ALLEGATO
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) stabilisce delle sanzioni amministrative per chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, e per chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste;
l'articolo 13, comma 2, prevede che le suddette sanzioni amministrative siano moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali;
che appare opportuno verificare la compatibilità del predetto aumento di pena con il principio di proporzionalità delle pene, applicabile anche alle sanzioni amministrative;
che appare opportuno, all'articolo 13, comma 1, lettera b), sopprimere l'inciso «anche a distanza», posto che la fattispecie, con riferimento alle vendite a distanza, è appositamente disciplinata come ipotesi aggravata dal citato comma 2 dell'articolo 13;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'inciso: «anche a distanza»;
b) all'articolo 13, comma 2, valuti la Commissione di merito la compatibilità dell'aumento di pena ivi previsto con il principio di proporzionalità.