CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2011
550.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. (Atto n. 402).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni I e VII,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (atto n. 402);
preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi;
considerato che l'articolo 5 dispone che le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, ma non quella di cui all'allegato 4, sono aggiornate ogni anno in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
considerato che l'articolo 5 dispone la disapplicazione di alcune disposizioni ai professori e ai ricercatori a partire dall'entrata in vigore del regolamento e la disapplicazione dell'articolo 81, comma 5, della legge n. 312 del 1980;
considerato che, in relazione all'articolo 5 ove si dispone che sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il nuovo regolamento, ai sensi del paragrafo 3, lettera g), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, la cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Nel caso specifico, inoltre, ci si discosta da alcune previsioni della legge 400 del 1988, quale quella recata dall'articolo 17, comma 2, che affida già alla legge che dispone l'intervento di un regolamento di delegificazione la determinazione delle norme abrogate, e quella recata dall'articolo 13-bis, che stabilisce che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti, ovvero a stabilire deroghe, indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate, stabilendo anche lo stesso articolo che le disposizioni della medesima legge 400 in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 2, si sostituisca il comma 3 con il seguente: «3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.»;

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2. nella rubrica dell'articolo 3, si aggiunga, in fine, «assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni»; al comma 3, si richiami direttamente l'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, in simmetria con l'articolo 2, comma 3, del regolamento; al comma 5, si faccia corretto riferimento al passaggio da professore di seconda fascia a professore di prima fascia e non viceversa;
3. all'articolo 5, si espliciti che anche per l'allegato 4 è previsto l'aggiornamento annuale;
4. all'articolo 5, si chiarisca, poiché la norma citata risulta inserita nel Capo II del Titolo III, che riguarda il personale non docente dell'università, se tale norma non debba riferirsi correttamente, in particolare, al quarto comma dell'articolo 81 della legge n. 312 del 1980 - che dispone che, ai fini dell'applicazione delle leggi che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime - la cui applicabilità al personale docente è disposta dall'articolo 72, settimo comma, della medesima legge;
5. all'articolo 5, comma 2, si indichi il riferimento corretto alla legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1;
6. si corregga l'Allegato 4, b), Professori Associati (II fascia) a Tempo Pieno, in quanto a partire dalla nona classe della Progressione economica per classi triennali rimodulate non vi è più corrispondenza di importi con la Progressione economica per classi triennali del nuovo regime;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera d), si valuti l'opportunità di uniformare la parola «nominati» con la rubrica dell'articolo 2, ove si utilizza la parola «assunti»;
b) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'abrogazione espressa.