CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 ottobre 2011
554.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb., recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera b), si modifichi la definizione di «evento» nel senso di ricomprendervi anche eventi sportivi che non siano costituiti esclusivamente da una gara singola disputata da due soggetti in competizione fra loro;
2) agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, laddove si prevede, rispettivamente, l'assegnazione diretta al soggetto proponente della proprietà o del diritto di superficie sull'area su cui dovrà realizzare il nuovo impianto sportivo, ovvero l'affidamento diretto al soggetto proponente della realizzazione delle opere necessarie alla ristrutturazione o alla trasformazione dell'impianto sportivo già esistente, in ragione dell'interesse pubblico delle strutture e della riqualificazione del territorio, sia individuato un più avanzato punto di equilibrio normativo capace di contemperare in modo più adeguato l'interesse del soggetto proponente alla utilizzazione e gestione dell'impianto sportivo con i principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale, ed in ogni caso sia specificato esplicitamente che è garantito il rispetto delle normative in materia di appalti;
3) all'articolo 5, si riveda la disposizione di cui al comma 3, in base alla quale il soggetto che ha acquisito il diritto di superficie sugli impianti sportivi esistenti per un periodo non inferiore a 50 anni, deve garantire, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso sportivo degli impianti medesimi, nel senso di prevedere il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito;
4) sia chiarita nel testo del provvedimento la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo, della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le strutture edilizie alle quali è abbinato l'impianto sportivo

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(unitamente ad altri impianti tra loro collegati) possano essere anche non contigue, a tal fine inserendo dopo le parole «abbinati a una o più strutture» le parole «anche non contigue»;
b) all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la conferenza di servizi decide in via definitiva, anche tenendo conto dei pareri espressi dalle autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, all'articolo 4, comma 1, lettera e), il riferimento specifico al limite di costo del piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo;
d) valuti la Commissione di merito la necessità di prevedere in capo al soggetto proponente che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, l'obbligo di prevedere, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità, anche la garanzia di realizzazione delle opere di viabilità di accesso agli impianti medesimi.

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ALLEGATO 2

5-04199 Montagnoli: In materia di scarichi di acque reflue.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione n. 5-04199, presentata dall'onorevole Montagnoli e concernente iniziative volte all'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si rappresenta quanto segue.
La sentenza n. 1974/10 del 25 giugno 2010 emessa dal tribunale di Verona potrebbe generare gravi problemi nel perseguimento delle violazioni dei limiti di legge fissati per gli scarichi di acque reflue, in ragione di un'interpretazione della normativa statale e regionale i cui effetti immediati sono da censurare.
Infatti, premesso che in questa fase non dovrebbe essere compito del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare pronunciarsi, o comunque interpretare la sentenza del tribunale, si ritiene opportuno, tuttavia, evidenziare come l'azione fondamentale di tutela dell'ambiente che si esplica attraverso l'applicazione di sanzioni a fronte di comportamenti illeciti trovi il suo fondamento normativo, anche comunitario, nel principio di precauzione, che impone di evitare vuoti normativi idonei a legittimare un livello di tutela ambientale inferiore.
Se da un lato l'effettiva abrogazione dell'articolo 56 della legge regionale n. 33 del 1985, per incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovrà essere verificata e sancita dagli organi competenti, occorre dall'altro garantire l'applicazione del regime sanzionatorio, onde scongiurare gravi ripercussioni sull'ambiente.
A tal fine, nelle more della soluzione, nelle sedi deputate, della disputa sulla corretta interpretazione dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006, appare opportuno che il soggetto competente comunque individuato dalla normativa primaria, ovvero la regione Veneto, si attivi predisponendo ogni opportuna iniziativa che consenta, in ogni caso, di procedere all'applicazione delle sanzioni ogni qual volta sia accertato un comportamento illecito nello scarico di acque reflue.
Peraltro, nella consapevolezza della necessità di chiarire e precisare la normativa di settore, il Ministero dell'ambiente si è già da tempo attivato in tal senso e, da ultimo, può essere richiamato un apposito emendamento all'Atto Camera 4623 - legge comunitaria 2011 - peraltro già approvato dalla VIII Commissione ambiente della Camera, recante «delega al Governo per il riordino della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» sostenuto fortemente da questo dicastero.

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ALLEGATO 3

5-05517 Fugatti: Sull'istituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-05517 presentata dall'onorevole Fugatti e riguardante il blocco della norma per la nomina del direttivo del Parco Nazionale dello Stelvio nella regione Trentino Alto Adige, si rappresenta quanto segue.
Fin dal dicembre 2010, il dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia, ha avviato un'interlocuzione con le altre amministrazioni interessate (MATTM, regione Lombardia, e provincia autonoma di Trento e di Bolzano), per approfondire alcuni profili di criticità conseguenti all'applicazione della normativa del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 279.
È in corso l'esame da parte delle amministrazioni interessate di una bozza di intesa per la disciplina dei rapporti.
Con riferimento al rinnovo del direttivo del parco in questione, si rappresenta che attualmente la richiesta per l'acquisizione dell'intesa da parte della regione Lombardia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, per la ricostituzione del consiglio direttivo è all'attenzione del Ministro per la firma.

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ALLEGATO 4

5-05464 Zamparutti: Sulla sicurezza dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti «Fenice» a Melfi.

5-05534 Realacci: Sul funzionamento dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti «Fenice» a Melfi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Poiché le interrogazioni n. 5-05534 dell'onorevole Realacci ed altri e n. 5-05464 dell'onorevole Zamparutti, vertono sullo stesso oggetto, ossia sulle problematiche ambientali causati dal termovalorizzatore «la Fenice» di Melfi (Potenza), si darà una risposta unitaria.
Nel gennaio 2009, l'ARPA Basilicata comunicava alla regione, alla provincia di Potenza e al comune di Melfi l'accertamento dell'avvenuto superamento nelle acque di falda delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla tabella 2, dell'allegato 5, alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle sostanze nichel, mercurio, fluoruri, nitriti, tricloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, bromodiclorometano e dibromoclorometano.
A seguito di ciò, il comune di Melfi, con ordinanza del 14 marzo 2009, disponeva il divieto di utilizzo a qualsiasi scopo delle acque di falda emungibili dai pozzi presenti all'interno del perimetro dell'area del termovalorizzatore e da quelli presenti a valle del sito e, nel contempo, richiedeva all'ARPAB la trasmissione dei dati risultanti dai controlli effettuati sul sito. Il successivo 26 marzo l'ARPAB, inviava i richiesti rapporti di prova.
L'ufficio regionale di prevenzione e controllo ambientale, da parte sua, con nota del 3 aprile 2009, chiedeva alla Fenice S.p.a. l'immediata messa in sicurezza della falda e la presentazione del piano di caratterizzazione. Il predetto piano di caratterizzazione è stato presentato e nella conferenza dei servizi, tenutasi il 17 aprile 2009, sulla scorta delle osservazioni formulate dalla regione e dall'ARPAB, si esprimeva parere negativo sul piano presentato, riservandosi di esaminarlo nuovamente solo ad avvenuta rielaborazione dello stesso secondo le indicazioni formulate nel verbale. Si chiedeva, inoltre, l'immediata attuazione di più efficaci interventi di messa in sicurezza, ritenendo del tutto inadeguati quelli individuati dalla Fenice S.p.a.
La società, dopo aver proceduto alle integrazioni richieste, avviava gli interventi di messa in sicurezza, trasmettendo settimanalmente il rapporto delle attività svolte.
Il 17 giugno 2009, la conferenza di servizi, convocata dal comune di Melfi, esprimeva parere favorevole sul nuovo piano di caratterizzazione che veniva, poi, approvato con deliberazione della giunta comunale di Melfi del 19 giugno 2009.
Nella successiva conferenza del gennaio 2010 venivano approvati i risultati della caratterizzazione e si stabilivano le modalità di monitoraggio della messa in sicurezza delle acque sotterranee, l'interruzione dell'emungimento dall'originario transetto di monitoraggio del Melfese in concomitanza della attivazione della nuova barriera idraulica, con la riserva di valutare l'aumento della frequenza di monitoraggio sulla base dell'evoluzione del fiume inquinato da documentarsi a cura di Fenice e degli organi di vigilanza e controllo preposti.
La conferenza del 22 febbraio 2010 scioglieva le riserve formulate in data 11 gennaio 2010, prescrivendo la trasmissione

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di report mensili per il monitoraggio della messa in sicurezza e richiedendo il documento di analisi di «rischio sito specifica» ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, da integrarsi con una specifica analisi del rischio industriale riportante lo stato attuale di tutta l'impiantistica e le procedure gestionali complete dei programmi di controllo e manutenzione dell'intero sito.
Il documento di analisi di rischio, nel rispetto del termine fissato, veniva trasmesso alla regione in data 12 luglio 2010 e valutato dalla conferenza di servizi in data 31 marzo 2011 veniva approvato dal comune di Melfi con deliberazione del 6 aprile 2011.
Con il provvedimento di approvazione sono stati fissati anche gli obiettivi di bonifica da conseguire ed il termine di sei mesi per la presentazione del progetto di bonifica.
Il «Tavolo tecnico» istituito presso il comune di Melfi per l'approvazione del «Progetto di messa in sicurezza operativa» dell'impianto, convocato dal comune di Melfi per il giorno 7 settembre 2011, ha ritenuto irricevibile il documentato in quanto non equivalente al progetto di bonifica già accettato dal soggetto obbligato ed ha ribadito l'obbligo a carico del soggetto responsabile di adottare tutte le misure idonee a garantire il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione nei nove pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee di competenza, fissando il termine del 18 ottobre 2011 per la presentazione del progetto di bonifica. Attualmente è in corso la procedura per la valutazione del predetto piano di bonifica, e a partire dal giorno 8 novembre 2011 la conferenza dei servizi valuterà il progetto di bonifica e l'analisi di rischio presentata dall'azienda. La procedura dovrà concludersi entro 60 giorni.
In ordine all'incendio che si è sviluppato in data 2 ottobre 2011 all'interno del termovalorizzatore «Fenice», interessando la fossa di accumulo destinata ai rifiuti industriali e, successivamente, propagatosi nell'area esterna immediatamente adiacente la fossa, in particolare presso un deposito temporaneo di contenitori di fusti metallici pronti per essere avviati al ciclo di termodistruzione, si rappresenta che il comando provinciale dei Vigili del fuoco, prontamente intervenuto per lo spegnimento dell'incendio nell'area esterna, ha precisato che i rilievi strumentali eseguiti nelle fasi immediatamente successive all'incendio hanno escluso la presenza di contaminazione.
A seguito dei controlli effettuati da tecnici dell'ARPA Basilicata, da cui sono emersi parametri di soglia di contaminazione delle falde acquifere sottostanti superiori a quelli consentiti, la provincia di Potenza, con ordinanza del 14 ottobre 2011, ha disposto la sospensione delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali dell'impianto «Fenice» per la durata di 150 giorni al fine di eliminare le fonti di inquinamento.
Da ultimo, si evidenzia che, il 12 ottobre 2011, a conclusione di una complessa attività di indagine, il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Potenza, in esecuzione dell'ordinanza del G.I.P. del tribunale di questo capoluogo, ha sottoposto agli arresti domiciliari il coordinatore del dipartimento provinciale dell'ARPAB di Potenza, dottor Bruno Bove e l'ex direttore generale dell'ARPAB, dottor Vincenzo Sigillito. Il suddetto comando ha notificato la misura cautelare del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per due mesi nei confronti dell'ex procuratore responsabile dell'impianto termovalorizzatore, signor Giovanni De Paoli e dell'attuale procuratore responsabile, signor Mirco Maritano, notificando altresì informazioni di garanzia a due funzionari dell'ARPAB (signori Claudio Dresda e Ferruccio Frittella), al responsabile dell'Agenzia lavoro interinale «Tempor» di Potenza, signor Luigi Montano e all'assessore regionale alle attività produttive, signor Erminio Restaino, ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, truffa aggravata, falsità ideologica, rivelazione di segreto d'ufficio e disastro ambientale.