CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. (C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATA COME TESTO BASE

Art. 1.

1. Per il quadriennio 2012-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo ai vincitori inseriti all'interno di tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime ovvero quando si tratta di procedere, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti.
2. Ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono, per il quadriennio 2012-2015, della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo quadriennio 2012-2015, regioni ed enti locali, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, possono procedere al reclutamento di personale mediante il ricorso alle procedure di cui al comma 4, secondo periodo, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei vincitori di concorso di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del periodo precedente.
3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, secondo quanto previsto dal comma 4, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori.
4. Entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni, effettuate dalle amministrazioni

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pubbliche di cui al comma 1, dei vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie di cui al comma 3. Ove completate le assunzioni del relativo personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2014 o anche prima di tale data, qualora siano stati già esauriti i relativi elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
6. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 5 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. (C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE E ADOTTATA COME TESTO BASE

Art. 1.

1. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse finanziarie della gestione separata, istituita presso l'INPS, sono utilizzate esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera»;
b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione»;
c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre»;
d) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge è inserito automaticamente nelle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è posto a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2. La sede dell'INPS territorialmente competente relativamente al ricevimento e alla valutazione della domanda di disoccupazione comunica l'accettazione della domanda stessa all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il centro per l'impiego provvede all'inserimento di tale nominativo all'interno delle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».