CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2011
558.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 50

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. (Nuovo testo C. 3428 Aprea).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3428 Aprea, recante «Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili alla materia «attività di sostegno allo spettacolo» che, in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005), è riconducibile all'ambito «promozione e organizzazione delle attività culturali», rientrante nella potestà legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato altresì che talune disposizioni recate dagli articoli 2 e 4 appaiono, in parte, riconducibili alla materia della «sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera h) del secondo comma dell'articolo 117, e tenuto conto di quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 21 del 2010) che ha sottolineato come la materia della «sicurezza» «non si esaurisca nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale»;
tenuto conto che ulteriori disposizioni, di cui agli articoli 3 e 5, sulla disciplina della conduzione di immobili o aziende adibiti a teatro o cinema, sono riconducibili alla materia «ordinamento civile» che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza esclusiva dello Stato;
segnalata l'esigenza di coordinare il titolo, che fa riferimento alle modifiche alla legge n. 337 del 1968 ed all'articolo 7 della legge n. 135 del 2001, con il contenuto del testo definito dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
segnalata altresì l'opportunità di valutare l'esigenza di coordinare l'articolo 1 della legge n. 337 del 1968 - in base al quale lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e sostiene il settore - con quanto stabilito all'articolo 1 del testo in esame, in cui si dispone il riconoscimento del valore non solo sociale, ma anche culturale e ricreativo, dello stesso spettacolo viaggiante, nonché dei parchi permanenti di divertimento, e si estende il riferimento ai circhi, non più limitato a quelli equestri;
richiamato l'articolo 2, che esclude le attività di spettacolo di strada, di cui alla

Pag. 51

sezione VI dell'elenco previsto dall'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza;
ricordato, in particolare, che le attività per le quali si intende disporre l'esclusione dall'applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 2007 sono quelle svolte «senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolte in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti», con un numero di addetti scritturati nell'attività inferiore ad 8 e un numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno inferiore a 150;
ritenuto peraltro opportuno che la Commissione di merito svolga un'attenta riflessione sulla previsione di cui all'articolo 2 che, seppure comprensibile nella finalità di semplificazione, merita di ulteriori valutazioni tenendo conto che la tutela della sicurezza va assicurata a prescindere dal numero e dalla tipologia degli elementi utilizzati;
rilevata la necessità di riformulare il testo dell'articolo 3 tenendo conto della modifica del primo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 operata dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 79 del 2011 che, nel testo vigente, reca: «La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili»;
evidenziata altresì l'esigenza di effettuare un coordinamento tra le modifiche apportate all'articolo 27, terzo comma, della legge n. 392 del 1978 - in base alle quali è soppresso il riferimento alle attività alberghiere - rispetto al testo dell'articolo 28 della medesima legge n. 392, che concerne la rinnovazione del contratto ed in cui le stesse attività continuano ad essere considerate;
segnalato come l'articolo 5, disponendo in via transitoria la proroga di diritto dei contratti di locazione, non specifica ulteriormente l'ambito di applicazione della norma: appare quindi opportuno che venga precisato se la stessa, come sembrerebbe desumibile dal contesto, si applica solo ai contratti di locazione oggetto del terzo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978, come modificato dal testo in esame;
segnalata, al contempo, l'esigenza di valutare attentamente le disposizioni di cui all'articolo 5, che comportano una limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, considerando in particolare se non risultino compressi i diritti del locatore alla luce dei principi costituzionali di cui al primo comma dell'articolo 42, con riferimento al diritto di proprietà del locatore e alla connessa facoltà di godimento dell'immobile, esplicitando, in ogni modo, se e con quali modalità, siano fatte salve eventuali comprovate esigenze del locatore;
ricordato, al riguardo, che con la sentenza n. 108 del 1986 la Corte Costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 2, comma primo, della legge 25 luglio 1984, n. 377 - che disponeva la proroga ex lege di contratti di locazione relativi ad immobili non destinati ad uso abitativo, ha specificato che «la proprietà privata, riconosciuta e garantita dall'articolo 42, comma secondo, della Costituzione (in armonia con il principio sancito anche nell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), può essere legittimamente compressa dal legislatore ordinario solo quando esiga la necessità di soddisfare un interesse generale, nel che si sostanzia il limite della «funzione sociale», ne consegue che il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani intanto risulta conforme alla Costituzione in quanto abbia un carattere temporaneo

Pag. 52

e straordinario, essendo altrimenti incompatibile, se ulteriormente protratto dopo vari decenni di vigenza, con la tutela attribuita a detto diritto, e la violazione di un diritto costituzionalmente garantito non può d'altra parte escludersi sol perché essa sia temporalmente limitata»;
la Corte costituzionale si è altresì espressa in merito alla costituzionalità di una disposizione (dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992) che disponeva la proroga automatica dei contratti di locazione (sentenza n. 323 del 1993), precisando che «la straordinaria e temporanea proroga delle locazioni è compatibile con i precetti costituzionali che riconoscono e garantiscono la proprietà privata, purché la limitazione sia contenuta entro un ristretto spazio temporale» (sentenza n. 3 del 1976) e sia dettata da «rilevanti esigenze sociali, senza che si realizzi una definitiva ed irreversibile compressione della facoltà di godimento del proprietario» (sentenza n. 225 del 1976); «la proroga è altresì giustificata se destinata a realizzare un anello di congiunzione con una nuova disciplina da attuare gradualmente» (sentenza n. 89 del 1984). Per quanto attiene, in particolare, al rapporto tra proroga di diritto ed esigenza o necessità del locatore di diretta utilizzazione dell'immobile la Corte Costituzionale ha ribadito il principio di necessaria applicazione del recesso, specificando che la «proroga ex lege, può essere impedita, anche nel suo ulteriore corso, quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle condizioni che la stessa legge prevede»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) è necessario riformulare il testo dell'articolo 3 tenendo conto della modifica del primo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 operata dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 79 del 2011;
2) sia soppressa la previsione di cui all'articolo 2 - che esclude le attività di spettacolo di strada, di cui alla sezione VI dell'elenco previsto dall'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza - la quale, seppure comprensibile nella finalità di semplificazione, non tiene conto dell'esigenza di tutelare la sicurezza a prescindere dal numero e dalla tipologia degli elementi utilizzati;
3) appare necessario che la Commissione di merito valuti attentamente le disposizioni di cui all'articolo 5, che comportano una limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, considerando in particolare se non risultino compressi i diritti del locatore alla luce dei principi costituzionali di cui al primo comma dell'articolo 42, con riferimento al diritto di proprietà del locatore e alla connessa facoltà di godimento dell'immobile, esplicitando, in ogni modo, se e con quali modalità, siano fatte salve eventuali comprovate esigenze del locatore;

e con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno coordinare il titolo, che fa riferimento alle modifiche alla legge n. 337 del 1968 ed all'articolo 7 della legge n. 135 del 2001, con il contenuto del testo definito dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
b) valuti la Commissione di merito l'esigenza di coordinare l'articolo 1 della legge n. 337 del 1968 - in base al quale lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e sostiene il settore - con quanto stabilito all'articolo 1 del testo in esame, in cui si dispone il riconoscimento del valore non solo sociale, ma anche culturale e ricreativo, dello stesso spettacolo viaggiante,

Pag. 53

nonché dei parchi permanenti di divertimento, e si estende il riferimento ai circhi, non più limitato a quelli equestri;
c) all'articolo 3, si valuti l'esigenza di effettuare un coordinamento tra le modifiche apportate all'articolo 27, terzo comma, della legge n. 392 del 1978 - in base alle quali è soppresso il riferimento alle attività alberghiere - rispetto al testo dell'articolo 28 della medesima legge n. 392, che concerne la rinnovazione del contratto ed in cui le stesse attività continuano ad essere considerate;
d) all'articolo 5, in cui si dispone in via transitoria la proroga di diritto dei contratti di locazione, appare opportuno che venga precisato se tale misura, come sembrerebbe desumibile dal contesto, si applica solo ai contratti di locazione oggetto del terzo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978, come modificato dal testo in esame.

Pag. 54

ALLEGATO 2

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. (Nuovo testo unificato C. 225 Mazzocchi e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini, recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici», come risultante dagli emendamenti approvati;
richiamato il parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 28 settembre scorso sul precedente testo unificato elaborato dalla Commissione di merito;
ribadita la condizione espressa nel suddetto parere del 28 settembre 2011, relativamente al fatto che l'articolo 10, demandando ad un collegio arbitrale la definizione delle controversie sul contenuto della dichiarazione rilasciata dal venditore, non specifica la natura dell'arbitrato, limitandosi a rinviare ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di operato dello stesso e, soprattutto, non specifica che si tratta di una modalità facoltativa per la risoluzione delle controversie in questione;
ricordato che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 127 del 1977, ha osservato che, poiché la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'articolo 24, comma primo, della Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'articolo 102, comma primo, della Costituzione [...], sicché la «fonte» dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
è necessario chiarire, all'articolo 10, i rapporti tra la procedura arbitrale e un eventuale procedimento giudiziario, specificando, in particolare, che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà delle parti.

Pag. 55

ALLEGATO 3

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio (Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recante «Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio», come risultante dall'esame degli emendamenti;

considerato che:
le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), che attribuisce allo Stato, tra l'altro, la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate;
il provvedimento appare riconducibile, inoltre, alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita dall'articolo 117 secondo comma, lettera s), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
la Corte costituzionale ha sottolineato come la disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza, nell'ambito della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (si veda, tra le altre, la sentenza n. 62 del 2008);

rilevato che:
il comma 4 dell'articolo 1 affida a un decreto del Ministero della difesa, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, il compito di individuare - oltre alla nave da affondare (lettera a)) e al sito dell'affondamento (lettera b)) - anche le modalità tecniche relative alle preliminari attività di bonifica, sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca (lettera c)), e i soggetti competenti alle attività di bonifica (lettera d));
per quanto riguarda l'individuazione del sito, il comma in esame precisa che tale scelta dovrà effettuarsi previa richiesta degli enti locali interessati e d'intesa con la regione Liguria e che dovrà inoltre essere assicurata la facoltà di intervenire nel procedimento di selezione, secondo i princìpi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio;
le procedure relative alla bonifica dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono già regolate dall'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) e dai decreti ministeriali 6 marzo 2008 e 22 ottobre 2009: in particolare,

Pag. 56

in base al primo dei due decreti testé richiamati, rientrano nel campo di applicazione del citato comma 5-bis dell'articolo 184 anche le «navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare»;
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d) del provvedimento in esame sembrerebbero introdurre una speciale procedura di bonifica limitatamente alla nave oggetto del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), in materia di procedure relative alla bonifica dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale con la normativa generale vigente in materia.

Pag. 57

ALLEGATO 4

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche», come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:
il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e navigazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
la localizzazione delle piattaforme e degli interporti va ricondotta alla materia «governo del territorio», attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;
per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata;
per quanto riguarda infine l'articolo 6, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la definizione dei parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture, viene in rilievo la materia dell'urbanistica, attribuibile, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, che la riconduce al governo del territorio, alla competenza concorrente di Stato e regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 58

ALLEGATO 5

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 2, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.
2. 1.Favia, Donadi.

Al comma 2, sopprimere le parole: e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge.
2. 2.Tassone, Mantini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
2. 5.(nuova formulazione) Tassone, Mantini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, con le seguenti: dei principi e delle norme in materia.
3. 5.Favia, Donadi.

Al comma 4, sostituire le parole: Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali con le seguenti: Le leggi di esecuzione di convenzioni internazionali.
3. 50.Il relatore.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata.
3. 1. Vanalli, Bragantini, Luciano Dussin, Pastore.

ART. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. L'incarico di direttore può essere conferito per la durata del mandato del Presidente a personale dipendente di altra pubblica amministrazione con contratto di diritto privato collocato per il periodo di durata dell'incarico in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in possesso dei requisiti professionali ivi indicati.
5. 1. Tassone, Mantini.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: scelti tra quelli designati con le seguenti: scelti tra soggetti designati.
6. 10.Il relatore.

ART. 7.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: politiche.
7. 10.Il relatore.