CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2011
558.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da accordi di carattere bilaterale, al fine di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito.
2. Al fine del rilascio della garanzia di restituzione di cui al comma 1, i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione:
a) la garanzia di restituzione di cui ai commi 1, 2 e 4;
b) la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione;
c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia;
d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione.

4. La garanzia di restituzione, nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, può essere rilasciata a condizione che:
a) non sia stato fatto ufficialmente valere, fino al momento dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della richiesta di garanzia di restituzione;
b) nel contratto di prestito sia esplicitamente concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali torneranno nello Stato contraente da cui sono stati prestati.
1. 15.Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (C. 4250 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenza l'atto C. 4250, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008, approvato dal Senato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
non sia previsto alcun tipo di potere autorizzatorio da parte delle Autorità cinesi, che potrebbe delineare una forma di censura incompatibile con i principi generali dell'ordinamento.