50. Mantini.

Al comma 3, sopprimere la lettera p),.
*1. 51. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sopprimere la lettera p),.
*1. 52. Mantini.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: la costituzione di gruppi di lavoro, con le seguenti: la possibilità di costituire gruppi di lavoro.
**1. 53. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: la costituzione di gruppi di lavoro, con le seguenti: la possibilità di costituire gruppi di lavoro.
**1. 54. Mantini.

Al comma 3, lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) prevedere la possibilità di istituire gruppi di lavoro tra livelli di governo per singole aree regionali o pluriregionali.
1. 55. Lanzillotta.

Al comma 3, lettera u), sopprimere le parole:, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni.
*1. 56. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera u), sopprimere le parole:, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni.
*1. 57. Mantini.

Al comma 3, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle regioni e degli enti locali e che il Segretario della Conferenza sia nominato previo parere delle regioni e province autonome e degli enti locali.
**1. 58. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

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Al comma 3, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle regioni e degli enti locali e che il Segretario della Conferenza sia nominato previo parere delle regioni e province autonome e degli enti locali.
**1. 59. Mantini.

Al comma 3 sopprimere la lettera v).
1. 60. Favia, Donadi.

Al comma 3, sostituire la lettera v) con la seguente:
v) stabilire sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera u), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di rapporti trimestrali sulle attività svolte e di un rapporto annuale, presentato dal Presidente della Conferenza su «Lo stato delle relazioni fra il Governo nazionale, le regioni e gli enti locali e le attività della Conferenza permanente dei livelli di governo;».
*1. 61. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera v) con la seguente:
v) stabilire sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera u), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di rapporti trimestrali sulle attività svolte e di un rapporto annuale, presentato dal Presidente della Conferenza su «Lo stato delle relazioni fra il Governo nazionale, le regioni e gli enti locali e le attività della Conferenza permanente dei livelli di governo;».
*1. 62. Mantini.

Al comma 3, lettera v), sopprimere le parole del presidente, e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, esponendo, in particolare, i casi di mancata intesa ed i casi in cui il Governo si è discostato da pareri adottati all'unanimità dalle componenti rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali.
**1. 63. Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera v), sopprimere le parole del presidente, e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, esponendo, in particolare, i casi di mancata intesa ed i casi in cui il Governo si è discostato da pareri adottati all'unanimità dalle componenti rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali.
**1. 64. Mantini.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 46, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «da un numero di membri dello stesso genere non superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore».
2. 1. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) l'articolo 46, comma 2, è sostituito dal seguente:
«Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, non conteggiando il sindaco e il presidente».
2. 2. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 46, comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
«La giunta è composta da un numero eguale di membri per ciascun genere. Qualora il numero totale dei membri sia dispari viene conteggiato anche il Sindaco o il Presidente di Provincia».
2. 3. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Giunte provinciali, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun sesso può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale dei componenti. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. 4. Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), Capoverso 3-bis sostituire le parole: Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, con le seguenti: Nelle liste dei candidati nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura

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superiore ai tre quarti con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi.
2. 5. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ovunque ricorrono, con le seguenti: nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
2. 6. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti con le seguenti: L'elettore.
2. 7. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 73:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
2. 8. Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole: collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco.
2. 9. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione dichiara la lista inammissibile»;
b) all'articolo 33, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione dichiara la lista inammissibile».
2. 10. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«2-bis. In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo collegio, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
2. 11. Anna Teresa Formisano.

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai fini del calcolo dei due terzi, sono computate anche le candidature eventualmente ritirate per volontaria rinuncia dopo il termine per la loro presentazione.
2. 15. Calderisi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi, entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, non conteggiando il Sindaco. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea».
2. 12. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La giunta è composta da un numero eguale di membri per ciascun genere. Qualora il numero totale dei membri sia dispari viene conteggiato anche il Sindaco di Roma capitale».
2. 13. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La giunta è composta da un numero di membri dello stesso genere non superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore».
2. 14. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-bis) promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti; in particolare, qualora sia prevista la presentazione di liste di candidati o di gruppi di candidati in collegi uninominali, in ciascuno di essi nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
2. 01. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

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Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale).

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini»;
b) all'articolo 11-quater:
1) al comma 1, dopo le parole: «la parità di trattamento,» sono inserite le seguenti: «la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «la parità di trattamento» sono inserite le seguenti: «, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».
2. 02. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: che ha bandito il concorso, aggiungere le seguenti:, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi 15 giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 198; si applica il comma 5 del medesimo articolo 37. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
3. 1. Calabria.