CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2011
552.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico (C. 3555 Moffa e altri).

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo).

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici anche telematici; nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 2.
(Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico).

1. È istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da quattro membri, di cui:
a) uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;
c) uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;
d) uno designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI)

2. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 2, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione garantisce il costante

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aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.
4. Alle eventuali spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso.

ART. 3.
(Accesso ai contributi all'editoria).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria.

ART. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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ALLEGATO 2

5-05587 Capitanio Santolini: Sul censimento a livello nazionale delle zone maggiormente a rischio in materia di edilizia scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere in materia di sicurezza degli edifici scolastici; in particolare sollecita un censimento a livello nazionale, in collaborazione con le Regioni, che evidenzi le zone maggiormente a rischio.
Lo stesso interrogante ricorda lo strumento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, la cui attivazione è stata introdotta dall'articolo 7 della legge n. 23 del 1996.
Più volte è stato riferito, anche in questa sede, che la sicurezza degli edifici scolastici rappresenta per il Governo una priorità assoluta e che l'azione del Ministero è stata indirizzata, da un lato, ad acquisire la piena conoscenza della situazione dell'edilizia scolastica, dall'altro a porre in essere interventi mirati al supporto finanziario degli Enti locali, che istituzionalmente sono obbligati al riguardo.
Quanto all'anagrafe nazionale, si ricorda anzitutto che in passato il Ministero possedeva dati frammentati. Oggi, in collaborazione con le Regioni, è stato completato l'aggiornamento della banca dati, che per la prima volta riporta, oltre agli elementi strutturali degli edifici (come, ad esempio, le strutture portanti, le coperture e gli impianti), anche quelli non strutturali (controsoffitti, stato di conservazione, rischio sismico, eccetera). L'anagrafe, al momento, comprende le informazioni come comunicate a tutt'oggi dalle competenti Regioni ed Enti locali, e rappresenta un utile strumento di lavoro e programmazione da parte di questo Ministero, e può essere consultata e aggiornata on line dalle istituzioni competenti.
Si ricorda che, a seguito dell'intesa istituzionale firmata in Conferenza unificata il 28 gennaio 2009, sono state costituite, sotto il coordinamento delle Regioni, 466 squadre tecniche costituite da un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche e da uno dell'Ente locale, coadiuvati da Responsabile del servizio prevenzione e protezione della scuola. Le stesse squadre tecniche hanno effettuato sopralluoghi negli edifici ed hanno verificato in particolare lo stato degli elementi non strutturali. Contemporaneamente, il Ministero, per accelerare le rilevazioni, ha attivato un aggiornamento diretto della banca dati mediante informazioni pervenute da singole scuole sulla condizione degli edifici.
L'anagrafe, pertanto, non costituisce un semplice censimento, ma un mezzo vitale e dinamico, suscettibile di continuo aggiornamento con nuove informazioni.
Si fa anche presente che le competenti Direzioni generali del Ministero, le Regioni e gli Enti locali stanno procedendo all'attualizzazione delle relative procedure, al fine di aggiornarle e di renderle di ancora più immediata fruibilità da parte dei vari soggetti coinvolti.

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ALLEGATO 3

5-05585 Ghizzoni ed altri: Sullo stato di avanzamento dei programmi per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica.

5-05586 Goisis ed altri: Sullo stato di avanzamento dei programmi per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ritengo opportuno rispondere congiuntamente alle interrogazioni presentate rispettivamente dal deputato Mariani ed altri e dal deputato Goisis ed altri in quanto di analogo argomento.
Come noto, l'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, fossero individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137 e con le procedure di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
Con riferimento a tale disposto normativo le Commissioni V e VII della Camera hanno emanato l'atto di indirizzo 8-00099 il cui contenuto, tuttavia, ha generato alcune perplessità individuabili principalmente nella significativa presenza di edifici sede di scuole parificate e nella non completa individuazione degli stessi.
Il successivo atto di indirizzo n. 8-00143, che ha sostituito la suddetta risoluzione 8-00099, adottato anche a seguito di una mia audizione, ha tenuto conto che parte degli interventi inclusi nella precedente risoluzione (oltre 250 interventi per un valore di oltre 40,5 milioni ubicati nelle regioni meridionali) era già inclusa in una proposta di programmazione in fase di predisposizione che il Ministro che rappresento ha poi formalmente trasmesso al CIPE in data 22 luglio 2011.
Orbene, al fine di dare seguito all'atto di indirizzo n. 8-00143, il Ministero che rappresento ha predisposto uno schema di decreto interministeriale che recepisce integralmente le indicazioni contenute nella citata risoluzione.
Tale schema, non appena ultimate le valutazioni di merito, verrà trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per dare corso all'iter approvativo previsto dalle norme prima richiamate.
Da ultimo, con riferimento ai presunti ritardi di attuazione, evidenziati dall'Onorevole Mariani, dei due precedenti programmi stralcio, mi preme far presente

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che detti ritardi in realtà sono più teorici che reali.
Nella procedura di attuazione incidono in maniera significativa anche i tempi necessari alla stipula dei relativi contratti di mutuo, progettazione, appalto ed esecuzione che sono di competenza degli enti locali e rappresentano una storica criticità del sistema.
La situazione anzidetta è stata aggravata dalla difficoltà generata dai vincoli del patto di stabilità che ha impedito, in molti casi, la stipula dei mutui necessari all'attivazione dei finanziamenti.

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ALLEGATO 4

5-04942 Bellanova: Sul restauro della basilica di Santa Croce sita nel centro storico di Lecce.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Bellanova relativa alla Basilica di Santa Croce di Lecce.
A tale proposito preciso che l'edificio sacro in questione di eccezionale valore artistico, già sottoposto alle disposizioni di tutela grazie ad una declaratoria del 27 settembre 1910, è di proprietà della Parrocchia Santissima Trinità di Lecce e presenta parziali distacchi di elementi lapidei colorati.
Un paramento esterno della chiesa risulta fortemente degradato a causa di un processo degenerativo di esfoliazione e fratture in corrispondenza del fastigio.
A seguito della constatazione del danno, la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici si è subito attivata ed ha proceduto alla consegna dei lavori con la procedura di somma urgenza in data 27 giugno 2011 per un importo di euro 25.000, procedura prontamente autorizzata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia il 30 giugno successivo.
Con tale prima disponibilità sono state approntate le opere indispensabili per la messa in sicurezza del manufatto e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità; sono state inoltre installate spie micrometriche per il monitoraggio del dissesto e sono in corso analisi e rilievi atti a individuare le cause del degrado propedeutiche alla definizione degli interventi di restauro.
Questa Amministrazione intende avvalersi di consulenze specialistiche di esperti del settore lapideo e statico.
Per quanto concerne la disponibilità di adeguate risorse economiche per fronteggiare le necessità, la stessa Soprintendenza ha inserito l'edificio nella programmazione dei lavori relativa al triennio 2012-2014 ed ha avviato tavoli di concertazione per verificare la possibilità di acquisire anche ulteriori disponibilità da parte degli enti locali, ricevendo, in proposito, risposte favorevoli.
È evidente che solo la conoscenza delle effettive cause del degrado potrà guidare l'intervento di consolidamento che avverrà nei tempi rapidi che la delicata situazione dell'edificio impone.

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ALLEGATO 5

5-05130 De Pasquale: Erogazione compensi ai docenti e presidenti che hanno condotto gli esami di Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in oggetto vengono richieste notizie circa i tempi di erogazione delle somme, in acconto e a saldo, relative ai compensi per i presidenti ed i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2010/2011.
Al riguardo, è stata interessata la competente Direzione generale di questo Ministero, la quale ha precisato che è stata data puntuale applicazione alle norme in materia. Tra queste, si fa riferimento, in particolare, al decreto interministeriale del 24 maggio 2007, che ha fissato il compenso onnicomprensivo da corrispondere al Presidente e ai Commissari d'esame, e all'articolo 3 della legge n. 417 del 1978, secondo il quale il pagamento delle indennità deve essere effettuato al termine delle operazioni di esame e comunque non oltre 30 giorni dall'espletamento dell'incarico.
Nello specifico, la suddetta Direzione generale ha riferito che tutte le istituzioni scolastiche, alla fine del mese di giugno 2011, hanno ricevuto il completamento dell'acconto destinato ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, alla fine del mese di luglio, a seguito di una specifica rilevazione effettuata al fine di quantificare l'effettivo fabbisogno per la copertura della spesa delle commissioni d'esame in argomento, sono stati disposti tutti i trasferimenti alle scuole a saldo di quanto dovuto per il pagamento delle competenze accessorie ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010), che ha introdotto la procedura del così detto «cedolino unico».

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ALLEGATO 6

5-05300 Ghizzoni: Sulle conseguenze alla sentenza del TAR del 14 aprile 2011 contro i docenti sugli organici del personale della scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'Onorevole interrogante chiede come si intenda ottemperate prima dell'avvio dell'anno scolastico a quanto statuito dalla sentenza del TAR del Lazio del 14 aprile 2011, che sarebbe stata confermata dal Consiglio di Stato, con la quale si annullano i decreti sugli organici del personale della scuola per il biennio 2009/2011 e i decreti relativi alla riduzione del 20 per cento dell'orario delle lezioni negli istituti tecnici e professionali. Da ciò conseguirebbe l'illegittimità del decreto sugli organici per l'anno scolastico in corso.
Al riguardo, senza addentrarsi nell'interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato, a cui spetta la parola ultima in materia di legittimità dei provvedimenti amministrativi, ci si limita a rilevare in questa sede che la lettura della decisione che qui interessa, la n. 4209 del 30 luglio 2011 della VI Sezione del Consiglio di Stato, porta a conclusioni di profonda riforma della sentenza del TAR per il Lazio menzionata.
Infatti, l'Alto Consesso ha accolto l'appello principale proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, respingendo le censure che in primo grado avevano trovato accoglimento. Ha, altresì, parzialmente accolto l'appello incidentale proposto dai ricorrenti nella parte relativa alla mancata acquisizione del parere della Conferenza Unificata sul decreto interministeriale relativo alla definizione degli organici per l'anno 2010/2011, precisando che, per sanare la rilevata carenza, occorreva riattivare il procedimento a suo tempo concluso con l'adozione del provvedimento oggetto d'impugnativa.
In esecuzione della pronuncia dell'Organo giurisdizionale, il Ministero, in data 25 agosto 2011, ha sottoposto all'esame della Conferenza Unificata lo schema di decreto con cui sono state definite le dotazioni organiche per l'anno scolastico 2010/2011, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria predisposta al fine della ripartizione dell'organico tra le diverse regioni. Contestualmente, sono stati trasmessi anche gli schemi di decreti interministeriali relativi agli organici degli anni scolastici 2009/2010 e 2011/2012, che pure sono stati oggetto d'impugnazione.
La Conferenza Unificata ha espresso il proprio parere nella seduta del 22 settembre 2011.
Sono ora in corso di emanazione i decreti interministeriali con i quali vengono confermate le disposizioni e le tabelle allegate ai precedenti decreti relativi alle determinazioni degli organici del personale docente, già registrati dalla Corte dei conti, relativi ai suddetti anni scolastici.